La maggior parte delle imprese che finiscono in liquidazione giudiziale non muore per mancanza di mercato: muore perché chi la governava ha aspettato troppo, ha deciso senza numeri e ha commesso, in perfetta buona fede, una sequenza di errori giuridici che erano tutti evitabili.
È una constatazione dura, ma è quello che emerge dai fascicoli. L’imprenditore che si rivolge a un legale quando ha già ricevuto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale non sta chiedendo una difesa: sta chiedendo un miracolo. Eppure, nei diciotto mesi precedenti, aveva avuto in mano tutti gli strumenti per uscirne — la composizione negoziata, un accordo di ristrutturazione, un piano attestato, un concordato in continuità — e li ha lasciati scadere uno dopo l’altro senza accorgersene.
Questa guida non elenca le procedure. Elenca gli errori. Sono sei, ricorrono con una regolarità impressionante e ognuno di essi ha un momento preciso in cui si consuma e una conseguenza precisa che produce:
- Aspettare che la crisi sia conclamata prima di attivare uno strumento — quando il risanamento non è più ragionevolmente perseguibile, la legge smette di offrire vie d’uscita.
- Governare l’impresa senza assetti adeguati — non avere i dati significa non poter dimostrare di aver deciso bene, e la prova, in giudizio, tocca all’amministratore.
- Continuare a gestire “come prima” dopo la perdita della continuità — ogni atto non conservativo compiuto dopo una causa di scioglimento entra in un conteggio che si chiuderà con una cifra.
- Pagare i creditori che spingono di più — la selezione dei pagamenti in stato di dissesto è il terreno classico della bancarotta preferenziale e della revocatoria.
- Usare la composizione negoziata come scudo per guadagnare tempo — le misure protettive concesse a chi non ha un progetto di risanamento vengono revocate, e la revoca lascia l’impresa più esposta di prima.
- Ignorare le segnalazioni dei creditori pubblici e usare il debito fiscale come finanziamento — è la modalità più diffusa di aggravamento del dissesto, e ha una coda penale.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: non commenta dall’esterno la composizione negoziata, è iscritto tra i professionisti che quel ruolo lo ricoprono, e conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, redige la relazione finale e decide se iscrivere il proprio dissenso. A questo si affianca la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che copre le imprese sottosoglia e i garanti persone fisiche travolti dalla crisi della società. È la combinazione che serve quando il tema non è una singola causa, ma la sopravvivenza di un’azienda.
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Errore 1 — Aspettare che la crisi sia conclamata: il tempo è l’unica risorsa che non si ricostituisce
L’errore
L’imprenditore vede i primi scostamenti a marzo: incassi in ritardo, una commessa persa, la banca che chiede rientri. Decide di “vedere come va il semestre”, taglia qualche costo e va avanti. A novembre il quadro è irreversibile, e solo allora chiama un professionista. Nel frattempo ha bruciato otto mesi di opzioni.
Perché è un errore
Perché l’ordinamento non premia la resistenza: premia la tempestività, e lo fa in modo esplicito. L’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva due obblighi distinti: istituire assetti adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Non è una raccomandazione: è la norma che, dal 2019, definisce il contenuto della diligenza dell’amministratore.
L’art. 3 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal Correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024) traduce l’obbligo in operatività: gli assetti devono consentire di rilevare gli squilibri patrimoniali o economico-finanziari, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, e di rilevare i segnali tipizzati dal comma 4 — tra cui retribuzioni scadute da almeno trenta giorni per oltre metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinanti da oltre sessanta giorni per almeno il cinque per cento del totale.
E l’accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII) ha un presupposto che il tempo erode: occorre che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento. Il Correttivo-ter ha chiarito che lo strumento resta accessibile anche a chi si trovi già in stato di insolvenza, purché reversibile — ma “reversibile” è un giudizio di fatto, e ogni mese di ritardo lo rende meno sostenibile.
Le conseguenze
La prima è la perdita degli strumenti. L’esperto nominato, ai sensi dell’art. 17 CCII, archivia l’istanza quando non ravvisa concrete prospettive di risanamento: la giurisprudenza di merito è netta nel negare protezione a chi arriva quando ormai c’è solo da liquidare. Il Tribunale di Como, con provvedimento del 10 luglio 2025, ha rigettato la conferma delle misure protettive proprio perché il piano aveva finalità liquidatoria e non di risanamento; nello stesso senso il Tribunale di Verona, con pronuncia dell’11 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’accesso a una composizione negoziata dal contenuto meramente liquidatorio, richiesta con l’evidente scopo di paralizzare esecuzioni già in corso.
La seconda conseguenza è patrimoniale e personale. Il ritardo nell’attivazione non è un fatto neutro: diventa la misura del danno risarcibile nell’azione di responsabilità, perché il conteggio dei “netti patrimoniali” dell’art. 2486, comma 3, c.c. parte esattamente dal momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto fermarsi e non lo ha fatto. Più tardi ci si attiva, più largo è il differenziale, più alta è la condanna.
Cosa fare invece
La regola operativa è una sola: quando i segnali dell’art. 3, comma 4, CCII si accendono, il termine per decidere non è “il prossimo bilancio”, ma le settimane immediatamente successive — e la decisione va documentata. Nel concreto significa costruire, in tempi brevi, un piano di cassa a dodici mesi, eseguire il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e la lista di controllo particolareggiata previsti dalla piattaforma telematica nazionale (aggiornati dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026), e sulla base di quei numeri scegliere lo strumento: composizione negoziata, piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), accordo di ristrutturazione (artt. 57 e ss.), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) o concordato preventivo (art. 84).
Va aggiunto un punto che gli amministratori sottovalutano: dal 2022 la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 120-bis CCII), con verbale notarile iscritto nel registro delle imprese, e l’accesso non costituisce di per sé giusta causa di revoca. Non serve attendere che i soci si convincano.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’istanza di nomina dell’esperto non è di per sé pubblica. La pubblicazione nel registro delle imprese è richiesta solo se si chiedono le misure protettive: chi ha bisogno di trattare senza allarmare clienti, fornitori e banche può avviare il percorso in via riservata e valutare in un secondo momento se chiedere protezione. È l’esatto contrario di quello che teme la maggior parte degli imprenditori, ed è la ragione per cui molti rinviano un passo che non avrebbe avuto il costo reputazionale immaginato.
Errore 2 — Governare senza assetti adeguati: l’onere della prova è dell’amministratore
L’errore
La società ha un gestionale che produce il bilancio a marzo dell’anno dopo, nessun budget di tesoreria, nessuna riclassificazione dei debiti per scadenza. L’amministratore “sa come va l’azienda” perché la conosce da vent’anni. Quando il curatore gli chiederà conto delle decisioni prese nel 2024, non avrà un solo documento da cui risulti che quelle decisioni erano informate.
Perché è un errore
Perché l’art. 2086, comma 2, c.c. e l’art. 3 CCII hanno spostato il baricentro del giudizio di responsabilità dall’esito alla procedura decisionale. La business judgment rule protegge il merito della scelta imprenditoriale, non l’assenza di istruttoria: se manca il sistema informativo che avrebbe permesso di conoscere i rischi, non c’è nulla da proteggere.
