Per le aziende sanitarie che programmano nuovi investimenti, non esiste una categoria di beni automaticamente ammessa al credito d’imposta ZES. L’ammissibilità dipende insieme dal soggetto che investe, dal settore effettivamente esercitato, dalla localizzazione della struttura produttiva, dal progetto di investimento iniziale e dalle caratteristiche del singolo bene. Il nome commerciale del cespite, la sua utilità per l’impresa o la sua ammortizzabilità non risolvono la verifica.
In particolare, attrezzature cliniche, tecnologie informatiche, allestimenti, terreni, immobili e veicoli vanno esaminati prima dell’ordine. Un veicolo speciale impiegato nell’attività, compresa un’ambulanza o un mezzo con allestimento specifico, non è per questo automaticamente agevolabile né nella ZES né in eventuali altre misure: per la ZES occorre prima verificare che l’impresa e l’investimento rientrino nell’ambito della disciplina territoriale vigente.
In sintesi
- Il credito ZES riguarda investimenti destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite individuate dalla norma, non ogni impresa operante nel Mezzogiorno o nelle Isole.
- I beni considerati dalla disciplina sono nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie; sono inoltre disciplinati terreni e immobili strumentali entro un limite specifico.
- L’investimento deve far parte di un progetto di investimento iniziale: acquistare un bene isolato senza ricostruire il progetto può impedire una valutazione affidabile.
- I settori esclusi, lo stato dell’impresa e la destinazione effettiva del bene incidono prima ancora del calcolo del credito.
- Periodo di effettuazione, soglia minima, comunicazioni applicabili, cumulo, entrata in funzione e mantenimento devono essere verificati prima di assumere impegni.
Quali beni delle aziende sanitarie richiedono una verifica specifica
La regola ZES non usa un elenco di beni sanitari ammessi. L’articolo 16 del D.L. 124/2023 individua investimenti relativi all’acquisto, anche in locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare nel territorio agevolato. Per un’azienda sanitaria, la domanda corretta non è quindi se un’apparecchiatura, un sistema digitale o un allestimento sia “sanitario”, ma se sia nuovo, strumentale al progetto e destinato alla struttura produttiva che possiede i requisiti territoriali.
Le tecnologie possono richiedere un’analisi più precisa della configurazione contrattuale: acquisto diretto, leasing, servizi, manutenzione, componenti e costi accessori non hanno necessariamente il medesimo trattamento. La fonte stabilisce, per il leasing, che si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e che tale costo non comprende la manutenzione. È quindi prudente separare subito i documenti del bene da quelli relativi a servizi continuativi, assistenza o manutenzione.
Per immobili, ampliamenti e terreni, la norma ammette l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti e l’acquisto di terreni; tuttavia il valore complessivo di terreni e immobili non può superare il 50 per cento del valore dell’investimento agevolato. Non basta quindi che un immobile sia utilizzato dall’impresa: occorre collegarlo in modo documentabile al progetto e verificarne il peso economico nel suo insieme.
Il caso dei veicoli merita una cautela autonoma. La norma esclude i soggetti che operano nel settore dei trasporti, salvo magazzinaggio e supporto ai trasporti, e richiede comunque beni ricompresi in un progetto iniziale destinato a una struttura produttiva. Da qui non deriva né un’ammissione né un’esclusione automatica di ogni veicolo speciale: devono essere chiariti attività prevalente, settore, funzione del mezzo, struttura servita e disciplina applicabile. Approfondisci la verifica di veicoli, attrezzature e immobili nel credito d’imposta ZES.
Territorio, progetto e soggetto: la distinzione che evita errori
La ZES è una misura territoriale. Per gli anni indicati dalla disposizione, il contributo è rivolto alle imprese che acquisiscono i beni previsti e li destinano a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni e delle aree richiamate dall’articolo 16, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Avere sede, clienti o un’attività nel Sud non equivale da solo a possedere il requisito: la localizzazione della specifica struttura produttiva e la sua riconducibilità alla zona assistita vanno accertate.
Va distinta, inoltre, la verifica ZES dalla verifica di crediti d’imposta applicabili, quando previsti, su scala nazionale. Un bene può essere aziendale e non rientrare nella ZES; allo stesso modo, l’eventuale esistenza di un’altra misura non può essere presunta dalla disciplina ZES. Le due analisi richiedono fonti, presupposti, costi ammissibili e regole di cumulo propri. Prima di scegliere la misura da indicare nel piano finanziario, occorre evitare di trasferire automaticamente requisiti o conclusioni da un incentivo all’altro.
Anche il soggetto merita un controllo anticipato. L’articolo 16 esclude i settori siderurgico, carbonifero e della lignite, dei trasporti con le eccezioni indicate, dell’energia, della banda larga, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo. Esclude inoltre le imprese in liquidazione, scioglimento o difficoltà secondo il regolamento europeo richiamato. Per le aziende sanitarie, la verifica non si sostituisce con un’etichetta settoriale generica: bisogna ricostruire l’attività realmente svolta e la posizione dell’impresa alla data rilevante.
Percorso diagnostico prima dell’ordine
- Definire il progetto. Collegare i beni a un investimento iniziale, individuare la struttura produttiva destinataria e distinguere acquisti, lavori immobiliari, terreni, leasing e servizi. Questo passaggio impedisce di valutare il bene solo in base alla fattura o alla denominazione commerciale.
- Verificare tempo e importi. Per il testo vigente al 2 settembre 2026, gli investimenti rilevanti sono quelli realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028; la norma non agevola progetti inferiori a 200.000 euro e fissa un limite massimo per progetto. L’applicazione concreta richiede anche il controllo delle modalità di accesso e delle comunicazioni previste dagli atti applicativi.
- Misurare cumulo e mantenimento. Il credito è cumulabile con de minimis e altri aiuti sui medesimi costi solo entro le intensità o gli importi massimi consentiti. I beni devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo; cessione, dismissione, uso estraneo o trasferimento a una struttura diversa entro il quinto periodo d’imposta successivo possono comportare rideterminazione e restituzione. L’attività deve inoltre essere mantenuta nell’area d’impianto per almeno cinque anni dopo il completamento.
- Preparare la prova documentale. Occorrono almeno descrizione tecnica dei beni, preventivi o contratti, cronologia del progetto, localizzazione della struttura, documenti del fornitore, piano dei costi, verifica degli altri aiuti e dati utili a dimostrare entrata in funzione e mantenimento. Se la misura o gli atti applicativi richiedono certificazioni, attestazioni o comunicazioni, il relativo adempimento va controllato sul testo vigente prima di procedere.
Quando chiedere la valutazione professionale
Conviene coinvolgere il professionista prima di firmare ordini, leasing, contratti immobiliari o accordi di finanziamento e prima di utilizzare importi attesi nel budget. Il controllo è particolarmente utile quando il progetto comprende contemporaneamente attrezzature, software o tecnologie, lavori su immobili e mezzi aziendali, oppure quando esistono altri incentivi o aiuti di Stato da coordinare.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio: ricostruisce presupposti dell’investimento, documentazione disponibile, possibili limiti e adempimenti da verificare senza anticipare un esito non ancora supportato da norme e documenti.
Nella prima richiesta è sufficiente trasmettere, attraverso il canale indicato dal form, la situazione, l’urgenza e i soli documenti o informazioni iniziali pertinenti: attività svolta, sede o struttura interessata, beni previsti, preventivi o bozze contrattuali, calendario dell’investimento e eventuali altri aiuti già richiesti o ottenuti.
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