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Il Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47, emanato in attuazione dell’art. 19 della L. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. «Legge Capitali»), come integrato dalla L. 11 marzo 2025, n. 28, rappresenta il più incisivo intervento sulla disciplina della corporate governance delle società per azioni dalla riforma organica del diritto societario del 2003. La novella, in vigore dal 29 aprile 2026, riscrive la Sezione VI-bis del Libro V del codice civile, afferma il principio di equiparazione tra i tre sistemi di amministrazione e controllo, rafforza il ruolo degli assetti organizzativi quale parametro di adeguatezza della gestione e introduce una disciplina trasversale dei doveri dell’organo di controllo orientata alla vigilanza sui rischi. Il presente contributo offre una lettura sistematica delle principali innovazioni e delle relative ricadute operative per il professionista. |
La L. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. «Legge Capitali») ha conferito al Governo una delega organica volta a modernizzare sia il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) sia le disposizioni codicistiche in materia di società di capitali, nell’ottica di rafforzare la competitività del mercato e l’attrattività dell’ordinamento italiano per gli investitori. L’art. 19 della legge delega, come ampliato dall’art. 1, co. 1, della L. 11 marzo 2025, n. 28, ha definito il perimetro dell’intervento, comprendendovi la riorganizzazione dei modelli di governance, il rafforzamento dei doveri informativi all’interno degli organi collegiali e l’aggiornamento dei controlli societari.
Il decreto attuativo – D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato nel S.O. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 – è entrato in vigore il 29 aprile 2026 e costituisce il più incisivo intervento sulla governance delle società per azioni dalla riforma organica del 2003. L’art. 9 del decreto opera sulla Sezione VI-bis del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, ristrutturandone l’intera architettura. L’ampiezza delle modifiche impone al professionista un significativo sforzo interpretativo.
1) La riorganizzazione strutturale della Sezione VI-bis
La riforma non si è limitata ad aggiornare singole disposizioni, ma ha ricollocato l’intero impianto normativo, modificando la numerazione degli articoli, accorpandone alcuni e introducendone di nuovi. La Sezione VI-bis si articola oggi in quattro blocchi: un paragrafo I di carattere generale, applicabile a tutti i modelli di governance, e tre paragrafi specifici dedicati, rispettivamente, al sistema con Collegio sindacale, al sistema con Consiglio di sorveglianza e al sistema con Comitato per il controllo sulla gestione. La scelta di dotare ciascun modello di una disciplina autonoma e completa elimina la necessità di ricorrere ai rinvii incrociati che caratterizzavano il regime previgente.
Il nuovo art. 2380, co. 1, c.c., nella versione introdotta dall’art. 9, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 47/2026, dispone che lo statuto «adotta» – e non più «può adottare» – uno dei tre sistemi di governance previsti, individuandoli non più con le denominazioni di sistema tradizionale, dualistico e monistico, bensì mediante il riferimento all’organo di controllo che li caratterizza. La formulazione normativa pone i tre modelli su un piano di pari dignità, eliminando qualsiasi implicita preferenza per il sistema con Collegio sindacale, che nella disciplina previgente operava quale assetto di default in assenza di diversa previsione statutaria.
Il principio di neutralità organizzativa trova completamento nel co. 3 del medesimo art. 2380 c.c., secondo cui le disposizioni del paragrafo I si applicano a tutti i sistemi, salvo diversa previsione della singola norma. Il legislatore ha così edificato un corpus di regole comuni – su funzione amministrativa, deleghe, doveri di controllo, cause di ineleggibilità – che opera in modo trasversale, superando la frammentaria tecnica dei rinvii interni propria del regime previgente. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la riorganizzazione mira altresì a rendere i diversi modelli «maggiormente riconoscibili», anche per gli investitori internazionali.