La Corte di cassazione ha affermato, già con la sentenza n. 36365/2021, che grava sull’imprenditore anche collettivo l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, in coerenza con l’art. 41 della Costituzione; e con la pronuncia n. 19847/2023 ha precisato che l’imprenditore deve adottare misure concretamente idonee a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che il dovere di informarsi non è passivo: anche l’amministratore privo di deleghe deve attivarsi per acquisire i dati necessari a comprendere l’andamento della gestione e i rischi cui la società è esposta.
Si aggiunga l’art. 2477 c.c.: nelle S.r.l. la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, delle soglie di quattro milioni di euro di attivo, quattro milioni di ricavi o venti dipendenti occupati in media. Ometterla, quando dovuta, è già un’irregolarità autonoma.
Le conseguenze
La prima è processuale ed è la più insidiosa: senza assetti, l’amministratore perde la possibilità di dimostrare che il dissesto ha cause esterne. La seconda è la denuncia al tribunale. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2024, ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c., sottolineando — ed è il passaggio che sorprende molti — che l’irregolarità è tanto più grave quanto più la società non è ancora in crisi, perché è proprio in quella fase che gli assetti servono a intercettare i segnali. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto che anche il socio può attivarsi quando emergano carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali.
La terza conseguenza è risarcitoria, ed è quella che pesa. La giurisprudenza di merito ha valorizzato la violazione dell’art. 2086 c.c. non come fonte di un danno autonomo, ma come concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi: il nesso causale corre tra l’assenza di strumenti di rilevazione e il ritardo con cui si è acceduto a uno strumento di regolazione. Su questa impostazione il Tribunale di Bari è arrivato a un indennizzo di circa 122 milioni di euro, fondato non su singole scelte gestionali isolate ma sull’inadeguatezza complessiva della struttura decisionale e dei controlli interni, ritenuta incapace di intercettare tempestivamente i segnali di crisi.
La conseguenza più grave, però, è silenziosa: senza assetti l’impresa non si accorge di essere in crisi finché la crisi non è insolvenza, e a quel punto l’errore 1 è già stato commesso.
Cosa fare invece
Gli assetti adeguati non sono un manuale in un cassetto: sono quattro output verificabili — un piano di tesoreria a rolling dodici mesi, uno scadenzario debiti per natura e anzianità, un cruscotto mensile dei segnali dell’art. 3, comma 4, CCII, e un verbale che documenti chi ha visto quei dati e quando. Proporzionalità ed effettività sono i due criteri: una S.r.l. con dodici dipendenti non ha bisogno della struttura di una multinazionale, ma ha bisogno che quei quattro output esistano, siano aggiornati e siano tracciati.
Va poi attivato il canale interno: l’art. 25-octies CCII impone all’organo di controllo di segnalare per iscritto agli amministratori la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per riferire sulle soluzioni individuate. La segnalazione tempestiva è valutata ai fini della responsabilità del sindaco: significa che, se il collegio fa il suo mestiere, l’amministratore riceverà un atto scritto che segna una data. Ignorarlo è indifendibile.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’inadeguatezza degli assetti è oggi denunciabile ex art. 2409 c.c. anche nelle S.r.l., in forza della modifica introdotta dall’art. 379 CCII. È una porta che si apre al socio di minoranza scontento, e l’ispezione giudiziale che ne consegue arriva in un momento in cui l’impresa ha bisogno di tutto tranne che di un commissario nominato dal tribunale.
Errore 3 — Continuare a gestire “come prima” dopo la perdita della continuità
L’errore
Il capitale è sceso sotto il minimo legale nel giugno 2025. L’amministratore lo sa, ma confida nella commessa che chiuderà l’anno. Non convoca l’assemblea, non iscrive lo scioglimento, continua a comprare materia prima, ad assumere, a firmare leasing. A maggio 2026 il tribunale apre la liquidazione giudiziale.
Perché è un errore
Perché al verificarsi di una causa di scioglimento i poteri degli amministratori non si estinguono, ma cambiano natura: l’art. 2486 c.c. impone di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Ogni atto che eccede quella finalità è compiuto senza titolo, e il codice civile — nel comma 3 aggiunto dall’art. 378 CCII — ha positivizzato il modo in cui il danno si calcola.
La Cassazione, con la sentenza n. 5252 del 28 febbraio 2023, ha stabilito che il criterio del differenziale dei netti patrimoniali si applica anche ai giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma, salvo che in causa siano dedotti elementi di fatto che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto. Con la sentenza n. 8069/2024 la Corte ha precisato che tanto il criterio dei netti patrimoniali quanto quello del deficit patrimoniale operano come modalità di liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., e non come automatismi sanzionatori.
Le conseguenze
Il conteggio è meccanico e va compreso bene, perché è ciò che determina l’importo della condanna: si prende il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, lo si confronta con il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica o di apertura della procedura, e la differenza è il danno presunto. Quando le scritture contabili sono assenti o irregolari, o altre ragioni impediscono di determinare i netti, subentra il criterio sussidiario della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura — il vecchio deficit fallimentare, che la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015, aveva escluso come automatismo e che oggi il legislatore ha reintrodotto in via sussidiaria (in tema, anche Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851).
C’è poi una responsabilità che quasi nessuno mette in conto. Con l’ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024 la Cassazione ha chiarito che l’amministratore è esposto a una duplice e distinta responsabilità: da un lato per i danni derivanti dal ritardo o dall’omissione nell’accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese; dall’altro per i danni prodotti dagli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa. Sono due titoli diversi, che si sommano.
La conseguenza più grave è che il danno si presume: una volta accertata la violazione, è l’amministratore a dover provare che il pregiudizio è stato diverso e inferiore — e senza contabilità attendibile quella prova è disperata.
Cosa fare invece
Nel momento in cui emerge una causa di scioglimento, la sequenza corretta è: accertamento formale, iscrizione nel registro delle imprese, passaggio immediato a una gestione conservativa documentata, e — contestualmente — attivazione dello strumento di regolazione della crisi che consente di recuperare la continuità. I due piani non sono alternativi: l’accesso a un percorso di risanamento è precisamente ciò che consente di uscire dalla gestione conservativa, e la legge lo prevede.
Gli atti di gestione compiuti in quella fase vanno protetti con un titolo. In composizione negoziata, l’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili e la cessione dell’azienda senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c.; l’art. 24 CCII sottrae all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’incarico dell’esperto, purché coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento, e sempre che l’esperto non abbia iscritto il proprio dissenso. La differenza tra un atto compiuto “così” e lo stesso atto compiuto sotto autorizzazione è la differenza tra un capo di imputazione e un’operazione legittima.
