Analisi Contrattualistica Per Le Aziende In Crisi: Come Farla Con L’avvocato Specializzato


Quando un’impresa entra in difficoltà, il primo fronte che cede non è quasi mai il bilancio: sono i contratti. Il fornitore che sospende le consegne, la banca che congela l’anticipo fatture, il committente che invoca la clausola risolutiva, il concedente in leasing che chiede la restituzione dell’impianto. Nella crisi d’impresa i contratti funzionano da moltiplicatore: un singolo inadempimento può innescare, per via di clausole scritte anni prima e mai rilette, la caduta a catena di tutti gli altri rapporti. L’analisi contrattualistica è l’attività con cui si mappano quei rapporti, si isolano le clausole pericolose e si decide, contratto per contratto, se proseguire, sospendere, sciogliere o rinegoziare.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia perché la sua operatività nasce dentro gli strumenti che regolano i contratti dell’impresa in difficoltà. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è la sede in cui i contratti pendenti vengono protetti, rinegoziati e, quando serve, riequilibrati con l’intervento del tribunale. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare la parte più tecnica del portafoglio contrattuale — affidamenti, autoliquidanti, mutui, garanzie — con competenze che un’analisi puramente civilistica non possiede. E l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che le scelte fatte in fase di mappatura reggano anche nel contenzioso che ne può derivare.

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Inquadramento normativo

Sul piano normativo, l’analisi contrattualistica dell’impresa in crisi non è un istituto autonomo previsto da una singola disposizione. È un’attività tecnica che deriva da un dovere e serve a esercitare correttamente una serie di facoltà.

Il dovere è quello dell’art. 2086, comma 2, del codice civile: l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. L’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) specifica il contenuto di quelle misure e degli assetti. Un assetto adeguato che non censisce i contratti in essere, le loro scadenze e le clausole che possono attivarsi in caso di difficoltà finanziaria non è, per definizione, adeguato: la mappatura contrattuale è parte integrante del sistema di rilevazione della crisi.

Le facoltà, invece, stanno nelle norme che governano la sorte dei rapporti pendenti nei singoli strumenti di regolazione. Va precisato che la disciplina cambia in modo sensibile a seconda del percorso imboccato:

  • Composizione negoziata. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari, né ragione di una diversa classificazione del credito. L’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori destinatari delle misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. L’art. 17 CCII consente inoltre di chiedere al tribunale la rideterminazione secondo equità del contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita divenuti eccessivamente onerosi, e l’art. 22 CCII disciplina le autorizzazioni del tribunale, fra cui quella all’accordo con gli istituti di credito sulla riattivazione di linee sospese, con il beneficio della prededuzione.
  • Concordato preventivo. L’art. 97 CCII fissa la regola della prosecuzione: i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data di deposito della domanda proseguono anche durante la procedura. Il debitore può però chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione.
  • Concordato in continuità. L’art. 94-bis CCII vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda o dell’apertura della procedura, e dichiara inefficaci i patti contrari. È la traduzione italiana del divieto di clausole ipso facto imposto dall’art. 7, par. 5, della Direttiva (UE) 2019/1023. L’art. 95 CCII detta la disciplina speciale dei contratti pubblici in corso di esecuzione; l’art. 100 CCII consente, a certe condizioni, di autorizzare il pagamento di crediti anteriori di fornitori essenziali.
  • Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. L’art. 64-bis, comma 9, CCII richiama, in quanto compatibili, gli artt. 94-bis, 95 e 97 CCII: la disciplina è in larga parte sovrapponibile a quella concordataria.
  • Liquidazione giudiziale. L’art. 172 CCII sospende l’esecuzione dei contratti pendenti fino alla scelta del curatore fra subentro e scioglimento; l’art. 175 CCII prevede lo scioglimento automatico dei contratti di carattere personale; l’art. 211, comma 8, CCII regola la prosecuzione dei rapporti nell’esercizio provvisorio. A queste tre regole generali si affiancano discipline speciali: contratti preliminari (art. 173), locazione finanziaria (art. 177), contratti a esecuzione continuata o periodica (art. 179), affitto d’azienda (art. 184).

Sul piano sistematico va aggiunto un elemento che nella pratica viene spesso trascurato: il collegamento negoziale. Le norme sulla crisi ragionano per singolo contratto, ma l’impresa opera per catene di contratti. Un contratto di fornitura può essere assistito da un finanziamento dedicato, garantito da una fideiussione del socio e collegato a un contratto di trasporto e a una polizza. Sciogliere l’anello centrale senza aver valutato gli effetti sugli anelli collegati produce risultati imprevisti: il finanziamento decade, la garanzia viene escussa, la polizza perde causa. L’analisi va perciò condotta per grappoli di rapporti, non per singole schede contrattuali. È una scelta metodologica che incide direttamente sull’esito, perché determina quali contratti possono essere trattati isolatamente e quali vanno movimentati insieme o non movimentati affatto.

