Il panorama fiscale internazionale sta vivendo una svolta di portata storica che interessa da vicino migliaia di investitori italiani, piccoli risparmiatori e grandi gruppi industriali. Dopo ben tre decenni di totale esenzione fiscale, cambia in modo radicale la disciplina che regola i dividendi dal Brasile.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 15.270/2025, a partire dal 1° gennaio 2026 lo Stato sudamericano ha introdotto una ritenuta alla fonte (Withholding Tax o Irrf) pari al 10% sui profitti distribuiti a soggetti non residenti. Questa decisione mette la parola fine a un’anomalia normativa risalente al 1996, trasformando il Brasile da un’oasi di esenzione sui flussi in uscita a un Paese allineato agli standard di prelievo fiscale globale.
Ma cosa significa tutto questo per un contribuente o un’azienda con sede in Italia? Quali sono le interazioni con la Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni? E, soprattutto, quali sono le mosse necessarie per evitare di pagare due volte le tasse o, peggio, di commettere errori nella dichiarazione dei redditi? In questa sede analizziamo tutte le novità, le aliquote e le strategie operative per gestire al meglio i dividendi dal Brasile.
Dividendi dal Brasile, la fine di un’epoca
Dal 1996 fino al 31 dicembre 2025, il Brasile ha rappresentato un caso pressoché unico nel panorama dei Paesi emergenti e dei Brics: i dividendi distribuiti da società residenti a soci esteri (siano essi persone fisiche o giuridiche) non venivano assoggettati ad alcuna ritenuta alla fonte. Un fattore di attrazione straordinario che ha favorito la penetrazione del capitale straniero.
L’Italia ha svolto un ruolo di primissimo piano in questo scenario: lo stock di investimenti italiani nel gigante sudamericano supera i 13 miliardi di euro, con oltre 40 grandi gruppi industriali e più di 1.000 imprese attive in settori strategici come le telecomunicazioni, l’energia, l’automotive, il tessile e la nautica.
Con la riforma della Legge n. 15.270/2025, il governo brasiliano ha intrapreso una revisione strutturale della propria fiscalità d’impresa, mirata a incrementare il gettito e a ridurre le disuguaglianze di prelievo. Il risultato diretto per il socio italiano è un’immediata riduzione del flusso di cassa netto in arrivo dal Brasile: su ogni 100 euro di utile distribuito, 10 euro rimangono ora a Brasilia sotto forma di ritenuta alla fonte.
Il quadro convenzionale: il tetto del 15% e la Convenzione Italia-Brasile
Per comprendere le ripercussioni del nuovo prelievo, occorre incrociare la legge interna brasiliana con il diritto tributario internazionale, e in particolare con la Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni firmata tra Italia e Brasile (in vigore dal 1981).
L’Articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione stabilisce che lo Stato di origine del reddito (il Brasile) può applicare un’imposta sui dividendi erogati a un residente dell’altro Stato (l’Italia), ma fissa un tetto massimo del 15% dell’ammontare lordo.
L’introduzione della ritenuta del 10% dal 2026 rientra quindi perfettamente all’interno dei limiti che sono stati pattuiti. Il Brasile avrebbe ipoteticamente potuto spingersi fino al 15% senza violare il trattato internazionale con l’Italia; il margine del 5% ancora libero lascia persino aperta la porta a futuri ed eventuali inasprimenti del prelievo interno.
L’opportunità del matching credit: un tesoretto teorico del 25%
Il vero punto di svolta, che rende la gestione dei dividendi dal Brasile un argomento di estremo interesse professionale e tributario, risiede nelle clausole di accreditamento dell’imposta previste dalla Convenzione bilaterale.
L’Articolo 23, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Brasile disciplina il cosiddetto matching credit (o credito d’imposta figurativo). Si tratta di un meccanismo tipico dei trattati stipulati dall’Italia con Paesi in via di sviluppo negli anni ’70 e ’80, nato con l’obiettivo di preservare gli incentivi fiscali concessi dallo Stato estero:
- ai fini del calcolo del credito d’imposta da detrarre in Italia, l’imposta brasiliana sui dividendi si considera sempre assolta con un’aliquota figurativa del 25% sul lordo;
- questo valore teorico del 25% si applica a prescindere dall’effettivo prelievo subito alla fonte (che oggi è pari al 10%).
