A seguito della presentazione delle dichiarazioni integrative reddituali da parte del commercialista, emergeva un debito derivante dalla necessità di restituire l’IVA precedentemente detratta in misura non spettante per effetto dell’applicazione della regola del pro-rata. Alla luce di quanto sopra, Le chiedo la correttezza dell’operato del commercialista, l’origine dell’ulteriore pretesa contenuta nella cartella e l’eventuale responsabilità professionale del commercialista per gli importi aggiuntivi, gli interessi e le spese oggi richiesti.
Ho visto la cartella che distingue chiaramente due posizioni.
Con riguardo all’annualità 2018, e il modello IVA/2019, periodo d’imposta 2018, la cartella indica che si tratta di somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972. In particolare, emergono:
- minor credito a ruolo: euro 2.036,60;
- interessi da minor credito a ruolo: euro 499,02;
- interessi fino alla consegna del ruolo: euro 76,78;
- interessi per versamento tardivo da comunicazione: euro 6,80.
La stessa cartella riporta che:
- il minor credito da versare era pari a euro 2.263,00;
- ne sono stati versati, a seguito di comunicazione, solo euro 226,40;
- il residuo è stato quindi iscritto a ruolo per euro 2.036,60.
Ne consegue che, per il 2018, la pretesa oggi azionata deriva documentalmente da un pagamento solo parziale della somma richiesta con la comunicazione di irregolarità.
Con riguardo all’annualità 2019 e al modello IVA/2020, periodo d’imposta 2019, la cartella indica ancora somme da controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972, dove risultano iscritti a ruolo:
- IVA saldo: euro 1.336,50;
- sanzione: euro 401,00;
- interessi: euro 220,59;
- ulteriori importi per versamenti periodici tardivi e saldo tardivo, con più sanzioni da euro 221,50 ciascuna e relativi interessi.
Sulla sola base della cartella, l’“ulteriore” pretesa non appare nuova o autonoma, ma sembra composta da:
- residui non pagati o pagati solo in parte dopo la comunicazione di irregolarità;
- interessi maturati fino alla consegna del ruolo;
- sanzioni in misura piena per perdita del beneficio della riduzione;
- diritti di notifica.
In altri termini, il documento non lascia emergere, allo stato, un secondo autonomo accertamento; mostra invece la trasformazione a ruolo di quanto non risulta correttamente estinto nella fase successiva alla comunicazione dell’esito del controllo automatizzato.
Per stabilire se il commercialista abbia operato correttamente, occorrerebbe verificare almeno:
- le dichiarazioni IVA originarie 2018 e 2019;
- le dichiarazioni integrative poi trasmesse;
- le comunicazioni di irregolarità ricevute dall’Agenzia;
- i modelli F24 predisposti dal professionista;
- le quietanze di pagamento effettivamente eseguite;
- l’eventuale mandato professionale e le istruzioni date al cliente.
Tuttavia, sul piano dei principi, la responsabilità del professionista è contrattuale: il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, salvo provi l’impossibilità per causa non imputabile.
Nelle obbligazioni professionali, la diligenza si valuta con riguardo alla natura dell’attività esercitata e solo se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà opera la limitazione ai casi di dolo o colpa grave.
La giurisprudenza richiamata nelle fonti afferma che, in tema di attività fiscale ordinaria, il professionista risponde secondo la regola generale della diligenza professionale; e che, quando l’errore concerne adempimenti fiscali ordinari, non vi è ragione di applicare la limitazione dell’art. 2236 c.c. (Tribunale Di Firenze, Sentenza n.3637 del 20 Novembre 2024).
In particolare, il Tribunale di Firenze ha ritenuto che, in caso di errata compilazione di dichiarazioni fiscali, non sono risarcibili le imposte comunque dovute, mentre possono esserlo interessi e sanzioni causalmente derivati dall’errore del professionista (Tribunale Di Firenze, Sentenza n.3637 del 20 Novembre 2024).
Nello stesso senso, il Tribunale di Milano ha affermato che, nel caso di inadempimento del professionista incaricato degli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è normalmente costituito dai maggiori oneri che il contribuente subisce verso l’Amministrazione per effetto dell’errore del commercialista (Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 2475/2018).
Posso quindi affermare che, in astratto, vi sono possibili profili di scorrettezza professionale, ma in concreto avrei bisogno dei documenti sopra elencati per avere certezza.
Le ipotesi da verificare sono essenzialmente tre:
- se il debito IVA è nato perché il professionista ha applicato in modo errato il pro-rata nelle dichiarazioni originarie, l’imposta resta comunque dovuta, ma interessi, sanzioni e costi ulteriori possono integrare danno risarcibile se causalmente derivati dall’errore del professionista (Cass. Civ., Sez. 5, N. 25132 del 13-09-2025; Tribunale Di Firenze, Sentenza n.3637 del 20 Novembre 2024; Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 2475/2018);
- se il commercialista, dopo il controllo, ha predisposto F24 insufficienti, errati o non idonei a estinguere integralmente quanto richiesto, la successiva iscrizione a ruolo di residui, interessi e sanzioni potrebbe essere causalmente imputabile a lui (Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 2475/2018);
- se il professionista non ha avvertito il cliente che il pagamento entro il termine della comunicazione era necessario per conservare la riduzione sanzionatoria, oppure non ha controllato l’effettiva esecuzione corretta dei versamenti, si potrebbe profilare violazione della diligenza professionale qualificata (Cass. Civ., Sez. 5, N. 5639 del 12-03-2026).
Nel caso in esame, dalla cartella emerge che:
- per il 2018 il ruolo nasce da un minor credito residuo non estinto integralmente;
- per il 2019 il ruolo deriva anche da omessi o tardivi versamenti, con conseguente applicazione di sanzioni piene e interessi.
Perciò, se Lei dimostra di aver eseguito esattamente e tempestivamente tutti i pagamenti secondo F24 predisposti dal commercialista, e se tali F24 risultano oggettivamente errati o incompleti, vi sono seri elementi per sostenere una responsabilità del professionista quanto meno per sanzioni, interessi, diritti di notifica e ulteriori oneri.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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