Quali sono gli indicatori di una crisi aziendale? È la domanda che un imprenditore si pone quasi sempre nel momento sbagliato: non quando i numeri iniziano a incrinarsi, ma quando un fornitore storico chiede il pagamento anticipato, la banca riduce l’affidamento senza spiegazioni o il commercialista, in sede di chiusura del bilancio, usa per la prima volta l’espressione “continuità aziendale”. A quel punto la domanda non è più teorica, perché dalla risposta discende una scelta che ha conseguenze molto diverse tra loro.
La difficoltà sta nel fatto che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter) non offre un elenco chiuso di sintomi, ma costruisce un sistema a più livelli: alcuni segnali sono tipizzati con soglie numeriche precise, altri sono rimessi alla misurazione prospettica dei flussi di cassa, altri ancora arrivano dall’esterno sotto forma di segnalazione. Non esiste una soglia unica che valga per tutte le imprese, ed è esattamente questo il punto: gli indicatori dicono che qualcosa si sta muovendo, non quale strada convenga imboccare. Su quest’ultimo aspetto si gioca la partita vera, ed è un bivio con almeno tre uscite percorribili.
Su questa materia lo Studio Monardo interviene con una qualificazione specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla categoria professionale che il legislatore ha chiamato a sedersi al tavolo delle trattative quando i segnali emergono, e conosce dall’interno i criteri con cui quella figura valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento. A questo si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, competenza dirimente quando gli indicatori riguardano esposizioni verso banche, intermediari finanziari ed enti pubblici, e la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, indispensabile quando l’impresa si colloca sotto le soglie di fallibilità.
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Il quadro di partenza: che cosa la legge chiama “crisi” e quali segnali impone di leggere
Prima di confrontare le strade percorribili occorre fissare il perimetro, perché tutte e tre partono dallo stesso presupposto di fatto e la loro convenienza si misura proprio sulla distanza che separa l’impresa dall’insolvenza.
L’art. 2, comma 1, lett. a), CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. La lettera b) definisce invece l’insolvenza come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La differenza non è nominalistica: la crisi è una prognosi, l’insolvenza è una constatazione. La prima si legge nei flussi attesi, la seconda si legge nei fatti già accaduti, e questa distinzione condiziona ogni scelta successiva perché gli strumenti disponibili non sono gli stessi nei due scenari.
Da qui discende l’obbligo organizzativo. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e all’imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. Il comma 3 precisa che misure e assetti devono consentire tre operazioni concrete: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario rapportati alle caratteristiche specifiche dell’impresa; verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, rilevando i segnali tipizzati dal comma 4; ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsto dall’art. 13, comma 2, CCII.
I quattro segnali tipizzati dall’art. 3, comma 4, CCII
Il comma 4 individua quattro circostanze che, anche prima che la crisi sia conclamata, agevolano la previsione richiesta dal comma 3. Sono gli indicatori più citati, perché sono gli unici accompagnati da soglie numeriche.
| Segnale | Soglia fissata dalla norma | Che cosa misura in concreto |
|---|---|---|
| Debiti per retribuzioni | Scaduti da almeno 30 giorni, per un importo superiore alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni | La tensione di cassa nella sua forma più acuta: il personale è quasi sempre l’ultima voce che un imprenditore lascia scoperta |
| Debiti verso fornitori | Scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti | Il ricorso sistematico al credito commerciale come fonte di finanziamento sostitutiva |
| Esposizioni verso banche e intermediari finanziari | Scadute da oltre 60 giorni, o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni | La saturazione delle linee di credito e la perdita di elasticità finanziaria |
| Esposizioni verso creditori pubblici qualificati | Le soglie previste dall’art. 25-novies, comma 1, CCII | L’esistenza di un debito verso enti che hanno l’obbligo di segnalare |
Va soppesato un dato che la prassi professionale ha messo in evidenza fin dai primi commenti: la norma li presenta come segnali che precedono l’emersione della crisi, ma tutti e quattro sono costruiti sulla nozione di “scaduto”. Chi ha retribuzioni scoperte da un mese o fornitori impagati da tre, nella maggior parte dei casi non sta anticipando una crisi futura: la sta già attraversando. Il rovescio della medaglia dei segnali tipizzati è proprio questo: sono precisi, ma arrivano tardi.
Le segnalazioni che arrivano dall’esterno
L’art. 25-novies CCII attribuisce a quattro creditori pubblici qualificati l’obbligo di segnalare all’imprenditore, e all’organo di controllo quando esiste, il superamento di determinate soglie, con invito a valutare l’accesso alla composizione negoziata. L’INPS segnala il ritardo superiore a novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro, e superiore a 5.000 euro per le imprese che non hanno lavoratori subordinati. L’INAIL segnala il debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro. L’Agenzia delle Entrate segnala il debito IVA risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche oltre le soglie indicate dalla norma. L’Agenzia delle entrate-Riscossione segnala i crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, oltre gli importi differenziati per tipologia di debitore.
A questo si aggiunge l’art. 25-decies CCII, che impone a banche e intermediari finanziari di comunicare agli organi di controllo societari le variazioni, le revisioni o le revoche degli affidamenti comunicate al cliente. E l’art. 25-octies CCII, che affida all’organo di controllo il compito di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata, con termine non superiore a trenta giorni per riferire sulle iniziative intraprese.
