L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso operativa dal 1° settembre 2026 la piattaforma con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il credito d’imposta sul gasolio. C’è poco tempo per muoversi: la trasmissione delle istanze si chiude alle ore 23:59 del 15 settembre 2026. Introdotta dall’art. 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, poi convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, l’agevolazione copre fino al 70% del maggior costo che l’impresa ha sopportato, mese per mese da marzo ad agosto 2026, per rifornirsi di gasolio, calcolato sul confronto con il prezzo medio di febbraio 2026 che le FAQ ministeriali quantificano in 1,39415 euro al litro. Sul piatto ci sono 386,2 milioni di euro: qualora le domande ammesse eccedano questa cifra, gli importi subiscono un taglio proporzionale. A beneficiarne sono le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che impiegano mezzi Euro V ed Euro VI nel trasporto di merci o di persone. Insieme all’istanza occorre trasmettere un file elettronico con le fatture, e le regole su quale periodo di rifornimento considerare sono stringenti. Una volta caricato nel cassetto fiscale, il credito è spendibile unicamente in compensazione, con scadenza al 31 dicembre 2026. Di seguito si esaminano requisiti, modalità di calcolo, iter di trasmissione e obblighi da assolvere dopo.
Che cos’è l’agevolazione e da quali norme deriva
Lo scopo del credito d’imposta è smorzare il contraccolpo economico che gli aumenti fuori misura del gasolio hanno prodotto sull’autotrasporto. Il fondamento normativo resta l’art. 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito dalla legge n. 79 del 2026. Ad agosto è stato messo a punto l’apparato attuativo: con il decreto ministeriale 28 agosto 2026 sono stati stabiliti criteri e modalità applicative, mentre il decreto interministeriale n. 183 del 26 agosto 2026, firmato da Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’Economia e Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, è intervenuto sul precedente decreto del 23 maggio 2026. A regolare il funzionamento concreto della piattaforma ha provveduto il decreto direttoriale della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto n. 301 del 28 agosto 2026. Il Ministero ha poi diffuso un comunicato di avvio e un insieme di risposte alle domande frequenti, le FAQ, che chiariscono vari punti dubbi sul piano applicativo.
Le risorse stanziate arrivano nel complesso a 386,2 milioni di euro, cifra portata a questo livello dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 153 del 2026. Poiché la misura configura un aiuto di Stato, resta sottoposta ai controlli del Registro nazionale degli aiuti.
Soggetti ammessi e mezzi che danno diritto al credito
La richiesta è aperta alle imprese che abbiano sede legale, con iscrizione al Registro elettronico nazionale, oppure stabile organizzazione in Italia, e che operino nel trasporto di merci secondo quanto indicato dall’art. 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1995, o nel trasporto di persone secondo la lettera b) del medesimo articolo. Vi rientrano pure le imprese che svolgono noleggio di autobus con conducente in base alla legge n. 218 del 2003.
Solo il carburante consumato da veicoli appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI dà diritto al beneficio. Nel trasporto merci contano i mezzi di categoria N la cui massa complessiva a pieno carico raggiunge o supera 7,5 tonnellate; nel trasporto di persone entrano in gioco gli autobus delle categorie M2 e M3. Nei quantitativi che danno diritto all’aiuto può ricadere anche l’HVO, ossia il gasolio ricavato da oli vegetali idrotrattati.
Il meccanismo di quantificazione del credito
Nel suo importo massimo il credito corrisponde al 70% del maggior esborso che l’impresa ha affrontato, calcolato singolarmente per ciascun mese da marzo ad agosto 2026, per comprare gasolio da usare nella trazione dei veicoli agevolabili di cui dispone. Questo maggior esborso si ottiene sottraendo, a ciò che l’impresa ha davvero versato per i litri dichiarati, la spesa che avrebbe affrontato se avesse pagato lo stesso volume al prezzo medio di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Le FAQ precisano che tale parametro di riferimento è pari a 1,39415 euro al litro.
Quel 70% rappresenta però solo il limite massimo sulla carta. Qualora, sommando gli importi erogabili per l’insieme delle domande ammesse, si oltrepassino i 386,2 milioni di euro a disposizione, il Ministero taglia le somme in proporzione, restando dentro il perimetro dello stanziamento. Anche i controlli sugli aiuti di Stato, poi, pesano sull’entità finale del contributo.
