Per una Pmi arrivare in Borsa significa spesso affrontare un percorso lungo, costoso e ad alta intensità burocratica. La Commissione europea prova ora a cambiare questa equazione, intervenendo proprio sui passaggi che negli ultimi anni hanno rappresentato uno dei principali deterrenti alla quotazione. L’obiettivo è rendere più facile per le imprese raccogliere capitale sul mercato, riducendo costi, tempi e oneri documentali e, allo stesso tempo, aumentando la visibilità delle società di minori dimensioni presso gli investitori istituzionali.
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La svolta arriva con il regolamento delegato Ue 2026/1061 della Commissione europea del 7 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 agosto 2026 e destinato a entrare in vigore il 3 settembre 2026. La nuova disciplina si inserisce nel più ampio pacchetto europeo del Listing Act, recepito in Italia con il decreto legislativo 86/2026, e interviene sui prospetti informativi utilizzati per le offerte pubbliche e per l’ammissione alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari.
Il punto di fondo è rendere i mercati dei capitali europei più attrattivi anche per quelle imprese che, per dimensioni, struttura o storia societaria, hanno finora trovato la quotazione eccessivamente onerosa. Il legislatore europeo punta quindi a ridurre il gap di attenzione che ancora penalizza i titoli minori rispetto alle grandi società quotate, cercando di costruire un sistema nel quale l’accesso al capitale di rischio sia più proporzionato alle caratteristiche effettive dell’impresa.
Prospetti più corti, standard e meno costosi
Uno dei cambiamenti più visibili riguarda i prospetti informativi. La logica è semplice: meno pagine non significa necessariamente meno trasparenza, ma una maggiore standardizzazione delle informazioni e una loro organizzazione più uniforme, così da ridurre sia il lavoro necessario per predisporre i documenti sia il tempo richiesto agli investitori per analizzarli.
Per le operazioni di crescita delle azioni viene fissato un tetto massimo di 75 pagine per i documenti informativi. La riduzione della lunghezza dovrebbe avere effetti diretti anche sui costi, soprattutto per quanto riguarda l’attività degli advisor legali, finanziari e di compliance che normalmente accompagna una quotazione. Per le società già quotate da almeno 18 mesi, il nuovo regime diventa ancora più leggero: il prospetto Ue di follow-on prevede un documento informativo che può arrivare fino a 50 pagine, con una struttura uniforme e schemi di dati più essenziali rispetto al passato.
È un passaggio importante perché interviene su uno dei paradossi del mercato: un’impresa che ha già affrontato il processo di quotazione e ha quindi una storia di informazioni pubbliche viene ancora oggi chiamata, in molte circostanze, a produrre una quantità significativa di documentazione. Il nuovo regime parte invece dal presupposto che la presenza sul mercato da almeno 18 mesi abbia già prodotto una base informativa disponibile per gli investitori e che, di conseguenza, non sia necessario replicare informazioni già note. La standardizzazione dovrebbe inoltre rendere più omogenea la lettura dei prospetti in tutta l’Unione europea. Sequenze delle informazioni, formati e schemi saranno maggiormente uniformati, con l’obiettivo di rendere i documenti più rapidi da consultare e più facilmente confrontabili.
Anche i bond diventano più semplici
La semplificazione non riguarda soltanto le azioni. Una parte rilevante del nuovo impianto interessa infatti gli strumenti non azionari, a partire dalle obbligazioni e dagli altri strumenti di debito che possono rappresentare per le imprese un’alternativa importante al credito bancario. Per gli emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale vengono ridotti gli schemi di disclosure applicabili. La nuova disciplina introduce un documento di registrazione unico e una nota informativa unica, con l’obiettivo di eliminare duplicazioni e rendere meno onerosa la compliance. Cambiano anche alcuni requisiti informativi. Gli emittenti di titoli non azionari dovranno inserire nel prospetto le informazioni finanziarie relative al solo ultimo esercizio annuale, anziché dover ricostruire periodi più estesi. Per una Pmi che intenda utilizzare il mercato obbligazionario per finanziare investimenti, acquisizioni o crescita dimensionale, la riduzione degli adempimenti può tradursi in un percorso più rapido e meno costoso. La disciplina supera inoltre alcune distinzioni formali considerate eccessivamente rigide tra investitori retail e investitori qualificati o wholesale nella struttura standard dei documenti, pur mantenendo le tutele necessarie. Anche in questo caso il principio è quello della proporzionalità: le informazioni devono rimanere sufficienti per consentire una corretta valutazione del rischio, ma senza imporre alle imprese una produzione documentale sproporzionata rispetto all’operazione.