Va distinta, infine, questa attività dalla due diligence contrattuale che si fa in un’operazione straordinaria. In un’acquisizione l’obiettivo è quantificare un rischio e trasformarlo in prezzo o in garanzia. Nell’impresa in crisi l’obiettivo è diverso: stabilire quali contratti generano valore per la continuità, quali lo distruggono e quali, se lasciati correre, aggravano il passivo che dovrà essere soddisfatto. Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un contratto di fornitura pluriennale con prezzi fissati nel 2021 e materia prima rincarata del 40% è, in una due diligence ordinaria, una passività da scontare nel prezzo. Nell’analisi per la crisi è una scelta operativa immediata: proseguirlo significa bruciare cassa ogni mese; scioglierlo significa generare un credito risarcitorio della controparte da collocare nel concorso; rinegoziarlo significa trattenere il cliente a margine ridotto ma positivo. Tre esiti radicalmente diversi, tutti tecnicamente praticabili, tutti da valutare prima di depositare qualsiasi domanda.


Requisiti e termini

La disciplina prevede condizioni di accesso e termini che condizionano l’intera analisi. Vanno esaminati uno per uno, perché sbagliare la qualificazione di un contratto o lasciar scadere una finestra processuale rende inutilizzabili strumenti altrimenti disponibili.

Primo requisito: la pendenza. Un contratto rileva come “pendente” solo se non è compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data rilevante (deposito della domanda nel concordato, apertura della procedura nella liquidazione giudiziale). Se una sola parte ha già eseguito integralmente, il rapporto non è pendente e i diritti già maturati restano regolati dal contratto originario. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15713 del 12 giugno 2025, ha ribadito che il provvedimento di scioglimento non incide sui diritti nati dalle prestazioni già eseguite almeno da una delle parti, i quali continuano a trovare fonte e disciplina nel negozio originario.

Secondo requisito: la coerenza con il piano. Nel concordato la sospensione o lo scioglimento non sono liberi. Occorre dimostrare che la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il tribunale valuta anche la buona fede del debitore, per evitare che lo strumento concorsuale sia usato per liberarsi di contratti semplicemente divenuti poco convenienti.

Terzo requisito: la corretta individuazione della controparte protetta. Nella composizione negoziata il divieto di reazione contrattuale opera nei confronti dei creditori destinatari delle misure protettive. Chi resta fuori dal perimetro può muoversi liberamente. La selezione dei creditori da includere nell’istanza è quindi una decisione strategica, non un adempimento formale.

Quarto requisito: la posizione dei terzi garanti. Le protezioni concorsuali operano a favore dell’impresa, non automaticamente a favore di chi ne ha garantito i debiti. Nella composizione negoziata le misure protettive possono, a determinate condizioni e su richiesta motivata, estendersi anche ai coobbligati e ai garanti, ma si tratta di un’estensione da chiedere espressamente e da giustificare. In assenza, una moratoria concessa alla società non impedisce alla banca di escutere la fideiussione del socio. Questo requisito va verificato prima di impostare qualunque strategia, perché condiziona non solo la tenuta del piano ma anche la disponibilità dei soci a sostenerlo finanziariamente.

In termini operativi, i termini da presidiare sono i seguenti.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Ricorso per la conferma delle misure protettive (artt. 18-19 CCII) Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese Perentorio Gli effetti protettivi cessano: i creditori tornano liberi di risolvere e agire
Provvedimento del tribunale su conferma, modifica o revoca delle misure Dal deposito del ricorso ex art. 19 CCII (trenta giorni) Ordinatorio-acceleratorio Prolungamento dell’incertezza sul perimetro protetto
Sospensione dei contratti richiesta nella fase con riserva (art. 97, c. 7, CCII) Dal provvedimento autorizzativo Perentorio Non può eccedere il termine concesso dal tribunale ex art. 44, c. 1, lett. a): oltre, il contratto riprende a correre
Sospensione autorizzata dopo il deposito di proposta e piano Dal decreto di apertura del concordato Perentorio (massimo trenta giorni) Non è ulteriormente prorogabile: scaduta, la prosecuzione è obbligatoria
Effetto “scudo” fra notifica dell’istanza e notifica del provvedimento (art. 97, c. 6, CCII) Dalla notificazione dell’istanza di sospensione o scioglimento Legale In quella finestra la controparte non può esigere la prestazione né invocare la risoluzione di diritto
Messa in mora del curatore (art. 172, c. 2, CCII) Dal termine assegnato dal giudice delegato su istanza del contraente, non superiore a sessanta giorni Perentorio Decorso inutilmente, il contratto si intende sciolto
Recesso del curatore dall’affitto d’azienda lato concedente (art. 184 CCII) Dall’apertura della liquidazione giudiziale (sessanta giorni) Decadenziale Il contratto prosegue senza possibilità di recesso su quel titolo
Durata dell’incarico dell’esperto nella composizione negoziata (art. 17 CCII) Dall’accettazione della nomina (centottanta giorni, prorogabili) Ordinatorio L’incarico si considera concluso: cessano le trattative assistite

