Stop alla forbice nelle sanzioni in caso di dichiarazione omessa o infedele, ravvedimento operoso esteso: focus sulle novità in materia di IMU e TARI in vigore dal 1° gennaio 2027 e disciplinate dal decreto legislativo n. 147/2026
Rimodulazione delle sanzioni in materia di IMU e TARI ed estensione delle regole del ravvedimento operoso, per garantire gli stessi benefici già applicati sul fronte dei tributi erariali.
La riforma delle tasse locali approvata in via definitiva con il decreto legislativo n. 147/2026 introduce una serie di importanti novità, a partire dall’addio alla forbice per il calcolo delle sanzioni in caso di dichiarazione IMU e TARI omessa o infedele.
Dal range dal 100% al 200% si passerà a un valore fisso, di modo da rendere più chiare e uniformi le regole d’applicazione.
Il pacchetto di modifiche è atteso al via dal 1° gennaio 2027 e, tra le novità, è previsto un nuovo tassello per la digitalizzazione degli adempimenti.
IMU, nella riforma del Fisco locale la dichiarazione telematica e nuove sanzioni dal 1° gennaio 2027
Nel corposo pacchetto di novità, il decreto legislativo n. 147/2026 in di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale dedica un capitolo specifico all’IMU.
L’Imposta Municipale Propria, la meglio nota “tassa sulla casa”, viene ritoccata su due fronti principali che riguardano gli obblighi dichiarativi.
L’articolo 26 sostituisce e riorganizza la disciplina della dichiarazione IMU, stabilendo l’obbligo di utilizzo del canale telematico per la trasmissione, secondo le modalità che verranno approvate con decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La trasmissione telematica diventa espressamente l’“unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo”.
Resta confermata la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni e, come già previsto attualmente, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non variano i dati.
La norma interviene anche sulle casistiche per l’invio della dichiarazione, stabilendo l’obbligo di trasmissione per la riduzione IMU sugli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta, così come per gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce).
La riforma del Fisco locale interviene anche sulle sanzioni, eliminando la forchetta nel calcolo delle somme dovute in caso di dichiarazione IMU omessa o infedele.
Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 la disciplina sanzionatoria è così riscritta:
- omessa dichiarazione IMU: la sanzione passa dal vecchio intervallo (dal 100% al 200% del tributo dovuto) a una sanzione amministrativa fissa pari al 100%;
- infedele dichiarazione IMU: La sanzione passa dal vecchio intervallo (dal 50% al 100% del tributo) a una sanzione amministrativa fissa pari al 40%.
Più tempo per l’accertamento dei comuni sulle rendite catastali
L’articolo 32 del decreto legislativo n. 147/2026 introduce una disciplina speciale in deroga alla prescrizione quinquennale ordinaria per i casi di rettifica della rendita catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui la rendita sia stata impugnata dinanzi alla giustizia tributaria, il Comune può accertare il maggior importo IMU dovuto (pari alla differenza tra la rendita proposta dal contribuente e quella rettificata) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale.
Sulle somme accertate a seguito del giudicato si applicano esclusivamente gli interessi legali, senza l’irrogazione di sanzioni tributarie.
Se la sentenza definitiva determina una rendita inferiore a quella sulla quale sono stati effettuati i versamenti, il contribuente ha diritto a richiedere il rimborso entro lo stesso termine (5 anni dal passaggio in giudicato), e il Comune deve erogarlo entro 180 giorni dalla richiesta.
TARI, cambiano scadenze e sanzioni
Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2027, a cambiare è anche il perimetro delle regole relative alla TARI, la tassa sui rifiuti.
L’articolo 28 modifica le scadenze per la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o variazione dei locali.
Dal termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio detenzione o variazione si passa a 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali ed aree fabbricabili (o dal verificarsi della variazione).
Così come per l’IMU, cambia inoltre la disciplina sanzionatoria.
Per l’omessa dichiarazione si passa dal range dal 100% al 200% del tributo a una sanzione amministrativa fissa del 100% del tributo non versato.
In caso di infedele dichiarazione, debutta la sanzione fissa del 40% del tributo non versato.
| Tributo | Fattispecie | Sanzione Ante-Decreto | Nuova Sanzione (D.Lgs. 147/2026) |
|---|---|---|---|
| IMU | Omessa Dichiarazione | 100% – 200% | 100% fissa |
| IMU | Infedele Dichiarazione | 50% – 100% | 40% fissa |
| TARI | Omessa Dichiarazione | 100% – 200% | 100% fissa |
| TARI | Infedele Dichiarazione | 50% – 100% | 40% fissa |
Ravvedimento operoso esteso, parte la compliance anche per le tasse locali
A completare il quadro delle modifiche le regole relative al ravvedimento operoso.
L’articolo 12, comma 3 rende pienamente ed espressamente applicabili ai tributi regionali e locali le norme sul ravvedimento frazionato ed esteso valevole per i tributi erariali (art. 13, comma 1-ter del D.Lgs. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, l’art. 14, comma 2 del Testo Unico Sanzioni di cui al D.Lgs. 173/2024).
Se in passato, molti Comuni limitavano il ravvedimento operoso all’anno successivo alla violazione (oppure a scadenze rigide) per la mancanza di un rinvio espresso chiaro nell’ordinamento locale, grazie alle modifiche il contribuente potrà applicare il ravvedimento oltre l’anno, anche a distanza di più anni, fino alla notifica dell’atto di accertamento formale o dell’ingiunzione/atto esecutivo.
Sarà inoltre ammesso il ravvedimento frazionato, con la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento in più riprese, ricevendo lo sconto di sanzione sulla quota di debito versata.
Vale inoltre la pena evidenziare un’ulteriore novità, che incide sul perimetro dei controlli.
L’articolo 3 del decreto introduce una disciplina mirata all’adempimento spontaneo prima dell’avvio dell’accertamento forzoso.
Il Comune o la Regione potrà inviare ai contribuenti i dati in suo possesso prima di emettere un accertamento, fornendo al contribuente un range temporale di 60 giorni per fornire chiarimenti o documenti.
In caso di errore effettivo, sarà invece possibile regolarizzare la violazione avvalendosi del ravvedimento operoso ordinario prima che venga emesso l’avviso di accertamento esecutivo.
Gli enti locali potranno inviare veri e propri “avvisi bonari” per correggere omessi o tardivi versamenti, applicando al contribuente la sanzione ridotta definita per legge, permettendo al contribuente di evitare la mora più gravosa applicata in caso di accertamento.
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