Il massimale detraibile per le spese scolastiche sale sopra gli 800 euro, ma per i redditi più alti scatta un nuovo tetto che va calcolato prima di tutto il resto.
Chi ha figli iscritti a scuola, all’università o all’asilo nido si chiede spesso quanto possa effettivamente recuperare in dichiarazione dei redditi per le spese sostenute nel corso dell’anno. Su questo fronte sono intervenute novità significative. Vediamo in tema di detrazioni per spese scolastiche, cosa prevede la normativa e quanto si risparmia. Il massimale detraibile per le spese scolastiche non universitarie sale da 800 a mille euro per ciascun figlio, portando il beneficio massimo da 152 a 190 euro, ma per i contribuenti con reddito superiore a 75mila euro è entrato in vigore un nuovo tetto complessivo che riguarda tutte le spese di istruzione, senza eccezioni.
Cosa rientra nelle spese scolastiche non universitarie
La detrazione spetta per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale, sia statali sia paritarie. Rientrano tra queste anche le spese sostenute per la mensa scolastica, anche quando il servizio viene reso tramite il Comune o altri soggetti terzi.
Il nuovo massimale sale a mille euro per figlio
Il massimale, fermo per lungo tempo a 800 euro, è ora salito a mille euro per ciascun alunno o studente. Il beneficio massimo per figlio passa così da 152 a 190 euro. Si tratta di un plafond unitario che aggrega tutte le voci ammesse: tasse e contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberate dagli organi scolastici per l’ampliamento dell’offerta formativa, mensa e servizi integrativi come pre-scuola, post-scuola e assistenza al pasto, gite di istruzione, assicurazione dell’istituto, e servizio di trasporto scolastico.
Il limite opera per singolo studente, non per nucleo familiare: con due figli iscritti, la capienza complessiva sale quindi a 2mila euro.
Una famiglia con due figli, entrambi iscritti alla scuola secondaria, che sostiene spese complessive per 1.800 euro tra tasse, mensa e gite, potrà portare in detrazione l’intero importo, restando ben dentro il plafond di 2mila euro complessivi disponibile per i due figli.
Cosa resta escluso dalla detrazione
Restano esclusi dal beneficio il materiale didattico e di cancelleria, i libri di testo, i corsi di lingua e le attività ricreative estranee al piano dell’offerta formativa. Attenzione a non confondere il trasporto scolastico, che rientra nel plafond delle spese di istruzione, con l’abbonamento al trasporto pubblico locale, che segue invece una detrazione autonoma con un limite proprio di 250 euro (codice 40): le due detrazioni sono comunque cumulabili tra loro.
Come documentare la spesa scolastica
La spesa può essere provata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, intestata al soggetto destinatario del pagamento, con indicazione in causale del servizio, della scuola di frequenza e del nome e cognome dell’alunno. In alternativa, è possibile documentare la spesa mediante un’attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola stessa, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno, i dati dell’alunno e l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Per le gite pagate a soggetti terzi rispetto alla scuola, come un’agenzia di viaggi, va conservata anche copia della delibera scolastica che dispone il versamento all’esterno.
Il beneficio non è cumulabile con quello per le erogazioni liberali agli istituti scolastici per l’ampliamento dell’offerta formativa: la stessa somma non può essere fatta valere due volte sotto due codici diversi.
I massimali per le università non statali
Per le università statali, la detrazione spetta sull’intero importo effettivamente versato. Per gli atenei non statali, invece, le spese sono ammesse in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali, individuata per ciascuna area disciplinare e regione in cui ha sede il corso di studio.
I massimali sono periodicamente aggiornati con apposito decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, che ne ridefinisce gli importi per area disciplinare e zona geografica. A titolo indicativo, i limiti sono così strutturati: per l’area medica, importi decrescenti passando dal Nord al Sud e alle isole; per l’area sanitaria, paramedica e farmaceutica, i valori più elevati tra tutte le aree; per l’area scientifico-tecnologica, un livello intermedio; per l’area umanistico-sociale, gli importi generalmente più contenuti. Poiché questi valori vengono rivisti periodicamente con apposito decreto, è sempre opportuno verificare l’importo vigente per l’anno d’imposta di riferimento.
Come vengono rimodulati i massimali nel tempo
Le modifiche ai massimali non sono mai uniformi tra le diverse aree disciplinari: talvolta un’area si abbassa su tutte le zone geografiche, mentre un’altra area aumenta; un’area può restare ferma in una zona, scendere in un’altra e crescere altrove; un’ulteriore area può invece restare completamente invariata rispetto al periodo precedente. Questo andamento non lineare rende necessario, a ogni dichiarazione dei redditi, verificare puntualmente i valori aggiornati pubblicati dal Ministero competente.
Quali spese universitarie sono detraibili
Sono detraibili le tasse di immatricolazione e iscrizione, anche per gli studenti fuori corso, quelle per gli esami di profitto e di laurea, il diritto fisso di ricognizione e le tasse di partecipazione ai test di accesso, poiché la prova di preselezione costituisce condizione indispensabile per l’accesso al corso di studio prescelto.