Un’ultima precisazione sui termini. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Va però considerato che essa riguarda i termini processuali e non i termini sostanziali di fonte contrattuale: la scadenza per esercitare un recesso convenzionale, il preavviso pattuito per la disdetta, il termine per contestare una fornitura non si allungano perché è agosto. Nella pratica, molte imprese perdono opportunità proprio perché confidano in una sospensione che, su quei termini, non c’è.


Procedura passo-passo

L’analisi contrattualistica di un’impresa in crisi segue una sequenza che va rispettata nell’ordine, perché ogni passaggio produce l’informazione necessaria al successivo.

1. Censimento completo dei rapporti in essere. Si costruisce l’inventario contrattuale: forniture, subforniture, appalti privati e pubblici, distribuzione, agenzia, locazioni immobiliari, affitti d’azienda, leasing, noleggi, contratti bancari (aperture di credito, anticipi su fatture, mandati all’incasso, mutui, finanziamenti chirografari), assicurazioni, licenze, contratti informatici e di servizio, contratti di lavoro autonomo continuativo. Per ciascuno si acquisisce il testo integrale, gli allegati, le condizioni generali richiamate, gli ordini e le conferme d’ordine, la corrispondenza rilevante. Va precisato che il documento firmato è spesso solo una parte del regolamento: condizioni generali richiamate per relationem e scambi di e-mail successivi possono aver modificato il contenuto.

2. Qualificazione della pendenza. Contratto per contratto si stabilisce se le prestazioni principali siano state integralmente eseguite da entrambe le parti, da una sola o da nessuna. La distinzione determina se il rapporto potrà essere sospeso, sciolto, o se resterà semplicemente fonte di crediti e debiti da collocare nel concorso. Nei contratti a effetti reali va verificato se il trasferimento del diritto sia già avvenuto: in tal caso la facoltà di scelta del curatore non opera.

3. Estrazione delle clausole critiche. È la fase che produce il maggior valore. Si isolano: clausole risolutive espresse (art. 1456 c.c.) e i loro presupposti di attivazione; clausole ipso facto collegate all’accesso a procedure concorsuali o all’insolvenza; clausole di cross default che agganciano la risoluzione di un contratto all’inadempimento di un altro; clausole di material adverse change; change of control; decadenza dal beneficio del termine; penali e clausole di liquidazione anticipata del danno; garanzie autonome e fideiussioni collegate; patti di riservato dominio; clausole di esclusiva e di minimum purchase; clausole compromissorie e di foro esclusivo. La clausola più pericolosa nella pratica non è quella risolutiva, che le norme sulla crisi in buona parte neutralizzano, ma quella di cross default: è l’unica in grado di trasformare un ritardo isolato in un default generalizzato prima ancora che qualsiasi tutela concorsuale sia attivabile.

Nell’estrazione delle clausole i punti in cui si sbaglia più spesso sono tre. Il primo è la lettura del solo contratto quadro senza le condizioni generali richiamate, che nella contrattualistica di fornitura contengono quasi sempre le clausole risolutive e le limitazioni di responsabilità. Il secondo è la mancata verifica delle modifiche intervenute per comportamento concludente: prezzi applicati per anni in modo diverso da quello pattuito, termini di pagamento tollerati, consegne accettate fuori specifica. Il terzo è la sottovalutazione delle clausole di segnalazione e classificazione nei contratti bancari, che non producono un effetto risolutivo immediato ma innescano il deterioramento della posizione e, per questa via, la reazione degli altri finanziatori. Va precisato che una clausola formalmente valida non è necessariamente efficace nel contesto concorsuale, e viceversa: la classificazione utile non è fra clausole legittime e illegittime, ma fra clausole opponibili e non opponibili alla procedura.

4. Mappatura delle garanzie e dei collegamenti negoziali. Si ricostruisce chi ha garantito che cosa: fideiussioni dei soci, garanzie infragruppo, pegni su crediti o su strumenti finanziari, ipoteche, cessioni di credito in garanzia, mandati all’incasso irrevocabili. Questa mappa serve per una ragione precisa: alcune decisioni convenienti per la società possono attivare escussioni personali dei soci o garanti, e vanno perciò valutate su entrambi i piani.