Presentare l’istanza sul portale delle Dogane
Per depositare l’istanza esiste un unico canale, la piattaforma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si trova all’indirizzo riservato al credito carburante per l’autotrasporto. A entrare, con SPID o CIE, è il titolare della ditta individuale oppure il legale rappresentante; ottenuta l’abilitazione, costui può a sua volta delegare altre persone a operare in nome dell’impresa. Quando il legale rappresentante è sprovvisto di SPID o CIE, subentra una procedura di assistenza in capo a SOGEI che permette di abilitare un incaricato dotato di credenziali.
L’indirizzo ufficiale della piattaforma, predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gestita da SOGEI, è:
http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it
L’abilitazione scatta senza passaggi ulteriori per le imprese che, iscritte al Registro elettronico nazionale, risultino in posizione attiva al 31 luglio 2026. Chi a quella data non era attivo, pur essendosi iscritto tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026, deve invece rivolgersi al servizio di assistenza per farsi abilitare; identico percorso per le imprese estere che hanno stabile organizzazione in Italia ma non figurano nel Registro.
Dentro la domanda si riportano, tenendo distinto ognuno dei sei mesi coinvolti, i litri di gasolio comprati per i mezzi che danno diritto all’aiuto. Vanno poi indicate le targhe dei veicoli: il sistema presenta quelle che al 31 luglio 2026 risultavano nella disponibilità dell’impresa, lasciando comunque la possibilità di inserire a mano altri veicoli Euro V o Euro VI che rispettino i requisiti.
Il documento con le fatture e la finestra temporale dei rifornimenti
Il passaggio che richiede più attenzione è la compilazione del file delle fatture in formato.xlsx, sul modello che Ministero e piattaforma rendono disponibile. Da quel documento si deve poter risalire alla spesa realmente attribuibile al carburante agevolato. Ogni fattura va corredata dall’identificativo, dalla classificazione CARB o NOCARB, dall’importo totale senza IVA, dalla porzione di spesa netta imputabile al carburante rimborsabile e dallo Stato in cui ha sede chi ha emesso il documento. Si ricorre alla sigla CARB se nella fattura compare almeno una targa dei mezzi riforniti; con NOCARB si contrassegnano invece i documenti dove quel dato manca. Ogni importo, in ogni caso, si esprime al netto dell’IVA.
A fare testo è il giorno in cui il gasolio è stato acquistato, non quello in cui la fattura è stata emessa. Nelle FAQ si spiega che una fattura datata marzo ma collegata a rifornimenti di febbraio 2026 resta fuori; per contro, va inclusa una fattura emessa a settembre se documenta rifornimenti effettuati ad agosto. Restano escluse dal file anche le fatture che indicano un prezzo al litro sotto la media di febbraio. Se in una singola fattura convivono gasolio pagato sotto e gasolio pagato sopra il valore di riferimento, il documento si può inserire, ma nella quota rimborsabile rientrano soltanto i costi dei litri il cui prezzo ha superato il parametro.
Trasmessa la domanda: dal rimborso stimato al credito reale
Dopo aver inserito i dati e allegato il file delle fatture, l’impresa inoltra la richiesta e ottiene in risposta un codice numerico di identificazione. Lo stato di avanzamento si controlla dalla funzione dedicata alla gestione della richiesta. Per tutto il tempo in cui la piattaforma rimane aperta, una domanda rigettata si può cancellare e ripresentare entro il 15 settembre 2026; per quelle accolte, invece, il sistema espone l’importo massimo di ristoro che ha calcolato.
L’ammontare davvero concedibile si fissa soltanto quando lo sportello ha chiuso. Se le richieste sforano lo stanziamento, il Ministero abbatte gli importi in proporzione; poi arrivano le verifiche sugli aiuti di Stato e i decreti dirigenziali di concessione, con cui le imprese ammesse vengono collocate in elenchi disposti in base al giorno di invio dell’istanza. Il credito attribuito viene quindi versato nel cassetto fiscale dell’impresa, che si consulta nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione dedicata ai crediti agevolativi.
Utilizzo del credito entro il 31 dicembre 2026
L’unico impiego ammesso per il credito d’imposta è la compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, con un modello F24 che va trasmesso solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, altrimenti il versamento viene respinto. Entro il 31 dicembre 2026 la compensazione deve essere conclusa. La disponibilità del credito parte dal decimo giorno dopo che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha inviato all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse con i rispettivi importi. È previsto in modo esplicito che il credito non entri nel reddito d’impresa e neppure nella base imponibile IRAP.
Da qui alle prossime settimane le imprese coinvolte dovrebbero anzitutto controllare che litri acquistati, fatture e veicoli ammessi combacino tra loro, in modo da far emergere eventuali incongruenze prima che la piattaforma chiuda, alle ore 23:59 del 15 settembre 2026.
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