Fino all’anno d’imposta 2023, l’iscrizione nell’anagrafe italiana era sufficiente a radicare la residenza fiscale, anche in presenza di elementi attestanti una vita personale e lavorativa a San Marino.
Per i periodi d’imposta anteriori al 2024, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituiva un criterio per qualificare una persona come fiscalmente residente in Italia. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24972/2026, ha confermato inoltre che l’origine lecita o già tassata delle disponibilità estere non esclude l’autonomo obbligo di indicarle nel quadro RW.
L’art. 2, comma 2, del T.U.I.R. all’epoca vigente stabiliva che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.”
Residenza fiscale e quadro RW
L’evoluzione dei rapporti finanziari transfrontalieri e il progressivo rafforzamento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale hanno reso il tema del monitoraggio fiscale e della residenza delle persone fisiche un terreno di forte e costante contenzioso. In tal senso, l’esatta individuazione dei criteri che determinano la residenza fiscale italiana diviene il presupposto cardine per comprendere l’applicabilità o meno degli obblighi dichiarativi.
La distinzione tra elementi di fatto e adempimenti formali, unitamente alla natura autonoma degli obblighi di monitoraggio rispetto al prelievo reddituale, rappresenta un nodo interpretativo primario sia per i contribuenti sia per i commercialisti.
Su questo scenario si inserisce l’ordinanza n. 24972, depositata dalla Corte di Cassazione il 3 settembre 2026, che interviene su una vicenda emblematica relativa all’omessa indicazione di attività finanziarie nel quadro RW da parte di una contribuente legata alla Repubblica di San Marino.
Conti a San Marino e omessa compilazione del quadro RW
La controversia trae origine dall’irrogazione di sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW del modello UNICO con riferimento agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010. La contribuente era in possesso del permesso di soggiorno permanente nella Repubblica San Marino ma (in Italia) non aveva trasferito la residenza all’estero e non era iscritta all’A.I.R.E.; la contribuente non aveva dichiarato le disponibilità finanziarie detenute presso istituti di credito della Repubblica di San Marino.
La decisione favorevole alla contribuente in appello
Se in primo grado la Commissione Tributaria aveva rigettato il ricorso della contribuente, in secondo grado era stato ribaltato l’esito. I giudici d’appello avevano attribuito valore preminente a una serie di indici fattuali idonei a collocare il centro degli interessi della persona a San Marino:
– il matrimonio con un cittadino sammarinese,
– l’ottenimento di un permesso di soggiorno permanente,
– la prestazione di attività lavorativa dipendente presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale di Cailungo (RSM)
– e la provenienza delle somme estere da dismissioni immobiliari o da trattamenti di fine servizio già assoggettati a tassazione in Italia. Tale quadro aveva condotto la CTR a ritenere prevalente la residenza “di fatto” all’estero rispetto alla persistente iscrizione anagrafica in Italia.
I motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nel ricorso per Cassazione, ha articolato le proprie doglianze su due elementi di diritto:
– la violazione dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, per aver disatteso il valore assorbente dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, e
– l’erronea valutazione della gravità della violazione del monitoraggio fiscale in ragione della presunta legittimità o previa tassazione delle provviste giacenti all’estero.
Iscrizione anagrafica e residenza fiscale negli anni 2008-2010
Accogliendo il primo motivo, la Suprema Corte richiama il dato normativo dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, ai sensi del quale si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
I tre criteri previsti dalla norma (allora vigente) hanno natura alternativa.
L’iscrizione anagrafica rappresenta un elemento oggettivo e autosufficiente: secondo la disciplina applicabile agli anni d’imposta oggetto della controversia, la permanenza dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituiva un criterio autonomo e sufficiente per radicare la residenza fiscale in Italia, rendendo superfluo qualsiasi accertamento in merito alla dimora abituale o al centro delle relazioni affettive ed economiche.
La sussistenza di un permesso di soggiorno estero e/o lo svolgimento di un’attività lavorativa oltre confine non producono alcun effetto di svincolo fiscale in mancanza della cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente conseguente al trasferimento all’estero e dell’iscrizione all’AIRE.