5. Test di coerenza economica con il piano. Ogni contratto viene misurato su tre parametri: contributo al margine, assorbimento di cassa, criticità per la continuità. Un contratto in perdita ma indispensabile per mantenere una certificazione o un cliente-chiave può meritare la prosecuzione; un contratto redditizio ma che assorbe cassa in anticipo può essere insostenibile in fase acuta. È qui che l’analisi giuridica deve incontrare quella economico-finanziaria, e la ragione per cui questa attività non si può fare con il solo avvocato o con il solo commercialista.

6. Scelta dello strumento. Solo a valle si sceglie il percorso: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità o liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione giudiziale. La scelta va fatta anche in funzione della sorte dei contratti, perché ciascuno strumento offre un diverso arsenale di protezioni.

7. Predisposizione delle istanze. Nel concordato, l’istanza di sospensione o scioglimento è autonoma, va notificata alla controparte e deve argomentare l’incoerenza della prosecuzione con il piano. Nella composizione negoziata si predispongono l’istanza di misure protettive con l’indicazione puntuale dei creditori interessati, le eventuali richieste di misure cautelari e le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII. L’errore ricorrente è chiedere protezioni generiche: le misure vanno chieste su rapporti individuati, con la spiegazione di perché quel rapporto è funzionale al risanamento, altrimenti l’istanza si espone a revoca.

8. Rinegoziazione e formalizzazione. In parallelo alle tutele giudiziali si conduce la trattativa: moratorie, riscadenzamento, revisione di prezzi e volumi, saldo e stralcio su posizioni scadute, conversione di penali. Ogni accordo va formalizzato per iscritto, con attenzione a non integrare atti in frode ai creditori né pagamenti preferenziali revocabili.

9. Monitoraggio. Le decisioni prese vanno presidiate: scadenze delle misure protettive, adempimenti autorizzativi, verifica che le controparti rispettino i divieti, gestione delle contestazioni. Un contratto salvato in aprile può essere perso in luglio per una comunicazione non contestata nei termini.


Verifiche sul campo

Due esempi di calcolo, costruiti con dati realistici, mostrano come le regole viste sopra producano risultati concreti. Non sono casi reali: sono esercizi dimostrativi.

Esempio 1 — Fornitore strategico e clausola risolutiva nel concordato in continuità

Ipotesi di partenza. Società metalmeccanica con contratto quadriennale di fornitura di componentistica. Debito scaduto verso il fornitore alla data del deposito: 87.400 €, maturato fra febbraio e marzo. Il contratto contiene una clausola risolutiva espressa attivabile in caso di ritardo di pagamento superiore a trenta giorni e una clausola che consente al fornitore la risoluzione in caso di accesso del cliente a procedure di regolazione della crisi. Domanda di accesso al concordato in continuità depositata il 14 aprile; decreto di apertura il 9 maggio.

Sviluppo. Il 22 aprile il fornitore comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva per gli inadempimenti di febbraio e marzo e, in subordine, della clausola collegata all’accesso alla procedura. Sul piano normativo la seconda pattuizione ricade nel divieto dell’art. 94-bis CCII ed è inefficace: la risoluzione non può fondarsi sul solo deposito della domanda o sull’apertura della procedura. Quanto alla prima, la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva produce effetti se perfezionata prima dell’apertura della procedura; una dichiarazione successiva non è opponibile alla massa.

Esito. Il contratto prosegue. Il credito di 87.400 € resta credito anteriore, da collocare nel concorso secondo la sua natura. Le forniture successive al deposito generano crediti in prededuzione. Se il fornitore è essenziale — nell’ipotesi, unico fornitore qualificato per una lavorazione certificata — la società può chiedere l’autorizzazione al pagamento del pregresso ai sensi dell’art. 100 CCII, dimostrando la funzionalità del pagamento alla continuità.

Variante. Se il fornitore avesse comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva il 3 aprile, cioè undici giorni prima del deposito, la risoluzione si sarebbe già perfezionata e il contratto non sarebbe stato pendente al 14 aprile: nessuna protezione concorsuale avrebbe potuto ripristinarlo. La differenza fra i due scenari è di undici giorni. È la ragione per cui la tempistica del deposito è essa stessa una decisione contrattuale.

Seconda variante. Se la società, invece di depositare la domanda, avesse chiesto e ottenuto misure protettive nella composizione negoziata includendo il fornitore fra i creditori interessati, il divieto di risoluzione avrebbe operato dal momento della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, senza attendere alcun decreto di apertura. Il differenziale di tempo, nell’ipotesi, sarebbe stato di circa venticinque giorni: quanto basta perché una linea di fornitura si interrompa e una commessa da 312.000 € di ricavi salti. La scelta dello strumento, in altre parole, non è successiva all’analisi contrattuale: è parte di essa.

