Concorso magistrati tributari 2026: chi sceglie chi giudica?


C’è una domanda che attraversa ogni concorso pubblico e che raramente trova risposta nei comunicati ufficiali:chi sceglie chi giudica?Nel caso del concorso per 180 posti di magistrato tributario – indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Tributaria del 1° luglio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 51 del 7 luglio – la domanda ha un indirizzo preciso: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

È a quell’indirizzo, alla casella PEC istituzionale, chesabato 13 settembre 2026 è arrivata un’istanza di accesso agli atti firmata dall’avvocato Andrea Altieri,patrocinante in Cassazione, per conto del professor Carmine Ruggiero. Un documento di poche pagine che, letto con attenzione, racconta molto più di quanto chiede.

Concorso magistrati tributari 2026, l’Atto: cosa viene chiesto e a chi

L’istanza è indirizzata alConsiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti,“in persona del suo legale rappresentante e del responsabile del procedimento”, e trasmessa per conoscenza al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l’organo di autogoverno dei giudici del fisco.Il fondamento giuridico sono gli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 1990,la norma che da oltre trent’anni riconosce a chi ha un interesse “diretto, concreto e attuale” il diritto di vedere i documenti amministrativi che lo riguardano.

I documenti richiesti sono tre blocchi. Primo: le domande di partecipazione e le proposte di candidatura dei soggetti che il Consiglio Nazionale ha effettivamente proposto, complete di dichiarazioni, allegati e curricula. Secondo: i verbali, le relazioni istruttorie e le schede di valutazione dell’attività di selezione,con particolare riguardo ai “criteri e sotto-criteri applicati”, alle motivazioni della designazione dei prescelti e alle motivazioni “della esclusione e/o mancata indicazione” del professor Ruggiero. Terzo: ogni ulteriore atto o parere “da cui si possano evincere le ragioni delle scelte operate”.

Tradotto dal linguaggio forense: mostrateci come avete deciso.

Il meccanismo: una commissione costruita per quote

Per capire perché la richiesta pesa, bisogna guardarecome si forma la commissione. L’articolo 5 del bando, richiamando l’articolo 4-quater del decreto legislativo 545 del 1992, disegna un organo di ventinove componenti: un presidente di Corte di giustizia tributaria, venti magistrati con almeno quindici anni di anzianità, quattro professori universitari proposti dal Consiglio Universitario Nazionale, due avvocati cassazionisti proposti dal Consiglio Nazionale Forense e due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità “nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

Il passaggio decisivo è quel “su proposta”.La nomina formale spetta al Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Ma i nomi tra cui scegliere li fornisce l’ordine professionale. Con la delibera n. 918/2026/IV il Consiglio di Presidenza ha chiesto al CNDCEC di indicare, entro l’8 settembre 2026, “almeno sei dottori commercialisti iscritti nella sezione A dell’albo, con almeno quindici anni di anzianità”, tra i quali sarebbero stati scelti due titolari e due supplenti. Per ciascuno, una dichiarazione sostitutiva e un sintetico curriculum.

Sei nomi.Chi entra in quella lista ha una concreta possibilità di sedere in commissione. Chi ne resta fuori è fuori, e nessuno gliene spiega il perché. Il filtro, dunque, non lo esercita il Ministero né l’organo di autogoverno: lo esercita a monte un ente di categoria, con una discrezionalità che il bando non perimetra e la delibera non dettaglia.

Il candidato: chi è l’escluso

Chi è l’escluso?L’istanza lo descrive con precisione. Carmine Ruggiero, nato a Napoli il 1° aprile 1962, professore, avvocato, dottore commercialista iscritto alla sezione A dell’albo dal 9 giugno 1989 – trentasette anni di anzianità, contro i quindici richiesti – egiudice tributario in servizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di Padovadal 14 ottobre 2019, nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Il 23 luglio 2026, dopo la pubblicazione della delibera, ha inviato al Consiglio Nazionale la dichiarazione prevista dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestando la disponibilità a far parte della commissione e allegando la documentazione richiesta.

Poi, il silenzio. Secondo quanto riferito nell’istanza, “da notizie informali pervenute all’interessato”, tanto questa candidatura quanto la precedente – relativa al 2024 – sarebbero state “scartate da Codesto Consiglio Nazionale senza apparente motivo giuridico”. E, aggiunge il legale, “senza che sia stato dato seguito alcuno alle sue precedenti istanze ostensive“. Se il dato fosse confermato, significherebbe che il Consiglio Nazionale ha ricevuto in passato richieste di chiarimento sullo stesso tema e non ha risposto.