Per le vecchie regole l’iscrizione all’AIRE era necessaria per superare il criterio anagrafico, ma non era sempre sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana, dovendosi comunque verificare domicilio e residenza civilistici. Il principio analizzato nella Ordinanza in parola riguarda la formulazione dell’articolo 2 TUIR applicabile fino al periodo d’imposta 2023.
Dal 2024, per effetto del D.Lgs. 209/2023, l’iscrizione anagrafica determina invece una presunzione relativa di residenza, espressamente superabile mediante prova contraria , vedi QUI la nuova norma.
Perché gli elementi di fatto non superavano il dato anagrafico
La posizione della Cassazione conferma la rigidità della presunzione legale legata al dato anagrafico per i periodi d’imposta antecedenti alle modifiche normative. L’approccio rigoroso mira a evitare che situazioni di incertezza anagrafica possano tradursi in una mancata assoggettabilità al potenziale potere d’accertamento dello Stato, privilegiando la certezza del diritto e la tracciabilità formale delle posizioni individuali.
L’accertamento della residenza secondo la normativa interna deve comunque essere tenuto distinto dall’eventuale applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, qualora invocata e applicabile. In presenza di una possibile doppia residenza, devono infatti essere verificate anche le regole convenzionali di collegamento.
Confronto tra disciplina precedente e disciplina vigente
| Periodo d’imposta | Effetto dell’iscrizione anagrafica |
|---|---|
| Fino al 2023 | Criterio autonomo e sufficiente per la residenza fiscale secondo la disciplina applicabile alla pronuncia |
| Dal 2024 | Presunzione relativa di residenza, superabile mediante prova contraria |
| In presenza di doppia residenza | Occorre verificare anche l’eventuale convenzione internazionale applicabile |
Quadro RW: un obbligo autonomo dalla tassazione dei capitali
In merito al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha riaffermato un principio strutturale della disciplina sul monitoraggio fiscale: l’obbligo di compilazione del quadro RW risponde a un’esigenza di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari transfrontalieri, del tutto distinta dalla liquidazione o dall’accertamento delle imposte sui redditi. L’eventuale origine lecita delle somme depositate oltre confine, così come la circostanza che tali provviste derivino da redditi già assoggettati a prelievo in Italia), non attenua né elide la violazione. L’omessa comunicazione dell’esistenza e della consistenza dell’attività finanziaria estera integra una violazione autonoma dell’obbligo di monitoraggio fiscale, soggetta a sanzione indipendentemente dal riscontro di una contestuale evasione d’imposta.
Separare la condotta di omesso monitoraggio dall’eventuale omessa tassazione dei redditi evidenzia l’autonoma funzione informativa e di prevenzione assegnata al quadro RW. Per l’ordinamento, la trasparenza sulle giacenze estere è un dovere formale autonomo; l’argomentazione relativa alla “già avvenuta tassazione” del denaro non assume quindi efficacia esimente né attenuante di fronte alla violazione dell’obbligo dichiarativo.
Può essere utile ricordare che oggi il quadro RW non assolve soltanto la funzione di monitoraggio, ma viene utilizzato anche per la liquidazione delle imposte patrimoniali sulle attività estere, quando dovute. Nell’analisi dell’ordinanza occorre però mantenere separato questo profilo, perché la controversia riguarda le annualità 2008-2010.
La decisione della Cassazione
Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente, confermando la piena legittimità dei provvedimenti sanzionatori impugnati.
L’assenza di redditi imponibili prodotti dalle attività estere non esclude automaticamente l’obbligo di monitoraggio. La verifica deve riguardare la residenza fiscale, la titolarità o disponibilità delle attività, la presenza di eventuali esoneri e, per i periodi interessati, gli obblighi collegati alle imposte patrimoniali sulle attività estere.
Gli effetti operativi e il limite temporale della pronuncia
La pronuncia conferma che, per gli anni d’imposta 2008-2010, la permanenza dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente era sufficiente a radicare la residenza fiscale in Italia, indipendentemente dagli elementi che attestavano lo svolgimento della vita personale e lavorativa a San Marino. Il principio deve tuttavia essere letto alla luce della disciplina applicabile ratione temporis: dal periodo d’imposta 2024 l’iscrizione anagrafica costituisce una presunzione superabile mediante prova contraria.