Esempio 2 — Scioglimento del leasing in liquidazione giudiziale

Ipotesi di partenza. Impianto industriale in locazione finanziaria. Liquidazione giudiziale aperta il 3 marzo. Credito residuo in linea capitale del concedente alla data di apertura: 214.700 €. Canoni già riscossi prima dell’apertura: 96.300 €. Il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, dichiara di sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 172 CCII.

Sviluppo. L’art. 177 CCII regola le conseguenze. Il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza positiva fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale. Alle somme già riscosse si applica il regime dell’art. 166, comma 3, lett. a), CCII.

Esito, scenario A. Il concedente ricolloca l’impianto a 268.900 €. Differenza: 268.900 − 214.700 = 54.200 €, che devono essere versati alla curatela. I 96.300 € di canoni già riscossi restano acquisiti al concedente nei limiti del regime richiamato.

Esito, scenario B. Il mercato dell’usato è depresso e la ricollocazione realizza 189.500 €. Non c’è differenza positiva: nulla è dovuto alla curatela e il concedente insinua al passivo la differenza in suo favore, pari a 214.700 − 189.500 = 25.200 €.

Osservazione operativa. Il risultato dipende quasi interamente dal valore di realizzo, che a sua volta dipende dallo stato di manutenzione e dalla tempestività della restituzione. Nell’analisi preventiva questo significa una cosa sola: prima di decidere lo scioglimento di un leasing va stimato il valore di mercato del bene, perché in un caso la procedura incassa e nell’altro subisce un’insinuazione ulteriore.


Casi particolari

Almeno tre categorie di rapporti si sottraggono alla regola generale e vanno trattate a parte.

Contratti di garanzia unilaterale. Non tutti i contratti pendenti sono sospendibili o scioglibili. Il Tribunale di Roma, Sez. XIV, con provvedimento del 26 marzo 2025, ha escluso che i contratti con cui il proponente abbia concesso garanzie a favore di terzi possano essere assoggettati a sospensione o scioglimento ai sensi dell’art. 97, comma 1, CCII: manca la corrispettività che giustifica la disciplina dei rapporti pendenti. La conseguenza pratica è rilevante per chi ha rilasciato garanzie infragruppo: quelle posizioni vanno gestite con strumenti diversi.

Contratti bancari autoliquidanti. Anticipi su fatture, mandati all’incasso, sconto di portafoglio sono rapporti a struttura composita, in cui la banca ha erogato ma conserva obblighi di gestione dell’incasso. La qualificazione come pendenti è discussa da tempo, e la Cassazione se n’era occupata già con la sentenza n. 11524 del 15 giugno 2020. Il CCII contiene ora una previsione specifica (art. 97, comma 14), che la giurisprudenza di merito ha però ritenuto non generalizzabile a ogni operazione autoliquidante: ciascun rapporto va qualificato in concreto, sulla base del regolamento effettivamente pattuito. Va aggiunto che nella composizione negoziata il regime è ulteriormente articolato, perché il Tribunale di Milano, con provvedimento del 21 gennaio 2026, ha chiarito che le banche destinatarie delle misure protettive non possono revocare le linee di credito già concesse, ma possono sospenderle fino alla conferma giudiziale delle misure.

Contratti pubblici e contratti intuitu personae. Nei contratti pubblici in corso di esecuzione l’art. 95 CCII limita fortemente la reazione della stazione appaltante nel concordato in continuità, ma richiede il rispetto di condizioni e autorizzazioni. Sul versante opposto, l’art. 175 CCII prevede lo scioglimento automatico dei contratti di carattere personale nella liquidazione giudiziale: il Tribunale di Lucca, con provvedimento del 14 marzo 2026, si è occupato proprio della sorte del contratto d’appalto concluso intuitu personae in caso di apertura della liquidazione giudiziale a carico dell’appaltatore.

Contratti di distribuzione, agenzia e concessione di vendita. Sono rapporti a durata con investimenti specifici e indennità di fine rapporto potenzialmente rilevanti. Lo scioglimento anticipato genera crediti della controparte di importo spesso superiore a quanto stimato in prima battuta, perché al mancato guadagno si somma l’indennità contrattualmente o legalmente prevista. Vanno quantificati prima di inserire lo scioglimento nel piano, non dopo l’omologazione.

Contratti informatici e di servizio essenziali. Gestionali, licenze software, servizi cloud e manutenzioni sono contratti di importo modesto ma la cui interruzione blocca l’attività in poche ore. Nell’analisi vanno trattati con priorità pari a quella delle forniture strategiche, perché il costo di sostituzione è alto e i tempi tecnici di migrazione mal si conciliano con la fase acuta della crisi.

