controlli fiscali sopra 2.500 euro


Dal 23 maggio 2026 le amministrazioni pubbliche interessate devono verificare, prima del pagamento, la presenza di carichi scaduti a carico dei dipendenti destinatari di retribuzioni nette superiori a 2.500 euro. L’articolo analizza soglie, procedura telematica, limiti applicabili agli stipendi e conseguenze operative sull’elaborazione mensile dei cedolini.

stipendi PAStipendi PA: dal 23 maggio 2026, prima di pagare retribuzioni nette superiori a 2.500 euro, le amministrazioni pubbliche interessate devono verificare se il dipendente presenta carichi scaduti per almeno 5.000 euro affidati all’agente della riscossione. Il controllo deve essere coordinato con la chiusura dei cedolini e non comporta automaticamente il blocco dell’intero stipendio.

Il controllo riguarda i pagamenti retributivi netti superiori a 2.500 euro. L’inadempienza rileva, invece, quando i carichi scaduti affidati all’agente della riscossione raggiungono complessivamente almeno 5.000 euro

Controlli sui dipendenti pubblici con debiti fiscali

Il Legislatore ha di redente modificato le disposizioni dell’art.48bis del DPR 602/1973 in materia di riscossione, estendendo le fattispecie per le quali il datore di lavoro, amministrazione pubblica o Società a prevalente partecipazione pubblica, prima del pagamento, a titolo retributivo, di importi superiori ad una certa misura, ha l’obbligo di verificare telematicamente se il beneficiario risulti inadempiente rispetto al versamento risultante da Cartelle di pagamento.

La normativa trova applicazione con riferimento a soggetti che a diverso titolo hanno a che fare con la Pubblica Amministrazione[1] o con Società a prevalente controllo pubblico[2], vale a dire le imprese, i professionisti ed anche i dipendenti.

In relazione alla portata applicativa del nuovo art.48bis per quanto riguarda il rapporto con i dipendenti dei soggetti PA, la riduzione (come vedremo, da euro 5.000,00 ad euro 2.500,00) della soglia per la quale scatta il monitoraggio delle Cartelle di pagamento insolute può determinare qualche problematica nella delicata tempistica della lavorazione dei fogli paga.

Va da sé, innanzi tutto, che l’iniziativa legislativa è volta al recupero dei crediti dell’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, per quanto appresso evidenziato, la citata diminuzione della soglia rispetto alla quale si rende necessario controllare la posizione del beneficiario presso l’Agente della Riscossione l’elaborazione delle paghe dei dipendenti della PA può comportare un ulteriore passaggio procedurale da non sottovalutare nella già complessa serie mensile di lavorazione dei fogli paga e della prassi della tempistica di accredito delle retribuzioni periodiche ai dipendenti.

Andiamo però per ordine ed esaminiamo alcuni aspetti della questione

Articolo 48-bis: soglie e decorrenza dei nuovi controlli sugli stipendi PA

L’art. 48bis del DPR 602/1973 rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” ha subìto modifiche, con efficacia dal 23 maggio 2026[3], per effetto di quanto previsto dal combinato delle disposizioni della Legge n. 207 del 30.12.2024 e della dalla Legge 88/2026.

In sostanza, con specifico riguardo al controllo dei carichi per Cartelle di pagamento, il datore di lavoro Pubblica Amministrazione o Società a prevalente partecipazione pubblica, prima di mettere in pagamento somme a titolo retributivo nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente di importo superiore a 2.500,00 euro (nella versione normativa valevole sino al 31/12/2024 detto limite era di euro 5.000,00[4]), deve effettuare il controllo, anche in via telematica, di insolvenza per Cartelle di pagamento dell’Agente della Riscossione.

Ciò stante, in caso di inadempienza da parte del dipendente rispetto al pagamento delle Cartelle di riscossione, il datore di lavoro, se l’ammontare insoluto complessivo iscritto a ruolo è pari almeno a 5.000,00 euro, non deve dar seguito al pagamento degli importi dovuti e segnala la circostanza all’Agente della Riscossione competente per territorio, ai fini del recupero esecutivo delle somme iscritte a ruolo.

