La tematica
Con il D.Lgs. 148/2026, pubblicato nella G.U. dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, il legislatore ha disciplinato in via espressa il trattamento dei proventi che gli esercenti arti e professioni realizzano acquistando crediti d’imposta a un corrispettivo inferiore al valore nominale, operazione diffusa soprattutto con riguardo ai crediti derivanti dai bonus edilizi.
Costituisce ora reddito il solo differenziale positivo, assoggettato a un’imposta sostitutiva del 26% in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle relative addizionali.
Come noto, il tema si era posto per effetto del principio di onnicomprensività, introdotto nella determinazione del reddito di lavoro autonomo dal D.Lgs. 192/2024: mentre nella disciplina previgente tali differenziali erano ritenuti fiscalmente irrilevanti, l’Agenzia delle Entrate ne aveva successivamente affermato la rilevanza, attribuendo però autonomo rilievo, per cassa, al costo di acquisto e al valore nominale del credito compensato.
La nuova disciplina supera tale impostazione, riconducendo a tassazione il differenziale in quanto tale e limitandone gli effetti ai soli titolari di reddito di lavoro autonomo, mentre resta invariato il trattamento delle persone fisiche che acquistano i medesimi crediti al di fuori dell’esercizio dell’impresa o della professione.
Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento
Le fonti rilevanti sono le seguenti:
- articolo 54, comma 1, del TUIR, nella formulazione del D.Lgs. 192/2024, che introduce, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, applicabile ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (articolo 6, comma 1, del medesimo decreto);
- articolo 54, commi 3-quater e 3-quinquies, del TUIR, inseriti dall’articolo 3 del D.Lgs. 148/2026, che attribuiscono rilevanza reddituale ai differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, ne disciplinano l’imputazione temporale e li assoggettano a imposta sostitutiva, esclusi i crediti che costituiscono corrispettivo di una prestazione artistica o professionale;
- articolo 56, commi 6-bis e 6-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 117/2026, che recano la medesima disciplina nel nuovo Testo unico, applicabile dal 1° gennaio 2027;
- articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, richiamato dalla nuova disciplina per la sola misura dell’aliquota, pari a quella prevista per l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (26%);
- articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 148/2026, che circoscrive l’applicazione delle nuove disposizioni ai crediti acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026) e introduce, al contempo, una disciplina transitoria. Quest’ultima consente di applicare le nuove previsioni anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, eventualmente mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998. La norma esclude espressamente la possibilità di ottenere il rimborso, mentre non disciplina le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore. Si tratta, peraltro, dell’ipotesi che dovrebbe ricorrere più frequentemente, considerata la necessità di rettificare l’integrale imputazione del costo effettuata nell’annualità di acquisto del credito;
- articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020, che individua gli interventi edilizi i cui crediti sono oggetto delle operazioni in esame;
- risposta a interpello n. 472/2023, che, nella disciplina ante riforma, aveva escluso ogni rilevanza reddituale del differenziale, non riconducibile ai redditi di capitale, ai redditi diversi o ai redditi di lavoro autonomo;
- risposte a interpello n. 171/2025 e n. 6/2026, che hanno affermato la rilevanza autonoma del costo di acquisto, nel periodo di sostenimento, e del valore nominale compensato, nei periodi di utilizzo, anche ai fini IRAP dal 2024, confermando per contro l’irrilevanza dei crediti acquistati prima del 2024.
Il caso operativo
Si ipotizzi la seguente situazione. Lo Studio Associato Alfa ha posto in essere due operazioni su crediti d’imposta derivanti dagli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020:
- il 9 settembre 2026 ha acquistato un credito “superbonus” di valore nominale pari a 100.000 euro, a fronte di un corrispettivo di 90.000 euro, fruibile in quattro rate annuali di pari importo a decorrere dal 2027, che intende utilizzare in compensazione dei debiti Iva e delle ritenute sui dipendenti;
- ha rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni di opzione, applicando lo sconto sul corrispettivo e acquisendo un credito d’imposta di 12.000 euro a fronte di un compenso pattuito di 10.000 euro.
Cosa accade nelle due ipotesi?
La soluzione
Il credito acquistato dopo il 12 agosto 2026 e utilizzato in compensazione
Poiché l’acquisto è successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026, il nuovo regime si applica in via obbligatoria, senza che rilevi la disposizione transitoria.
Il differenziale positivo concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta di utilizzo del credito in compensazione ed è determinato assumendo, a fronte delle somme compensate nel periodo, la parte proporzionalmente corrispondente del costo di acquisto.
Pertanto, nel caso in esame, assumono rilievo i seguenti valori:
- valore nominale del credito: 100.000 euro;
- corrispettivo di acquisto: 90.000 euro;
- rata compensata nel 2027: 25.000 euro;
- quota proporzionale del costo di acquisto: 22.500 euro;
- differenziale positivo imponibile: 2.500 euro;
- imposta sostitutiva dovuta: 650 euro.
Il medesimo criterio si applica alle rate compensate nel 2028, nel 2029 e nel 2030, con un differenziale imponibile di 2.500 euro per ciascun periodo d’imposta, per complessivi 10.000 euro sull’intero piano di fruizione.
Non assumono invece autonoma rilevanza, quali componenti positivo e negativo del reddito, il valore nominale del credito compensato e il costo di acquisto sostenuto nel 2026, diversamente da quanto precisato con le risposte a interpello n. 171/2025 e n. 6/2026: il costo rileva unicamente in quanto termine di determinazione del differenziale.