Sostenibilità dentro il prospetto, non fuori
Un capitolo specifico riguarda le emissioni legate alla sostenibilità. Le informazioni relative alle obbligazioni verdi europee, gli Eu Green Bond, vengono integrate e classificate all’interno delle categorie utilizzate nei processi di controllo e approvazione. Per le imprese che ricorrono a strumenti finanziari con obiettivi Esg, la novità consiste quindi anche in un raccordo più ordinato tra informazioni sulla sostenibilità, struttura del prospetto e attività di vigilanza. L’obiettivo è evitare che la componente ambientale o di sostenibilità costituisca un ulteriore livello autonomo di complessità documentale, inserendola invece all’interno di una struttura informativa più coerente. Il risultato atteso è una disciplina che permetta di accompagnare la crescita del mercato dei green bond senza moltiplicare gli oneri burocratici per gli emittenti.
Se l’impresa è già quotata, la strada si accorcia
Le nuove regole intervengono anche sulle società che dispongono già di strumenti finanziari quotati e intendono ampliare la propria presenza sul mercato. Nel caso di emittenti che abbiano già azioni di una determinata categoria quotate e chiedano l’ammissione alla negoziazione di azioni appartenenti a una categoria diversa, non saranno richiesti alcuni documenti che in precedenza potevano contribuire ad appesantire il procedimento. Vengono infatti esclusi, in particolare, i documenti relativi al piano industriale, i curricula degli amministratori e la relazione di rating.
Per gli emittenti che abbiano già altri titoli quotati e chiedano invece l’ammissione di warrant, viene eliminato anche il riferimento al numero dei sottoscrittori dello strumento finanziario derivato. Sono semplificazioni apparentemente tecniche, ma che fotografano bene la filosofia del nuovo quadro europeo: evitare di chiedere nuovamente informazioni che il mercato o le autorità possono già considerare disponibili o non determinanti per la specifica operazione.
Bilanci: tre esercizi, ma con una porta aperta alle eccezioni
Anche sul fronte dei requisiti contabili la disciplina introduce una maggiore flessibilità. Per l’ammissione alla quotazione potranno essere considerate le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato da un giudizio positivo espresso da un revisore legale.
Il requisito non è però assoluto. In via eccezionale potrà essere accettato un numero inferiore di bilanci quando ciò risponda agli interessi dell’emittente e degli investitori e quando questi ultimi dispongano comunque di tutte le informazioni necessarie per valutare l’impresa e gli strumenti finanziari per i quali viene richiesta l’ammissione. La disciplina si adatta quindi anche alle situazioni nelle quali la storia societaria non consente di disporre di una serie completa di tre esercizi, senza trasformare questa circostanza in un ostacolo automatico alla quotazione.
Per le obbligazioni, invece, potranno essere ammesse alla quotazione quelle emesse da società che abbiano pubblicato e depositato il bilancio, anche consolidato, dell’ultimo esercizio annuale. Nel caso delle obbligazioni convertibili in azioni, le azioni sottostanti dovranno essere già negoziate su un mercato regolamentato oppure essere oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione.
Il Market Abuse diventa più proporzionato
La semplificazione non si ferma ai prospetti. Il pacchetto Listing Act interviene anche sugli obblighi derivanti dalla disciplina del Market Abuse Regulation, Mar, con particolare attenzione agli adempimenti che possono risultare più gravosi per le società quotate. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda i processi prolungati, come operazioni di M&A o aumenti di capitale. Non sarà più necessario comunicare al mercato ogni singolo passaggio intermedio del processo: la diffusione delle informazioni viene concentrata sull’accordo o sull’evento finale. Per una società significa una riduzione importante della pressione amministrativa durante operazioni che possono protrarsi per settimane o mesi e che, proprio per la loro natura, possono comportare una successione di decisioni, trattative e passaggi intermedi.
Vengono inoltre chiarite e rese più flessibili le condizioni alle quali l’emittente può ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate. Anche la gestione delle insider list, cioè dei registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, viene razionalizzata con formati più leggeri. Il principio resta quello della tutela del mercato e degli investitori, ma viene ridotto il peso della macchina amministrativa necessaria per garantire tale tutela.