Quali datori di lavoro devono effettuare la verifica

Innanzi tutto, occorre identificare le figure datoriali soggette all’obbligo di monitoraggio di cui al citato art.48bis del DPR 602/1973.

Come evidenziato, la Pubblica Amministrazione può essere individuata dall’art.1, comma 2, del DLgs 165/2001, vale a dire tra l’altro l’Amministrazione dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane.

Le Società a prevalente controllo pubblico sono quelle (Cfr. la delibera a Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 11 del 20/06/2019) partecipate da più Amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali titolare di diritti di voto inferiori al 50% di quelli complessivi, le quali siano complessivamente in grado di disporre nell’assemblea ordinaria dei voti previsti dall’art. 2359 del Codice civile.

Come funziona il servizio Verifica inadempimenti

Al fine di dare attuazione all’obbligo di monitoraggio dei carichi tributari, l’Agenzia della Riscossione ha messo a disposizione dei sostituti di imposta interessati il servizio di Verifica inadempimenti.

I sostituti di imposta devono essersi preventivamente registrati al portale Consip (www.acquistinretepa.it), portale per il tramite del quale è consentito l’accesso al servizio inadempienze.

In concreto, per la Verifica Inadempienza 48-Bis comma 1-bis (rapporto di lavoro dipendente), nel menù funzionale dell’applicativo Web è stata prevista la sezione nella quale richiedere la verifica puntuale, massiva e le stampe di riepilogo.

Esito della verifica e gestione del pagamento

Una volta che la Pubblica Amministrazione interroga l’Applicativo, viene visualizzata la pagina “Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario” con le risultanze, che possono essere Soggetto “non inadempiente” o Soggetto “da verificare”, nel senso che è stata riscontrata la necessità per la posizione oggetto della richiesta di procedere con ulteriori verifiche e la PA non può procedere al pagamento delle somme al beneficiario fintanto che non vengono concluse queste ulteriori verifiche.

Esito della verifica e gestione del pagamento

L’esito della verifica sarà visualizzabile entro 5 giorni (di norma la risposta viene fornita entro tre giorni) dalla conferma della richiesta sull’applicativo, accedendo alla funzione “Gestione Richieste”.

Nell’eventualità che – a conclusione della verifica – emergano delle inadempienze, la PA non può effettuare il pagamento nei confronti del beneficiario se non per l’eventuale parte eccedente l’importo indicato come “Importo inadempimento”.

Qualora invece l’inadempimento sia pari o superiore al totale degli importi spettanti al beneficiario, la PA non potrà procedere al pagamento al beneficiario degli importi stessi.

In particolare, nella sezione “Risultati della ricerca” dell’Applicativo, per ciascuno degli ammontari risultanti come inadempimento, sono forniti alla PA gli estremi necessari per effettuare, a mezzo bonifico bancario, il pagamento all’Agente della riscossione delle somme corrispondenti ai debiti tributari.

Come organizzare il controllo nel ciclo mensile degli stipendi PA

Resta dunque chiaro che il monitoraggio delle inadempienze nei confronti dell’Agente della riscossione di cui al citato art.48bis del DPR 602/1973 è un ulteriore passo procedurale che i soggetti della PA devono osservare nel processo di elaborazione periodica dei fogli paga.

Come noto, infatti, le fasi della procedura paghe e contributi comportano che il datore di lavoro acquisisca, in primo luogo, per ciascun dipendente, i dati variabili del periodo di paga, dati indispensabili per l’elaborazione del netto retributivo (netto sul quale occorre per altro misurare la soglia per la verifica dell’inadempienza[5]), dopo il calcolo di tasse e contributi, per poi procedere con l’invio delle denunce telematiche e con il versamento di Fisco e Previdenza tramite modello F24.

Il procedimento richiede un’organizzazione collaudata, posto che occorre – in tempi stretti – raccogliere i dati sulle ore lavorate, nonché sugli straordinari, le ferie, i permessi e le malattie.