Gli indicatori che la legge non tipizza ma la prassi utilizza
Il legislatore, con la riforma del 2022, ha scelto di non recepire gli indici settoriali elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, limitandosi ai segnali dell’art. 3, comma 4. Questo non ha reso irrilevanti gli strumenti aziendalistici: al contrario, poiché il comma 3 richiede una verifica prospettica sui dodici mesi, quella verifica va costruita con indicatori di gestione. Nella pratica professionale continuano a pesare il rapporto tra flussi di cassa liberi al servizio del debito e servizio del debito stesso (il cosiddetto DSCR), l’erosione progressiva del patrimonio netto, l’allungamento dei tempi medi di incasso rispetto a quelli di pagamento, il peso degli oneri finanziari sul margine operativo, la ricorrenza di sconfinamenti e insoluti nei rapporti bancari, la perdita di commesse ricorrenti. Sul piano contabile, la valutazione della continuità aziendale resta ancorata ai principi tecnici di riferimento, che richiedono una prospettiva di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
L’elemento dirimente, però, non è quale indicatore si adotti: è che l’assetto sia in grado di produrlo. Una società che non dispone di un budget di tesoreria a rotazione non può verificare la sostenibilità dei debiti a dodici mesi, e quindi non può nemmeno sapere se si trova nell’area della crisi. Su questo la giurisprudenza è netta: il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con decreto del 9 marzo 2026 ha qualificato come grave irregolarità nella gestione la mancata adozione di assetti adeguati che abbia condizionato la mancata rilevazione della crisi, disponendo la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario con l’incarico, tra gli altri, di promuovere l’adozione di strumenti di regolazione della crisi.
Definito il perimetro, resta la domanda che conta davvero: quando i segnali si accendono, quali strade sono realmente percorribili?
Prima strada: rafforzare il monitoraggio e risanare senza procedure
In cosa consiste
È la via che resta interamente nel perimetro dell’autonomia privata. L’impresa prende atto dei segnali, interviene sull’assetto organizzativo per renderlo conforme all’art. 3 CCII, costruisce un piano di riequilibrio e rinegozia direttamente con i propri creditori: dilazioni con i fornitori, riscadenzamento con gli istituti di credito, eventuali dismissioni di asset non strategici, apporti dei soci. Nessun organo terzo viene coinvolto, nessuna pubblicità viene data all’operazione, nessun tribunale è chiamato a intervenire.
La base normativa non è una procedura, ma un obbligo: l’art. 2086, comma 2, c.c. impone di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi, e l’art. 3 CCII specifica il contenuto dell’assetto. Chi sceglie questa strada, quindi, non sta rinunciando a un obbligo: sta sostenendo che il riequilibrio è raggiungibile con gli strumenti ordinari dell’impresa.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’impresa che intercetta i segnali molto presto, quando l’unico indicatore acceso è di natura prospettica: i flussi a dodici mesi risultano insufficienti, ma non esistono ancora scaduti significativi né azioni in corso. Il secondo è quello dello squilibrio circoscritto a una causa identificabile e temporanea, come la perdita di una commessa rilevante o un ritardo di incasso da un cliente solvibile, dove il problema è di sincronizzazione della cassa e non di sostenibilità strutturale del debito. Il terzo è quello dell’impresa con un ceto creditorio ristretto e collaborativo, in cui due o tre interlocutori concentrano la quasi totalità dell’esposizione e hanno interesse alla prosecuzione del rapporto.
Come si esegue in sintesi
Si parte dalla ricostruzione attendibile della posizione debitoria e dalla costruzione di un piano di cassa a dodici mesi almeno mensile. Si individuano le leve di riequilibrio e si quantifica il fabbisogno. Si negozia con i creditori, formalizzando gli accordi raggiunti per iscritto. Si aggiorna l’assetto organizzativo in modo che il monitoraggio diventi continuativo e documentato, con verbalizzazione delle verifiche svolte dagli amministratori e, dove presente, dall’organo di controllo.
Vantaggi
Il primo è la riservatezza integrale: nessuna iscrizione nel registro delle imprese, nessuna comunicazione ai creditori estranei, nessun effetto sulla reputazione commerciale dell’impresa. Il secondo è la rapidità, perché non ci sono nomine, udienze o termini processuali da rispettare. Il terzo è la conservazione piena della gestione, senza alcuna interferenza di terzi sulle scelte imprenditoriali. Il quarto, spesso sottovalutato, è che l’adeguamento dell’assetto produce un beneficio che sopravvive alla crisi contingente e riduce il rischio di contestazioni future sull’operato degli amministratori.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi va soppesato un limite strutturale: nessuna protezione dai creditori. Un solo creditore dissenziente munito di titolo esecutivo può notificare un atto di precetto e avviare un pignoramento, e nessuna trattativa in corso vale a sospenderlo. Non operano le sospensioni degli obblighi in materia di riduzione del capitale sociale. Non esistono autorizzazioni per finanziamenti prededucibili, il che rende difficile reperire finanza nuova. E soprattutto, se il tentativo fallisce, il tempo consumato non è neutro: si traduce in aggravamento del passivo, con le conseguenze risarcitorie che la giurisprudenza collega alla prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025, ha chiarito che il danno risarcibile può essere determinato anche sulla base dei debiti assunti indebitamente nell’intervallo tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello di apertura della procedura, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c.
