Dal 1° settembre 2026 si apre la finestra per chiedere il rimborso gasolio. Le imprese di autotrasporto merci e persone avranno tempo fino al 15 settembre.
Il beneficio riguarda le maggiori spese sostenute per gli acquisti effettuati tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026. Il ristoro sarà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta. Il calcolo parte dalla differenza rispetto al prezzo medio del gasolio registrato a febbraio 2026.
A chiarire come presentare correttamente la richiesta sono le 50 FAQ predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che affrontano i principali dubbi operativi: accesso alla piattaforma, soggetti ammessi, file fatture, CARB e NOCARB, carte netting, fatture estere, targhe, leasing, cisterna aziendale, note di credito, correzione delle domande e utilizzo del credito.
Le FAQ aggiornate fanno espressamente riferimento al periodo 1° marzo-31 agosto 2026.
Rimborso gasolio 2026: domande dal 1° al 15 settembre
La finestra per la presentazione delle istanze è fissata dal 1° al 15 settembre 2026.
Le imprese interessate devono quindi arrivare all’apertura della piattaforma con fatture, targhe, quantità di gasolio e file XLSX già verificati.
La scadenza è importante anche per eventuali correzioni: un’istanza già inviata può essere eliminata e sostituita con una nuova esclusivamente durante il periodo di apertura della piattaforma.
Dopo la chiusura non sarà più possibile modificare, cancellare o reinviare la domanda. Sarà possibile soltanto consultarne il dettaglio e lo stato nella sezione “Gestione richiesta”.
Fondo da 386,2 milioni di euro
Le risorse disponibili per il ristoro gasolio sono state portate a 386,2 milioni di euro dal decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153.
Se il totale dei ristori spettanti alle imprese dovesse superare le risorse disponibili, gli importi potranno essere riparametrati per rispettare il limite complessivo del fondo.
Il plafond da 386,2 milioni di euro rappresenta quindi il tetto massimo entro cui potranno essere riconosciuti i crediti d’imposta alle imprese ammesse.
Come viene calcolato il rimborso gasolio
Il calcolo viene effettuato automaticamente dalla piattaforma.
Secondo le FAQ, l’importo massimo concedibile corrisponde al 70% della differenza tra la spesa ammissibile per il gasolio e il costo medio di riferimento rilevato dal MASE per febbraio 2026.
Il valore di riferimento è pari a:
1,39415 euro al litro.
Il calcolo viene effettuato sulla base dei litri dichiarati dall’impresa.
Le fatture relative ad acquisti effettuati a un prezzo al litro inferiore a 1,39415 euro non devono essere inserite nel file allegato alla domanda.
Chi può chiedere il rimborso gasolio
La misura riguarda le imprese di autotrasporto interessate che rispettano i requisiti previsti dalla normativa.
Per il trasporto merci, le FAQ chiariscono che sono ammesse le imprese iscritte al REN e, alle condizioni previste, le imprese straniere che esercitano la professione di trasportatore su strada con stabile organizzazione in Italia.
Sono invece escluse le imprese che svolgono trasporto merci in conto proprio.
Dove presentare la domanda
La domanda per il rimborso gasolio va presentata sulla piattaforma ufficiale indicata nelle FAQ MIT-ADM:
www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it
È questa la piattaforma dedicata alla registrazione dell’impresa, alla compilazione dei dati e all’invio dell’istanza.
Accesso con SPID o CIE
Si accede alla piattaforma con SPID o CIE del titolare o del rappresentante legale. Poi è possibile incaricare una persona della compilazione e dell’invio della domanda.
L’incaricato deve essere necessariamente una persona fisica. Non è quindi possibile delegare genericamente una società terza.
Le FAQ chiariscono inoltre che l’“incaricato” previsto dalla piattaforma per il ristoro non coincide necessariamente con il gestore individuato sul portale delle Dogane: si tratta della persona fisica eventualmente nominata dal titolare o dal rappresentante legale per inserire i dati e trasmettere l’istanza.
