La bozza del nuovo Principio contabile micro e piccole imprese, che l’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha posto in consultazione pubblica fino al 28 febbraio 2027, ordina le regole applicabili alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. (le piccole imprese) e alle microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c., con l’esclusione degli enti di investimento e delle imprese di partecipazione finanziaria. Finora queste disposizioni erano frammentate nei singoli principi contabili nazionali pensati per il bilancio ordinario.
La bozza introduce semplificazioni solo dove la dimensione e la complessità operativa dell’impresa consentono risultati sostanzialmente equivalenti a quelli delle regole ordinarie.
Il secondo e il terzo capitolo, dedicati rispettivamente alla composizione e agli schemi del bilancio d’esercizio e all’informativa, saranno il primo banco di prova di questo metodo.
1) Nuovo OIC per micro e piccole imprese: la scelta è facoltativa ma vincola nel tempo
L’applicazione del principio è facoltativa e improntata alla massima flessibilità: l’impresa può adottarlo integralmente oppure avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni riepilogate nell’Allegato B, applicando per il resto i trattamenti ordinari.
Le scelte, una volta compiute, devono però essere mantenute costanti nel tempo, e la nota integrativa deve dichiarare se la società ha applicato i principi contabili validi per tutte le imprese o il nuovo principio, indicando in quest’ultimo caso di quali semplificazioni non si è avvalsa, con riferimento all’elenco dell’Allegato B (par. 1.8).
La prima applicazione è prospettica: i valori contabili dell’esercizio precedente non sono rideterminati e i dati comparativi non sono riesposti (par. 1.20).
Per le fattispecie ritenute poco frequenti nelle imprese minori, elencate nell’Allegato A, continuano ad applicarsi i principi contabili nazionali di riferimento; titoli di debito, partecipazioni e strumenti finanziari derivati restano comunque disciplinati da OIC 20, 21 e 32.
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2) Nuovo OIC per micro e piccole imprese: la composizione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423 c.c., il bilancio costituisce un insieme unitario e inscindibile formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tuttavia esonerate dal rendiconto finanziario e possono applicare semplificazioni nella predisposizione degli altri tre documenti.
Per quanto non espressamente disciplinato, resta applicabile l’OIC 12.
Nella struttura degli schemi la bozza distingue con precisione l’ambito delle regole dell’art. 2423-ter: le disposizioni sulle suddivisioni, sui raggruppamenti e sull’adattamento delle voci precedute da numeri arabi (commi 2 e 4) si applicano soltanto al conto economico, mentre l’aggiunta di altre voci, l’indicazione dell’importo dell’esercizio precedente per ciascuna voce e il divieto di compensazione di partite (commi 3, 5 e 6) valgono per entrambi gli schemi.
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3) Nuovo OIC per micro e piccole imprese: lo stato patrimoniale, solo lettere maiuscole e numeri romani
Lo schema di stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata comprende esclusivamente le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani.
Nell’attivo:
A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
B) immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria, articolate in immateriali, materiali e finanziarie;
C) attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo e delle imposte anticipate), attività finanziarie non immobilizzate e disponibilità liquide;
D) ratei e risconti.
Nel passivo:
A) patrimonio netto nelle dieci voci da I a X, dal capitale alla riserva negativa per azioni proprie in portafoglio;
B) fondi per rischi e oneri;
C) trattamento di fine rapporto;
D) debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo; E) ratei e risconti.
Le facoltà di accorpamento sono quelle dell’art. 2435-bis: nell’attivo le voci A e D possono confluire nella voce CII “Crediti”, nel passivo la voce E può essere inclusa nella voce D “Debiti”, fermo restando che crediti e debiti devono riportare distintamente la quota esigibile oltre l’esercizio successivo.
La classificazione dell’attivo segue il criterio della destinazione ex art. 2424-bis c.c. e non quello dell’esigibilità; il passivo è ordinato per natura delle fonti di finanziamento, per distinguere mezzi propri e mezzi di terzi. Immobilizzazioni immateriali e materiali sono esposte al netto di ammortamenti e svalutazioni; le rimanenze in un’unica voce, con le svalutazioni a rettifica diretta e i ripristini nei limiti del costo; i lavori in corso su ordinazione confluiscono nella voce CI, gli acconti tra i debiti e gli altri fondi tra i fondi rischi.
L’OIC in bozza prevede alcune indicazioni di dettaglio che il redattore del bilancio in forma abbreviata dovrà tenere presenti:
i) la compensazione di crediti e debiti tributari è ammessa solo se la società ha un diritto legale a compensare e intende regolare le posizioni su base netta con un unico pagamento;
ii) la violazione, entro la chiusura dell’esercizio, di una clausola contrattuale di un debito a lungo termine che lo renda immediatamente esigibile impone la classificazione entro l’esercizio, salvo nuovi accordi intervenuti prima della formazione del bilancio; per contro, la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusa dopo la data di riferimento non cambia la classificazione a breve;
iii) sui versamenti dei soci, l’elemento discriminante tra finanziamento e apporto è esclusivamente il diritto contrattuale alla restituzione: il passaggio a patrimonio netto richiede la preventiva rinuncia del socio.