Il profilo ideale per questa strada è l’impresa che ha intercettato i segnali con largo anticipo, ha dati contabili affidabili, ha un ceto creditorio concentrato e non subisce alcuna iniziativa esecutiva in corso. Quando anche uno solo di questi quattro elementi manca, la strada resta praticabile ma diventa fragile.
Seconda strada: la composizione negoziata della crisi
In cosa consiste
La composizione negoziata, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII, è un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore, assistito da un esperto indipendente nominato da una commissione istituita presso la Camera di Commercio, conduce trattative con i creditori per individuare una soluzione di risanamento. Non è una procedura concorsuale e non comporta spossessamento: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ai sensi dell’art. 21 CCII, con il vincolo di gestirla nel prevalente interesse dei creditori quando ricorre lo stato di insolvenza.
Il presupposto di accesso è ampio: condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza, unite alla ragionevole perseguibilità del risanamento. Il correttivo del 2024 ha chiarito che l’accesso è consentito anche in presenza di insolvenza, purché reversibile e compatibile con concrete prospettive di recupero. Le istruzioni operative sono state aggiornate con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, che ha recepito la revisione del documento guida su test pratico e lista di controllo.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’impresa i cui segnali si sono accesi in più direzioni contemporaneamente, con un ceto creditorio articolato che rende impraticabile una trattativa condotta separatamente su ogni tavolo. Il secondo è quello dell’impresa che ha bisogno di tempo protetto: esiste un piano credibile, ma servono mesi per attuarlo e nel frattempo la pressione dei creditori rischia di disgregare l’azienda. Il terzo è quello dell’impresa che deve reperire finanza nuova o cedere un ramo d’azienda, operazioni che nel percorso negoziato possono essere assistite dalle autorizzazioni del tribunale previste dall’art. 22 CCII.
Come si esegue in sintesi
L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale, allegando bilanci, situazione economico-patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori e il progetto di piano di risanamento, ed effettua il test pratico di verifica della perseguibilità del risanamento. La commissione nomina l’esperto, che verifica la propria indipendenza e convoca senza indugio l’imprenditore. Le trattative si svolgono con il supporto dell’esperto, che verifica la coerenza dei dati e agevola il confronto con i creditori. Contestualmente o successivamente l’imprenditore può chiedere le misure protettive: l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese e va confermata dal tribunale, con effetti che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui è esercitata l’attività, e che precludono la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale finché le trattative sono in corso. Su richiesta dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 20 CCII, possono essere sospesi gli obblighi in materia di riduzione del capitale per perdite e la relativa causa di scioglimento.
Gli esiti possibili sono molteplici: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo determinato, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto con effetti assimilati al piano attestato, oppure l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, compreso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio quando le trattative si sono svolte correttamente ma non hanno avuto esito.
Vantaggi
Il primo è la combinazione tra riservatezza iniziale e protezione attivabile su richiesta: l’istanza in sé non è pubblica, la pubblicità nel registro delle imprese scatta solo se si chiedono le misure protettive. Il secondo è la presenza di un terzo indipendente che, agli occhi delle banche e dei fornitori, certifica la serietà del percorso. Il terzo è la flessibilità degli esiti, che consente di calibrare la soluzione sul risultato effettivo delle trattative anziché doverla definire in anticipo. Il quarto è che la pendenza del percorso è stata valorizzata anche in sedi diverse da quella concorsuale: la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con sentenza del 9 luglio 2025 depositata il 2 settembre 2025, n. 30109, ha considerato la composizione negoziata elemento idoneo a incidere sulla valutazione del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo.
Rischi e svantaggi
La protezione non è automatica né illimitata. Le misure protettive devono essere confermate dal tribunale, che valuta le prospettive di risanamento, l’utilità delle misure per lo svolgimento delle trattative e la loro proporzionalità: il Tribunale di Genova, Sez. VII, con provvedimento del 17 febbraio 2025 ha ribadito questa griglia di verifica. Se la conferma manca, l’impresa resta esposta e il percorso perde gran parte della sua utilità: il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore proprio a fronte del diniego delle misure protettive e della constatata assenza di prospettive di risanamento. Anche la condotta durante le trattative pesa: il Tribunale di Milano, Sez. II, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure richiesta dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. Infine, la pendenza del percorso non congela ogni iniziativa: la Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso che la pendenza della composizione negoziata o di misure protettive obblighi il giudice a rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di fallimento.
Va considerato anche il carico organizzativo: il percorso richiede una base informativa solida, e un’impresa con contabilità disallineata rischia di vedersi archiviare l’istanza per impossibilità di verificare i dati.
Il profilo ideale per questa strada è l’impresa ancora dotata di prospettive di risanamento concrete, con più creditori da coordinare e una pressione esecutiva in atto o imminente, che disponga di dati contabili sufficientemente attendibili da reggere la verifica dell’esperto.
Terza strada: gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
In cosa consiste
È l’area degli strumenti tipizzati dal Codice, che vanno da soluzioni prevalentemente negoziali con un intervento giudiziale limitato fino a procedure pienamente concorsuali. All’estremo più leggero si colloca il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), atto unilaterale dell’imprenditore accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente, che non richiede omologazione ma produce l’esenzione dall’azione revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione. Seguono gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII), che richiedono l’adesione di creditori rappresentanti una percentuale qualificata dei crediti e l’omologazione del tribunale, nelle varianti agevolata e ad efficacia estesa. Vi rientra il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), che consente una distribuzione del valore in deroga alle regole ordinarie sull’ordine delle cause di prelazione, a condizione che tutte le classi approvino. Al vertice si colloca il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII), in continuità diretta o indiretta oppure liquidatorio.