Cosa fare se il titolare non ha SPID o CIE
Se il titolare della ditta individuale o il rappresentante legale è sprovvisto sia di SPID sia di CIE, può rivolgersi all’help desk SOGEI all’indirizzo indicato nelle FAQ:
Alla richiesta deve essere allegata una delega a una persona fisica dotata di SPID o CIE e identificata tramite codice fiscale. La delega deve essere firmata digitalmente oppure con firma autografa accompagnata dal documento di identità.
Delega alle associazioni di categoria
La pratica può essere affidata anche a un’associazione di categoria, ma l’incarico deve essere riferito a una persona fisica. Servono il suo codice fiscale e l’accesso con SPID o CIE.
Collaboratore dell’impresa familiare
Il collaboratore di un’impresa familiare può essere incaricato della presentazione dell’istanza, ma soltanto dopo che il titolare ha registrato l’impresa sulla piattaforma.
Impresa non attiva nel REN al 31 luglio 2026
Le FAQ affrontano anche il caso di un’impresa che non risultava attiva nel REN alla data del 31 luglio 2026, ma che era comunque attiva nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto.
Se al momento della registrazione compare il messaggio secondo cui l’impresa non possiede i requisiti previsti, il titolare o il rappresentante legale può rivolgersi all’help desk SOGEI.
Veicoli in leasing
Anche per il rimborso gasolio, i veicoli acquistati con contratto di leasing ancora attivo seguono le regole previste dalla piattaforma.
La targa dovrebbe risultare nell’elenco restituito automaticamente dal sistema.
Veicoli a noleggio
Per il ristoro gasolio, anche i veicoli a noleggio possono essere considerati se rientrano nel periodo agevolato.
Se uno stesso veicolo è stato preso a noleggio da due imprese diverse nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026, entrambe possono ritrovare la targa nell’elenco proposto dalla piattaforma per il rispettivo periodo di disponibilità.
Se la targa non compare, può essere inserita manualmente.
Rimorchi e semirimorchi
Le targhe proposte automaticamente dalla piattaforma sono esclusivamente quelle dei veicoli a motore ammessi al ristoro.
Non vengono quindi proposte le targhe dei rimorchi o dei semirimorchi.
File fatture obbligatorio in XLSX
Per presentare correttamente la domanda di rimborso gasolio, il file delle fatture deve essere predisposto con particolare attenzione.
La piattaforma accetta esclusivamente il formato:
.XLSX
Il formato .XLS non è ammesso.
Il file deve inoltre mantenere il nome con cui è stato scaricato e conservare l’estensione .xlsx.
Importi sempre IVA esclusa
Tutti gli importi inseriti nel file devono essere indicati al netto dell’IVA.
La regola vale sia per l’importo complessivo della fattura sia per la quota riferita al gasolio agevolabile.
Come compilare la colonna A del file fatture
La compilazione della colonna A, denominata “riferimenti_fattura”, cambia a seconda della tipologia di documento.
Per le fatture elettroniche deve essere inserito l’identificativo SDI della fattura, IdSdI, reperibile nel file metadati.
In caso di pagamento con carte netting va indicato il numero della fattura preceduto dal prefisso net-.
Per gli acquisti effettuati all’estero, invece, va indicato il codice alfanumerico identificativo della fattura seguito da un trattino e dalla partita IVA del fornitore del gasolio. Gli eventuali caratteri speciali devono essere sostituiti con il segno +.
IdSdI: non è il codice destinatario
L’identificativo SDI richiesto non coincide con il codice destinatario dell’azienda.
Nella colonna A va inserito l’IdSdI della singola fattura, reperibile nel relativo file metadati.
CARB e NOCARB: quale indicare
Nella domanda di rimborso gasolio, la distinzione tra CARB e NOCARB è uno dei passaggi da controllare con attenzione.
La dicitura NOCARB deve essere utilizzata per le fatture che non riportano al loro interno l’identificativo della targa del veicolo rifornito.
La dicitura CARB va invece utilizzata quando nella fattura è presente almeno una targa relativa a un veicolo rifornito e ammesso al ristoro.
Fattura con voci CARB e altre spese NOCARB
Se una fattura contiene righe relative a rifornimenti con targa, ma anche altre voci senza targa, come ad esempio canoni mensili addebitati dalla compagnia, la fattura deve comunque essere classificata CARB.