Resta pienamente attuale il secondo principio affermato dalla Cassazione: la provenienza lecita o la precedente tassazione delle somme detenute all’estero non escludono l’obbligo di monitoraggio. Per il professionista è quindi necessario verificare separatamente la residenza fiscale del contribuente, l’eventuale applicazione di una convenzione internazionale e la sussistenza degli obblighi dichiarativi relativi alle attività estere.
Danilo Sciuto
Lunedì 21 settembre 2026
Potrebbe interessarti:
– Quadro RW e residenza fiscale: se il contribuente è non residente cade anche la sanzione
– Beni detenuti all’estero e obblighi dichiarativi in Italia
– Quadro RW partecipazione in società estera (non quotata)
– Cripto-attività e Fisco 2026: aliquota al 33%, quadro RW e nuovi obblighi per professionisti e contribuenti
📌 BOX OPERATIVO – quadro RW Le verifiche del professionista
- Individuare il periodo d’imposta interessato.
- Verificare l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente e all’AIRE.
- Ricostruire dimora, domicilio, relazioni personali e presenza fisica secondo la disciplina applicabile.
- Controllare l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni.
- Censire conti, investimenti e altre attività patrimoniali o finanziarie estere.
- Verificare titolarità effettiva, disponibilità e poteri di movimentazione.
- Accertare la presenza di eventuali esoneri dal monitoraggio.
- Tenere distinta la tassazione dei redditi esteri dall’obbligo di compilazione del quadro RW.
🔎 FOCUS TECNICO – La riforma della residenza fiscale
Il principio espresso dall’ordinanza n. 24972/2026 riguarda gli anni 2008-2010. Per i periodi d’imposta fino al 2023, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituiva uno dei criteri alternativi e autonomamente sufficienti per la residenza fiscale.
Dal 2024, a seguito della modifica dell’articolo 2 TUIR operata dal D.Lgs. 209/2023, l’iscrizione anagrafica determina invece una presunzione relativa, che il contribuente può superare fornendo prova contraria. Alla verifica della normativa interna deve aggiungersi, quando rilevante, quella della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE
La provenienza lecita o la precedente tassazione delle somme non escludono l’obbligo di monitoraggio fiscale. Il professionista deve quindi affrontare separatamente tre verifiche: residenza fiscale, obbligo di dichiarazione delle attività estere e tassazione degli eventuali redditi prodotti.
L’ordinanza non consente invece di affermare, in termini generali e per la disciplina vigente, che l’iscrizione anagrafica prevalga sempre sulla realtà fattuale. Dal 2024 il dato anagrafico può essere superato mediante prova contraria, ferma restando l’eventuale applicazione delle convenzioni internazionali.
❓ FAQ quadro RW
L’iscrizione nell’anagrafe italiana determina sempre la residenza fiscale?
Per gli anni fino al 2023 costituiva un criterio autonomamente sufficiente. Dal 2024 rappresenta una presunzione relativa, superabile mediante prova contraria.
Il permesso di soggiorno estero basta a escludere la residenza italiana?
No. È un elemento di prova, ma deve essere valutato insieme agli altri criteri previsti dalla normativa vigente e alle eventuali disposizioni convenzionali.
L’iscrizione all’AIRE esclude automaticamente la residenza fiscale italiana?
No. L’iscrizione all’AIRE è un elemento importante, ma non impedisce di accertare la residenza italiana sulla base degli altri criteri previsti dalla legge.
Le somme già tassate devono essere indicate nel quadro RW?
La precedente tassazione non esclude, da sola, l’obbligo di monitoraggio delle attività estere.
L’origine lecita del denaro evita le sanzioni RW?
No. La liceità della provenienza non elimina l’autonomo obbligo dichiarativo, se sussistente.
L’assenza di redditi prodotti dal conto estero esclude il quadro RW?
Non necessariamente. L’obbligo di monitoraggio deve essere verificato autonomamente rispetto alla produzione di redditi imponibili.
Hai conti, investimenti o altre attività patrimoniali all’estero? Verifica con il tuo professionista la residenza fiscale applicabile all’anno interessato e la corretta compilazione del quadro RW: la provenienza lecita o la precedente tassazione delle somme non eliminano automaticamente l’obbligo di monitoraggio. Abbonati a Commercialista Telematico
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





