La mancata distribuzione dell’utile 2024 può aumentare gli investimenti richiesti per accedere all’IRES premiale. Il contributo analizza la compilazione del prospetto in REDDITI SC 2026, confronta gli accantonamenti dell’80% e del 100% e illustra le criticità dell’impostazione attuativa, la tesi alternativa e le scelte operative delle società.
Per compilare il prospetto dell’IRES premiale in REDDITI SC 2026 occorre verificare quanto utile 2024 sia stato effettivamente trattenuto dalla società. Secondo l’impostazione del decreto attuativo e delle istruzioni richiamate nel contributo, il 30% degli investimenti va calcolato sull’intero utile non distribuito, anche quando supera la soglia minima di accantonamento dell’80%.
IRES premiale 2025: accantonamento degli utili e investimento minimo
L’art. 1, commi da 436 a 444, della legge n. 207/2024 ha introdotto – ma solo per l’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e,
Tra i presupposti (tutti necessari) richiesti per l’applicazione dell’agevolazione è previsto che almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (esercizio 2024 per i soggetti solari) sia accantonato ad apposita riserva e che l’investimento minimo agevolabile in particolari beni sia almeno pari al 30% dell’utile 2024 accantonato ad apposita riserva, quando l’accantonamento è esattamente pari all’80% dell’utile 2024, tale componente della soglia di investimento corrisponde al 24% dello stesso utile,
Se questa è la regola generale, tuttavia è previsto che l’investimento minimo debba essere il maggiore tra il 30% dell’utile 2024 accantonato e il 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (esercizio 2023 per i soggetti solari), con un minimo di 20.000 euro.
In definitiva, fermo restando il minimo di 20.000 euro, affinché la società possa fruire dell’IRES premiale sull’intero imponibile fiscale del 2025, nel rispetto anche degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina, è necessario che l’investimento agevolabile sia almeno pari al maggiore fra il 24% dell’utile dell’esercizio 2023 e il 30% dell’utile accantonato dell’esercizio 2024.
Premesso quanto sopra, e ipotizzati i seguenti dati rilevanti:
Esempio 1: distribuzione del 20% e accantonamento in apposita riserva
- Utile esercizio 2023 700.000 euro, il 24% è pari a 168.000 euro
- Utile esercizio 2024 1.000.000 euro
- Utile 2024 distribuito 200.000 euro
- Utile 2024 accantonato in apposita riserva 800.000 euro, il 30% è pari a 240.000 euro
- Investimento minimo 240.000 euro
la compilazione del quadro RS sarà la seguente:
Quali destinazioni dell’utile valgono come accantonamento
L’art. 4 del decreto MEF 8 agosto 2025, recante la regolamentazione dell’agevolazione, prevede che si intende accantonato l’utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.
Tale precisazione consente di soddisfare il requisito dell’accantonamento anche mediante destinazioni dell’utile diverse da una riserva specificamente denominata, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto, compresa la destinazione di almeno l’80% dell’utile 2024 a finalità diverse dalla distribuzione ai soci.
Esempio 2: accantonamento a riserva straordinaria
- Utile esercizio 2023 700.000 euro, il 24% è pari a 168.000 euro
- Utile esercizio 2024 1.000.000 euro
- Utile 2024 distribuito 200.000 euro
- Utile 2024 accantonato 800.000 euro a riserva straordinaria, il 30% è pari a 240.000 euro
- Investimento minimo 240.000 euro
La compilazione del quadro RS sarà la seguente:
Il monitoraggio degli utili nei righi RS525-RS527
Il prospetto ha una funzione di monitoraggio pluriennale e non serve solo a indicare la destinazione dell’utile 2024. Le colonne 3 e 4 dei righi da RS525 a RS527 accolgono, rispettivamente, l’utile utilizzato a copertura delle perdite entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 – insieme agli altri utilizzi che non comportano decadenza – e l’utile distribuito nel medesimo arco temporale. La distribuzione della quota vincolata entro il 31 dicembre 2026 determina la decadenza dall’agevolazione con recupero integrale dell’imposta risparmiata.
Utili non distribuiti: quando l’investimento sale al 30%
I due esempi innanzi riportati sono entrambi basati sul presupposto che il 20% dell’utile dell’esercizio 2024 sia stato distribuito ai soci in sede di approvazione del bilancio e che l’accantonamento, ad apposita riserva o ad altre riserve, risulti effettuato per l’80% dell’utile.
Sennonché il citato art. 4 del decreto del MEF è scritto in modo tale da imporre, in caso di mancata distribuzione dell’utile ai soci, di assumere come base per il 30% degli investimenti agevolati non l’80% dell’utile dell’esercizio 2024 ma l’intero importo di tale utile.
Infatti, al comma 2 è detto espressamente che, ai fini agevolativi, “si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio”.
L’uso dell’aggettivo “tutto” impone di considerare l’intero importo non distribuito, indipendentemente da quanto previsto dalla disposizione originaria.
La norma regolamentare, se da un lato intendeva agevolare le società che non avevano provveduto ad effettuare l’accantonamento dell’80% dell’utile in
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