Resta poi necessario acquisire i dati sugli eventi particolari come congedi parentali o infortuni e controllare la ricorrenza delle variazioni contrattuali o degli scatti di anzianità.

Il tutto nel rispetto delle date di accredito delle retribuzioni stabilite dalla prassi o dagli accordi contrattuali.

Va in proposito tenuto conto che, nella prassi, la determinazione dello stipendio netto finale da erogare al dipendente avviene in modo massivo, per datore di lavoro, non in maniera parziale di singoli dipendenti, posto che è per posizione datoriale che viene predisposto il flusso telematico UniEmens per comunicare all’INPS le retribuzioni e la posizione dei singoli lavoratori ed è per totale del monte retribuzione che vengono predisposti i flussi bancari degli accrediti retributivi e l’invio telematico dei modelli F24 di pagamento delle ritenute e dei contributi previdenziali.

Ora, in tale contesto, è di tutta evidenza che per rispettare la tempistica massiva indicata occorre anticipare di qualche giorno i processi di lavorazione dei fogli paga per consentire non tanto l’interrogazione della piattaforma di Verifica delle Inadempienze (per i soggetti con retribuzione netta nella soglia prevista per il monitoraggio), ma la gestione delle verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Automazione del controllo nei software stipendi PA

Non è da escludere un’evoluzione delle soluzioni per la gestione delle paghe integrate per i soggetti PA con interfacce specificatamente dedicate al controllo e alla gestione delle inadempienze da Cartelle di pagamento.

In conclusione

L’estensione della verifica alle retribuzioni nette superiori a 2.500 euro introduce un passaggio ulteriore nel processo mensile di elaborazione delle paghe degli enti interessati. Il controllo deve essere effettuato quando l’importo netto è ormai definitivo, lasciando tuttavia un margine sufficiente per acquisire l’esito e gestire separatamente le eventuali posizioni irregolari.

È quindi opportuno predisporre una procedura interna che individui responsabilità, tempistiche e modalità di conservazione degli esiti. La presenza di un’inadempienza non deve determinare il rinvio dell’intero flusso retributivo: la posizione del singolo dipendente interessato deve essere isolata e trattata nel rispetto dei limiti applicabili alla retribuzione.

L’integrazione del servizio con i programmi paghe potrà ridurre gli adempimenti manuali, ma non eliminerà la necessità di distinguere correttamente la soglia che fa scattare il controllo, l’importo minimo dell’inadempienza e la quota di stipendio effettivamente interessata dalla procedura.

 

[1] Art.1, comma 2, DLgs 165/2001 «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30»

[2] Può essere elemento indicativo per l’individuazione delle Società a prevalente controllo pubblico l’inserimento della Società negli elenchi del MEF dei soggetti per i quali trova applicazione la cosiddetta scissione dei pagamenti ai fini IVA (vale a dire lo split payment di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972), procedura in base alla quale per le vendite di beni o servizi, il fornitore emette fattura con IVA ma incassi solo l’imponibile fermo restando che l’ente o la Società acquirente versa l’IVA direttamente all’Erario

[3] In effetti la decorrenza iniziale della disposizione era stata fissata alla data del 1° gennaio 2026 stante il disposto dell’art. 1, comma 84, Legge n. 207 del 30.12.2024, e del comma 85 della stessa disposizione. Successivamente, per effetto dell’art.2ter del DL 38/2026 convertito dalla Legge 88/2026 la decorrenza è stata stabilita al 23/5/2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della citata Legge 88/2026 di modifica del DL 38/2026. Mette conto osservare che per il monitoraggio delle posizioni dell’Agente della Riscossione relative a somme dovute ad esercenti arti e professioni di cui all’art.54 del Dpr 917/86 la decorrenza è stata fissata al 15/6/2026 per effetto dell’art.1, comma 725, della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)

