Con un cominicato stampa il MIT annuncia che a partire dal giorno 1° settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026 sarà aperta la piattaforma per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di un ristoro, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti, con veicoli di classe ambientale euro V e VI, le attività di trasporto indicate all’articolo 24 ter comma 2, lettera a) numeri 1) e 3) e lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché alla legge 11 agosto 2003, n 218 in materia di noleggio di autobus con conducente.
Il predetto ristoro è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto dell’anno 2026 per l’acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Tale Aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro.
Ricordiamo che è a tale proposito è stato pubblicato in GU n 167/2026 il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative del bonus autotrsporto previsto da Decreto Carburanti n 64/2026 convertito in legge.
Ricordiamo che il Decreto Carburanti contiene misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.
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1) Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè
Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 maggio ora pubblicato in GU n 167 del 21 luglio sono stabilite le regole operative.
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2) Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio
In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art. 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, con la legge 13 maggio 2026, n. 79, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», e finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche’ alla richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Le risorse, nel limite dell’importo complessivo di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita’ dell’azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
I contributi finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono riconosciuti alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/ 2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo dei prezzi dell’energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell’ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
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3) Bonus autotrasporto 2026: domande entro il 15 settembre, ecco le istruzioni MIT
L’istanza è presentata dalle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’indirizzo: http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it, allegandovi il file_fatture redatto nel formato.xlsx, secondo il modello pubblicato unitamente al presente comunicato ed altresì disponibile sulla medesima piattaforma.
L’accesso alla piattaforma è effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell’impresa tramite SPID/CIE.
Una volta autorizzato all’accesso, lo stesso può individuare ulteriori soggetti (incaricati) autorizzati ad operare nella piattaforma per conto della medesima impresa ed identificabili mediante SPID o CIE attraverso il codice fiscale.
Qualora il legale rappresentante dell’impresa sia privo di SPID o CIE, per il primo accesso alla piattaforma può rivolgersi al servizio di assistenza di SOGEI tramite la mail: assistenza- [email protected], per ottenere la relativa autorizzazione e permettere a un suo incaricato in possesso di SPID o CIE di accedere alla piattaforma su sua delega.
Effettuato l’accesso, il soggetto di cui sopra registra l’impresa secondo l’anagrafica proposta dalla piattaforma, completando i dati richiesti.
Hanno accesso alla piattaforma le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) con posizione attiva alla data del 31 luglio 2026.
Le imprese che non risultino attive nel REN alla data del 31 luglio 2026, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2026, sono ammesse alla piattaforma previa richiesta presentata al servizio di assistenza SOGEI tramite la mail: [email protected].
Le imprese straniere aventi stabile organizzazione in Italia – e pertanto ammesse al ristoro – ma non iscritte al REN, possono presentare la medesima richiesta di assistenza, precisando la propria ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo della sede in Italia e generalità della persona fisica che si intende incaricare per accedere alla piattaforma e presentare l’istanza. In tal modo la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto potrà effettuare le verifiche necessarie per autorizzarne l’accesso.
La piattaforma, al termine del periodo di apertura, effettua il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante ad ogni beneficiario attraverso la formula: 0,70 [(totale colonna D del file fatture) – (totale litri acquistati nei 5 mesi) *
1,70087/1,22]
In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l’inserimento dell’istanza in piattaforma è necessario che l’impresa sia in grado di indicare:
– I litri di gasolio complessivamente acquistati, separatamente per ciascuno dei sei mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro:
i) per trasporto merci di categoria N e di massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5 ton;
ii) per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.
I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese (compreso l’HVO), dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell’istanza nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video sulla piattaforma
– Le targhe dei veicoli in disponibilità dell’impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro. A tal fine la piattaforma mostrerà l’elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, alla data del 31 luglio 2026.
L’impresa dovrà semplicemente selezionare quelle dei veicoli per la cui trazione ha acquistato il gasolio. Sarà inoltre possibile inserire on line sulla piattaforma le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell’elenco proposto in piattaforma.
Infine, è necessario che l’impresa predisponga il file_fatture utilizzando il modello excel allegato al presente comunicato e scaricabile dalla stessa piattaforma, ivi riportando, nelle singole colonne:
A – riferimenti fattura:
va riportato, a seconda del caso:
– l’identificativo SDI della fattura;
– il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;
– il numero della fattura seguito dal segno e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio nel caso di acquisti effettuati all’estero,
B – tipo fattura:
– indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l’identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i;
– indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno alcun identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.
C – importo netto:
indicare il totale della fattura, al netto dell’IVA. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla “virgola”.
D – importo carburante rimborsabile netto:
indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell’IVA, all’acquisto di gasolio acquistato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla “virgola”.
E – nazione di emissione:
indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.
Si riporta di seguito l’elenco dei codici ammessi, presente altresì nel Manuale utente scaricabile dalla piattaforma. (Per esempio, per fattura emessa in Austria inserire il codice di due caratteri alfabetici AT).
| AT – Austria | BE – Belgio |
| BG – Bulgaria | CY – Cipro |
| HR – Croazia | DK – Danimarca |
| EE – Estonia | FI – Finlandia |
| FR – Francia | DE – Germania |
| GR – Grecia | IE – Irlanda |
| IS – Islanda | IT – Italia |
| LV – Lettonia | LI – Liechtenstein |
| LT – Lituania | LU – Lussemburgo |
| MT – Malta | NO – Norvegia |
| NL – Paesi Bassi | PL – Polonia |
| PT – Portogallo | CZ – Repubblica Ceca |
| RO – Romania | SK – Slovacchia |
| SI – Slovenia | ES – Spagna |
| SE – Svezia | HU – Ungheria |
Dopo aver inseriti i dati e caricato il file_fatture, si può procedere all’invio dell’istanza, cui verrà associato e comunicato dalla piattaforma un codice identificativo numerico.
Una volta inviata l’istanza, è possibile, accedendo nell’area “Gestione richiesta”, verificare sia lo stato dell’istanza (PRESA IN CARICO/RESPINTA/RICHIESTA ACCOLTA), il riepilogo della stessa istanza con possibilità di scaricarne il file pdf e, solo per le richieste accolte, è possibile visualizzare l’importo massimo del ristoro concedibile, calcolato dalla piattaforma secondo la formula sopra riportata.
Nel sopra indicato periodo di apertura della piattaforma, qualora lo stato dell’istanza risultasse RESPINTA è possibile eliminarla e ripresentare una nuova istanza.
Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell’importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento. Tali importi, effettuate le verifiche previste dalla normativa, saranno registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e quindi visualizzabili nella piattaforma nella sezione Gestione richiesta/Dettaglio istanza nel campo CONTRIBUTO CONCESSO.
Le imprese la cui richiesta sia stata accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l’ordine di invio delle istanze e avranno accreditato il credito d’imposta nel proprio cassetto fiscale consultabile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate nella sezione “crediti agevolativi”.
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