L’imposta sostitutiva, dovuta in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle relative addizionali, è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione: i 650 euro relativi al 2027 andranno quindi liquidati nella dichiarazione presentata nel 2028 e versati con le imposte a saldo del 2027.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
Il credito acquisito quale corrispettivo della prestazione professionale
Al credito di 12.000 euro, acquisito a fronte dello sconto praticato sul corrispettivo dovuto per il rilascio del visto di conformità, non trova invece applicazione l’imposta sostitutiva. La disciplina ne esclude infatti espressamente l’applicazione ai crediti che costituiscono il corrispettivo di prestazioni artistiche o professionali. In tali ipotesi, il credito concorre alla formazione del reddito per un importo corrispondente alle somme utilizzate in compensazione in ciascun periodo d’imposta.
Gli errori da evitare
Va premesso che, accanto ad alcuni errori in senso proprio, la nuova disciplina lascia aperti dubbi interpretativi di rilievo, sui quali è auspicabile un chiarimento di fonte ufficiale e che, allo stato, impongono cautela.
Costituiscono errori:
- assumere come rilevante, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, la data di utilizzo del credito in luogo di quella di acquisto, dalla quale soltanto dipende l’applicazione obbligatoria del nuovo regime;
- estendere la nuova disciplina ai crediti acquistati prima del 2024, che, secondo la risposta a interpello n. 6/2026, non hanno alcuna rilevanza reddituale, sicché le relative quote utilizzate in compensazione non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP;
- applicare l’imposta sostitutiva alle persone fisiche che acquistano i medesimi crediti al di fuori dell’esercizio dell’impresa o della professione, per le quali il differenziale continua a non essere riconducibile ad alcuna categoria reddituale prevista dal TUIR;
- applicare l’imposta sostitutiva ai crediti acquisiti quale corrispettivo della prestazione.
Restano invece dubbi:
- il criterio da adottare per stabilire se, e in quale misura, il differenziale possa considerarsi percepito nell’esercizio dell’attività artistica o professionale. Il collegamento con l’attività risulta più agevolmente individuabile nel caso degli studi associati e, per il professionista individuale, quando il credito sia utilizzato in compensazione di debiti fiscali direttamente riferibili all’attività professionale o sia addirittura acquistato richiamando la partita Iva nel contratto. Tale collegamento sembrerebbe invece venir meno quando la compensazione riguardi debiti riconducibili ad altre categorie reddituali o tributi estranei all’esercizio della professione, quali, ad esempio, Imu o Tari riferibili alla sfera personale del contribuente. Come già osservato in dottrina, tuttavia, l’individuazione della natura del differenziale sulla base della tipologia dei debiti estinti mediante compensazione rischia di generare incertezze, soprattutto nell’ipotesi di cessione del credito. Per il lavoratore autonomo potrebbe allora assumere rilievo anche la provenienza delle risorse impiegate per l’acquisto del credito: qualora il reddito complessivo comprenda proventi di diversa natura, l’acquisto potrebbe essere ricondotto, anche pro quota, a fonti reddituali diverse dall’attività professionale. Resta, tuttavia, il dato letterale della disposizione, che non sembra offrire un chiaro fondamento a tale ricostruzione. La norma si limita infatti a stabilire che “i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta … costituiscono reddito”, senza introdurre criteri espressi che consentano di distinguere in funzione della destinazione del credito o della provenienza delle risorse utilizzate per il suo acquisto;
- il trattamento del differenziale negativo, che, occupandosi la norma dei soli differenziali positivi, non dovrebbe assumere rilevanza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- il coordinamento tra il criterio di imputazione previsto dal comma 3-quinquies per i crediti che costituiscono corrispettivo di una prestazione professionale, ancorato alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta (“le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta”), e i chiarimenti della circolare 23/E/2022 in tema di sconto in fattura (“in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”);
- la rilevanza del differenziale ai fini contributivi, poiché, malgrado l’assoggettamento a imposta sostitutiva, la collocazione della disciplina nell’articolo 54 del TUIR e la formulazione della norma sembrano qualificare il provento come reddito di lavoro autonomo.
Conclusioni
Il D.Lgs. 148/2026 supera l’impostazione adottata dall’Agenzia delle entrate nelle risposte a interpello n. 171/2025 e n. 6/2026, fondata sull’autonoma rilevanza fiscale del valore nominale del credito utilizzato in compensazione e del relativo costo di acquisto. La nuova disciplina concentra invece il prelievo sul solo differenziale positivo, assoggettandolo a un’imposta sostitutiva del 26% e prevedendone l’imputazione per cassa, in proporzione alle somme progressivamente compensate, ferma restando la qualificazione del provento come reddito di lavoro autonomo.
L’impostazione prospettata dall’Agenzia delle entrate, del resto, poteva determinare effetti distorsivi anche ai fini degli Isa, per effetto della concentrazione dei maggiori costi nell’anno di acquisto del credito e dei maggiori compensi negli anni del suo successivo utilizzo in compensazione, con possibili riflessi anche sulla formulazione della proposta di reddito concordato.
La nuova disciplina interviene, dunque, a colmare una lacuna normativa che da tempo richiedeva una soluzione, introducendo un criterio di tassazione maggiormente coerente con la dinamica economica dell’operazione. Permangono, tuttavia, alcuni rilevanti dubbi applicativi.
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