Per le imprese che si collocano sotto le soglie dimensionali previste dall’art. 2 CCII, il perimetro cambia: si applicano gli strumenti destinati ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale, dal concordato minore alla liquidazione controllata, con il coinvolgimento degli Organismi di Composizione della Crisi.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello in cui il riequilibrio richiede una falcidia del debito, cioè un pagamento parziale che nessun creditore accetterebbe spontaneamente in via individuale e che quindi necessita di un meccanismo di maggioranza o di omologazione. Il secondo è quello dell’impresa che ha già superato la soglia dell’insolvenza conclamata e non ha più margini per un percorso puramente negoziale. Il terzo è quello in cui la ristrutturazione passa attraverso operazioni straordinarie complesse, che richiedono la stabilità e l’opponibilità che solo un provvedimento di omologazione garantisce.
Come si esegue in sintesi
Il percorso richiede in tutti i casi un piano e, salvo il caso del piano attestato, una domanda al tribunale. Il concordato preventivo può essere avviato anche con domanda con riserva, che consente di ottenere subito le misure protettive e depositare piano e proposta in un termine successivo. Il tribunale verifica i presupposti e apre la procedura, nominando il commissario giudiziale; segue la fase di voto dei creditori, articolata in classi quando previsto, e infine l’omologazione. La verifica di ammissibilità della proposta di concordato in continuità è stata oggetto di recente definizione da parte della Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza del 15 aprile 2026, che ne ha delimitato l’oggetto ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b), CCII.
Vantaggi
La protezione è la più intensa disponibile e opera per tutta la durata della procedura. Gli effetti si producono anche verso i creditori dissenzienti, entro i limiti di legge, il che rende possibili risultati irraggiungibili in via negoziale. Il perimetro dei debiti coinvolgibili è ampio. Gli atti compiuti in esecuzione godono di esenzioni dall’azione revocatoria. Nel concordato in continuità, l’impresa può proseguire l’attività con una cornice giuridica stabile e opponibile a tutti.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la pubblicità piena e immediata, con l’impatto che ne deriva su fornitori, clienti e sistema bancario. La procedura comporta il controllo di organi nominati dal tribunale e una compressione dell’autonomia gestionale, con atti che richiedono autorizzazione. I tempi sono i più lunghi tra le tre strade e l’esito non è nella disponibilità dell’imprenditore, dipendendo dal voto dei creditori e dal giudizio di omologazione. In caso di esito negativo, il passaggio alla liquidazione giudiziale è la conseguenza ordinaria. Sul piano dei costi di giustizia, vanno considerati il contributo unificato previsto per i procedimenti concorsuali, le spese di pubblicazione nel registro delle imprese e i compensi degli organi della procedura, determinati secondo i parametri stabiliti dalla legge.
Il profilo ideale per questa strada è l’impresa il cui squilibrio non è riassorbibile senza incidere sull’entità del debito, che ha un ceto creditorio ampio e non coeso, e che dispone di un piano capace di reggere l’esame di un attestatore indipendente e di un commissario giudiziale.
Le opzioni alla prova dei conti
Le differenze tra le tre strade diventano più leggibili se applicate a una stessa situazione di partenza. I dati che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per far vedere come si muovono i numeri, e non riproducono vicende reali.
Prima simulazione: leggere i segnali dell’art. 3, comma 4
Alfa S.r.l., manifatturiera, 14 dipendenti. Al 31 marzo la situazione è la seguente.
Monte retribuzioni lordo mensile: 41.800 euro. Debiti per retribuzioni scaduti da oltre trenta giorni: 23.700 euro. La soglia di legge è la metà del monte mensile, cioè 20.900 euro. Il debito scaduto la supera: primo segnale acceso.
Debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni: 268.400 euro. Debiti verso fornitori non ancora scaduti: 214.900 euro. La norma richiede che lo scaduto superi il non scaduto: 268.400 supera 214.900, secondo segnale acceso.
Esposizioni complessive verso banche e intermediari: 1.180.000 euro. Sconfinamento su linea di anticipo fatture protratto da 71 giorni: 46.300 euro. Il rapporto è pari al 3,92% del totale delle esposizioni, sotto la soglia del 5%: terzo segnale non acceso, pur essendo il ritardo superiore ai sessanta giorni. È un esempio utile di come la soglia percentuale possa lasciare fuori situazioni comunque sintomatiche.
Debito contributivo INPS scaduto da 112 giorni: 21.400 euro. Contributi dovuti nell’anno precedente: 63.000 euro, il cui 30% è pari a 18.900 euro. Il debito supera sia i 15.000 euro sia il 30%: quarto segnale acceso, con conseguente obbligo di segnalazione a carico dell’ente.
Tre segnali su quattro. Nessuno di essi, isolatamente, obbliga ad accedere a una procedura: obbligano però l’organo amministrativo a una verifica documentata sulla sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi.
