Con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026 le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono il riparto di giurisdizione quando, nell’ambito di un pignoramento presso terzi, l’Agenzia delle Entrate contesta l’esistenza di un credito d’imposta. L’accertamento necessario alla procedura esecutiva spetta al giudice ordinario, mentre il contribuente può impugnare la dichiarazione negativa dell’Amministrazione davanti al giudice tributario.
1) Credito d’imposta pignorato: cosa ha deciso la Cassazione
Chi decide se un credito d’imposta sottoposto a pignoramento esiste davvero quando l’Agenzia delle Entrate, chiamata come terzo pignorato, rende una dichiarazione negativa?
A rispondere sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, intervenuta sul delicato confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria.
Secondo la Suprema Corte, l’accertamento dell’obbligo del terzo previsto dagli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile appartiene al giudice ordinario, anche quando il credito oggetto dell’esecuzione è un credito tributario vantato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
La ragione sta nella natura dell’accertamento: il giudice dell’esecuzione verifica l’esistenza del credito esclusivamente per stabilire se esso possa essere assoggettato al pignoramento in corso.
2) Il caso: l’Agenzia delle Entrate rende una dichiarazione negativa
La controversia nasce nell’ambito di un pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito d’imposta vantato dal debitore esecutato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate, in qualità di terzo pignorato, aveva dichiarato che il credito non sussisteva.
Da qui il problema: la contestazione di tale dichiarazione deve essere decisa dal giudice dell’esecuzione oppure dal giudice tributario?
Le Sezioni Unite scelgono la prima soluzione per quanto riguarda la procedura esecutiva.
A seguito delle modifiche apportate negli anni agli articoli 548 e 549 c.p.c., infatti, l’accertamento dell’obbligo del terzo costituisce oggi un subprocedimento interno all’esecuzione forzata.
Perché decide il giudice ordinario
Il punto centrale della pronuncia è rappresentato dagli effetti dell’accertamento.
La decisione del giudice dell’esecuzione non stabilisce in via definitiva se il contribuente abbia o meno diritto al credito fiscale.
Serve soltanto a verificare, nell’ambito di quella specifica procedura, se il credito possa essere pignorato.
In altri termini, l’accertamento non produce un giudicato generale sull’esistenza o sull’ammontare del credito vantato nei confronti dell’Agenzia.
Per questo motivo, secondo le Sezioni Unite, non si invade la giurisdizione tributaria: il giudice ordinario compie un accertamento funzionale alla sola esecuzione.
3) La dichiarazione negativa dell’Agenzia può però essere impugnata
La pronuncia contiene una precisazione particolarmente importante per il contribuente.
La dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato conserva infatti la natura di atto espressivo del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria.
Il debitore esecutato può quindi contestarla davanti al giudice tributario, rispettando i termini previsti dalla legge.
Si vengono così a creare due piani distinti:
- davanti al giudice ordinario si stabilisce se il credito possa essere utilizzato nella specifica procedura esecutiva;
- davanti al giudice tributario il contribuente può contestare nel merito il diniego dell’Agenzia sull’esistenza del credito fiscale.
È questo il passaggio più rilevante dell’ordinanza n. 24845/2026.
4) Pignoramento dei crediti fiscali: cosa cambia in pratica
La decisione delle Sezioni Unite chiarisce quindi un problema operativo non secondario.
Quando il creditore pignora presso l’Agenzia delle Entrate un credito fiscale spettante al proprio debitore e l’Amministrazione rende una dichiarazione negativa, non è necessario interrompere la procedura esecutiva in attesa di una pronuncia del giudice tributario.
Il giudice dell’esecuzione può accertare incidentalmente l’esistenza del credito ai fini del pignoramento.
La sua decisione, tuttavia, vale soltanto nell’ambito dell’esecuzione e non determina definitivamente il rapporto tributario tra contribuente e Fisco.
In sintesi, con l’ordinanza n. 24845/2026 la Cassazione stabilisce che, nell’espropriazione presso terzi avente ad oggetto un credito tributario: l’accertamento dell’obbligo del terzo compete al giudice ordinario perché è interno alla procedura esecutiva e produce effetti limitati a quella procedura.
Resta invece ferma la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario contro la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione ha classificato ufficialmente la pronuncia nella materia dell’“espropriazione presso terzi”.
5) FAQ – Pignoramento dei crediti d’imposta
Chi decide sull’esistenza di un credito d’imposta oggetto di pignoramento presso terzi?
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 24845/2026, l’accertamento necessario nell’ambito della procedura esecutiva spetta al giudice ordinario, anche quando il terzo pignorato è l’Agenzia delle Entrate e il credito ha natura tributaria.
Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate dichiara che il credito d’imposta non esiste?
La dichiarazione negativa dell’Agenzia non impedisce al giudice dell’esecuzione di verificare l’esistenza del credito ai fini del pignoramento. Il contribuente può inoltre contestare il diniego dell’Amministrazione davanti al giudice tributario.
Bisogna rivolgersi al giudice ordinario o al giudice tributario?
Dipende dalla finalità. Il giudice ordinario decide sull’esistenza del credito ai fini della specifica procedura esecutiva. Il giudice tributario, invece, può essere chiamato a pronunciarsi sul rapporto fiscale e sulla legittimità della posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate.
La decisione del giudice dell’esecuzione stabilisce definitivamente che il credito d’imposta esiste?
No. L’accertamento effettuato nell’ambito del pignoramento ha effetti limitati alla procedura esecutiva e non produce un accertamento definitivo del rapporto tributario.
Un credito d’imposta può essere pignorato presso l’Agenzia delle Entrate?
La natura tributaria del credito non esclude di per sé l’accertamento nell’ambito dell’espropriazione presso terzi. Proprio il caso esaminato dalle Sezioni Unite riguardava un credito fiscale vantato dal debitore esecutato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente può impugnare la dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate?
Sì. Le Sezioni Unite distinguono l’accertamento compiuto dal giudice dell’esecuzione dalla tutela del contribuente rispetto alla posizione assunta dall’Amministrazione. Quest’ultima può essere contestata davanti al giudice tributario, nei termini applicabili.
La causa tributaria blocca automaticamente il pignoramento?
No. I due giudizi operano su piani differenti. L’accertamento svolto dal giudice ordinario è funzionale alla procedura esecutiva, mentre il giudizio tributario riguarda il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Qual è la novità dell’ordinanza n. 24845/2026?
Le Sezioni Unite chiariscono il riparto di giurisdizione dopo le modifiche agli articoli 548 e 549 c.p.c.: l’accertamento dell’obbligo del terzo è oggi interno alla procedura esecutiva e spetta quindi al giudice ordinario, pur restando ferma la tutela davanti al giudice tributario sul rapporto fiscale.
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