Affitto d’azienda. L’art. 184 CCII distingue a seconda che la procedura riguardi il concedente o l’affittuario, con termini e presupposti differenti per il recesso del curatore. Un rapporto già risolto prima dell’apertura non rientra nella disciplina: la Cassazione, con la pronuncia n. 8926 del 4 aprile 2025, si è occupata proprio della protrazione della detenzione di beni aziendali da parte della curatela in presenza di un contratto d’affitto risolto in precedenza.

In tutte queste ipotesi la qualificazione preventiva è determinante, e non può essere improvvisata dopo che la controparte ha già preso posizione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questi passaggi in una posizione tecnica specifica: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, la combinazione che serve quando i contratti da qualificare sono insieme commerciali e finanziari.


Domande frequenti

Se apro una procedura, posso liberarmi dei contratti che mi stanno affondando? Non automaticamente. La regola nel concordato è opposta: i contratti pendenti proseguono. Lo scioglimento o la sospensione vanno chiesti con istanza autonoma e autorizzati, dimostrando che la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. Inoltre la controparte matura un credito per l’indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento, che va collocato nel concorso. Lo scioglimento, quindi, non cancella il costo: lo trasforma da uscita di cassa in passivo concorsuale.

Il fornitore può risolvere il contratto perché ho depositato la domanda di concordato? No, se si tratta di concordato in continuità. L’art. 94-bis CCII vieta ai creditori di risolvere, rifiutare l’adempimento, anticipare la scadenza o modificare in danno il contratto per il solo fatto del deposito della domanda o dell’apertura della procedura, e rende inefficaci i patti contrari. Resta invece rilevante l’inadempimento anteriore, sul quale però operano limiti temporali precisi: una dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva formulata dopo l’apertura della procedura non è opponibile alla massa.

La banca può revocarmi gli affidamenti se accedo alla composizione negoziata? L’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti né motivo di diversa classificazione del credito (art. 16, comma 5, CCII). Con le misure protettive il divieto di revoca si rafforza. La giurisprudenza di merito ha però precisato che fra la pubblicazione dell’istanza e la conferma giudiziale le linee possono essere sospese, e che dopo la conferma la sospensione può essere mantenuta solo se imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale. La differenza fra revoca e sospensione, in questa materia, vale mesi di cassa.

Cosa succede al leasing dell’impianto in caso di liquidazione giudiziale? Il curatore sceglie fra subentro e scioglimento. Se si scioglie, il concedente riprende il bene e deve versare alla curatela l’eventuale eccedenza fra il ricavato dalla ricollocazione a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale. Se il ricavato è inferiore, il concedente insinua la differenza al passivo. Il risultato dipende dal valore effettivo di realizzo, che va stimato prima di decidere.

Posso continuare a eseguire un appalto pubblico mentre sono in concordato? La continuità dei contratti pubblici è possibile, ma passa da condizioni e autorizzazioni previste dall’art. 95 CCII e dalla normativa sui contratti pubblici. La giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 27 maggio 2021, ha chiarito che la presentazione di una domanda di concordato con riserva non comporta di per sé esclusione automatica dalle gare, dovendo l’autorizzazione giudiziale intervenire entro il momento dell’aggiudicazione. Il tema, va precisato, è distinto da quello dei rapporti con i subappaltatori, che segue regole proprie.

Ho un contratto già risolto un mese prima di depositare la domanda: posso recuperarlo? È il caso limite più frequente e la risposta è quasi sempre negativa. Le tutele concorsuali proteggono i contratti pendenti, non quelli già estinti: se la risoluzione si è perfezionata prima della data rilevante, il rapporto è chiuso e residua solo la gestione dei crediti e debiti reciproci. È esattamente il motivo per cui l’analisi contrattualistica va fatta prima, non dopo: la finestra utile può essere di poche settimane.


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono compongono il quadro attualmente rilevante. Alcune sono già state richiamate nelle sezioni precedenti; qui il riepilogo ragionato.

Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15713. Il contratto pendente è quello non compiutamente eseguito da entrambe le parti; il provvedimento di scioglimento non travolge i diritti nati da prestazioni già eseguite almeno da una delle parti, che restano regolati dal contratto originario, comprese le pattuizioni accessorie come quelle sulla competenza territoriale. È il riferimento cardine per delimitare l’oggetto dell’analisi: solo ciò che è ancora ineseguito da entrambi entra nel perimetro delle facoltà concorsuali.

Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2025, n. 23023. La dichiarazione con cui il contraente in bonis manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, se successiva all’apertura della procedura concorsuale, non è opponibile alla massa. Rilevanza diretta: nell’analisi contrattuale la data della dichiarazione ex art. 1456 c.c. va ricostruita con precisione documentale, perché sposta l’esito.

Cass. civ., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 18019. Il provvedimento del giudice delegato che autorizza la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti può essere contestato in un giudizio a cognizione piena, e l’intervenuta omologazione non rende la questione irrilevante. Serve a chiarire che la decisione autorizzativa non è definitiva sul piano dei diritti sostanziali: la controparte conserva un percorso di reazione.

Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11289. In caso di subentro del curatore in contratti a esecuzione continuata o periodica, l’obbligo risarcitorio per danni riferiti a inadempimenti successivi all’apertura della procedura ha natura prededucibile. Il principio incide sulla convenienza del subentro: proseguire un contratto significa assumersi il rischio di un passivo prededucibile.

Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4346. In tema di locazione immobiliare soggetta a regime vincolistico stipulata prima dell’apertura della procedura, il subentro del curatore e la successiva proroga tacita non esauriscono la vicenda: un ulteriore rinnovo alla seconda scadenza richiede l’autorizzazione del giudice delegato, in mancanza della quale il rapporto si estingue. Rilevanza: i contratti a rinnovo automatico vanno inseriti in scadenzario, perché il silenzio produce effetti opposti a quelli attesi.

Cass. civ., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 10813. In tema di cessione d’azienda con riserva di proprietà, la pronuncia affronta il rapporto fra effetto traslativo e subingresso del curatore. È il riferimento utile per i contratti nei quali il trasferimento del diritto è differito o condizionato, categoria che nell’inventario contrattuale va isolata per prima.

Cass. civ., 4 aprile 2025, n. 8926. Affronta la protrazione della detenzione senza titolo di beni aziendali da parte della curatela in presenza di un contratto d’affitto già risolto anteriormente. Conferma che i rapporti estinti prima dell’apertura non rientrano nella disciplina dei pendenti e generano questioni di natura diversa, tipicamente restitutorie e indennitarie.

Cass. civ., 13 luglio 2025, n. 19226. In tema di società appaltatrice ammessa al concordato preventivo, il credito della ditta subappaltatrice può essere riconosciuto come prededucibile solo a fronte di fatture scadute. È un riferimento pratico per la filiera degli appalti, dove la posizione dei subappaltatori condiziona la possibilità stessa di proseguire la commessa.

Cass. civ., 31 marzo 2026, n. 7814. I crediti sorti dopo la chiusura del concordato preventivo, nella fase esecutiva, non beneficiano della prededucibilità nel successivo fallimento: la prededuzione opera all’interno della procedura che l’ha generata o cui il credito è funzionalmente collegato. Il principio va tenuto presente quando si negoziano forniture destinate a proseguire oltre l’omologazione.

Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500. In tema di misure protettive nella composizione negoziata, la Corte si è pronunciata sulla natura cautelare del provvedimento e sull’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il diniego e il rigetto del successivo reclamo. Rilevanza diretta sulla strategia: la sede in cui giocare la partita delle misure protettive è quella del reclamo, non quella di legittimità.

Cass. civ., 23 novembre 2020, n. 26568. Nel valutare l’ammissibilità di una proposta che contempli lo scioglimento di contratti pendenti, il giudice verifica che il debitore abbia agito secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, per evitare un ingiusto pregiudizio della controparte e l’abuso dello strumento concordatario. È il limite interno alla libertà di selezione dei contratti da sciogliere.

Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9210. In tema di leasing immobiliare traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, la pronuncia si occupa dell’applicazione dell’art. 1526 c.c. e del diritto dell’utilizzatore alla restituzione. Riferimento utile quando la risoluzione del leasing è anteriore alla procedura e la disciplina concorsuale non trova applicazione.

Provvedimenti di merito rilevanti. Trib. Roma, Sez. XIV, 26 marzo 2025 (inapplicabilità dell’art. 97 CCII ai contratti di concessione unilaterale di garanzie); App. Lecce, Sez. I, 13 marzo 2025 (perimetro della nozione di contratto pendente ai fini dell’art. 97 CCII, con riguardo alla cessione di crediti); Trib. Milano, 21 gennaio 2026 (divieto di revoca ma ammissibilità della sospensione delle linee di credito fino alla conferma delle misure protettive); Trib. Milano, 14 dicembre 2025 (inammissibilità delle misure protettive richieste con finalità meramente liquidatorie o elusive di esecuzioni già avviate); Trib. Cagliari, 4 dicembre 2024 (sospensione dell’obbligo di pagamento dei ratei di finanziamento con divieto per le banche di dichiarare la risoluzione, classificare il credito come deteriorato o segnalare in centrale rischi); Trib. Lucca, 14 marzo 2026 (sorte del contratto d’appalto intuitu personae nella liquidazione giudiziale dell’appaltatore); Trib. Verona, 13 aprile 2026 (misura cautelare inibitoria nei confronti del concedente in leasing nella fase prenotativa ex art. 44 CCII); Trib. Palermo, Sez. IV, 9 maggio 2026 (l’inibizione del procedimento di convalida di sfratto per morosità sull’immobile aziendale è misura protettiva ex art. 18 CCII).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo interviene sull’analisi contrattualistica dell’impresa in crisi con un’attività strutturata. In concreto:

