Più tempo per recuperare l’Iva non detratta sulle fatture, possibilità di dilazionare fino a 20 rate trimestrali le somme dovute nell’ambito dell’adempimento collaborativo, nuovi criteri temporali per gli accertamenti sui costi pluriennali, limiti alle contestazioni fondate sulla sola antieconomicità delle operazioni e un’imposta sostitutiva del 36% per l’affrancamento di determinate partecipazioni riferibili a società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.
Sono alcune delle novità di maggiore interesse per imprese e contribuenti raccontate da un documento del Centro studi di Unimpresa, che descrive il decreto legislativo 148 del 7 agosto 2026, il correttivo fiscale “Omnibus”, pubblicato l’11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento interviene, tra l’altro, su imposte sui redditi, Iva, controlli, adempimento collaborativo e semplificazioni.
Sul fronte dell’Iva, viene ampliato il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione. La modifica consente di recuperare l’imposta anche quando la fattura non è stata portata in detrazione nell’anno di ricezione, riducendo il rischio che ritardi amministrativi o contabili determinino la perdita definitiva di un credito effettivamente spettante. In concreto, una fattura ricevuta nel 2026 e non portata subito in detrazione potrà essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo, dunque nel quadro della dichiarazione riferita al 2028. La novità rende meno rigido il collegamento temporale tra ricezione del documento ed esercizio del diritto, pur lasciando fermi gli obblighi sostanziali richiesti per la detrazione.
Un’altra novità riguarda l’adempimento collaborativo. Per le somme dovute a seguito della risposta dell’Agenzia delle entrate viene prevista la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure attraverso un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La dilazione può quindi estendere il pagamento su un arco temporale che arriva fino a cinque anni. La prima rata deve essere versata entro sette giorni dalla notifica della risposta, mentre sulle successive sono dovuti gli interessi. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine previsto per quella seguente determina la decadenza dalla rateazione, con iscrizione a ruolo delle somme residue e applicazione delle conseguenze previste dalla disciplina. L’intervento non riduce il debito fiscale, ma ne rende più sostenibile l’impatto sulla liquidità del contribuente.
Sul terreno degli accertamenti arriva poi una disciplina specifica per i componenti negativi di reddito a efficacia pluriennale, come quelli collegati ad ammortamenti e costi dedotti in più esercizi. Il decreto individua un criterio temporale più definito per l’esercizio del potere di controllo, collegandolo alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale è stata dedotta per la prima volta una quota del componente pluriennale. L’obiettivo è delimitare nel tempo la possibilità di contestazione, evitando che l’operazione dalla quale deriva il costo possa restare esposta per periodi eccessivamente lunghi all’incertezza fiscale. Restano escluse dalla nuova disciplina le spese relative a operazioni inesistenti. Le nuove disposizioni sui componenti pluriennali troveranno applicazione per beni e servizi acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Un ulteriore intervento riguarda l’antieconomicità delle operazioni. Il semplice scostamento tra il prezzo pattuito per un bene o un servizio e il relativo valore di mercato non potrà, da solo, fondare l’accertamento di componenti positivi parzialmente occultati o di componenti negativi quantitativamente non inerenti. La novità delimita uno dei terreni più delicati del rapporto tra Fisco e impresa: un prezzo superiore o inferiore a quello di mercato può derivare da strategie commerciali, esigenze finanziarie o altre valutazioni imprenditoriali e non costituisce automaticamente la prova di un’irregolarità fiscale. L’amministrazione conserva il potere di contestare le operazioni, ma dovrà disporre di ulteriori elementi a sostegno dell’accertamento.
Il decreto interviene infine sulle partecipazioni non quotate riferibili a società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Per tali partecipazioni, detenute al di fuori dell’attività d’impresa, viene prevista la possibilità di affrancamento attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 36%, da versare in un’unica soluzione. La misura consente di attribuire rilevanza fiscale al valore rideterminato della partecipazione, prevedendo però un prelievo particolarmente elevato per le attività collegate alle giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
Nel complesso, le cinque misure delineano un doppio indirizzo: maggiore flessibilità e certezza nei rapporti ordinari tra contribuenti e amministrazione finanziaria, accompagnate da un trattamento più severo per le fattispecie considerate maggiormente sensibili sotto il profilo fiscale. Secondo il Centro studi di Unimpresa, le cinque disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 148 del 2026 appartengono apparentemente ad ambiti differenti, ma lette nel loro insieme mostrano una direzione abbastanza precisa: rendere più definito il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, ridurre alcune rigidità procedurali e, soprattutto, delimitare meglio tempi e presupposti dell’attività di controllo.
