Al di là dei proclami, tassare gli extraprofitti non è un compito semplice. Già è difficile definire esattamente cosa siano e altrettanto è stabilire come attuare la loro tassazione. Forse sarebbe meglio pensare a un contributo di solidarietà.
Un tema che ritorna
Con gli aumenti dei prezzi energetici e i ragguardevoli utili delle maggiori banche italiane, esponenti politici di entrambi gli schieramenti hanno ripreso a invocare la tassazione dei cosiddetti extraprofitti. Pochi giorni fa è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a farlo, sia in Consiglio dei ministri che nei suoi comizi. Non si tratta certo di un tema politico nuovo e lavoce.info se n’è già occupata qui e qui.
Vista tuttavia l’attuale congiuntura, vale la pena ritornare sull’argomento cercando di chiarire i termini generali del problema, a partire dalla sua definizione sia teorica che pratica, dai settori di attività dove generalmente si generano gli extraprofitti, per arrivare infine alla proposta di una loro tassazione.
Extraprofitti in teoria e in pratica
Secondo la teoria economica, l’extraprofitto è il guadagno addizionale ottenuto da un’impresa quando il prezzo di vendita sul mercato è superiore al costo medio totale di produzione comprendente il “profitto normale”, ovvero la remunerazione minima per ripagare il rischio d’impresa e il capitale investito. In un mercato (perfettamente) concorrenziale, sempre la teoria prevede che gli extraprofitti tendano a zero (per il meccanismo della libera entrata). In mercati monopolistici o oligopolistici, con barriere all’entrata o asimmetrie, le imprese dominanti possono mantenere prezzi elevati e generare extraprofitti strutturali e duraturi nel tempo. Un’impresa può poi generare extraprofitti stabili se possiede tecnologie uniche, brevetti o accesso a risorse o materie prime a costi molto più bassi rispetto ai concorrenti. In questo caso si parla equivalentemente di rendita differenziale, un concetto esposto originariamente dall’economista inglese David Ricardo nel 1815 nel saggio “Sull’influenza del basso prezzo del grano sui profitti del capitale”, ripreso e sviluppato in modo definitivo nel 1817 nella sua opera principale “Sui principi dell’economia politica e della tassazione”.
Muovendo dalla teoria alla pratica, si considerano extraprofitti quei profitti straordinari – e in qualche misura inattesi (windfall profits) – che le imprese realizzano non per proprie capacità gestionali, investimenti o innovazioni, ma per eccezionali condizioni di mercato esterne al perimetro aziendale. Tipici esempi sono le crisi geopolitiche, gli shock inflazionistici o le decisioni delle banche centrali. Naturalmente il punto critico è definire cosa è straordinario, il che rimanda a stabilire cosa sia un profitto “normale”. In economia non esiste una soglia fissa o una percentuale standard valida per tutti: un profitto considerato normale in un settore ad alto rischio (come le biotecnologie) potrebbe essere giudicato eccessivo in un settore protetto o a basso rischio.
Dove si generano gli extraprofitti?
I settori economici cui si fa riferimento quando si parla di extraprofitti sono essenzialmente due: quello energetico e quello bancario. Nel primo caso durante lo scoppio di crisi geopolitiche (come l’invasione russa dell’Ucraina e il conflitto Usa-Iran), il prezzo del petrolio, del gas e dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali subiscono impennate repentine. Di ciò beneficiano le imprese energetiche che non subiscono aumenti di costi e vedono gonfiare i propri ricavi. Nel secondo caso le banche centrali talvolta aumentano il tasso d’interesse di riferimento per frenare l’inflazione. Quelle commerciali aumentano immediatamente gli interessi attivi, quelli cioè praticati sui prestiti e sui mutui erogati ai clienti. Al tempo stesso, lasciano quasi invariati o aumentano molto lentamente gli interessi passivi, cioè i rendimenti offerti sui conti correnti dei depositanti. La differenza tra le due voci, il margine d’interesse, si amplia generando utili record. Considerazioni simili possono farsi per il settore assicurativo.