Il dettaglio che pochi conoscono
La data che conta per il calcolo del danno non è quella della sentenza né quella in cui la crisi è diventata evidente ai terzi: è quella in cui la causa di scioglimento si è verificata, che è un fatto oggettivo ricostruibile a posteriori dal consulente tecnico. Significa che un bilancio approvato con criteri di continuità quando la continuità non c’era più non protegge l’amministratore: la sposta soltanto in avanti nella percezione, mentre il conteggio partirà comunque dalla data reale. Ed è anche il motivo per cui le false appostazioni di bilancio, nella giurisprudenza penale, vengono lette come strumento di aggravamento del dissesto.
Errore 4 — Pagare i creditori che spingono di più
L’errore
La cassa basta per un terzo dei debiti scaduti. L’amministratore paga il fornitore che minaccia di bloccare le consegne, salda il proprio compenso arretrato, restituisce il finanziamento che il socio aveva fatto due anni prima, e lascia indietro l’Erario e i piccoli fornitori. Ragiona da imprenditore: tiene in piedi la produzione. Sta però costruendo, pagamento dopo pagamento, il fascicolo dell’accusa.
Perché è un errore
Perché dal momento in cui l’impresa è in stato di crisi la selezione dei pagamenti smette di essere una scelta gestionale e diventa una scelta sulla ripartizione di un patrimonio che, ormai, non appartiene più solo all’imprenditore. L’art. 21 CCII lo dice con chiarezza: durante le trattative della composizione negoziata l’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, e quando è in stato di insolvenza gestisce nel prevalente interesse dei creditori. Fuori da un percorso protetto, quel principio opera lo stesso, ma senza rete: il pagamento preferenziale resta esposto tanto all’azione revocatoria quanto alla sanzione penale.
Sul versante civilistico l’art. 166 CCII rende revocabili i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati nei sei mesi anteriori, se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza; e i termini, ai sensi dell’art. 170 CCII, si computano a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, non dalla sentenza. Sul versante penale, l’art. 322, terzo comma, CCII punisce la bancarotta preferenziale, mentre l’art. 323 sanziona la bancarotta semplice.
Le conseguenze
La giurisprudenza penale, negli ultimi due anni, ha stretto le maglie. Con la sentenza n. 17219/2025 la Cassazione ha ribadito che nella bancarotta preferenziale non occorre l’intenzione di danneggiare gli altri creditori: basta la volontà di avvantaggiarne uno con la consapevolezza dello stato di insolvenza e l’accettazione del rischio di ledere gli altri, cioè il dolo eventuale; nello stesso arresto la Corte ha valorizzato le false appostazioni contabili che avevano consentito alla società di continuare a operare accumulando debito, ravvisandovi il nesso causale con l’aggravamento del dissesto.
Con la sentenza n. 38419/2024 la Corte ha qualificato come bancarotta preferenziale il pagamento di crediti vantati da un co-amministratore, per quanto si trattasse di rimborsi spese, in situazione di dissesto. Con la sentenza n. 27259/2025 la Quinta Sezione penale ha consolidato l’orientamento più rigoroso sulla restituzione di somme ai soci: se il versamento era un conferimento in conto capitale, la restituzione in fase di dissesto può integrare non la preferenziale ma la bancarotta fraudolenta per distrazione, con una cornice sanzionatoria ben diversa; ciò che rileva non è la forma del finanziamento, ma la condizione economica della società al momento in cui il denaro è stato immesso.
La conseguenza più grave è che il perimetro della responsabilità si è esteso oltre l’amministratore: con la sentenza n. 25506 del 10 luglio 2025 la Cassazione ha affermato che risponde di bancarotta preferenziale anche il creditore estraneo alla società, privo di qualsiasi carica, quando fornisce un contributo causale determinante alla violazione della par condicio — anche attraverso operazioni formalmente lecite come la compensazione — ed è consapevole del dissesto e del vantaggio ottenuto. Significa che il fornitore-amico che accetta di essere pagato “prima degli altri” non è un terzo estraneo: è un potenziale concorrente nel reato.
C’è poi la variante in cui molti imprenditori si riconoscono senza saperlo: pagare regolarmente operai e fornitori e smettere di versare imposte e contributi. Con la sentenza n. 43087 del 26 novembre 2024 la Cassazione ha inquadrato quella condotta protratta non come bancarotta preferenziale, ma come bancarotta per effetto di operazioni dolose, perché la sistematica omissione dei versamenti tributari e previdenziali, proseguita per anni, aveva accumulato sanzioni e interessi che avevano aggravato il dissesto.
Cosa fare invece
Quando la cassa non basta, la scelta corretta non è decidere chi pagare: è congelare la discrezionalità e trasferirla dentro uno strumento che la legittimi. In composizione negoziata i pagamenti non coerenti con le trattative vanno comunicati preventivamente all’esperto, che può iscriverne il dissenso nel registro delle imprese; gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII e quelli compiuti in esecuzione di un concordato, di un accordo omologato o di un piano attestato pubblicato beneficiano invece dell’area di esenzione prevista dall’art. 324 CCII rispetto ai reati di bancarotta preferenziale e semplice, oltre che dell’esenzione da revocatoria.
In pratica: lo stesso pagamento, allo stesso fornitore, per lo stesso importo, è un illecito se deciso dall’amministratore da solo in stato di dissesto ed è un atto protetto se compiuto sotto autorizzazione o in esecuzione di uno strumento. La differenza non è formale — è tutto.
Il dettaglio che pochi conoscono
I finanziamenti dei soci non sono debiti come gli altri: l’art. 2467 c.c. li posterga quando sono stati concessi in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. E la Cassazione, con la sentenza n. 31638 del 4 dicembre 2025, ha riconosciuto che i finanziamenti dei soci possono essere valutati come debiti della società ai fini del riscontro dello stato di insolvenza. Restituirli mentre si lasciano scoperti i creditori esterni è, insieme, un atto revocabile, un possibile reato e un elemento che concorre a dimostrare l’insolvenza.
Errore 5 — Usare la composizione negoziata come scudo per guadagnare tempo
L’errore
Sono partiti i pignoramenti. L’imprenditore, consigliato da chi gli ha detto che “basta depositare l’istanza per bloccare tutto”, accede alla composizione negoziata e chiede le misure protettive senza aver preparato un piano, senza dati aggiornati, senza aver individuato le controparti con cui trattare. L’obiettivo, dichiarato in privato, è prendere sei mesi.
Perché è un errore
Perché la protezione è funzionale al risanamento, non al rinvio. L’art. 18 CCII collega le misure protettive alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e ne subordina la conferma a un giudizio del tribunale; l’art. 19, comma 5, fissa una durata iniziale non superiore a centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Sono termini pensati per una trattativa reale, e il giudice della conferma verifica esattamente questo.
L’esperienza insegna che il tribunale, in quella sede, non si accontenta della domanda: chiede quali creditori si intende coinvolgere, su quali basi economiche, con quale prospettiva. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 15 dicembre 2025, ha messo nero su bianco che il ricorrente deve aver già individuato e saper esporre determinate valutazioni prima di chiedere il riconoscimento delle misure protettive e cautelari.