In linea teorica, si genera quindi un differenziale favorevole di ben 15 punti percentuali: a fronte di un prelievo reale del 10% in Brasile, il contribuente italiano avrebbe diritto a scomputare dalle imposte nazionali un credito calcolato sulla base del 25%. Tuttavia, passare dalla teoria alla pratica non è privo di ostacoli.
Persone fisiche e investitori privati: lo scontro tra Agenzia delle Entrate e Cassazione
Se per le società di capitali in regime Ires il credito convenzionale trova regole consolidate di integrazione nel reddito d’impresa (fatta salva la disciplina Pex), per il risparmiatore persona fisica che percepisce dividendi dal Brasile su un conto privato si apre un complesso contenzioso.
La posizione restrittiva del Fisco italiano
In Italia, i dividendi di fonte estera percepiti da privati al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa sono assoggettati a imposta sostitutiva del 26% (art. 18 del Tuir) o a ritenuta a titolo d’imposta effettuata dall’intermediario finanziario/banca italiana che cura l’incasso (netto frontiera).
Secondo l’interpretazione storica e costante dell’Agenzia delle Entrate, quando un reddito viene sottoposto a imposta sostitutiva a cedolare fissa invece di concorrere al reddito complessivo Irpef, il contribuente perde il diritto a fruire del credito d’imposta per le tasse pagate all’estero (art. 165, comma 8 del Tuir). Di conseguenza, secondo l’amministrazione, la persona fisica dovrebbe subire sia il 10% in Brasile sia il 26% in Italia.
Il ribaltamento della Giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha progressivamente smantellato la tesi dell’Agenzia delle Entrate. Con pronunce di riferimento (tra cui le sentenze n. 25698/2022 e n. 28801/2024), la Suprema Corte ha stabilito un principio di netta prevalenza del diritto internazionale su quello interno: le norme contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulla legislazione nazionale. Se la Convenzione applicabile non prevede un’esclusione espressa del credito d’imposta in caso di tassazione sostitutiva, il diritto al recupero delle imposte estere spetta al contribuente anche se il reddito è stato assoggettato a cedolare fissa.
Poiché la Convenzione Italia-Brasile non contiene alcuna clausola specifica che vieti la detrazione in presenza di un’imposta sostitutiva, il diritto al credito risulta pienamente fondato dal punto di vista giurisprudenziale.
Come comportarsi in dichiarazione: la strategia operativa
Come deve comportarsi un investitore per far valere i propri diritti sui dividendi dal Brasile senza incorrere in sanzioni o cartelle esattoriali? I fiscalisti suggeriscono massima cautela operativa.
| Approccio | Modalità | Rischi/vantaggi |
| Compensazione diretta (sconsigliata) | Inserimento diretto del credito nel Quadro RM della dichiarazione dei redditi | Rischio alto: i controlli automatici dell’Anagrafe Tributaria (Art. 36-bis Dpr 600/73) intercettano il credito e rilanciano un avviso di accertamento per recuperare l’imposta sostitutiva non versata |
| Versamento + istanza di rimborso (consigliata) | 1. Pagamento integrale dell’imposta sostitutiva del 26% in Italia
2. Presentazione di istanza motivata di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi |
Rischio basso/tutela totale: si evita ogni sanzione. In caso di diniego (anche tacito) dell’ufficio, si incardina il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria facendo leva sulla giurisprudenza consolidata della Cassazione |
Quando il dividendo è un interesse
Nel contesto societario brasiliano esiste uno strumento di remunerazione dei soci ampiamente diffuso chiamato Juros sobre Capital Próprio (JCP). Sebbene nella sostanza economica e contabile vengano percepiti come dividendi, dal punto di vista fiscale presentano una natura del tutto peculiare.
In Brasile, i JCP costituiscono un costo finanziario deducibile dal reddito della società che li distribuisce. Per questo motivo, con la risposta all’interpello n. 538/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che – in virtù della prevalenza della qualificazione dello Stato della fonte – i JCP non vanno trattati come dividendi (Art. 10), bensì come interessi (Art. 11 della Convenzione).
La differenza è sostanziale alla luce delle novità legislative: con la Legge Complementare n. 224/2025, il Brasile ha innalzato la ritenuta alla fonte sui JCP dal 15% al 17,5% a partire dal 2026;
poiché il prelievo del 17,5% supera il tetto convenzionale del 15% fissato dall’Articolo 11 per gli interessi, l’investitore ha diritto a richiedere il rimborso del 2,5% di eccedenza direttamente all’amministrazione finanziaria brasiliana (Receita Federal).
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