Riordino. Le Criticità Evidenziate nel Parere Espresso dal Consiglio di Stato –



Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione interlocutoria del parere, con termine all’amministrazione fino al 30 settembre 2026 per sanare le criticità procedurali e rispondere ai rilievi di merito. Ecco i punti principali:

  • Mancanza del parere della Conferenza unificata: non è stato trasmesso né risulta acquisito, benché formalmente richiesto. Il Consiglio di Stato ribadisce che le due fasi consultive (Conferenza unificata e Consiglio di Stato) devono svolgersi in sequenza, non in parallelo — prassi già censurata in precedenti pareri (n. 105/2024 e n. 1376/2026). Non basta trasmettere il parere della Conferenza, serve anche la valutazione dell’amministrazione sulle osservazioni ricevute e il testo emendato di conseguenza.
  • AIR (analisi di impatto della regolamentazione) giudicata inadeguata in quanto priva di dati quantitativi congrui su destinatari e indicatori di contesto.
  • Assenza totale di consultazione pubblica nella fase istruttoria, ritenuta un adempimento sostanziale e non meramente formale (richiamando un proprio precedente, il parere n. 1226/2026, dove l’omissione ha portato a un parere parzialmente negativo).
  • Ambiguità sulla clausola di invarianza finanziaria: la norma di delega (art. 12 L. 42/2025) è giudicata “non esente da ambiguità” e “frutto di non perfetto confezionamento” nel coordinare il vincolo di neutralità finanziaria (comma 2) con l’eventualità di nuovi oneri con copertura (comma 4).
  • Dubbi sui limiti oggettivi della delega: gli articoli 238-240 (che modificano il d.lgs. 97/2017) rischiano di eccedere il perimetro autorizzato, che consentirebbe interventi sul d.lgs. 97/2017 solo se collegati ai decreti legislativi 217/2005 e 139/2006. Il Consiglio chiede chiarimenti al Ministero su questo specifico punto.
  • Riferimenti costituzionali errati o incompleti: richiamo non pertinente all’art. 117, comma 2, lett. a) Cost.; dubbio richiamo alla lett. d) (i vigili del fuoco non sono una Forza armata); omissione delle lett. g) e s) (organizzazione amministrativa statale e tutela dell’ambiente), quest’ultima particolarmente rilevante vista la finalità dichiarata della delega di affrontare i rischi climatici.
  • Art. 19-20 (accesso a ispettore antincendi): la sostituzione del concorso pubblico esterno con uno scrutinio interno per merito comparativo rende l’accesso dall’esterno solo residuale. Il Consiglio rileva un forte disallineamento rispetto alla regola generale del pubblico impiego (art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, che riserva almeno il 50% all’esterno) e osserva che le giustificazioni addotte nell’AIR (uno “squilibrio” e un “malcontento” nel ruolo operativo) sono generiche e non supportate da dati, né trovano un criterio direttivo nella legge delega.
  • Art. 201 (concorsi nazionali su base territoriale): il requisito di residenza nei comuni limitrofi alla sede, se posto come condizione di ammissione al concorso, contrasterebbe con l’art. 51 Cost. (parità di accesso ai pubblici uffici), secondo la giurisprudenza costituzionale e l’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001.
  • Art. 211 (dotazioni organiche): consentire la modifica delle dotazioni organiche con decreto ministeriale (fonte gerarchicamente inferiore) rispetto al decreto legislativo che le fissa viola il principio di gerarchia delle fonti.
  • Art. 232 (concorsi riservati al personale ad esaurimento): la riserva integrale dei posti al personale interno contrasta con la giurisprudenza costituzionale consolidata (Corte cost. n. 164/2020 e precedenti), che ammette riserve solo entro limiti percentuali ragionevoli, non la riserva totale.
  • Art. 233 (regime transitorio): il rinvio triennale dell’applicazione di parti rilevanti della riforma, spesso senza termine certo per l’adozione dei provvedimenti attuativi, rimette di fatto all’amministrazione la tempistica di entrata in vigore; inoltre l’elenco degli istituti interessati non è chiaro (uso di “in particolare” lo rende non tassativo).
  • Art. 234 (disposizioni transitorie sui concorsi): portata applicativa poco chiara, non illustrata in relazione.
  • Art. 241 (modifiche al d.lgs. 139/2006, “Codice” dei vigili del fuoco): qui il Collegio si riserva un esame compiuto in attesa del parere della Conferenza unificata, ma segnala già diversi punti critici:
    • conferimento di incarichi a esperti esterni senza requisiti né motivazione delle esigenze, in deroga alla disciplina generale (art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001);
    • eliminazione dei certificati di prevenzione incendi: ne va chiarita la compatibilità con la delega e l’impatto sulle attività a maggior rischio e sul d.lgs. 105/2015 (rischi di incidenti rilevanti);
    • nuovo regime per i prodotti antincendio non marcati CE (fine dell’omologazione obbligatoria a favore di un controllo successivo), con disciplina applicativa quasi interamente rimessa a un regolamento: “suscita perplessità” sotto il profilo della compatibilità con la delega.
  • Riorganizzazione della dirigenza: l’abbreviazione dei percorsi di carriera unita a un forte incremento dell’organico apicale (a scapito di quello operativo) non è adeguatamente motivata né supportata da dati sull’impatto atteso, nonostante l’obiettivo di delega fosse l’”ottimizzazione delle funzioni”.
  • Ambiguità sulla qualifica di “direttore in prova”: di fatto, per come formulata, la nuova qualifica risulta soppressa (non sostituita) rispetto all’attuale “vice direttore”, generando un’incongruenza tra denominazione e disciplina che il Consiglio chiede di sciogliere.
  • Estensione della qualifica di “agente di pubblica sicurezza”: ritenuta di portata innovativa (non meramente ricognitiva come sostenuto dalla relazione), senza specifico criterio di delega che la autorizzi.
  • Eliminazione del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione (art. 6): nessuna valutazione d’impatto sulle sedi meno ambite, a rischio di turnover dannoso per la funzionalità del servizio.
  • Riserva per il servizio civile (art. 5): percentuale (5%) inferiore a quella di legge generale (15%, ex art. 18 d.lgs. 40/2017) e mancata estensione al servizio civile nazionale oltre a quello universale.
  • Numerosi difetti di coordinamento normativo, ambiguità testuali e refusi disseminati nell’articolato (es. rinvio errato nel Preambolo, formule incoerenti su “esami finali”, uso improprio di rinvii a “decreti del Capo del Dipartimento” invece che a fonti regolamentari con natura esplicitata, ecc.), per i quali il parere chiede puntuali correzioni.

Il Consiglio di Stato sospende l’espressione del parere definitivo, concedendo tempo fino al 30 settembre 2026 affinché il Ministero: acquisisca e trasmetta il parere della Conferenza unificata con le proprie valutazioni; risponda ai chiarimenti richiesti; modifichi lo schema evidenziando le differenze rispetto al testo originario del 10 agosto 2026.

Puoi scaricare il testo completo qui: N. 00838_2026 AFFARE




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