Le conseguenze
La revoca — o la mancata conferma — non riporta l’impresa al punto di partenza: la lascia peggio. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso ogni pronunciamento sulla conferma delle misure protettive dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. E il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore proprio nei confronti di un’impresa cui era stata negata la conferma delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento.
La conseguenza più grave è questa: la richiesta di protezione respinta consegna ai creditori un accertamento giudiziale sull’assenza di prospettive di risanamento, che diventa immediatamente la premessa dell’istanza di liquidazione giudiziale. Chi voleva guadagnare sei mesi ne perde dodici e arriva davanti al tribunale con una pronuncia già scritta contro di sé.
Va sfatata anche l’idea che la protezione sia totale. Il Tribunale di Pavia ha chiarito che la misura che inibisce l’avvio e la prosecuzione di azioni esecutive non impedisce ai creditori di agire per munirsi di un titolo esecutivo: la protezione congela l’esecuzione, non la formazione del titolo. Il Tribunale di Milano, con pronuncia del 14 dicembre 2025, ha precisato che la sospensione dell’esecuzione opera comunque ex nunc, secondo la regola generale dell’art. 626 c.p.c.: le somme già vincolate da un pignoramento presso terzi non tornano automaticamente disponibili, se la debenza non è contestata e gli atti esecutivi compiuti non sono divenuti illegittimi. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 22 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di un ordine giudiziale all’INPS per il rilascio del DURC, osservando che è il debitore a doversi attivare in prima persona.
Cosa fare invece
Le misure protettive vanno chieste quando esiste già l’ossatura di un piano, un elenco ragionato dei creditori strategici e una proposta almeno abbozzata: la protezione serve a proteggere una trattativa in corso, non a crearne una che non c’è. Concretamente: prima si costruisce il quadro economico-finanziario e si esegue il test di perseguibilità, poi si deposita l’istanza, e solo se il quadro regge si chiede la protezione — sapendo che entro trenta giorni dalla pubblicazione il tribunale la vaglierà.
Su questo terreno lo Studio Monardo ha una posizione specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto e il tribunale valutano la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Va poi sfruttato ciò che la protezione consente davvero. L’art. 18, comma 5, CCII vieta ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori; l’art. 16, comma 5, impedisce a banche e intermediari di revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso al percorso. Sono presidi che tengono in piedi l’operatività — a condizione che l’impresa li usi per lavorare, non per fermarsi.
Il dettaglio che pochi conoscono
Oltre alle misure protettive tipiche, il tribunale può concedere misure cautelari atipiche ritagliate sul caso concreto. La giurisprudenza di merito ne ha esteso progressivamente il catalogo: il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 23 luglio 2025, ha inibito temporaneamente l’attivazione della garanzia del Fondo di garanzia MCC; il Tribunale di Pavia, il 19 dicembre 2025, ha accolto l’istanza volta a impedire alla banca creditrice di escutere la stessa garanzia pubblica; il Tribunale di Ivrea, il 24 dicembre 2025, si è pronunciato sui criteri che orientano il giudice nel riconoscimento di misure cautelari atipiche. Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha però fissato il limite: il divieto di escussione può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale. È un’area in cui la richiesta ben costruita ottiene molto e la richiesta generica ottiene un rigetto che pesa sul resto del percorso.
Errore 6 — Usare il debito fiscale e contributivo come linea di credito
L’errore
Per non chiedere altro alla banca, l’impresa smette di versare l’IVA e i contributi. È la forma di finanziamento più immediata e apparentemente meno dolorosa: nessuno chiede garanzie, nessuno revoca fidi. Poi arrivano le comunicazioni di irregolarità, le cartelle, e infine una lettera dell’Agenzia delle entrate che invita a valutare l’accesso alla composizione negoziata. L’imprenditore la archivia: “è solo un avviso”.
Perché è un errore
Perché tecnicamente ha ragione — e proprio per questo sbaglia. L’art. 25-novies CCII impone a INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo il superamento di soglie precise: per l’INPS, il ritardo oltre novanta giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque a 15.000 euro (5.000 euro per le imprese senza dipendenti); per l’INAIL, un debito per premi scaduto da oltre novanta giorni superiore a 5.000 euro; per l’Agenzia delle entrate, un debito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 euro e non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, con segnalazione comunque dovuta oltre 20.000 euro; per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, crediti affidati scaduti da oltre novanta giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 per le società di persone e 500.000 per le altre società.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha confermato la natura dell’istituto: l’obbligo di segnalazione grava sull’ente, ma non genera in capo all’imprenditore alcun obbligo consequenziale di accesso alla composizione negoziata. È un’allerta informativa, non coercitiva. Il punto che sfugge quasi sempre è che questo non la rende irrilevante: la rende una prova documentale, con una data certa, del momento in cui l’imprenditore ha saputo.
Le conseguenze
La prima è la perdita delle misure premiali. L’art. 25-bis CCII riserva a chi accede alla composizione negoziata la riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti tributari maturati durante il percorso, la riduzione delle sanzioni e — nelle ipotesi di esito positivo — l’abbattimento della metà di sanzioni e interessi sui debiti oggetto della procedura, oltre alla possibilità di dilazionare tributi non ancora iscritti a ruolo. Chi si attiva prima paga meno debito; chi aspetta lo paga tutto, aumentato di sanzioni e interessi.
La seconda è la chiusura progressiva delle soluzioni negoziali. Il Correttivo-ter ha introdotto, all’art. 23, comma 2-bis, CCII, la possibilità di concludere in composizione negoziata un accordo transattivo con l’Agenzia delle entrate sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, corredato dall’attestazione di convenienza rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale resa da un professionista indipendente e dalla relazione del revisore sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, sottoposto poi al vaglio del tribunale. È una leva potentissima — e presuppone un’impresa ancora viva.
La conseguenza più grave è penale e ha una portata che gli imprenditori scoprono troppo tardi: la crisi di liquidità non funziona come esimente automatica. La Cassazione, con la sentenza n. 39154/2025, ha ribadito che, anche dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, per escludere la responsabilità da omesso versamento IVA la crisi d’impresa deve essere rigorosamente provata — e la prova richiede documentazione contabile e finanziaria che l’impresa senza assetti, tipicamente, non possiede. Sull’altro versante, la sistematica omissione dei versamenti protratta nel tempo è stata inquadrata come bancarotta per operazioni dolose (Cass. pen. n. 43087 del 26 novembre 2024).
Cosa fare invece
Alla ricezione di una segnalazione ex art. 25-novies la risposta corretta non è un pagamento a rate improvvisato, ma una verifica in tre passaggi: quantificazione reale del debito fiscale e contributivo, test di sostenibilità a dodici mesi, e — se il test non regge — accesso alla composizione negoziata entro poche settimane, per portare il debito erariale dentro un accordo transattivo invece di lasciarlo crescere fuori. La segnalazione va protocollata, portata al consiglio di amministrazione e discussa in un verbale: è il documento che, in un eventuale giudizio di responsabilità, dimostra che l’organo amministrativo ha reagito.