Va detto con chiarezza: l’istanza non accusa nessuno di nulla. Non ipotizza favoritismi, non nomina i prescelti, non contesta i loro titoli.Chiede di vedere le carte. Ma è proprio la struttura della richiesta a suggerire il punto debole del sistema: se i criteri esistono e sono stati applicati, produrre i verbali costa pochi minuti. Se non esistono, il problema non riguarda un candidato ma il metodo.

Le domande che restano aperte: la risposta della Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Avv. Carolina Lussana, e il mancato riscontro del CNDCEC e del suo Presidente, Elbano de Nuccio

Ringraziamo laPresidente delConsiglio di Presidenza della Giustizia TributariaAvv. Carolina Lussanaper aver puntualmente risposto alle nostre domande.  

La Presidente Lussana ha riferito che il “Consiglio sceglie nell’ambito della rosa di nominativi proposti, conformi ai requisiti normativi vigenti, restando estraneo al procedimento con cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell’ambito della propria autonomia gestionale, seleziona i professionisti da proporre per la nomina, non rientrando nell’alveo delle competenze di chi scrive l’indicazione e la valutazione delle modalità e dei criteri del suddetto procedimento”. Una risposta che conferma il punto:il Consiglio di Presidenza prende la rosa così com’è. Chi decide chi entra nella rosa è soltanto il CNDCEC.

In data 17 settembre abbiamo trasmesso per e-mail al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al suo Presidente, dott. Elbano de Nuccio, una nota con le domande che seguono, informandoli della data programmata per l’uscita di questo articolo; della nota è stato dato preavviso anche telefonicamente.Al momento di andare online non è pervenuta alcuna risposta. Riteniamo che il lettore abbia diritto di conoscere le domande, che riportiamo integralmente.

Lo spazio per la replica resta aperto e ne daremo conto.

Domande poste al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

1)     Quali criteri ha adottato il Consiglio Nazionale per scegliere i nomi da proporre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per il concorso a 146 posti di magistrato tributario (2024) e per quello a 180 posti (2026)? Il bando fissa un solo requisito – quindici anni di iscrizione all’albo – e non attribuisce punteggi. Esiste una griglia interna? E se esiste, è stata deliberata prima o dopo la ricezione delle candidature?

2)      Quanti dottori commercialisti hanno presentato la propria candidatura per ciascuno dei due concorsi, a fronte del minimo di sei richiesto dal bando? Potete fornirci l’elenco completo dei candidati e dei relativi curricula (in forma anonimizzata, se necessario per motivi di privacy)?

3)     L’essere già giudice tributario in servizio ha pesato, e in che direzione? La delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 918/2026/IV parla di “limiti specificati in premessa” di cui chiede di tenere conto: quali sono tali limiti? Coincidono con l’incompatibilità già prevista dall’art. 5 del bando 2024 per chi negli ultimi dieci anni ha svolto docenza in scuole di preparazione ai concorsi in magistratura, o ve ne sono altri? E sono stati comunicati ai candidati?

4)      Il Prof. Ruggiero afferma di aver chiesto formalmente chiarimenti sui criteri di selezione con PEC del 26 giugno 2024, senza mai ricevere risposta. Ci confermate di aver ricevuto tale richiesta e se sia vero che a quella richiesta non fu dato riscontro? E in caso affermativo, per quale motivo?

5)      Il Prof. Ruggiero afferma di aver nuovamente inviato la propria disponibilità e la documentazione richiesta il 23 luglio 2026. Il CNDCEC conferma di aver ricevuto tale documentazione? E se è stata esaminata, con quale esito e ne è stata data comunicazione al diretto interessato?

6)      Avete redatto un verbale della seduta in cui la scelta è avvenuta? Se sì, contiene una motivazione individuale per ciascun escluso, o una formula collettiva?

7)      Il CNDCEC pubblica, o comunque rende disponibili su richiesta, i verbali delle riunioni in cui vengono decisi i nominativi da proporre per questo tipo di commissioni?

8)      È previsto un obbligo di motivazione scritta per l’esclusione di un candidato che abbia presentato tutti i requisiti richiesti dal bando? Se sì, perché non risulta essere stato adempiuto in questo caso?