Seconda simulazione: la stessa impresa, tre strade
Sempre Alfa S.r.l. Debiti complessivi 1.947.000 euro, di cui 1.180.000 verso banche, 483.300 verso fornitori, 132.700 verso enti previdenziali ed erario, il resto verso altri creditori. Patrimonio netto 118.400 euro, in discesa dai 402.600 euro di due esercizi prima. Flussi di cassa attesi a dodici mesi disponibili al servizio del debito: 214.000 euro. Servizio del debito nei medesimi dodici mesi: 386.000 euro. Il rapporto è pari a circa 0,55: i flussi coprono poco più della metà di quanto scade. Siamo nella nozione di crisi dell’art. 2, comma 1, lett. a), CCII.
Con la prima strada, l’obiettivo negoziale è riscadenzare almeno 172.000 euro di servizio del debito. Se tre banche su cinque accettano e i fornitori principali concedono dilazioni, l’equilibrio a dodici mesi si ricompone. Ma se un fornitore con credito di 61.500 euro ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e notifica precetto, il pignoramento può essere avviato dopo dieci giorni dalla notifica e nulla lo sospende: l’accordo faticosamente costruito con gli altri creditori rischia di saltare.
Con la seconda strada, ipotizzando istanza depositata il 14 aprile e nomina dell’esperto il 21 aprile, la richiesta di misure protettive pubblicata contestualmente produce da subito l’effetto inibitorio, che il tribunale è chiamato a confermare all’esito del procedimento previsto dall’art. 19 CCII. Le azioni esecutive restano bloccate per la durata confermata e prorogabile nei limiti di legge, e la sospensione degli obblighi sul capitale ai sensi dell’art. 20 CCII evita che l’erosione del patrimonio netto imponga decisioni immediate ai soci. Il tempo protetto consente di negoziare i 172.000 euro con tutti i creditori allo stesso tavolo. Il rovescio della medaglia è la pubblicità dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese, che i partner commerciali vedono.
Con la terza strada, l’ipotesi di un concordato in continuità diretta consente di incidere anche sui creditori che non aderiscono, ma richiede piano, attestazione, formazione delle classi e voto. I tempi si misurano in mesi, non in settimane, e nel frattempo l’impresa opera sotto il controllo del commissario giudiziale.
Terza simulazione: il costo del ritardo
Se Alfa S.r.l. non assume alcuna iniziativa e prosegue l’attività per otto mesi con la stessa struttura di costi, il patrimonio netto passa da 118.400 euro a un valore negativo di 96.200 euro. Nell’ipotesi di successiva apertura della liquidazione giudiziale, il differenziale tra i due netti patrimoniali ammonta a 214.600 euro: è la grandezza che l’art. 2486, comma 3, c.c. individua come criterio presuntivo di liquidazione del danno addebitabile agli amministratori per gli atti gestori non conservativi compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 757 del 26 marzo 2025, ha ricordato che a tale criterio il giudice può ricorrere in via equitativa quando una ricostruzione analitica non è possibile, purché l’utilizzo sia congruente con le circostanze concrete. La simulazione rende visibile un punto che nessuna delle tre strade elimina: il tempo trascorso senza decidere non è una posizione neutra, è una scelta con un costo quantificabile.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che nella pratica determinano la scelta. Va letta tenendo presente che i tempi indicati sono ordini di grandezza e non termini di legge, salvo dove diversamente specificato, e che le voci economiche riguardano esclusivamente i costi di giustizia e di procedura previsti dalla legge.
| Parametro | Monitoraggio e risanamento in autonomia | Composizione negoziata | Strumenti di regolazione della crisi |
|---|---|---|---|
| Presupposto di accesso | Nessuno formalizzato: obbligo generale ex artt. 2086 c.c. e 3 CCII | Squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile crisi o insolvenza, con risanamento ragionevolmente perseguibile | Stato di crisi o di insolvenza, variabile secondo lo strumento |
| Chi decide l’ingresso | Solo l’imprenditore | Solo l’imprenditore, con verifica dell’esperto sulla perseguibilità | L’imprenditore propone, il tribunale ammette e omologa |
| Terzo coinvolto | Nessuno, salvo i consulenti scelti | Esperto indipendente nominato dalla commissione presso la CCIAA | Attestatore, commissario giudiziale, tribunale |
| Tempi indicativi | Variabili, determinati dalla negoziazione | Trattative con durata scandita dall’art. 17 CCII e prorogabile nei limiti di legge | Da diversi mesi a oltre un anno |
| Effetto sulle azioni esecutive | Nessuno | Inibitoria su richiesta, previa conferma del tribunale ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII | Protezione piena per la durata della procedura |
| Effetto sugli obblighi in materia di capitale | Nessuno | Sospensione attivabile ai sensi dell’art. 20 CCII | Disciplina specifica secondo lo strumento |
| Pubblicità | Nessuna | Solo in caso di richiesta di misure protettive | Piena e immediata |
| Effetti sui creditori dissenzienti | Nessuno: vincola solo chi aderisce | Limitati: l’accordo vincola i soli aderenti | Estesi nei limiti di legge, con omologazione |
| Reversibilità | Massima: si può passare in ogni momento alle altre strade | Elevata: gli esiti includono l’accesso agli strumenti di regolazione | Ridotta: l’esito negativo apre di regola la liquidazione giudiziale |
| Rischio in caso di fallimento del tentativo | Aggravamento del passivo e profili di responsabilità gestoria | Archiviazione, perdita delle misure protettive, possibile apertura della liquidazione giudiziale | Liquidazione giudiziale |
| Costi di giustizia e di procedura | Assenti | Compenso dell’esperto secondo i parametri di legge, oneri di pubblicità, contributo unificato per il procedimento sulle misure protettive | Contributo unificato, oneri di pubblicità, compensi degli organi secondo i parametri di legge |
I criteri per scegliere
Nessuno dei parametri della tabella, preso da solo, è decisivo. La scelta nasce dall’incrocio di alcuni elementi che nella pratica pesano più degli altri, e che conviene esaminare in ordine.
