Dentro la dichiarazione (14) – Fisco Oggi


Beneficio fiscale per gli universitari che studiano lontano da casa. Esiste una detrazione del 19% calcolata sul canone di locazione pagato per l’alloggio, fino a una spesa massima di 2.633 euro

Tra le agevolazioni fiscali dedicate al sostegno allo studio ne esiste una pensata per sostenere gli studenti universitari che studiano “fuori sede”, cioè lontano da casa. Il beneficio, previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. i-sexies del Tuir (Dpr n. 917/1986) consiste in una detrazione, cioè una riduzione d’imposta, pari al 19% della spesa sostenuta per il canone di locazione dell’alloggio, calcolata su una spesa massima di 2.633. Se lo studente è a carico di un familiare, la detrazione spetta al familiare che sostiene la spesa.
Per avere diritto alla detrazione contano la distanza dal comune di residenza, la sede dell’ateneo, il tipo di accordo sottoscritto e la prova del pagamento fornita con mezzi tracciabili.

A chi spetta il beneficio
Il beneficio spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. La detrazione, nella misura ordinaria del 19%, è riconosciuta anche agli iscritti agli Istituti tecnici superiori e ai nuovi corsi presso conservatori di musica e istituti musicali pareggiati.

La detrazione spetta, dunque, anche ai seguenti iscritti:

  • agli Istituti tecnici superiori (Its) in quanto, in base al parere reso dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota Dgosv del 13 giugno 2016, prot. n. 6578)
  • ai nuovi corsi istituiti ai sensi del Dpr n. 212/2005, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (circolare n. 20/2011, risposta 5.3).

Non rilevano né il tipo di facoltà frequentata né la natura pubblica o privata dell’ateneo.

Restano, invece, esclusi gli studenti che frequentano corsi post lauream, come master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia sia all’estero.

I contratti ammessi
L’agevolazione riguarda i canoni versati dagli studenti e derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati in base alla legge n. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione.
Rientrano anche i contratti a uso transitorio e quelli relativi a un singolo posto letto, purché registrati e conformi alla normativa. Sono, inoltre, ammessi i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Se il contratto è intestato a più soggetti, il canone deve essere attribuito pro quota a ciascun intestatario, indipendentemente dal fatto che tutti abbiano o meno i requisiti per fruire dell’agevolazione. La detrazione spetta, però, soltanto ai conduttori che rispettano le condizioni previste dalla norma, ciascuno nel limite massimo di 2.633 euro.

La collocazione dell’immobile
L’immobile locato deve trovarsi nello stesso comune dell’università o in un comune limitrofo.
La distanza tra il comune di residenza dello studente e quello in cui ha sede l’università va verificata caso per caso. Occorre considerare la distanza chilometrica più breve riferita a una delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio stradale o ferroviaria. Il requisito è rispettato se almeno uno dei collegamenti raggiunge o supera i 100 chilometri richiesti (circolare n. 34/2008, risposta 8.4).

Nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso “più breve” da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento “misto” (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.

La detrazione per le università estere e l’Erasmus
La detrazione spetta anche agli studenti iscritti a università situate in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Il beneficio riguarda anche gli studenti che partecipano a progetti Erasmus, considerati fuori sede per la durata del progetto (parere Mur del 10 febbraio 2021, prot. n. 196). È, tuttavia, necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”. Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente possiede le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

Le spese detraibili e i casi di esclusione
Per gli studenti universitari fuori sede è prevista una detrazione Irpef pari al 19% dei canoni di locazione, dei contratti di ospitalità e degli atti di assegnazione in godimento o locazione, entro il limite massimo di 2.633 euro per periodo d’imposta.
La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione immobiliare. Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. 
Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni di locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto.
Tra le esclusioni espressamente indicate rientra anche la sublocazione: il beneficio fiscale non può essere esteso ai subcontratti, perché non compresi tra gli schemi contrattuali previsti dalla norma (circolare n. 21/2010, risposta 4.3).

Dall’anno d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la detrazione spetta entro un determinato ammontare, calcolato tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico. Resta, tuttavia, fermo il meccanismo introdotto dal 2020: la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; oltre tale soglia si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240.000 euro.

Cosa avviene se paga la famiglia?
Quando il canone non è pagato direttamente dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente è fiscalmente a carico in base all’articolo 12, comma 2 del Tuir, la detrazione spetta al familiare che sostiene la spesa, sempre entro il limite previsto. Se i genitori hanno due figli universitari, titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su un importo massimo non superiore a 2.633 euro (circolare n. 20/2011, risposta n. 5.10).

Detrazione eccedente l’imposta lorda
La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Secondo il decreto ministeriale 11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l’imposta lorda, il recupero non può essere esteso anche alla detrazione in esame, poiché il decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale indicati dall’articolo 16 del Tuir.

Come indicare i canoni versati in dichiarazione
Fra le somme da portare in detrazione relative ai canoni di locazione versati, devono essere considerate anche quelle eventualmente indicate nella Certificazione unica 2026 (nel campo Oneri detraibili, punti da 341 a 352) con il codice spesa 18.

Al momento della dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per i canoni di locazione devono essere riportate nei righi E8/E10 (tutti intitolati Altre spese) del modello 730/2026, e nei righi da RP8 a RP13 (sempre intitolati Altre spese) del modello Redditi Pf 2026, riportando in entrambi i modelli il codice di spesa 18.

La detrazione è subordinata al pagamento tramite versamento bancario o postale oppure altri sistemi tracciabili.

Per approfondire
Maggiori dettagli su questa e altre agevolazioni sono disponibili nella guida “Altre detrazioni e deduzioni”, all’interno della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”.

Per la serie “Dentro la dichiarazione” è disponibile anche:


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