Non si tratta di un arretramento della capacità dello Stato di contrastare evasione ed elusione. Al contrario, il sistema conserva strumenti particolarmente incisivi nei confronti delle situazioni considerate fiscalmente più rischiose, come dimostra l’aliquota del 36% prevista per l’affrancamento delle partecipazioni “black list”. Il cambiamento riguarda soprattutto la prevedibilità del rapporto fiscale: più tempo per esercitare diritti effettivamente spettanti, possibilità di dilazionare determinati versamenti, termini di accertamento maggiormente definiti e limiti all’utilizzo di presunzioni fondate esclusivamente sulla valutazione economica delle scelte imprenditoriali.
Iva, meno rischio di perdere un credito per un ritardo
La nuova disciplina della detrazione Iva è probabilmente la modifica destinata ad avere la platea applicativa più ampia. L’imposta assolta sugli acquisti costituisce normalmente un credito per l’impresa e la perdita della possibilità di detrarla per una questione esclusivamente temporale può trasformare un’imposta neutrale in un costo effettivo. Il nuovo meccanismo attenua questa rigidità. Se una fattura ricevuta nel 2026 non viene immediatamente portata in detrazione, il diritto potrà essere esercitato attraverso la dichiarazione relativa al 2028. L’effetto concreto è quello di creare un margine temporale maggiore per correggere omissioni, ritardi di registrazione o disallineamenti amministrativi senza trasformarli automaticamente in una perdita patrimoniale. Per le imprese, soprattutto quelle caratterizzate da un numero elevato di documenti e da strutture amministrative complesse, significa ridurre uno dei rischi derivanti dalla gestione quotidiana degli adempimenti fiscali.
Venti rate trimestrali, fino a cinque anni per distribuire il pagamento
La rateizzazione prevista nell’adempimento collaborativo introduce invece un principio importante sul fronte della sostenibilità finanziaria del rapporto con il Fisco. La possibilità di arrivare a 20 rate trimestrali significa che il pagamento può essere distribuito su un periodo massimo che, in termini di successione delle scadenze, arriva a cinque anni. Il debito fiscale non viene ridotto né cancellato e sulle rate successive operano gli interessi, ma viene attenuato l’effetto immediato sulla cassa dell’impresa. È un elemento rilevante perché la sostenibilità di un’obbligazione tributaria dipende non soltanto dalla sua dimensione assoluta, ma anche dalla concentrazione temporale dei versamenti. Un pagamento elevato richiesto in un’unica soluzione può determinare tensioni finanziarie anche in un’impresa economicamente sana; distribuirlo nel tempo consente invece di programmare i flussi finanziari senza mettere in discussione il principio secondo il quale le imposte accertate e riconosciute devono essere integralmente pagate. La misura appare inoltre coerente con la filosofia dell’adempimento collaborativo: se il contribuente comunica preventivamente i rischi fiscali e instaura un confronto con l’amministrazione, è ragionevole che la definizione delle somme dovute possa essere accompagnata da modalità di pagamento compatibili con la continuità finanziaria dell’impresa.
Accertamenti sui costi pluriennali, il tempo del Fisco viene delimitato
La disciplina dei componenti negativi a efficacia pluriennale tocca uno dei nodi più delicati della certezza fiscale. Un investimento effettuato in un determinato anno può generare deduzioni distribuite per molti esercizi attraverso ammortamenti o altri meccanismi. Il problema è stabilire fino a quando l’operazione originaria possa rimanere esposta al controllo dell’amministrazione. La nuova disciplina individua come riferimento la dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale viene dedotta per la prima volta una quota del componente pluriennale, introducendo quindi un criterio temporale definito. La questione non è puramente procedurale. Mantenere aperto per un periodo eccessivamente lungo il rischio di contestazione significa imporre alle imprese costi di conservazione documentale, incertezza sulla stabilità delle proprie posizioni fiscali e possibili conseguenze sulle valutazioni contabili. La previsione cerca pertanto di conciliare due esigenze: consentire all’amministrazione di verificare la legittimità delle deduzioni e impedire che un costo continui a rappresentare indefinitamente una posizione fiscale potenzialmente contestabile. È significativa anche la scelta di applicare il nuovo regime ai beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, evitando di riaprire retroattivamente situazioni costruite sulla base delle precedenti regole.