Non che questi due siano gli unici comparti in cui le aziende registrano o hanno registrato ingenti extraprofitti. Molti di questi guadagni straordinari sono legati a specifiche contingenze storiche o ad asimmetrie di mercato. Un esempio è il settore sanitario-farmaceutico. È strutturalmente un settore incline alla potenziale generazione di extraprofitti a causa dei brevetti che garantiscono alle aziende un monopolio temporaneo su molecole salvavita. Tra il 2020 e il 2022 per la pandemia da Covid-19. i colossi della farmaceutica operanti anche in Italia hanno registrato incrementi record degli utili grazie alla vendita di vaccini, tamponi e dispositivi di protezione.
Vale la pena tassarli?
In Italia vi è un precedente di tassazione degli extraprofitti che risale alle guerre mondiali e come tale non del tutto assimilabile alla situazione attuale. Tra il 1915-1920 e il 1939-1946 lo stato impose un’imposta straordinaria sui “sovraprofitti di guerra” alle imprese commerciali e industriali arricchite dalle commesse militari o dalla speculazione. Lo scopo era quello di risanare le casse dello stato e di placare il forte malcontento sociale.
La tassa sugli extraprofitti di cui si discute oggi è un prelievo fiscale straordinario applicato a determinate categorie di imprese sui profitti o sui redditi elevati ritenuti eccedenti rispetto alla media, dovuti a particolari congiunture di mercato o rincari dei prezzi. In pratica viene applicata un’aliquota percentuale (variabile a seconda del settore e della norma di riferimento) non sull’intero utile, ma sulla sola parte in più rispetto al livello calcolato sugli anni precedenti. Lo scopo delle windfall taxes è quello di recuperare parte di questo denaro e redistribuirlo a famiglie o imprese in difficoltà.
Nell’esperienza pratica, spesso la misura originaria subisce modifiche nel corso dell’iter legislativo, introducendo tetti massimi, opzioni di rafforzamento patrimoniale alternativo o verifiche di legittimità costituzionale. In Italia, infatti, le leggi istitutive delle tasse sugli extraprofitti subiscono regolarmente ricorsi nei tribunali amministrativi e davanti alla Corte costituzionale.
Critiche e controindicazioni
Economisti e analisti osservano che tassare gli extraprofitti può essere distorsivo. La misura rischia di scoraggiare gli investimenti futuri, ridurre il valore per gli azionisti e creare incertezza normativa per gli investitori internazionali, che tendono a evitare i paesi che cambiano improvvisamente le regole del gioco fiscale (rischio regolatorio). Se l’extraprofitto origina da un’innovazione che migliora l’efficienza o riduce i costi aziendali, tassarlo significa distruggere questo incentivo.
Un altro elemento di critica è l’asimmetria nell’intervento pubblico: lo stato interviene per tassare i profitti quando le cose vanno eccezionalmente bene per fattori esogeni, ma difficilmente ripaga le aziende con sussidi straordinari quando le stesse condizioni di mercato causano perdite ingenti.
Tradurre il concetto in una norma fiscale è complesso. Bisogna scegliere anzitutto un indicatore contabile – l’utile netto, il margine operativo lordo o il fatturato – e poi un periodo di riferimento – ad esempio la media dei tre anni precedenti – da considerare come “base normale”. Qualsiasi scelta lascia margini di arbitrarietà e genera sperequazioni tra aziende che hanno storie finanziarie diverse.
Vi è infine un rischio di traslazione sui consumatori: in settori concentrati le aziende colpite possono tentare di recuperare le somme tassate aumentando i costi dei servizi offerti o i prezzi al dettaglio. In questo modo, l’imposta diventa una tassa occulta a carico dei cittadini.
Il contributo di solidarietà
Dunque, al di là dei proclami, tassare gli extraprofitti è compito non banale per la difficoltà di definire esattamente cosa sono e poi come attuare la loro tassazione. Una serie di controindicazioni sembra sconsigliare la loro attuazione.
Se proprio si volesse procedere con un prelievo, forse sarebbe meglio pensare a un contributo di solidarietà, che assume in genere la forma di una misura di compartecipazione temporanea o strutturale richiesta a soggetti con capacità contributiva elevata, giustificata da eccezionali esigenze pubbliche o di bilancio. La si trova applicata più spesso a persone fisiche per la quota di reddito che supera una determinata soglia stabilita dalla legge (ad esempio redditi alti o pensioni d’oro), ma può essere imposta anche sugli utili eccedenti delle aziende in determinati periodi d’imposta. È però facile immaginare che molte delle obiezioni appena delineate si applichino anche in questo caso.
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