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4) Nuovo OIC per micro e piccole imprese: il conto economico e i raggruppamenti
Il conto economico mantiene la forma scalare dell’art. 2425 c.c. e la classificazione dei costi per natura, con le quattro classi A, B, C e D e i quattro risultati intermedi non numerati, fino alla voce 20 delle imposte e alla voce 21 del risultato d’esercizio. Il valore aggiunto della bozza sta nella ricognizione sistematica dei raggruppamenti consentiti dall’art. 2435-bis, comma 3.
- Nella classe A possono essere unificate le voci A2 e A3, in un’unica voce A2-3 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione”.
- Nella classe B, le sottovoci B9c, B9d e B9e confluiscono in “trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale” e le sottovoci B10a, B10b e B10c in “ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni”, restando autonoma la B10d sulle svalutazioni dei crediti circolanti.
- Nella classe C le sottovoci C16b e C16c sui proventi da titoli possono essere accorpate.
- Nella classe D le sottovoci a), b), c) e d) delle rivalutazioni e delle svalutazioni possono essere presentate in un’unica riga.
La novità formale più visibile è l’Appendice al capitolo, dichiarata parte integrante del principio, che riporta uno schema di conto economico abbreviato con le aggregazioni già applicate.
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5) Nuovo OIC per micro e piccole imprese: la nota integrativa
Il capitolo 3 del principio in consultazione ordina l’informativa richiesta alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Il presupposto è che la rappresentazione veritiera e corretta non dipenda solo dai numeri degli schemi, ma anche da una nota integrativa che li spieghi e li completi con le informazioni qualitative. Restano ferme le regole generali del codice civile sulle informazioni complementari, sul principio di rilevanza, sugli importi lordi compensati e sui criteri di valutazione. Si aggiunge la dichiarazione di aver applicato il nuovo principio, con l’elenco delle semplificazioni non utilizzate.
Sull’informativa generale la bozza ripercorre i numeri dell’art. 2427 che interessano le imprese minori. Vanno sempre indicati impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (n. 9), i ricavi e costi di entità eccezionale (n. 13), i compensi e i crediti concessi ad amministratori e sindaci (n. 16), i fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio (n. 22-quater). Le società in forma abbreviata possono invece omettere l’effetto patrimoniale ed economico degli accordi fuori bilancio (n. 22-ter) e la ripartizione per categoria del numero medio dei dipendenti (n. 15), e possono limitare l’informativa sulle parti correlate (n. 22-bis) alle operazioni con i maggiori azionisti, con amministratori e sindaci e con le società partecipate. Se l’informativa è omessa perché le operazioni sono a normali condizioni di mercato, la società deve poterlo dimostrare.
Sulle singole voci la nota integrativa riporta i movimenti delle immobilizzazioni e il periodo di ammortamento dell’avviamento, i movimenti dei crediti immobilizzati, i vincoli sulle disponibilità liquide, i movimenti delle riserve di fair value, i debiti oltre cinque anni e quelli garantiti da garanzie reali, oltre alle motivazioni dei cambiamenti di principio contabile e delle correzioni di errori. Un’appendice dedicata disciplina l’informativa delle cooperative sulla prevalenza e sull’attività con i soci (artt. 2513 e 2545-sexies).
Nuovo OIC per micro e piccole imprese: le microimprese
Per le società che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. gli schemi sono i medesimi delle piccole imprese: sono aggiunte (v. cap. 19) ulteriori semplificazioni, distinguendo quelle obbligatorie per legge da quelle facoltative.
Tra le prime, l’inapplicabilità della disciplina dei derivati e delle operazioni di copertura dell’art. 2426, n. 11-bis, con l’eventuale iscrizione di un fondo rischi stimato anche sulla base del valore comunicato dalla controparte finanziaria, e l’impossibilità di ricorrere alla deroga dell’art. 2423, comma 5.
Tra le seconde, l’esonero dalla nota integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni dei numeri 9) e 16) dell’art. 2427 su impegni, garanzie e passività potenziali e sui compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci; per le cooperative si aggiungono le informazioni degli artt. 2513 e 2545-sexies.
Atteznione, cosa cambia in concreto
Sul piano del contenuto degli schemi la bozza non introduce voci nuove né altera la gerarchia del codice civile:
le semplificazioni restano quelle dell’art. 2435-bis.
Cambia la leggibilità. Come precisa l’Allegato B, tutte le disposizioni sulla classificazione e sul contenuto delle voci del bilancio in forma abbreviata, così come quelle sul contenuto della nota integrativa, sono state riportate ciascuna in un unico capitolo, con le voci di conto economico già aggregate secondo la disciplina civilistica e uno schema pronto all’uso in appendice.
Per i professionisti che assistono le società minori la bozza segna un cambio di prospettiva: il bilancio in forma abbreviata smette di essere un ordinario “in sottrazione” e diventa il punto di partenza.
L’OIC chiede espressamente ai partecipanti alla consultazione di valutare se le fattispecie dell’Allegato A siano davvero poco frequenti e se vi siano ulteriori ambiti meritevoli di semplificazione: è su questi due fronti, più che sugli schemi in sé, che si giocherà la versione definitiva del principio, la cui data di entrata in vigore resta al momento indicata solo in via simbolica.
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