  1. Costruiamo l’inventario contrattuale completo, recuperando testi, allegati, condizioni generali richiamate e corrispondenza modificativa, e ricostruiamo il regolamento effettivamente vigente fra le parti.
  2. Qualifichiamo la pendenza di ciascun rapporto alla data rilevante, distinguendo i contratti ancora ineseguiti da entrambe le parti da quelli già estinti o eseguiti, e isoliamo i contratti a effetti reali in cui il trasferimento sia già avvenuto.
  3. Estraiamo e classifichiamo le clausole critiche: risolutive espresse, ipso facto, cross default, material adverse change, change of control, decadenza dal beneficio del termine, penali, esclusive, compromissorie.
  4. Ricostruiamo la mappa delle garanzie, incrociando fideiussioni dei soci, garanzie infragruppo, pegni, cessioni di credito in garanzia e mandati irrevocabili, per misurare l’impatto di ogni scelta anche sul patrimonio personale dei garanti.
  5. Verifichiamo la data e la validità delle dichiarazioni risolutive già ricevute, confrontando protocolli, PEC e relate, perché da quella data dipende l’opponibilità della risoluzione alla procedura.
  6. Predisponiamo e notifichiamo le istanze di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti, argomentando l’incoerenza della prosecuzione con il piano e quantificando l’indennizzo dovuto alla controparte.
  7. Depositiamo le istanze di misure protettive e cautelari, individuando nominativamente i creditori da includere nel perimetro e sostenendone la funzionalità al risanamento nel procedimento di conferma.
  8. Trattiamo la rinegoziazione con banche, fornitori e locatori, formalizzando moratorie, riscadenzamenti e revisioni di prezzo, e richiedendo le autorizzazioni del tribunale quando servono a stabilizzare l’accordo.
  9. Assistiamo l’impresa nei rapporti con l’esperto e con gli organi della procedura, curando la documentazione contrattuale che sostiene il progetto di risanamento.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli e difendiamo l’impresa nei giudizi promossi dalle controparti contrattuali, fino ai gradi superiori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è lo strumento in cui i contratti dell’impresa in difficoltà vengono protetti dalle reazioni unilaterali, rinegoziati con le controparti e, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, riequilibrati con l’intervento del tribunale. Conoscere quel procedimento dall’interno, e non solo dal lato dell’assistenza, cambia il modo in cui si imposta l’analisi contrattuale a monte. A questa si affianca l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce la continuità della strategia dalla prima mappatura dei contratti fino all’ultimo grado di giudizio: la linea difensiva impostata quando si decide di sciogliere o proseguire un rapporto è la stessa che verrà sostenuta se quella scelta finirà davanti alla Corte, con lo stesso difensore.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — consente di svolgere in parallelo le due verifiche che questa materia richiede: quella giuridica sulla qualificazione dei rapporti e sull’efficacia delle clausole, e quella economico-finanziaria sul contributo di ciascun contratto al margine e all’assorbimento di cassa. Sono due analisi che, separate, non producono una decisione utilizzabile.


In sintesi

L’analisi contrattualistica non è un adempimento accessorio della gestione della crisi: è l’attività che determina quali strumenti saranno effettivamente disponibili quando la procedura verrà attivata. Va condotta prima del deposito di qualsiasi domanda, perché la data rilevante congela le posizioni e ciò che è già risolto non si recupera. Va condotta su tutti i rapporti, non solo su quelli con le controparti più rumorose, perché il rischio maggiore arriva quasi sempre da clausole di collegamento che nessuno ricordava. E va condotta insieme a chi sa leggere sia il contratto sia il bilancio.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le competenze che le sono proprie: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e cioè opera dentro lo strumento che il legislatore ha costruito per proteggere e rinegoziare i contratti dell’impresa in difficoltà; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è ciò che serve quando il portafoglio da esaminare comprende affidamenti, autoliquidanti e garanzie; ed è avvocato cassazionista, con la continuità di difesa che ne deriva fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia contrattuale sostenibile per la tua impresa.

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