Va inoltre verificata la posizione dei garanti. Se sui finanziamenti gravano garanzie pubbliche o fideiussioni personali, la strategia deve considerarne l’escussione fin dal primo giorno: è uno dei punti su cui le misure cautelari atipiche possono incidere, ma solo se richieste per tempo e con una motivazione economica solida.
Il dettaglio che pochi conoscono
La segnalazione arriva anche all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale. Da quel momento il sindaco ha un problema suo: l’art. 25-octies CCII gli impone di segnalare per iscritto agli amministratori, e la tempestività della segnalazione è valutata ai fini della sua responsabilità ex art. 2407 c.c. Significa che l’amministratore che spera di seppellire la comunicazione sta contando su un silenzio che il collegio, per tutelarsi, non può permettersi. Ed è anche il motivo per cui, nella pratica, le segnalazioni non restano mai davvero riservate.
Gli errori in cifre
Le tre ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, costruite con dati verosimili per rendere misurabile il costo del ritardo. Non riproducono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 — il costo di otto mesi di attesa. S.r.l. metalmeccanica, ricavi 3.870.000 €, debito complessivo 1.284.000 € di cui 218.400 € di IVA risultante dalle liquidazioni periodiche e 342.600 € affidati all’Agente della riscossione. Il 14 marzo l’impresa riceve la segnalazione dell’Agenzia delle entrate ex art. 25-novies. Scenario A: l’istanza di nomina dell’esperto è depositata il 3 aprile; dall’accettazione dell’incarico gli interessi sui debiti tributari maturano al tasso legale e, con esito positivo delle trattative, sanzioni e interessi sui debiti oggetto della procedura sono abbattuti della metà; il debito erariale entra in un accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII. Scenario B: l’imprenditore attende. Al 20 novembre il debito è cresciuto di sanzioni e interessi maturati per intero, l’esposizione bancaria è scaduta da oltre sessanta giorni, l’esperto — se nominato — dovrà valutare la perseguibilità del risanamento su un’impresa che ha perso otto mesi di margine. Stessa azienda, stesso mercato: la differenza è interamente prodotta dalla data del deposito.
Ipotesi 2 — il conteggio dell’art. 2486 c.c. Causa di scioglimento verificatasi il 30 giugno 2025, con patrimonio netto negativo per 212.400 €. L’amministratore non accerta lo scioglimento, non lo iscrive e prosegue l’attività ordinaria. La liquidazione giudiziale è aperta il 18 maggio 2026, con patrimonio netto negativo per 641.700 €. Applicando il criterio del differenziale dei netti patrimoniali (art. 2486, comma 3, c.c.), il danno presunto è pari a 429.300 €, salvo prova di un diverso ammontare a carico dell’amministratore. Se lo stesso amministratore avesse accertato lo scioglimento il 15 luglio 2025 e attivato contestualmente un percorso di regolazione, il differenziale sarebbe stato calcolato su un arco di poche settimane; e se la contabilità fosse risultata inattendibile, il criterio applicabile sarebbe stato quello sussidiario della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura — cioè, in questa ipotesi, una cifra sensibilmente superiore.
Ipotesi 3 — lo stesso pagamento, due esiti opposti. Fornitore strategico, credito scaduto di 63.500 €, pagato integralmente il 12 febbraio mentre altri quattordici creditori restano scoperti. Scenario A: nessuno strumento attivato; domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata il 9 luglio. Il pagamento ricade nei sei mesi anteriori computati a ritroso dal deposito della domanda (artt. 166 e 170 CCII) ed è revocabile se il curatore prova la conoscenza dello stato di insolvenza; sul piano penale è il tipico fatto di bancarotta preferenziale, e — alla luce dell’orientamento di Cass. pen. n. 25506 del 10 luglio 2025 — anche il fornitore consapevole rischia di rispondere a titolo di concorso. Scenario B: composizione negoziata avviata il 20 gennaio, pagamento comunicato preventivamente all’esperto perché funzionale alla continuità e coerente con le trattative, nessun dissenso iscritto. Lo stesso identico pagamento rientra nell’area di protezione dell’art. 24 CCII rispetto alla revocatoria. Un mese e mezzo di differenza sulla data di attivazione, due esiti giuridici incompatibili.
La mappa degli errori
Ogni errore ha un momento in cui si consuma, e da quel momento la reversibilità decresce. La tabella riassume il quadro: la colonna “rimedio” indica se, dopo il fatto, esiste ancora uno spazio di recupero e di che tipo.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza principale | Rimedio dopo? |
|---|---|---|---|
| Attendere che la crisi sia conclamata | Tra i primi segnali e i 6-12 mesi successivi | Perdita di accesso agli strumenti; risanamento non più ragionevolmente perseguibile | Parziale — resta il concordato, e in casi limitati il concordato semplificato |
| Governare senza assetti adeguati | In via continuativa, ben prima della crisi | Denuncia ex art. 2409 c.c.; impossibilità di provare la diligenza; danno da tardiva emersione | Parziale — gli assetti si costruiscono anche dopo, ma non sanano il passato |
| Gestire “come prima” dopo la causa di scioglimento | Dal verificarsi della causa fino alla procedura | Danno presunto ex art. 2486, comma 3, c.c. (netti patrimoniali o deficit) | Parziale — solo riducendo il differenziale con l’attivazione immediata |
| Pagamenti selettivi ai creditori | Nei mesi di crisi di liquidità | Revocatoria ex art. 166 CCII; bancarotta preferenziale o distrattiva | No — l’atto compiuto non si riqualifica a posteriori |
| Chiedere protezione senza un piano | Al deposito dell’istanza ex art. 17 CCII | Mancata conferma o revoca delle misure; accertamento giudiziale sfavorevole | Parziale — una nuova istanza è possibile, ma parte in salita |
| Usare il debito fiscale come credito | Da ogni scadenza non versata | Perdita delle misure premiali; responsabilità penale tributaria e fallimentare | Parziale — transazione fiscale se l’impresa è ancora risanabile |
Nessuna riga della colonna finale dice “sì” senza condizioni, e non è un caso: nel diritto della crisi i rimedi successivi esistono quasi sempre, ma costano sempre di più di quanto sarebbe costata la prevenzione.
La checklist preventiva
Prima di prendere qualunque decisione su un’impresa in difficoltà, verifica che ciascuno di questi punti sia soddisfatto. È un contenuto pensato per essere stampato e portato in consiglio di amministrazione.
- ☐ Esiste un piano di tesoreria a dodici mesi, aggiornato almeno mensilmente, che confronti flussi attesi e obbligazioni in scadenza.
- ☐ I segnali dell’art. 3, comma 4, CCII sono monitorati: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile; fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti; esposizioni bancarie scadute o sconfinanti da 60 giorni per almeno il 5% del totale; superamento delle soglie dell’art. 25-novies.
- ☐ La sostenibilità del debito è stata verificata con il test pratico e la lista di controllo particolareggiata previsti dalla piattaforma nazionale, nella versione aggiornata dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026.