Il primo criterio è l’ampiezza del divario tra flussi prospettici e servizio del debito. Se la distanza è contenuta e riassorbibile con dilazioni ordinarie, la prima strada mantiene una sua razionalità. Se il divario supera stabilmente un terzo del servizio del debito, la rinegoziazione bilaterale raramente basta, perché ogni creditore tende a chiedere condizioni migliori degli altri e il tavolo si frammenta. Se il divario è tale da rendere necessario un pagamento parziale del debito, la questione non è più negoziale: senza un meccanismo di maggioranza o di omologazione, il consenso unanime dei creditori è un’ipotesi teorica.
Il secondo criterio è la pressione esecutiva già in atto. Un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato, un precetto già intimato o un pignoramento in corso cambiano radicalmente il quadro: la prima strada perde la sua utilità nel momento stesso in cui un creditore decide di agire, mentre la protezione diventa il vero contenuto della scelta. Se la situazione presenta iniziative esecutive avviate ma prospettive di risanamento ancora concrete, generalmente il percorso negoziato protetto è quello che offre il rapporto migliore tra costo e beneficio.
Il terzo criterio è la composizione e la coesione del ceto creditorio. Pochi creditori concentrati, con interesse alla prosecuzione del rapporto commerciale, rendono praticabile la via privata. Un ceto ampio, eterogeneo e con creditori pubblici qualificati che hanno già segnalato ai sensi dell’art. 25-novies CCII richiede un tavolo unico e un soggetto terzo che ne garantisca la conduzione. Quando poi una parte rilevante del passivo è dissenziente per posizione strutturale, l’estensione degli effetti diventa indispensabile e resta praticabile solo la terza strada.
Il quarto criterio è la distanza dalla causa di scioglimento. Un patrimonio netto che si sta avvicinando ai limiti degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. impone di considerare che la sospensione di quegli obblighi è un effetto ottenibile nel percorso negoziato ai sensi dell’art. 20 CCII e non nella gestione in autonomia. È un elemento che sposta la valutazione più di quanto si creda, perché la ricapitalizzazione forzata in piena tensione di cassa raramente è la soluzione migliore per i soci.
Il quinto criterio è la qualità dei dati contabili. È il presupposto silenzioso di tutte e tre le strade: il test pratico richiede dati, l’attestatore richiede dati, la trattativa con le banche richiede dati. Un’impresa con scritture disallineate non sta scegliendo tra tre opzioni, ne ha realisticamente una sola prima delle altre, che consiste nel ricostruire la propria posizione. La giurisprudenza tratta questa carenza con severità crescente: il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2024, ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, sottolineando che tale carenza è ancora più grave nelle società non ancora in crisi, proprio perché impedisce di intercettare i segnali che ne preannunciano l’insorgere.
A questi si aggiunge un criterio dimensionale che opera a monte: se l’impresa si colloca sotto le soglie previste dall’art. 2 CCII, il ventaglio degli strumenti cambia e si apre l’area del sovraindebitamento, con un percorso, organi e requisiti propri.
Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC: tre qualificazioni che coprono l’intero arco delle soluzioni tra cui questa scelta si colloca.
Le domande di chi è indeciso
Se i segnali dell’art. 3, comma 4, si sono accesi, sono automaticamente in crisi? No. La norma li qualifica come circostanze che agevolano la previsione sulla sostenibilità dei debiti, non come una presunzione di crisi. Il loro superamento fa però sorgere un obbligo di verifica documentata a carico dell’organo amministrativo, e l’assenza di quella verifica è più difficile da giustificare del risultato cui essa conduce.
Posso cambiare strada a metà? In una direzione sì, e con relativa facilità. La prima strada può essere abbandonata in qualsiasi momento a favore delle altre due. La composizione negoziata è costruita proprio per poter sfociare, secondo l’esito delle trattative, in un contratto, in una convenzione di moratoria, in un accordo assistito dall’esperto, in un accordo di ristrutturazione, in un concordato o nel concordato semplificato. Il percorso inverso è molto più difficile: una volta aperta una procedura concorsuale, tornare alla gestione puramente privata della crisi non è, di regola, un’opzione disponibile.
Se scelgo la strada sbagliata, cosa rischio davvero? Dipende dalla direzione dell’errore. Scegliere uno strumento più protettivo del necessario comporta costi di procedura, pubblicità e compressione dell’autonomia gestionale: è un danno reversibile. Scegliere uno strumento meno protettivo del necessario comporta la perdita di tempo utile mentre il passivo si aggrava, e questo si riflette sulla posizione personale di chi amministra, secondo i criteri risarcitori che la giurisprudenza applica con continuità. L’asimmetria tra i due errori è un elemento che va soppesato consapevolmente.