[4] Resta inteso che la decorrenza della modifica normativa era stata però stabilita al 1° gennaio 2026 per effetto del citato art.1, comma 85 della Legge 207/2024, decorrenza poi procrastinata al 23/5/2026 per effetto del citato DL 38/2026

[5] Come visto, la soglia di retribuzione netta del lavoro dipendente utile per le verifiche si è abbassata ad euro 2.500,00 e l’obbligo di verifica sussiste nei limiti in cui si tratti di somme corrispettive di prestazioni rese, sicché è corretto ritenere che i rimborsi spese non concorrano a formare la soglia per la verifica (vedasi in questo senso il documento Prot. VI-DOG/283/03-1/2015/CA del Ministero della Giustizia del 13 aprile 2015).

 

Giovanni Mocci

Sabato 19 settembre 2026

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📌 BOX OPERATIVO stipendi PA

Controllo degli stipendi PA: la procedura mensile

  1. Determinare il netto definitivo da corrispondere al dipendente.
  2. Individuare i pagamenti superiori a 2.500 euro.
  3. Accedere al servizio Verifica inadempimenti.
  4. Trasmettere il codice fiscale del beneficiario e l’importo del pagamento.
  5. Acquisire e conservare l’esito della verifica.
  6. In caso di esito positivo, isolare la posizione dal flusso generale delle retribuzioni.
  7. Applicare la procedura prevista rispettando i limiti relativi alle somme retributive.
  8. Documentare il pagamento effettuato e l’eventuale quota temporaneamente sospesa.

🔎 FOCUS TECNICO

Le due soglie da non confondere in merito agli stipendi PA

La soglia di 2.500 euro riguarda l’importo netto dello stipendio o dell’indennità che la PA deve pagare. La soglia di 5.000 euro riguarda invece l’ammontare complessivo dei carichi scaduti risultanti a carico del beneficiario.

Il superamento di 2.500 euro fa scattare la verifica, ma non significa che il dipendente sia inadempiente. L’esito positivo si produce soltanto se risultano carichi rilevanti per almeno 5.000 euro.

✅ CONCLUSIONI OPERATIVE

  • Il controllo deve essere effettuato sul netto retributivo definitivo.
  • La soglia del pagamento e quella dell’inadempienza hanno funzioni differenti.
  • L’esito positivo non legittima automaticamente il blocco dell’intero stipendio.
  • La posizione interessata deve essere separata dal flusso generale delle retribuzioni.
  • Gli esiti devono essere conservati e accessibili soltanto al personale autorizzato.
  • È opportuno anticipare la chiusura delle paghe per assorbire i tempi della verifica.
  • L’automazione nei software paghe può ridurre errori e ritardi, ma richiede comunque controlli interni.

❓FAQ stipendi PA

Il controllo riguarda tutti gli stipendi dei dipendenti pubblici?
No. La verifica riguarda i pagamenti netti superiori a 2.500 euro effettuati dai soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 48-bis.

Se il dipendente ha debiti per meno di 5.000 euro, lo stipendio viene sospeso?
No. L’inadempienza rileva quando i carichi scaduti raggiungono complessivamente almeno 5.000 euro.

La PA può bloccare l’intero stipendio?
Non automaticamente. La procedura deve essere coordinata con i limiti previsti per l’aggressione delle somme aventi natura retributiva.

Quando deve essere eseguita la verifica?
Dopo aver determinato il netto effettivamente spettante e prima di disporre il pagamento.

Il controllo su un dipendente può ritardare tutti gli stipendi?
Non dovrebbe. L’ente dovrebbe separare la singola posizione interessata dal flusso bancario complessivo.

L’esito della verifica deve essere conservato?
Sì. È opportuno conservarlo nel fascicolo amministrativo, nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali.

La gestione degli stipendi PA richiede ora un coordinamento ancora più preciso tra ufficio paghe, tesoreria e responsabili dei controlli. Consulta gli altri approfondimenti di Commercialista Telematico dedicati alla riscossione, agli adempimenti dei sostituti d’imposta e alle novità operative per i datori di lavoro pubblici.


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