- ☐ L’organo di controllo o il revisore è stato nominato, se la società supera per due esercizi consecutivi i limiti dell’art. 2477 c.c. (4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti in media).
- ☐ Nessuna causa di scioglimento si è verificata senza essere stata accertata e iscritta nel registro delle imprese.
- ☐ Il patrimonio netto è stato determinato a una data certa, così da conoscere il punto di partenza di qualunque futuro conteggio ex art. 2486 c.c.
- ☐ Le segnalazioni ricevute da INPS, INAIL, Agenzia delle entrate o AdER sono state protocollate, portate in consiglio e discusse a verbale.
- ☐ Nessun pagamento selettivo è stato eseguito fuori dai termini d’uso senza una valutazione preventiva della sua legittimità.
- ☐ I finanziamenti dei soci non sono stati rimborsati in una situazione di squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (art. 2467 c.c.).
- ☐ Le garanzie personali e pubbliche sono state mappate: chi ha firmato, per quale importo, con quali condizioni di escussione.
- ☐ La decisione di accedere a uno strumento è stata assunta dagli amministratori con verbale notarile iscritto nel registro delle imprese (art. 120-bis CCII), quando lo strumento lo richiede.
- ☐ Esiste un fascicolo della crisi: la raccolta ordinata, in un unico luogo, di piani, verbali, segnalazioni e corrispondenza con banche e creditori. È il documento che, il giorno in cui qualcuno contesterà le scelte compiute, dimostrerà che quelle scelte erano informate.
E se l’errore l’ho già fatto?
È la domanda che arriva più spesso, e merita una risposta onesta: dipende da quale errore, e da quanto tempo è passato. Alcune preclusioni sono definitive, altre no — e confonderle porta a rinunciare a spazi che ci sono ancora.
Se hai atteso troppo e l’impresa è ormai insolvente, la composizione negoziata non è automaticamente preclusa: il Correttivo-ter ne ha confermato l’accessibilità anche in stato di insolvenza, purché il risanamento resti ragionevolmente perseguibile. La verifica è economica prima che giuridica e va fatta con il test di perseguibilità, non a sentimento. Se il test non regge, restano il concordato preventivo — anche in continuità indiretta, con affitto e successiva cessione dell’azienda, come ammesso dal Tribunale di Roma il 15 aprile 2026 in presenza di apporto di nuova finanza — e, in coda al percorso negoziato, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII, accessibile entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, ma solo se l’esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede pur senza esito. È esattamente il motivo per cui condurre la trattativa in modo leale conviene anche a chi teme di non farcela: la lealtà documentata è la chiave d’accesso all’ultima porta.
Se hai gestito senza assetti e senza accertare lo scioglimento, il passato non si cancella, ma il differenziale si può fermare oggi. Ogni settimana in più allarga il conteggio dei netti patrimoniali: l’accertamento immediato della causa di scioglimento, la sua iscrizione e il passaggio a una gestione conservativa documentata sono, in quel momento, la misura difensiva più efficace disponibile. Ricostruire una contabilità attendibile è la seconda priorità assoluta, perché il criterio sussidiario del deficit — attivo meno passivo accertati nella procedura — si applica proprio quando le scritture non consentono di determinare i netti, e produce quasi sempre cifre superiori.
Se hai eseguito pagamenti preferenziali, l’atto non si riqualifica a posteriori: qui la preclusione è reale. Resta però lo spazio difensivo, che non è banale. Va verificato se il pagamento fosse coerente con i termini d’uso dell’attività d’impresa, se il creditore conoscesse davvero lo stato di insolvenza — è il curatore a doverlo provare — e se il momento del pagamento cadesse effettivamente nel periodo sospetto, calcolato a ritroso dal deposito della domanda ex art. 170 CCII. Sul versante penale, va ricostruita la consapevolezza del dissesto alla data dell’atto: la Cassazione, con la sentenza n. 40239/2025, ha annullato la condanna di un amministratore prestanome inconsapevole, a conferma che la posizione formale non basta a fondare il dolo.
Se le misure protettive ti sono state negate, una nuova istanza non è vietata, ma va presentata solo con un quadro radicalmente diverso: piano, dati aggiornati, interlocutori individuati. Ripresentare la stessa domanda con parole nuove è il modo più rapido per consolidare il primo diniego.
Se la liquidazione giudiziale è stata aperta, restano due terreni. Il primo è quello impugnatorio: la sentenza è reclamabile e, contro la decisione della corte d’appello, il ricorso per cassazione va proposto — lo ha precisato Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690 — entro trenta giorni. Il secondo riguarda la persona fisica: l’esdebitazione consente la liberazione dai debiti residui, e il debitore persona fisica vi accede di diritto decorsi tre anni dall’apertura della procedura, o dalla chiusura se anteriore. È il punto in cui una crisi d’impresa smette di essere una condanna a vita.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho ricevuto la segnalazione dell’Agenzia delle entrate e non ho fatto nulla per quattro mesi. Sono già in colpa?” No, non automaticamente: la segnalazione non impone l’accesso alla composizione negoziata, come ha confermato la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026. Ma è la prova che dal quel giorno sapevi. Ciò che conta ora è cosa fai: una reazione documentata oggi vale molto più di quattro mesi di silenzio.
“La mia società ha il capitale sotto il minimo legale da un anno e ho continuato a lavorare. Rischio con il mio patrimonio?” Sì, è l’ipotesi tipica dell’art. 2486 c.c., e il danno si presume pari al differenziale dei netti patrimoniali. Non è però una condanna scritta: la presunzione è superabile con la prova di un diverso ammontare, e il differenziale smette di crescere nel momento esatto in cui accerti lo scioglimento e passi a una gestione conservativa.
“Ho pagato un fornitore per non fermare la produzione, mentre non pagavo gli altri. È reato?” Può esserlo, e non serve che tu volessi danneggiare nessuno: la Cassazione ha chiarito che è sufficiente la consapevolezza del dissesto unita all’accettazione del rischio di ledere gli altri creditori. La difesa si costruisce sulla data, sulla funzionalità dell’atto alla continuità e sulla ricostruzione della situazione economica al momento del pagamento — tutti elementi che vanno documentati, non raccontati.
“Ho restituito al socio un finanziamento fatto tre anni fa. È la stessa cosa?” È potenzialmente peggio. Se il versamento era in conto capitale, la restituzione in fase di dissesto può essere qualificata come bancarotta distrattiva e non semplicemente preferenziale, come ha consolidato Cass. pen. n. 27259/2025. Va verificata subito la natura di quel versamento nei libri sociali.
“Il tribunale non mi ha confermato le misure protettive. Vuol dire che fallirò?” Non necessariamente, ma il rischio si è alzato: il diniego motivato sull’assenza di prospettive di risanamento è materiale che i creditori useranno. Serve un cambio di passo reale — nuova finanza, un partner industriale, una proposta concreta — non una riproposizione.