L’accesso alla composizione negoziata rende pubblica la mia difficoltà? L’istanza in sé non è oggetto di pubblicità nel registro delle imprese; lo è l’istanza di misure protettive. È una distinzione che consente di calibrare il percorso: si può avviare il confronto con l’esperto mantenendo la riservatezza e chiedere le misure solo se e quando la pressione dei creditori lo renda necessario. Il rovescio della medaglia è che, senza pubblicità, non c’è protezione.
La mia S.r.l. non ha l’organo di controllo: sono esente dagli obblighi di monitoraggio? No. L’obbligo di istituire assetti adeguati grava sull’organo amministrativo a prescindere dalla presenza dei sindaci o del revisore, e la sua violazione può fondare la denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto la possibilità che sia lo stesso socio ad attivarsi quando emergano carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali.
Le banche possono accorgersi della crisi prima di me? In un certo senso è già previsto che accada. L’art. 25-decies CCII impone a banche e intermediari finanziari di comunicare agli organi di controllo societari le revisioni, le revoche o le variazioni degli affidamenti comunicate al cliente. L’informazione, in altri termini, circola anche indipendentemente dalla volontà dell’imprenditore.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati secondo la strada che ciascuno contribuisce a illuminare. I principi sono riferiti in forma sintetica e riformulata.
Sull’obbligo di rilevare: assetti, segnali e responsabilità
Corte di Cassazione, n. 36365/2021. Sull’imprenditore, anche collettivo, grava ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione in funzione del risultato economico e della continuità aziendale. È il riferimento che àncora l’obbligo organizzativo a un dovere giuridico e non a una buona pratica gestionale.
Tribunale di Catanzaro, sentenza del 6 febbraio 2024. L’assenza di adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, tanto più grave nelle società non ancora in stato di crisi, perché impedisce di intercettare tempestivamente i segnali che preannunciano la difficoltà. Rilevante perché sposta il baricentro dell’obbligo a monte dell’emersione.
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, decreto del 9 marzo 2026. La mancata adozione di assetti adeguati che abbia condizionato la mancata rilevazione della crisi integra grave irregolarità nella gestione e giustifica la revoca dell’amministratore con nomina di un amministratore giudiziario, incaricato anche di promuovere l’adozione di strumenti di regolazione della crisi. È la pronuncia che collega più direttamente il difetto di monitoraggio all’intervento giudiziale sulla governance.
Tribunale di Venezia, decreto del 26 agosto 2025. Di fronte a carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio non amministratore può attivarsi. Rilevante per chi valuta la solidità della prima strada in presenza di compagini sociali non omogenee.
Tribunale di Catania, pronuncia dell’8 febbraio 2023. La mancata predisposizione degli adeguati assetti è di per sé sufficiente a determinare la revoca degli amministratori e la loro sostituzione con un amministratore giudiziario.
Tribunale di Cagliari, pronuncia del 19 gennaio 2022. La carenza degli assetti legittima l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. Insieme alle precedenti, delinea un orientamento di merito ormai consolidato.
Corte di Cassazione, n. 24100/2026. In tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, l’obbligo di vigilanza si estende all’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei sistemi di controllo interno. Rilevante perché il monitoraggio degli indicatori non è un tema esclusivamente gestorio.
Sulla strada negoziata: presupposti, protezione e limiti
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non impone al giudice di rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di fallimento. Il principio delimita con precisione l’effetto protettivo del percorso e va tenuto presente da chi confida in una protezione automatica.
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza del 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025, n. 30109. La pendenza della composizione negoziata può essere valorizzata nella valutazione del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo. Segnala il rilievo che il percorso sta assumendo anche al di fuori della sede concorsuale.
Tribunale di Milano, Sez. II, ordinanza del 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, è preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure protettive richiesta successivamente. La condotta durante le trattative incide sulla protezione ottenibile.
Tribunale di Mantova, sentenza del 13 febbraio 2025. Negata la conferma delle misure protettive e constatata l’assenza di prospettive di risanamento, il tribunale può accogliere l’istanza del creditore e aprire la liquidazione giudiziale. Rende evidente che la seconda strada, se priva di sostanza, non funziona come schermo.
Tribunale di Genova, Sez. VII, provvedimento del 17 febbraio 2025. La conferma delle misure protettive presuppone la verifica di prospettive di risanamento, utilità delle misure per lo svolgimento delle trattative e proporzionalità rispetto all’obiettivo.
Tribunale di Lucca, 9 dicembre 2022. Competente alla conferma delle misure protettive è il tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali del debitore, cioè il luogo in cui vengono assunte le scelte gestionali, restando irrilevante l’indicazione di una diversa sede derivante da un contratto di domiciliazione. Utile per chi ha sede legale e sede operativa disallineate.
Tribunale di Ivrea, 17 febbraio 2023. Il fumus per le misure protettive va individuato nelle prospettive di risanamento dell’impresa o comunque di superamento dello stato di crisi.
Sul ritardo, sul credito e sulle conseguenze
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025. Accertata la responsabilità degli amministratori per non aver gestito l’attività al solo scopo conservativo, il danno può essere determinato sulla base dei debiti assunti indebitamente nell’intervallo tra il momento in cui si sarebbe dovuto agire e l’apertura della procedura, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c.
Tribunale di Bologna, sentenza n. 757 del 26 marzo 2025. Il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali può essere utilizzato in via equitativa quando la ricostruzione analitica è impedita dall’incompletezza delle scritture o dalla notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto all’apertura della procedura, purché congruente con le circostanze concrete.