Antieconomicità, il Fisco non può giudicare l’impresa soltanto dal prezzo
Ancora più significativa sotto il profilo del rapporto tra Stato e attività economica è la nuova disciplina dell’antieconomicità. Il principio secondo cui il semplice scostamento tra prezzo pattuito e valore di mercato non è sufficiente, da solo, a sostenere determinate contestazioni fiscali delimita il confine tra controllo tributario e libertà imprenditoriale. Un’impresa può acquistare a un prezzo superiore alla media oppure vendere a condizioni apparentemente meno convenienti per molte ragioni: esigenze di liquidità, strategie commerciali, conquista di quote di mercato, rapporti di lungo periodo con clienti e fornitori, caratteristiche specifiche della fornitura, smaltimento delle scorte o necessità produttive. Una decisione può perfino rivelarsi economicamente sbagliata senza essere per questo fiscalmente irregolare. È proprio questa distinzione a essere rafforzata: il Fisco conserva il potere di verificare e contestare un’operazione quando esistono elementi che ne dimostrano l’irregolarità, ma non può trasformare automaticamente una scelta imprenditoriale apparentemente poco conveniente nella prova dell’occultamento di ricavi o dell’indebita deduzione di costi. La norma riduce così lo spazio nel quale una valutazione successiva dell’amministrazione può sovrapporsi alla decisione economica presa dall’imprenditore nel momento in cui l’operazione è stata effettuata.
Partecipazioni “black list”, la certezza ha un prezzo del 36%
Se sulle procedure e sui controlli il legislatore introduce elementi di maggiore flessibilità, il trattamento delle partecipazioni riferibili a società situate in Paesi a fiscalità privilegiata mostra l’altra faccia della riforma. L’affrancamento viene consentito, ma il prezzo fiscale è particolarmente elevato: 36% in un’unica soluzione. Il contribuente può così attribuire rilevanza fiscale al valore rideterminato della partecipazione ed evitare l’applicazione del regime ordinario dell’Irpef a scaglioni, ma deve sostenere immediatamente un prelievo consistente. La scelta segnala che la maggiore certezza delle regole non coincide con un generale alleggerimento della pressione fiscale. Dove il legislatore individua fattispecie considerate più sensibili sotto il profilo dell’elusione o dello spostamento della base imponibile verso giurisdizioni privilegiate, il trattamento resta particolarmente severo.
Meno zone grigie nel rapporto tra imprese e amministrazione finanziaria
Il denominatore comune delle nuove disposizioni è quindi la riduzione delle zone grigie. Più tempo per recuperare l’Iva significa evitare che un diritto sostanziale venga perso per un problema temporale; venti rate trimestrali nell’adempimento collaborativo significano rendere finanziariamente gestibile un debito che resta integralmente dovuto; delimitare i termini relativi ai costi pluriennali significa impedire che il rischio fiscale rimanga aperto senza una prospettiva temporale sufficientemente definita; restringere l’utilizzo dell’antieconomicità significa distinguere con maggiore nettezza un’operazione fiscalmente irregolare da una semplice scelta imprenditoriale discutibile; prevedere un affrancamento specifico per le partecipazioni “black list” significa offrire una modalità certa di definizione fiscale mantenendo, al tempo stesso, un livello di imposizione elevato sulle fattispecie considerate più rischiose.
Ne emerge un modello nel quale il rafforzamento della certezza del diritto non comporta necessariamente meno controlli, ma controlli più circoscritti, regole temporali più riconoscibili e una maggiore distinzione tra errori, scelte economiche e comportamenti fiscalmente irregolari. La vera verifica sarà nell’applicazione concreta: perché la certezza fiscale dipende non soltanto dalla formulazione delle norme, ma dalla loro interpretazione uniforme e dalla capacità dell’amministrazione di tradurre i nuovi principi in comportamenti coerenti, evitando che le aree di discrezionalità eliminate dalla legge vengano ricreate attraverso la prassi.
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