“Ho già l’istanza di liquidazione giudiziale notificata. È troppo tardi per un concordato?” No. Il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva, incide sul procedimento pendente. Ma i tempi sono strettissimi e ogni giorno conta: è la situazione in cui rivolgersi a un professionista lo stesso giorno, non la settimana dopo, cambia concretamente l’esito.
Gli errori davanti ai giudici
Quello che segue è il quadro giurisprudenziale aggiornato: per ciascuna pronuncia, cosa è successo a chi ha commesso l’errore e perché quella decisione conta per la tua situazione.
Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2023, n. 5252 — Il criterio del differenziale dei netti patrimoniali introdotto nell’art. 2486, comma 3, c.c. si applica anche ai giudizi già pendenti, salvo che siano dedotti e individuati elementi di fatto che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto. Rilevanza: chi ha proseguito l’attività dopo lo scioglimento non può contare su regole di calcolo più favorevoli in ragione dell’epoca dei fatti.
Cass. civ., Sez. I, n. 8069/2024 — I criteri dei netti patrimoniali e del deficit patrimoniale operano come modalità di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. Rilevanza: il giudice conserva un margine di adeguamento al caso concreto, e questo apre uno spazio difensivo che va occupato con dati, non con argomenti.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10413 — L’amministratore risponde su due titoli distinti: per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della dichiarazione nel registro delle imprese, e per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa. Rilevanza: l’omessa iscrizione non è una formalità, è una fonte autonoma di danno.
Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 e Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851 — Il deficit patrimoniale non può essere applicato come automatismo; la sua utilizzabilità presuppone specifiche condizioni. Rilevanza: quando il curatore chiede la condanna alla differenza tra attivo e passivo, il presupposto va contestato.
Cass. civ., n. 36365/2021 e Cass. civ., n. 19847/2023 — Sull’imprenditore, anche collettivo, grava l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale e di adottare misure idonee a garantire l’equilibrio economico-finanziario. Rilevanza: sono le due pronunce che hanno trasformato l’art. 2086 c.c. da clausola generale a parametro di giudizio.
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 — Nel concordato preventivo la continuità aziendale richiede la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa, accertata sulla base del complesso delle circostanze di fatto: tipo d’impresa, identità dell’attività produttiva, impiego almeno parziale della stessa forza lavoro, tendenziale mantenimento della clientela, destinazione dei beni già utilizzati. Rilevanza: chiamare “continuità” una liquidazione mascherata non regge al vaglio di omologazione.
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — Pronuncia sull’omologazione forzosa nel concordato in continuità, alla luce delle modifiche apportate all’art. 112, comma 2, CCII e in particolare della lettera d). Rilevanza: le condizioni per superare il dissenso di una o più classi sono tecniche e vanno costruite nel piano fin dall’inizio, non recuperate in udienza.
Cass. civ., n. 10271/2026 — In caso di accoglimento del reclamo contro la sentenza di omologazione di un concordato in continuità, la corte d’appello può confermare la decisione del tribunale solo su richiesta del proponente e solo se il reclamo riguardava la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria; l’interesse generale non coincide con la continuità in sé, ma va accertato in concreto guardando alla qualità e alle dimensioni dell’attività salvaguardata, ai rapporti di lavoro garantiti e all’interesse dell’intero ceto creditorio. Rilevanza: la retorica della continuità non basta, servono numeri e occupazione reali.
Cass. civ., n. 4596/2025 — In sede di risoluzione del concordato il tribunale verifica l’inadempimento oggettivo e non può riaprire questioni già coperte dall’omologazione; la domanda va proposta nei termini di legge. Rilevanza: dopo l’omologa il piano va eseguito, e le difese di merito sono precluse.
Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690 — Il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello che dichiara aperta la liquidazione giudiziale va proposto entro trenta giorni. Rilevanza: è il termine su cui si perdono più impugnazioni, per applicazione automatica dei termini ordinari.
Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15599 — La tardiva riassunzione del procedimento davanti al giudice dichiarato competente, con conseguente estinzione non rilevata d’ufficio, è un vizio che deve essere fatto valere con rituale reclamo in sede di impugnazione. Rilevanza: i vizi procedurali non si recuperano fuori dalla sede propria.
Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16186 — È valida la notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale eseguita all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, anche se attribuito d’ufficio. Rilevanza: la PEC non presidiata non è una difesa; è il modo più comune per scoprire un procedimento a termini scaduti.
Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12096 — Per i crediti non prededucibili sorti in corso di procedura il termine per l’insinuazione al passivo è di sessanta giorni. Rilevanza: riguarda direttamente i fornitori che continuano a lavorare con l’impresa in procedura.
Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638 — Non è ammissibile l’insinuazione al passivo del credito derivante da un finanziamento assistito da garanzia pubblica erogato in violazione di norme penali imperative, per nullità del contratto. Rilevanza: la genesi irregolare della provvista torna a pesare anni dopo, e non solo sulla banca.
Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638 — I finanziamenti dei soci possono essere considerati debiti della società ai fini del riscontro dello stato di insolvenza; il pubblico ministero è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale al ricorrere del presupposto sufficiente. Rilevanza: contare sui soci come “capitale” senza formalizzarlo non allontana l’insolvenza, la avvicina.
Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 — All’istanza di liquidazione giudiziale proposta dall’amministratore non si applica l’art. 120-bis CCII. Rilevanza: la riserva agli amministratori riguarda l’accesso agli strumenti di regolazione, non ogni iniziativa concorsuale.
Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482 — È possibile l’estensione della procedura alla società di fatto di cui l’imprenditore individuale abbia fatto parte, anche in presenza di indicazione soltanto implicita dell’attività commerciale svolta. Rilevanza: le strutture informali tra imprese collegate non schermano nulla.
Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2026, n. 8532 — La condanna in solido del legale rappresentante alle spese, ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII, presuppone la mala fede e non si estende in via generale. Rilevanza: impugnare non è di per sé un rischio personale per l’amministratore.
Cass. pen., n. 17219/2025 — Nella bancarotta preferenziale non è richiesta l’intenzione di danneggiare gli altri creditori: basta la volontà di avvantaggiarne uno con la consapevolezza dell’insolvenza e l’accettazione del relativo rischio; le false appostazioni contabili che consentono di proseguire l’attività accumulando debito integrano il nesso causale con l’aggravamento del dissesto. Rilevanza: la buona fede soggettiva dell’imprenditore non è, da sola, una difesa.
Cass. pen., 10 luglio 2025, n. 25506 — Risponde di bancarotta preferenziale anche il creditore privo di cariche nella società, quando fornisce un contributo causale determinante alla violazione della par condicio, pur mediante operazioni formalmente lecite come la compensazione, ed è consapevole del dissesto e del vantaggio ricevuto. Rilevanza: estende il rischio alla controparte del pagamento.
Cass. pen., Sez. V, n. 27259/2025 — La restituzione ai soci di somme immesse in società può integrare bancarotta distrattiva e non solo preferenziale, a seconda della natura del versamento e della condizione economica della società al momento dell’immissione. Rilevanza: è la pronuncia che rende urgente la verifica contabile dei finanziamenti soci.