Il voto multiplo per non perdere il volante
C’è poi un aspetto particolarmente rilevante per gli imprenditori: la governance. Il nuovo quadro europeo armonizza le strutture a voto multiplo nell’Unione, consentendo ai fondatori e agli azionisti di riferimento di raccogliere capitale sul mercato senza necessariamente rinunciare al controllo strategico dell’azienda. È un tema tutt’altro che marginale per le Pmi italiane, soprattutto per quelle a proprietà familiare o caratterizzate da una forte presenza dell’imprenditore fondatore. La quotazione comporta infatti l’ingresso di nuovi soci e una maggiore apertura del capitale, ma l’eventualità di perdere il controllo sulle decisioni strategiche può rappresentare uno dei principali motivi per cui un’impresa preferisce rimanere privata.
La possibilità di strutturare meccanismi di voto multiplo punta proprio a ridurre questo ostacolo. L’impresa può aprire il capitale, finanziare nuovi investimenti e accelerare la crescita dimensionale mantenendo, entro i limiti previsti, una maggiore stabilità della governance.
Euronext Growth Milan e i mercati multilaterali
La proporzionalità entra anche nella disciplina della negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione, categoria nella quale rientrano mercati dedicati in particolare alle imprese di dimensioni più contenute, come Euronext Growth Milan. L’obiettivo europeo è costruire regole più adeguate alla natura e alle dimensioni delle società che accedono a questi mercati, evitando di applicare indistintamente gli stessi livelli di complessità previsti per le grandi società presenti sui mercati regolamentati.
È un passaggio che può assumere particolare importanza per il tessuto imprenditoriale italiano, nel quale la presenza di Pmi di dimensioni molto diverse rende particolarmente delicato il rapporto tra trasparenza, tutela degli investitori e costi di accesso al mercato.
Chi è interessato alle nuove regole
Il regolamento 2026/1061 interessa un perimetro ampio di operatori. Sono coinvolti gli emittenti, gli offerenti e i soggetti che chiedono l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati, con un’attenzione particolare alla semplificazione dei prospetti relativi ai titoli diversi dai titoli di capitale. Rientrano quindi gli emittenti di obbligazioni e altri strumenti di debito, che potranno beneficiare dei nuovi schemi standardizzati e della documentazione unificata. Sono interessati anche gli offerenti e le persone fisiche o giuridiche che richiedono l’ammissione alla negoziazione, per i quali vengono ridotti gli oneri amministrativi. Le nuove modalità relative a formati, sequenza delle informazioni, controllo e approvazione dei prospetti hanno inoltre una portata trasversale e puntano a ridurre gli adempimenti per l’intero ecosistema degli emittenti.
Sul piano procedurale viene razionalizzato anche il controllo da parte delle autorità competenti. Quando non viene utilizzato il formato standard, potranno essere utilizzate tabelle di corrispondenza per rendere più chiaro il rapporto tra le informazioni richieste e quelle effettivamente contenute nel prospetto.
La scommessa europea sul capitale di rischio
La riforma nasce dunque da una considerazione molto concreta: se quotarsi costa troppo, richiede troppo tempo e impone una quantità eccessiva di adempimenti, soprattutto le imprese più piccole continueranno a preferire il finanziamento bancario o il capitale privato. Il problema, però, non riguarda soltanto le singole aziende. Un mercato dei capitali europeo poco profondo e poco attrattivo limita anche la capacità dell’economia continentale di finanziare crescita, innovazione, acquisizioni e investimenti. Con il nuovo regolamento la Commissione europea prova quindi a intervenire sul costo di accesso, rendendo più breve e standardizzato il percorso documentale, riducendo le duplicazioni e rendendo più proporzionati gli obblighi di comunicazione e compliance.
Per le Pmi il vantaggio potenziale non è soltanto nella riduzione del numero di pagine di un prospetto. È soprattutto nella possibilità di trasformare la quotazione da un’operazione percepita come eccezionale e burocraticamente pesante in uno strumento finanziario più ordinario. Il limite di 75 pagine per il prospetto delle nuove operazioni di crescita azionaria, quello di 50 pagine per il follow-on delle società già quotate da almeno 18 mesi, il ricorso a documenti unici per le obbligazioni, la semplificazione degli obblighi di Market Abuse e la maggiore flessibilità nella governance vanno tutti nella stessa direzione.
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