Corte di Cassazione, n. 10413/2024. In presenza di una causa di scioglimento, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale. Rilevante per misurare il costo del tempo trascorso senza decidere.
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 2 luglio 2025, n. 18012. Sui rapporti tra inadempimento e stato di insolvenza, in una fattispecie in cui la consistenza patrimoniale della società era contestata tra le parti. Utile per apprezzare quanto sia sottile il confine tra la crisi e l’insolvenza sul piano probatorio.
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 19276 dell’11 giugno 2026. In tema di concessione abusiva di credito, la violazione delle regole di sana e prudente gestione non determina la nullità del contratto di finanziamento, ma può fondare la responsabilità dell’istituto per aver concorso ad aggravare il dissesto, salvo l’accertamento incidentale di una condotta delittuosa. La pronuncia interessa direttamente le imprese i cui indicatori erano già visibili al momento dell’erogazione.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 e Corte di Cassazione, 11 giugno 2026, n. 19288. La prima sui finanziamenti concessi a impresa già insolvente, la seconda nel precisare che la nullità del contratto non consegue automaticamente al pregiudizio arrecato ai creditori, richiedendo la violazione di una norma imperativa o una finalità predatoria comune alle parti. Insieme alla precedente, delineano l’orientamento più recente in materia.
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 20 aprile 2026, n. 10271. Prima applicazione dell’art. 53, comma 5-bis, CCII in tema di accoglimento del reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato. Rilevante per chi valuta la terza strada e il grado di stabilità del suo esito.
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza del 15 aprile 2026. Sull’oggetto e i limiti del giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b), CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene su questa materia con attività definite, che vale la pena elencare per quello che consistono concretamente.
- Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva incrociando bilanci, situazione contabile aggiornata, estratti conto bancari, estratto di ruolo e posizione contributiva, per stabilire quali segnali dell’art. 3, comma 4, CCII risultino effettivamente superati e quali no.
- Costruiamo la verifica di sostenibilità a dodici mesi richiesta dall’art. 3, comma 3, CCII, con un piano di cassa mensile che documenti il rapporto tra flussi attesi e obbligazioni in scadenza.
- Eseguiamo il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento e compiliamo la lista di controllo particolareggiata secondo le istruzioni operative vigenti, prima di qualsiasi decisione sull’accesso.
- Valutiamo quale delle strade regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, confrontando la posizione dell’impresa con i criteri che i tribunali applicano in sede di conferma delle misure protettive e di ammissione agli strumenti di regolazione.
- Redigiamo l’istanza di composizione negoziata con la documentazione richiesta dalla piattaforma telematica nazionale e assistiamo l’imprenditore nel confronto con l’esperto per tutta la durata delle trattative.
- Predisponiamo e discutiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive, argomentando su prospettive di risanamento, utilità e proporzionalità, e presidiamo l’udienza fissata dal tribunale.
- Verifichiamo la regolarità delle iniziative dei creditori già avviate, dal titolo esecutivo alla notifica del precetto agli atti del pignoramento, per stabilire se esistano margini di opposizione autonomi rispetto al percorso di risanamento.
- Esaminiamo le erogazioni creditizie ricevute in prossimità della crisi, alla luce degli orientamenti più recenti in materia di concessione abusiva di credito e di merito creditizio, per valutare le posizioni difensive disponibili.
- Assistiamo l’organo amministrativo e l’organo di controllo nella formalizzazione delle verifiche svolte, delle segnalazioni ricevute e delle iniziative assunte, elemento che incide sulla posizione personale di chi amministra e vigila.
- Curiamo l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, per le imprese sotto soglia, agli strumenti di composizione del sovraindebitamento, seguendo la procedura fino all’omologazione e nelle eventuali fasi di impugnazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia costruita su un bivio, la qualifica di cassazionista assume un rilievo particolare: la strada scelta oggi va difesa domani, e le decisioni assunte in questa fase producono effetti che possono essere discussi in sede di reclamo, di opposizione e fino al giudizio di legittimità. La continuità della strategia è il valore concreto: chi imposta la scelta iniziale è lo stesso professionista che la sostiene nei gradi successivi, senza passaggi di mano e senza cambi di linea difensiva a metà percorso. A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso caso, condizione non accessoria quando la decisione dipende, come qui, tanto dalla lettura dei numeri quanto dalla qualificazione giuridica.
In conclusione
Gli indicatori di una crisi aziendale sono, insieme, più semplici e più insidiosi di quanto la domanda iniziale lasci intendere: quattro segnali tipizzati con soglie numeriche, un obbligo di verifica prospettica sui dodici mesi, un sistema di segnalazioni che arriva dall’esterno e un insieme di misure aziendalistiche che la legge non impone ma che servono a rendere operativo quell’obbligo. Il punto è che riconoscerli è solo la premessa. La scelta della strada dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa solo denaro: costa tempo utile, margini di trattativa e, per chi amministra, esposizione personale.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di osservazione di chi la conosce da entrambi i lati del tavolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè della figura che il legislatore ha posto al centro del percorso di composizione negoziata, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per le imprese che si collocano sotto le soglie di fallibilità. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario completa il quadro proprio dove gli indicatori si manifestano per primi, cioè nei rapporti con banche, intermediari e creditori pubblici qualificati. Non ci sono risultati che si possano promettere: c’è un metodo di analisi che consente di decidere con cognizione anziché per reazione.
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