Le misure protettive e cautelari presuppongono, prima ancora di fumus boni iuris e periculum in mora, la verifica della buona fede informativa del debitore. Le misure non possono essere confermate o concesse se il patrimonio informativo offerto dall’imprenditore è incompleto e non pienamente attendibile.
Tribunale di Brescia, Sez. IV civile, ordinanza del 1° luglio 2026
Misure protettive e informazioni incomplete
La fattispecie riguarda una società che, dopo l’accesso alla composizione negoziata e la nomina dell’esperto, chiedeva la conferma delle misure protettive e ulteriori misure cautelari, tra cui l’inibitoria di azioni monitorie, dell’escussione delle garanzie e delle segnalazioni creditizie.
Il Giudice designato rigettava la domanda, valorizzando la rappresentazione delle cause della crisi, la svalutazione del magazzino, l’omessa indicazione del valore di liquidazione, la genericità del piano e le contestazioni su atti in frode. La società proponeva reclamo, ma il Tribunale in composizione collegiale ne confermava il rigetto.
La buona fede entra nel giudizio
Secondo il Collegio bresciano il sistema normativo relativo alla composizione negoziata è chiaro nell’imporre all’imprenditore il quale voglia accedere effettivamente a tale percorso, e così avvantaggiarsi, se del caso, delle protezioni previste agli artt. 18 e ss. CCII una cospicua serie di doveri di comportamento riconducibili alla c.d. “buona fede e correttezza”
Tale disposizione, afferma invero che “nella composizione negoziata (…) il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza”.
La suddetta clausola generale trova una prima specificazione all’art. 4, comma 2, CCII ove in particolare alla lett. a) viene declinata nel senso che il debitore ha il dovere di “illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata” (c.d. buona fede informativa) con una previsione cui fa diretta eco quella di cui all’art. 16, comma 5, CCII ove si ribadisce che “l’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli soggetti interessati in modo completo e trasparente”.
Del resto, che nell’ambito della composizione negoziata esista uno specifico dovere di informazione e trasparenza a carico dell’imprenditore è rimarcato anche dalla previsione del corposo apparato documentale che quest’ultimo deve allegare al ricorso col quale intenda, se del caso, rivolgersi al Tribunale ai sensi dell’art. 19 CCII, nonché dalla previsione che per l’accesso al concordato semplificato è necessario che le trattative si siano “svolte secondo correttezza e buona fede” (art. 25 sexies CCII).
Da ultimo, anche nell’ultima versione del Decreto Dirigenziale del 23.4.2026 risultano non pochi richiami al dovere dell’imprenditore di agire secondo buona fede e correttezza e a quello dell’Esperto di sollecitare e verificare l’osservanza di tale regola di condotta.
Il Collegio dunque, premesso quanto sopra, ha ritenuto che uno dei prerequisiti irrinunciabili affinché l’imprenditore possa accedere al percorso della composizione negoziata ed avvantaggiarsi dei presidi che il legislatore ha previsto per garantirne il regolare corso è costituito dall’osservanza del dovere di buona fede correttezza.
Il Giudice, dunque, nell’effettuare le proprie valutazioni non può limitarsi a registrare il parere dell’esperto, ma deve verificarne coerenza, completezza e tenuta rispetto alla documentazione prodotta dal debitore. Il controllo non invade le trattative, ma presidia la legittimità della compressione delle ragioni creditorie.
L’importanza del valore di liquidazione
Particolare rilievo assume la rappresentazione dell’alternativa liquidatoria. Secondo il Tribunale, il patrimonio informativo da mettere a disposizione dei creditori deve comprendere anche il valore di liquidazione, quale termine di paragone necessario per valutare convenienza e sostenibilità del percorso negoziale (tantoché a detto “termine di paragone”, per quanto attiene la composizione negoziata, il recente Decreto Dirigenziale del 23.4.2026 dedica accresciuto spazio).
La stima non può essere parziale o generica. Deve includere tutte le componenti potenzialmente idonee ad accrescere la soddisfazione dei creditori, comprese le utilità derivanti da eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli Organi di amministrazione e controllo. La loro eventuale omissione rende incompleto il quadro informativo.
L’esame degli atti di frode
Il Tribunale ha valorizzato, infine, le contestazioni specifiche e documentate formulate da alcuni creditori circa il compimento di atti in frode (nella fattispecie consistiti in particolare nella richiesta di anticipazione di titoli inesistenti o “reiterati”), anche in pendenza della composizione negoziata.
In presenza di allegazioni puntuali, l’imprenditore non può limitarsi a una contestazione generica o di stile. Deve fornire chiarimenti specifici, perché la trasparenza richiesta dalla composizione negoziata non tollera zone d’ombra quando, soprattutto quando si chiede al giudice di sospendere o comprimere le iniziative dei creditori.
Considerazioni conclusive
La decisione del Tribunale di Brescia qui in commento ribadisce che le misure protettive non sono di fatto un automatismo collegato all’accesso alla composizione negoziata e all’eventuale solo parere positivo dell’Esperto.
Si tratta di uno strumento funzionale a trattative serie, informate e trasparenti. Il debitore che chiede la protezione e/o misure cautelari deve prima mettere creditori, Esperto e Giudice nelle condizioni di poter valutare cause della crisi, concrete prospettive del piano, eventuali atti in frode e l’alternativa liquidatoria.
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