Eredità: cosa fare (e cosa non fare) nei 12 mesi dopo un lutto


Quando muore una persona cara, l’ultima cosa a cui si pensa sono le pratiche. Poi, dopo qualche settimana, arrivano le domande: la banca ha bloccato il conto, la casa è ancora intestata al defunto, qualcuno dice che «bisogna fare la successione entro un anno». Ma attenzione: quei 12 mesi passano molto più in fretta di quanto sembri, e alcuni errori si commettono proprio nei primi giorni, senza accorgersene.

Oggi vi parlo della dichiarazione di successione (Provv. AdE 28 dicembre 2017 e successive modifiche, D.Lgs. n. 346/1990 così come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024 in vigore dal 1° Gennaio 2025): chi deve presentarla, entro quando, quanto costa davvero e quali sono le mosse da evitare per non trovarsi con sanzioni o, peggio, con i debiti del defunto sulle spalle.

Che cos’è la dichiarazione di successione, in parole semplici

È l’atto con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate il passaggio dei beni (immobili, conti correnti, titoli, quote societarie, veicoli) del defunto agli eredi o a chi ne ha diritto. Non è un atto notarile e non è la divisione dell’eredità: è, prima di tutto, una dichiarazione fiscale, che serve a liquidare le imposte e – passaggio spesso ignorato – a far cambiare l’intestazione degli immobili al Catasto.

Si presenta esclusivamente per via telematica, con il modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Attenzione: per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 è necessario continuare ad utilizzare il modello cartaceo.

Chi è obbligato a presentarla e chi no

Sono obbligati gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (art. 28, D.Lgs. n. 346/1990). Basta che la presenti uno di loro: vale per tutti.

Non c’è invece obbligo quando ricorrono, contemporaneamente, tutte e tre queste condizioni (art. 28, co. 7):

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori);
  • l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Attenzione: se c’è anche solo un garage o un terreno, la dichiarazione va presentata comunque, quale che sia il valore. E se in un secondo momento emergono altri beni, si presenta una dichiarazione sostitutiva o integrativa.

Entro quando? Il termine dei 12 mesi

La dichiarazione va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che di norma coincide con la data del decesso (art. 31). Quindi per una persona che viene a mancare il 15 Settembre 2025, il termine di presentazione è il 15 Settembre 2026.

Quanto si paga davvero?

Qui c’è il primo grande equivoco: nella maggior parte dei casi l’imposta di successione non si paga, perché le franchigie sono alte, ad esempio per il coniuge e  i parenti in linea retta: 4%, con franchigia di 1.000.000 euro per ciascun erede. Invece si pagano quasi sempre le imposte sugli immobili:

  • imposta ipotecaria 2% e imposta catastale 1% sul valore catastale degli immobili, con un minimo di 200 euro ciascuna;
  • imposta di bollo e tributi speciali.

Non tutto l’attivo, poi, viene tassato: sono esenti, per esempio, i titoli di Stato e le somme delle polizze vita, mentre si deducono i debiti del defunto

E la prima casa?

L’agevolazione “prima casa” si applica anche in successione: se almeno uno degli eredi ha i requisiti e lo dichiara, le imposte ipotecaria e catastale sull’immobile si pagano in misura fissa, ovvero 200 euro ciascuna anziché il 2% e l’1% (art. 69, co. 3, L. n. 342/2000). Il beneficio vale per l’intero immobile, non solo per la quota di quell’erede.

Attenzione: chi si avvale dell’agevolazione assume anche gli impegni tipici della prima casa, a partire dal trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi.

Cosa NON fare: l’errore di “muovere” i conti

È il punto più delicato di tutti. Chi compie atti che presuppongono la volontà di accettare l’eredità — prelevare o disporre delle somme sul conto del defunto, incassarne i crediti, vendere o disporre dei suoi beni — compie una accettazione tacita (art. 476 c.c.).

Perché è un problema? Perché chi accetta l’eredità, anche solo tacitamente:

  • non può più rinunciarvi (art. 519 c.c.);
  • non può più accettare con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.), cioè con quel meccanismo che tiene separato il patrimonio del defunto dal proprio;
  • risponde dei debiti del defunto anche oltre il valore di quanto ha ereditato.

Ecco perché le banche congelano i conti alla notizia del decesso: non è un dispetto, è una tutela. Finché non si ha un quadro chiaro di attività e passività, la regola d’oro è non toccare nulla.

Attenzione anche ai termini: chi si trova nel possesso dei beni ereditari ha tre mesi per fare l’inventario (art. 485 c.c.), mentre il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni (art. 480 c.c.). La rinuncia, poi, non si fa “a voce” né lasciando passare il tempo: è un atto formale, davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale.

Sono previste sanzioni se salto il termine?

Sì, ma la situazione è quasi sempre recuperabile. Per l’omessa presentazione la sanzione è pari al 120% dell’imposta dovuta; se non risultano imposte da versare, va da 250 euro a 1.000 euro (art. 50, D.Lgs. n. 346/1990, come rivisto dal D.Lgs. n. 87/2024).

In tutti questi casi si può ricorrere al ravvedimento operoso, che riduce sensibilmente le sanzioni.

E dopo aver presentato la dichiarazione di successione?

Non finisce tutto con la sola presentazione della dichiarazione di successione;. Restano alcuni adempimenti che spesso vengono dimenticati:

  • la voltura catastale, il passaggio che fa risultare gli immobili intestati agli eredi che, se non indicato contestualmente e unitamente alla dichiarazione di successione, deve essere presentata a parte;
  • lo sblocco dei rapporti bancari, la banca chiede copia della dichiarazione registrata per sbloccare i conti correnti del defunto;
  • la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno del decesso, che spetta agli eredi con termini prorogati di sei mesi (art. 65, D.P.R. n. 600/1973);
  • l’I.M.U. e le utenze, da aggiornare a nome dei nuovi intestatari;
  • l’eventuale divisione dei beni tra gli eredi, che è un atto ulteriore e distinto dalla successione.

Un consiglio

La successione non è solo un modulo da compilare: è una fotografia del patrimonio, e va scattata bene. Ci sono situazioni in cui vale la pena fermarsi prima di firmare qualsiasi cosa – un defunto con debiti o con un’attività d’impresa, un testamento da pubblicare, eredi minorenni, immobili con difformità catastali o donazioni fatte in vita che incidono sulle franchigie.

Un’ultima nota che riguarda le imprese: il trasferimento agli eredi di un’azienda o di quote di controllo non sconta l’imposta di successione, a condizione che l’attività prosegua o il controllo sia mantenuto per almeno cinque anni (art. 3, co. 4-ter). Un’agevolazione importante, che però si perde se quella condizione non viene rispettata.

Nel dubbio, il primo passo è sempre lo stesso: raccogliere i documenti – certificato di morte, codici fiscali degli eredi, visure catastali, atti di provenienza degli immobili, dichiarazione della banca con i saldi alla data del decesso – e confrontarsi con il proprio consulente prima di prendere qualunque iniziativa.

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Dott.ssa Federica Mangione

Studio Mangione – Via Fortore, 3 – Termoli (CB)
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