Domande poste al dott. Elbano de Nuccio, Presidente del CNDCEC

1)     Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2024 Lei è stato nominato componente titolare della commissione esaminatrice del concorso per 146 posti di magistrato tributario, sulla base dell’elenco proposto proprio dal CNDCEC di cui è Presidente; incarico da cui, risulta dagli atti pubblici del Consiglio di Presidenza, si è dimesso nell’aprile 2025, venendo sostituito con decreto ministeriale del 12 giugno 2025. Le chiediamo di specificare come si è svolto il processo che ha portato alla Sua candidatura nel 2024: è stata un’autoproposta, una proposta di altri componenti del Consiglio, o altro? Chi ha deliberato la Sua inclusione nell’elenco e con quale procedura?

2)      Ha ritenuto di astenersi, o di far verbalizzare un’astensione, nella fase in cui il Consiglio discuteva e deliberava l’elenco dei nominativi da proporre, dato che tra questi compariva anche il Suo nome? Se sì, può fornirne evidenza documentale?

Una cosa va ricordata: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è un ente pubblico non economico e, quando riceve una richiesta di accesso, ha trenta giorni per rispondere. Il silenzio equivale a rigetto, e il rigetto è impugnabile.

Il diritto è dalla parte di chi chiede: cosa dicono Consiglio di Stato e TAR Lazio

L’istanza richiamadue pronunce recenti che rafforzano la posizione del richiedente. La prima è la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6014 del 10 luglio 2025, secondo cui l’accesso difensivo è un diritto strumentale all’esercizio del diritto di difesa e di azione, cui sono tenuti anche gli ordini professionali.

La seconda è una decisione del TAR Lazio, Sezione I, del 10 giugno 2026, n. 10715, che in un caso analogo – la regolamentazione delle difese d’ufficio da parte di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati –ha riconosciuto “un interesse concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti” ogni volta che esista un rapporto di mezzo a fine tra la verifica della regolarità dell’iter e le doglianze da far valere in giudizio.

La giurisprudenza, in altre parole, ha già stabilito che gli ordini professionali non sono zone franche. Quando esercitano funzioni pubbliche – e proporre i componenti di una commissione di concorso per magistrati è una funzione pubblica per definizione – sono soggetti agli stessi obblighi di trasparenza di qualsiasi altra amministrazione.

La corsa contro il tempo: il diritto di sapere arriva quasi sempre dopo che le decisioni sono state prese

C’è però un elemento che l’istanza stessa evidenzia e che rende il caso più che un esercizio accademico. Larichiesta è formulata “con cortese urgenza” perché l’istruttoria va esaminata “tempestivamente”. Il motivo è nel calendario: il bando prevede che la commissione sia nominata entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per le domande. La lista dei sei nomi doveva essere trasmessa entro l’8 settembre.Il Consiglio di Presidenza, dunque, dispone già dei nominativi e il decreto ministeriale di nomina può arrivare in qualunque momento.

Il Consiglio Nazionale ha trenta giorni per rispondere all’accesso. Nel frattempo, la commissione potrebbe essere già nominata, essersi insediata e al lavoro sulle prove scritte. È il paradosso classico della trasparenza amministrativa italiana: il diritto di sapere arriva quasi sempre dopo che le decisioni sono state prese.

Secondo quanto risulta a chi scrive da fonti vicine al Consiglio di Presidenza,la delibera sulla commissione sarebbe in calendario per il 22 settembre.Il termine per rispondere all’istanza di accesso scade invece il 13 ottobre: la risposta, se arriverà, arriverà a commissione già nominata.

La trasparenza riguarda tutti: i 180 magistrati che usciranno da questo concorso decideranno per decenni controversie tra cittadini, imprese e fisco per miliardi di euro

Si potrebbe archiviare la vicenda come la rivendicazione personale di un professionista che avrebbe voluto un incarico e non l’ha ottenuto. Sarebbe un errore di prospettiva.I 180 magistrati che usciranno da questo concorso decideranno per decenni controversie tra cittadini, imprese e fisco per miliardi di euro.La qualità di quella selezione dipende dalla qualità di chi la conduce. E la legittimità di chi la conduce dipende dalla trasparenza del modo in cui è stato scelto.

Quando un ordine professionale riceve dallo Stato il potere di indicare chi siederà in una commissione d’esame per la magistratura, riceve anche l’onere di spiegare come ha usato quel potere. Non a un candidato deluso: a tutti. Se i verbali esistono e i criteri sono solidi, l’istanza del 13 settembre si chiuderà con una PEC di risposta e qualche pagina di allegati. Se non è così, quella PEC sarà solo l’inizio.

La palla, ora, è nella casella di posta certificata del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ma anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che pur dichiarandosi estraneo alla selezione deve deliberare sulla rosa ricevuta, ha ancora la possibilità di chiedere conto dei criteri prima di farlo.

Il conto alla rovescia è partito.


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