2) La disciplina dell’organo amministrativo
Il decreto ridefinisce il contenuto della funzione amministrativa. L’art. 2380-bis, co. 1, c.c., come riformulato dall’art. 9, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 47/2026, stabilisce che la «gestione e l’organizzazione dell’impresa», ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori. Rispetto al testo previgente – che faceva riferimento all’art. 2086, co. 2, c.c. mediante rinvio – la nuova disposizione esplicita direttamente l’oggetto dell’attività gestoria, includendovi espressamente l’organizzazione aziendale quale componente autonoma e non meramente accessoria della funzione di amministrazione.
L’art. 2381 c.c., nella nuova stesura, è dedicato interamente alla figura del presidente dell’organo di amministrazione, al quale compete, tra l’altro, il compito di assicurare che a tutti i consiglieri pervengano informazioni adeguate sulle materie iscritte all’ordine del giorno. Le disposizioni sulle deleghe gestorie e sugli organi delegati sono state trasferite nel nuovo art. 2381-bis c.c., che ne disciplina composizione e funzionamento. Tra gli aspetti di maggiore innovazione, la norma precisa le materie non delegabili dal consiglio di amministrazione: vi rientrano, tra le altre, le decisioni strategiche e quelle riguardanti l’attivazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi). Quest’ultimo profilo assume particolare rilievo operativo, poiché impone una deliberazione collegiale per l’accesso a piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati e procedure affini.
Il nuovo art. 2381-ter c.c. disciplina in via autonoma l’informazione consiliare, confermando il principio per cui ogni amministratore deve agire in modo informato e valorizzando la posizione degli amministratori non esecutivi. Questi ultimi hanno il diritto-dovere di richiedere informazioni agli organi delegati, senza che ciò comporti un monitoraggio continuo di ogni atto gestorio. Dal coordinamento con il riformulato art. 2392 c.c. in materia di responsabilità si desume che il parametro di diligenza esigibile sia graduato in funzione delle competenze professionali specifiche del singolo consigliere.
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Attenzione Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio e all’organo di controllo con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, con cadenza almeno semestrale. L’inosservanza di tale obbligo rileva ai fini della responsabilità di cui all’art. 2392 c.c. |
3) Conflitto di interessi e tutela delle informazioni societarie
La riforma interviene su due distinti profili: la gestione degli interessi degli amministratori nelle operazioni sociali e la disciplina dell’utilizzazione delle informazioni apprese nell’esercizio dell’incarico.
Quanto al primo profilo, il riformulato art. 2391 c.c. conferma l’obbligo di dichiarare qualsiasi interesse in un’operazione sociale e introduce la facoltà, per l’assemblea o per il consiglio di amministrazione mediante regolamento interno, di disciplinare condizioni e cautele per la partecipazione dell’amministratore interessato alla deliberazione, aprendo uno spazio di autoregolamentazione calibrabile sulle specificità di ciascuna società.
Di assoluta novità è il nuovo art. 2390-bis c.c., rubricato «Utilizzazione delle informazioni», che codifica il divieto per gli amministratori di avvalersi, a vantaggio proprio o di terzi, delle informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni. A differenza della disciplina previgente – contenuta nel co. 5 dell’art. 2391 c.c. – la norma prevede per la prima volta la revoca dell’amministratore quale sanzione specifica per la violazione del divieto, configurandola come giusta causa. Tale previsione si aggiunge alla responsabilità risarcitoria, con la conseguenza che i due rimedi possono operare anche cumulativamente. Si tratta di un presidio significativo, volto a dissuadere condotte opportunistiche nella gestione del patrimonio informativo della società.
4) Gli organi di controllo: una disciplina rinnovata e trasversale
Il decreto legislativo in esame interviene in modo organico sulla disciplina degli organi di controllo, introducendo un nucleo di regole destinate a operare uniformemente in tutti e tre i sistemi di governance. La scelta legislativa risponde all’esigenza di garantire che la funzione di vigilanza sia esercitata secondo standard omogenei, indipendentemente dal modello adottato dalla società.
Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. rappresenta la disposizione cardine della riforma in tema di controlli. La norma attribuisce all’organo di controllo – sia esso il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza o il Comitato per il controllo sulla gestione – il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione e, in modo particolarmente innovativo, sull’«adeguatezza e sul corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni». Quest’ultima attribuzione segna il passaggio da un controllo di tipo prevalentemente formale e retrospettivo a una vigilanza di natura prospettica e integrata, orientata alla valutazione della capacità dell’organizzazione aziendale di intercettare e governare i fattori di rischio.
Le Norme di comportamento del Collegio sindacale per le società non quotate (CNDCEC, dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025) avevano già valorizzato la centralità dei flussi informativi tra organo di controllo, revisore legale e funzioni di internal audit. L’art. 2396-quinquies c.c. conferisce ora pieno fondamento legislativo a tale impostazione.
Un capitolo rilevante della riforma riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell’organo di controllo, ora disciplinate dall’art. 2396-septies c.c. con portata trasversale rispetto a tutti i modelli. La disposizione, che riproduce con significative integrazioni il previgente art. 2399, co. 1, c.c., introduce due novità di rilievo pratico. In primo luogo, vengono equiparate al rapporto di coniugio le situazioni di unione civile di cui alla L. 20 maggio 2016, n. 76 e le convivenze di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, ai fini dell’incompatibilità tra componenti dell’organo di controllo e amministratori della società e delle società del gruppo. In secondo luogo, la norma amplia il novero dei rapporti di affinità rilevanti, estendendo l’incompatibilità ai rapporti tra controllori e amministratori delle società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Al contempo, viene chiarito che il mero fatto di ricoprire cariche in organi di controllo di società del gruppo non costituisce, di per sé, causa di ineleggibilità.
In assenza di disposizioni transitorie specifiche, ad avviso di chi scrive, le nuove cause di incompatibilità operano con efficacia immediata dal 29 aprile 2026: il verificarsi di una situazione ostativa determina la decadenza automatica del componente interessato. Da segnalare, infine, che la riforma estende il perimetro dei pareri dell’organo di controllo sui compensi, introducendo l’obbligo di esprimere un parere anche sui compensi erogati ai membri del comitato esecutivo, ove nominato.
5) Impatto sugli statuti societari e profili operativi
La ricollocazione delle norme pone il problema della compatibilità degli statuti vigenti con il nuovo assetto normativo. Lo Studio CNN n. 63-2026/I (Cian, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 25 giugno 2026) distingue tra necessità di adeguamento e mera esigenza interpretativa delle clausole preesistenti.
Una prima area di intervento concerne la scelta del modello di governance. Il nuovo art. 2380, co. 1, c.c. esige che lo statuto «adotti» espressamente uno dei tre sistemi. Per le società il cui statuto già identifichi con chiarezza il sistema prescelto, l’adeguamento formale non risulta indispensabile; diviene invece necessario qualora il testo statutario si limiti a richiamare genericamente le norme sul sistema di amministrazione senza una designazione univoca.
Altrettanta attenzione meritano i rinvii numerici contenuti negli statuti, poiché la riforma ha abrogato, rinumerato o rifuso in nuove disposizioni un numero significativo di articoli. Le clausole di mero rinvio – che rimandano alla norma vigente pro tempore – si aggiornano automaticamente; le clausole riproduttive, che ne riportano il contenuto, continuano a produrre effetto autonomo purché non contrastino con norme imperative.
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Cosa fare Il professionista è chiamato a sottoporre ogni statuto a un check-up sistematico articolato in tre verifiche: (i) identificazione del sistema di governance adottato; (ii) ricognizione dei rinvii numerici a norme oggetto di ricollocazione; (iii) analisi delle clausole relative ai requisiti degli organi di controllo e al divieto di concorrenza, materie nelle quali la riforma ha inciso in modo sostanziale. Non si tratta di riscrivere ogni statuto, ma di verificarne la tenuta alla luce della nuova disciplina. |
Quanto alla competenza deliberativa, la massima n. 89 del Consiglio Notarile di Milano ammette che le modifiche di adeguamento siano deliberate dall’organo amministrativo, ove lo statuto contenga la clausola di cui all’art. 2365, co. 2, c.c., purché il nuovo testo risulti lecito e coerente con la finalità di conformazione normativa.
