Il 30 settembre è la scadenza ultima per l’invio del modello 730/2026. Il modulo precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate consente l’invio fai da te, in alternativa al canale dei CAF. Cambiano le regole sui controlli e sui documenti da conservare
Ultimo mese per l’invio del modello 730/2026.
La scadenza per dipendenti e pensionati obbligati all’invio della dichiarazione dei redditi è fissata al 30 settembre 2026 e il rientro dalle vacanze estive porta alla necessità di raccogliere documenti, fatture e scontrini necessari per la compilazione.
L’utilizzo del modello 730 precompilato permette al contribuente di inviare la dichiarazione direttamente. Resta in ogni caso ammesso l’invio tramite intermediari, avvalendosi del supporto di CAF o commercialisti per evitare errori.
A seconda del canale prescelto, cambiano le regole sui controlli e gli obblighi in materia di conservazione di fatture e scontrini relativi alle spese detraibili.
Modello 730/2026, scadenza il 30 settembre per dipendenti e pensionati
Il primo punto fermo da annotare per chi non ha ancora trasmesso la dichiarazione dei redditi è la scadenza per l’invio.
Come ogni anno, la campagna della dichiarazione semplificata rivolta principalmente ai titolari di redditi da lavoro dipendente e ai pensionati si chiuderà il 30 settembre 2026.
Questa la data di stop ai lavori per l’invio del 730 precompilato così come del modello ordinario.
Vale la pena evidenziare che, in linea generale, la stagione della dichiarazione dei redditi si chiuderà formalmente il 2 novembre, termine ultimo per l’invio del modello Redditi.
Questa tipologia di dichiarativo, usato principalmente da titolari di partita IVA, società e imprese, può essere utilizzato da tutti e diventa quindi l’exit strategy per dipendenti e pensionati che salteranno l’appuntamento di fine settembre.
Rimborsi più veloci con il modello 730/2026
Utilizzare il canale del modello 730 presenta però numerosi vantaggi. A differenza del modello Redditi, i tempi per i rimborsi sono di gran lunga più veloci e i pagamenti arrivano a distanza di poche settimane dalla trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Chi vanta un rimborso IRPEF, potrà percepire le somme spettanti sullo stipendio o sulla pensione o, in assenza di un sostituto d’imposta, direttamente dal Fisco entro la fine dell’anno.
Sul fronte dei rimborsi in busta paga o sul cedolino della pensione, i pagamenti seguono un calendario preciso.
Per quel che riguarda i dipendenti, gli importi spettanti sono erogati in busta paga con la retribuzione del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ossia il calcolo del credito spettante o del debito d’imposta dovuto.
Per i pensionati invece le operazioni di conguaglio sono effettuate dal secondo mese successivo all’invio.
Il prospetto di liquidazione è quindi il documento che permette di dare il via ai pagamenti ed è messo a disposizione del sostituto d’imposta entro le seguenti date:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.
Restano quindi due slot a disposizione: in caso di invio entro il 31 agosto, il calcolo sarà comunicato al sostituto d’imposta entro il 15 settembre, con possibilità di pagamento dei rimborsi a partire dal mese di ottobre (novembre per i pensionati).
Chi sfrutterà l’ultima finestra disponibile dovrà invece attendere il mese di novembre (dicembre per i pensionati).
Invio con il modello 730 precompilato fai da te o tramite CAF e intermediari
Per chi intende inviare il modello 730 restano aperti due canali differenziati.
Il primo è quello del 730 precompilato, che permette ai contribuenti di fare in autonomia la dichiarazione dei redditi. Nella precompilata sono già indicati numerosi dati, da quelli reddituali estrapolati dalla Certificazione Unica fino a quelli relativi alle spese detraibili o deducibili comunicate da soggetti terzi.
Il set di informazioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per predisporre il 730 pronto all’uso include anche quelle che derivano dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, come ad esempio i dati dei terreni e dei fabbricati o gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, e altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, quali a titolo esemplificativo le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Chi sceglie la via del 730 precompilato è chiamato a verificare con attenzione i dati indicati e, in caso di errori o di informazioni mancanti, è necessario modificarli prima di procedere all’invio.
Per visualizzare, modificare e integrare i dati della dichiarazione dei redditi elaborata dall’Agenzia delle Entrate bisogna accedere al sito istituzionale con le seguenti credenziali:
- l’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- la CIE – Carta di identità elettronica;
- la Carta Nazionale dei Servizi.
La strada del fai da te si affianca alla trasmissione mediante intermediari: CAF, commercialisti e consulenti restano la “via preferenziale” in caso di situazioni reddituali più complesse, per le quali è consigliabile affidarsi a soggetti terzi per non incorrere in errori.
Modello 730 precompilato o tramite CAF, cambiano i controlli
La scelta sulle modalità di invio del modello 730, direttamente o tramite intermediari, cambia il perimetro dei controlli.
Il Fisco, nell’ottica di favorire il canale del fai da te, prevede specifici vantaggi per i contribuenti.
Quando si accettano i dati senza effettuare modifiche, non vengono effettuati i controlli documentali sulle spese detraibili e deducibili che sono state comunicate all’Agenzia delle Entrate.
Se vi sono invece modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali riguarderanno solo le voci modificate.
Se si interviene sui dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale o, ad esempio, se viene modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, la precompilata si considera accettata senza modifiche.
Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista, dopo aver effettuato modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali vengono effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Sarà quindi centrale in questi casi acquisire e conservare fatture, scontrini e altri documenti che dimostrano il diritto agli sconti IRPEF.
Fanno eccezione i dati delle spese sanitarie, oggetto di controllo solo per i documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
I controlli documentali possono, invece, in ogni caso riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta tramite la Certificazione Unica. E in linea generale l’Agenzia delle Entrate potrà comunque verificare la presenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni.
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