Cass. pen., n. 38419/2024 — Integra bancarotta preferenziale il pagamento, in stato di dissesto, di crediti vantati da un co-amministratore, anche a titolo di rimborsi spese. Rilevanza: i pagamenti “interni” sono i primi che il curatore isola.
Cass. pen., Sez. V, 26 novembre 2024, n. 43087 — La sistematica omissione del versamento di imposte e contributi, protratta negli anni con prosecuzione dell’attività e accumulo di sanzioni e interessi, integra bancarotta per effetto di operazioni dolose, distinta sul piano soggettivo dalla preferenziale. Rilevanza: è la qualificazione che colpisce l’uso del debito fiscale come finanziamento.
Cass. pen., n. 39154/2025 — Anche dopo il D.Lgs. 87/2024, per escludere la responsabilità da omesso versamento IVA la crisi d’impresa deve essere rigorosamente provata. Rilevanza: senza documentazione contabile ordinata, l’esimente resta un’affermazione.
Cass. pen., n. 40239/2025 — Annullata la condanna dell’amministratore prestanome inconsapevole. Rilevanza: la carica formale non fonda automaticamente il dolo, ma va dimostrata l’effettiva estraneità alla gestione.
Sul fronte della giurisprudenza di merito, il quadro è altrettanto netto: Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024 (assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, tanto più grave se la società non è ancora in crisi); Trib. Venezia, decreto 26 agosto 2025 (legittimazione del socio ad attivarsi in presenza di carenze organizzative); Trib. Milano, ordinanza 19 febbraio 2025 (preclusa la conferma delle misure protettive dopo l’archiviazione per carenza di buona fede nelle trattative); Trib. Mantova, 13 febbraio 2025 (apertura della liquidazione giudiziale dopo il diniego di conferma delle protettive); Trib. Como, 10 luglio 2025 e Trib. Verona, 11 dicembre 2025 (il risanamento è presupposto necessario: nessuna protezione a percorsi meramente liquidatori); Trib. Catania, 15 dicembre 2025 (valutazioni che il ricorrente deve aver già compiuto prima di chiedere le misure); Trib. Milano, 14 dicembre 2025 (durata massima di 240 giorni delle misure generalizzate; sospensione dell’esecuzione operante ex nunc); Trib. Bologna, 22 settembre 2025 (inammissibile l’ordine al giudice per il rilascio del DURC); Trib. Vicenza, 23 luglio 2025 e Trib. Pavia, 19 dicembre 2025 (inibizione temporanea dell’escussione della garanzia MCC); Trib. Milano, 8 febbraio 2025 (il divieto di escussione non deve deteriorare il patrimonio del garante); Trib. Lucca, 26 marzo 2025 (negata l’omologazione del concordato in continuità in assenza di reale discontinuità gestionale); Trib. Roma, 15 aprile 2026 (ammissibile la continuità indiretta con affitto e successiva vendita dell’azienda in presenza di nuova finanza).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene su due tempi, che è il modo in cui questa materia va affrontata: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare cosa è ancora recuperabile. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva distinguendo debito bancario, fiscale, contributivo, commerciale e verso soci, con anzianità e scadenze, e la confrontiamo con le soglie dell’art. 25-novies CCII e con i segnali dell’art. 3, comma 4.
- Verifichiamo la data in cui si è verificata la causa di scioglimento e quantifichiamo il differenziale dei netti patrimoniali già maturato, per misurare l’esposizione personale dell’amministratore prima che sia un curatore a farlo.
- Esaminiamo gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili alla luce dell’art. 2086 c.c. e dell’art. 3 CCII, e indichiamo per iscritto gli interventi necessari a renderli difendibili in giudizio.
- Eseguiamo il test di ragionevole perseguibilità del risanamento e la lista di controllo particolareggiata, per stabilire su base numerica se la composizione negoziata è la strada giusta o se serve altro.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale, valutando con il cliente se e quando chiedere le misure protettive, e con quale strategia rispetto ai creditori aggressivi.
- Costruiamo la richiesta di misure protettive e cautelari con la documentazione che il tribunale esige in sede di conferma, incluse le misure atipiche su garanzie pubbliche e fideiussioni personali.
- Negoziamo con banche, fornitori e agenzie fiscali, predisponendo l’accordo transattivo sui tributi ex art. 23, comma 2-bis, CCII con l’attestazione di convenienza e la relazione sui dati aziendali richieste dalla norma.
- Selezioniamo lo strumento di regolazione della crisi — piano attestato, accordo di ristrutturazione anche agevolato o a efficacia estesa, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità o semplificato — e ne redigiamo la domanda, curando classi, regole di distribuzione e presupposti dell’omologazione trasversale.
- Difendiamo l’amministratore nell’azione di responsabilità, contestando il criterio di liquidazione del danno, il nesso causale e il periodo di riferimento, e assistiamo l’imprenditore nei procedimenti penali per bancarotta preferenziale, semplice e per operazioni dolose.
- Gestiamo l’esdebitazione della persona fisica e la posizione dei garanti travolti dalla crisi della società, quando la liquidazione giudiziale è ormai aperta e l’obiettivo diventa la ripartenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Due di queste abilitazioni pesano in modo particolare su questa materia. La qualifica di Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il metro con cui l’esperto valuta la perseguibilità del risanamento, redige la relazione finale e decide se iscrivere il dissenso su un atto di gestione: sono i tre snodi da cui dipende l’esito di una composizione negoziata. La qualifica di cassazionista conta invece quando l’errore va riparato nei gradi successivi — nel reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, nell’impugnazione dell’omologazione, nel giudizio di responsabilità che arriva in Cassazione — perché consente di seguire la stessa linea difensiva, con lo stesso difensore, dalla prima riunione fino all’ultimo grado.
A questo si affianca uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la crisi d’impresa non è un problema legale con un’appendice contabile, è un problema economico che si risolve con strumenti giuridici — e i numeri e il diritto devono stare sullo stesso tavolo, dal primo giorno.
In chiusura
Gestire legalmente una crisi aziendale significa una cosa sola: prendere le decisioni giuste mentre sono ancora disponibili. Tutto il resto — gli strumenti, le procedure, le protezioni — esiste già nell’ordinamento ed è a disposizione di chi arriva in tempo. Gli errori che questa guida ha descritto non sono errori di conoscenza: sono errori di tempistica, e ogni giorno di attesa ne restringe il rimedio.
È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo è attrezzato. L’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il percorso della composizione negoziata dal lato di chi lo valuta, non solo di chi lo subisce; il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il fiduciario OCC coprono le imprese sottosoglia, i soci e i garanti che la crisi della società trascina con sé; l’avvocato cassazionista garantisce che la linea scelta all’inizio regga fino all’ultimo grado di giudizio. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo cosa è ancora percorribile e costruiamo la strategia con te.
📩 Non aspettare che siano i termini a decidere per te: scrivici adesso allo Studio Monardo — trovi tutti i riferimenti per contattarci al termine di questa pagina.
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