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Check-list operativa – Adeguamento alla riforma della governance (D.Lgs. 47/2026) |
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Fase 1 Ricognizione del modello |
Verifica sistema di governance: accertare quale modello risulta adottato dallo statuto (Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo sulla gestione). Designazione espressa: verificare che lo statuto identifichi in modo univoco il sistema prescelto, come richiesto dal nuovo art. 2380, co. 1, c.c. |
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Fase 2 Verifica clausole statutarie |
Rinvii numerici: individuare clausole che rinviano ad articoli abrogati, rinumerati o rifusi dal D.Lgs. 47/2026. Clausole riproduttive: distinguere le clausole di mero rinvio (aggiornamento automatico) dalle clausole che riproducono il contenuto normativo (effetto autonomo). Requisiti organi di controllo: verificare la coerenza con le nuove cause di ineleggibilità e incompatibilità (art. 2396-septies c.c.). |
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Fase 3 Adeguamento e delibera |
Valutazione necessità: determinare se occorre una modifica statutaria o se è sufficiente un’interpretazione conforme. Competenza deliberativa: verificare se lo statuto prevede la clausola ex art. 2365, co. 2, c.c. (competenza dell’organo amministrativo per adeguamenti normativi). Revisione divieto di concorrenza: aggiornare le clausole alla luce del riformulato art. 2390 c.c. e del nuovo art. 2390-bis c.c. |
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Fase 4 Organizzazione dei controlli |
Assetti organizzativi: verificare la coerenza degli assetti con il nuovo art. 2380-bis c.c. (gestione e organizzazione dell’impresa). Flussi informativi: aggiornare le procedure di reporting alla luce dell’art. 2381-ter c.c. (informazione consiliare, cadenza almeno semestrale). Vigilanza sui rischi: predisporre strumenti di monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (art. 2396-quinquies c.c.). |
Governance e gestione della crisi d’impresa
Il D.Lgs. 47/2026 rafforza il nesso tra organizzazione societaria e prevenzione della crisi. L’esplicitazione, nel riformulato art. 2380-bis c.c., dell’obbligo di istituire assetti adeguati, unitamente alla riserva di collegialità per l’attivazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 2381-bis c.c.), configura la governance quale presupposto operativo della capacità dell’impresa di intercettare tempestivamente i segnali di squilibrio. In tale cornice, l’organo di controllo è chiamato a una vigilanza proattiva che garantisca, attraverso il monitoraggio del sistema di gestione dei rischi (art. 2396-quinquies c.c.), un coordinamento effettivo tra funzioni di compliance, revisione legale e attività sindacale.
Considerazioni conclusive
Con il D.Lgs. 47/2026 si apre un capitolo inedito per il diritto delle società di capitali in Italia. La riforma supera l’impostazione incentrata sulla prevalenza di un modello di governance e costruisce un sistema fondato sulla qualità dell’organizzazione e sulla effettività dei controlli. Amministrazione e controllo cessano di essere compartimenti autonomi e divengono componenti di un disegno unitario, nel quale i flussi informativi, la distribuzione delle responsabilità e la mappatura dei rischi costituiscono gli elementi qualificanti della buona governance.
Il professionista – sia che operi quale consulente nella progettazione degli assetti societari, sia che rivesta il ruolo di componente dell’organo di controllo – è chiamato a padroneggiare un quadro profondamente rinnovato. La revisione degli statuti, la verifica dei flussi informativi interni e la predisposizione di procedure di monitoraggio del rischio rappresentano, a parere di chi scrive, le tre direttrici operative lungo le quali si misurerà la qualità della risposta professionale alla riforma.
Saranno la prassi applicativa e le prime pronunce giurisprudenziali a determinarne l’effettiva portata; il legislatore ha posto le premesse strutturali, ma spetta agli interpreti trasformarle in un reale avanzamento della governance d’impresa.
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