Il criterio per i corsi post-laurea
Per dottorati, corsi di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello si applica oggi un importo unico differenziato per sola zona geografica, senza più l’aggancio all’area disciplinare che caratterizzava la disciplina precedente. Nella stessa categoria rientrano i corsi di Tirocinio formativo attivo per la formazione iniziale dei docenti, e la frequenza dei corsi per il conseguimento dei crediti formativi necessari all’accesso al ruolo di docente.
Università telematiche e corsi all’estero
Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca sono detraibili come quelle delle altre università non statali. Per la frequenza all’estero di corsi universitari, si fa invece riferimento all’importo massimo stabilito per i corsi appartenenti alla medesima area disciplinare, nella zona geografica in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale.
Conservatori e alta formazione artistica: due detrazioni distinte
Sotto la sigla Afam convivono in realtà due detrazioni diverse tra loro. I corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica di livello universitario, istituiti presso Conservatori e Istituti musicali pareggiati in base al Dpr 212/2005, insieme ad accademie di belle arti statali, all’Accademia nazionale d’arte drammatica, all’Accademia nazionale di danza e all’Isia, seguono integralmente le regole delle spese universitarie, e vanno quindi indicati con il codice 13, applicando la relativa tabella dei massimali. Per i corsi istituiti secondo l’ordinamento antecedente al 2005, invece, la detrazione spetta secondo le regole delle spese di istruzione non universitarie.
Il bonus musica: una detrazione autonoma
Diversa e autonoma è la detrazione nota come bonus musica (codice 45), prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e-quater, del Tuir. Riguarda le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni Afam legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Il limite è di mille euro per ciascun ragazzo, e la detrazione spetta soltanto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro.
Le spese per studenti con disturbo specifico dell’apprendimento
Prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del Tuir, la detrazione del 19% spetta per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, oltre che per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in favore di soggetti con diagnosi di Dsa, disturbo specifico dell’apprendimento.
Il beneficio spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, quindi anche a soggetti già maggiorenni ancora in corso di studi, e per questa specifica detrazione non è previsto alcun tetto di spesa. Occorre conservare la certificazione medica o la diagnosi che attesti il disturbo, oltre alla documentazione di spesa, dalla quale deve risultare il collegamento funzionale tra il bene acquistato e il percorso di apprendimento del ragazzo. Anche in questo caso vale l’obbligo del pagamento tracciabile.
La detrazione per gli asili nido
La detrazione per le spese di frequenza degli asili nido (codice 33) resta pari al 19%, nel limite di 632 euro per figlio. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la frequenza delle “sezioni primavera”, che assolvono alla medesima funzione degli asili nido, e il servizio fornito nella Provincia autonoma di Bolzano dagli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter, la cosiddetta “mamma di giorno”.
Il tetto per i redditi superiori a 75mila euro
L’articolo 16-ter del Tuir fissa un massimale complessivo agli oneri detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, modulato in funzione del reddito e del numero di figli a carico. Questa disposizione ha sostituito la precedente riduzione forfettaria di 260 euro per i redditi oltre 50mila euro, prevista in via transitoria per un solo periodo d’imposta.
Il plafond si ottiene moltiplicando un importo base, pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.001 e 100.000 euro, e a 8.000 euro oltre i 100.000 euro, per un coefficiente legato ai figli fiscalmente a carico: 0,50 in assenza di figli, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, 1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità. Ai fini di questo calcolo, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Un contribuente con reddito di 85mila euro e due figli a carico avrà un plafond calcolato moltiplicando 14.000 euro per il coefficiente 0,85, ottenendo così un massimale complessivo di 11.900 euro entro cui far rientrare tutti gli oneri detraibili, comprese le spese di istruzione.
Come funziona il concorso tra i due tetti previsti dalla legge
Tutte le voci riguardanti le spese di istruzione rientrano in questo limite, senza alcuna eccezione. Il tetto dell’articolo 16-ter non sostituisce, ma si somma al preesistente meccanismo di riduzione previsto dall’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir, per cui la detrazione spetta per intero fino a 120mila euro di reddito complessivo, per poi decrescere progressivamente fino ad azzerarsi a 240mila euro. La procedura corretta prevede quindi di determinare prima il massimale dell’articolo 16-ter e selezionare le spese da far valere entro quel plafond, e soltanto successivamente applicare la parametrazione al reddito prevista dal comma 3-bis.
L’implicazione pratica è rilevante: nelle posizioni con redditi superiori a 75mila euro, la detrazione per spese di istruzione va valutata in concorso con tutti gli altri oneri detraibili. Quando il plafond risulta capiente soltanto per una parte delle spese sostenute, la scelta di quali indicare, e, nel caso in cui entrambi i genitori abbiano sostenuto la spesa, di quale genitore debba indicarle in dichiarazione, diventa a tutti gli effetti una decisione di pianificazione fiscale.
Le regole per i familiari a carico
Tutte le detrazioni per spese di istruzione spettano anche se sostenute nell’interesse di familiari a carico, restando fermi i limiti reddituali di 4mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni, e di 2.840,51 euro negli altri casi. Il perimetro dei familiari a carico è stato inoltre ampliato per includere i figli affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto, estendendo così la platea dei soggetti per i quali è possibile beneficiare di queste detrazioni fiscali.
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