Le spese non riferibili all’acquisto di gasolio non possono però essere incluse nella spesa ammessa al beneficio.
Come compilare le colonne C e D
Nella colonna C deve essere riportato l’importo totale della fattura al netto dell’IVA.
Nella colonna D va invece indicato esclusivamente l’importo, sempre IVA esclusa, relativo al gasolio destinato ai veicoli ammessi al ristoro.
Il totale della colonna D è automatico
Non deve essere inserita manualmente nel file una somma complessiva degli importi presenti nella colonna D.
Il totale viene calcolato automaticamente dalla piattaforma.
Carte netting: come inserire la fattura
Le regole del credito d’imposta gasolio riguardano anche gli acquisti effettuati tramite carta netting.
Nella colonna A va normalmente riportato il numero della fattura preceduto dal prefisso net-.
Nella colonna B va invece indicato NOCARB, mentre gli importi delle colonne C e D devono essere al netto dell’IVA.
Netting e fatture passate attraverso SDI
Se una fattura derivante da un contratto di netting transita attraverso il Sistema di Interscambio, nella colonna A va indicato l’IdSdI della fattura reperibile nel file metadati.
Nella colonna B va invece inserita la dicitura NOCARB.
Netting estero per rifornimenti effettuati in Italia
Nel caso di fatture estere relative a contratti di netting per acquisti di gasolio effettuati in Italia, nella colonna A deve essere inserito il numero della fattura preceduto da net-, mentre nella colonna B va indicato NOCARB.
Targhe presenti soltanto in un allegato alla fattura netting
Se le targhe sono riportate in un file separato allegato alla fattura, ma non compaiono direttamente nella fattura stessa, il documento deve essere classificato come NOCARB.
Fatture con gasolio, benzina, AdBlue e pedaggi
Le fatture netting possono comprendere anche benzina, metano, AdBlue, pedaggi e altri servizi.
In questo caso, nella colonna C deve essere riportato l’intero importo della fattura al netto dell’IVA, quindi la somma di tutte le spese.
Nella colonna D deve invece essere indicato esclusivamente il costo del gasolio ammissibile al ristoro.
Note di credito
Se il fornitore emette una nota di credito relativa all’acquisto di gasolio, nelle colonne A, B e C vanno riportati i dati della fattura originaria.
Nella colonna D deve invece essere indicato l’importo netto del carburante rimborsabile, detratto l’importo netto della nota di credito.
Gasolio per la cisterna aziendale
Il ristoro gasolio può riguardare anche il carburante acquistato per una cisterna privata aziendale.
La fattura deve essere classificata NOCARB.
Nella colonna C va indicato l’intero importo della fattura al netto dell’IVA, mentre nella colonna D deve essere riportata soltanto la spesa relativa al gasolio utilizzato per rifornire i veicoli ammessi al beneficio.
Se dalla stessa cisterna vengono riforniti anche veicoli non ammessi, la relativa quota di carburante deve essere esclusa dalla colonna D.
Gruppi frigoriferi: gasolio escluso
Il gasolio utilizzato per alimentare i gruppi frigoriferi installati sui semirimorchi non rientra nel ristoro.
Il beneficio riguarda infatti il gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli.
Targhe jolly: niente ristoro
Se una fattura contiene targhe di veicoli ammessi e anche cosiddette “targhe jolly”, la fattura deve essere classificata CARB.
Le targhe jolly, però, non danno diritto al ristoro.
Fatture differite: conta la data del rifornimento
Per il bonus gasolio, conta la data effettiva di acquisto del gasolio e non soltanto quella riportata sulla fattura.
Una fattura emessa a settembre può quindi essere inserita se riguarda rifornimenti effettuati nel mese di agosto.
Al contrario, una fattura emessa a marzo ma riferita a rifornimenti effettuati a febbraio 2026 non deve essere inserita.
Le FAQ ribadiscono espressamente entrambi i casi.
Acquisti sotto 1,39415 euro al litro
Le fatture relative ad acquisti effettuati a un prezzo al litro inferiore al prezzo medio rilevato dal MASE per febbraio 2026 non devono essere inserite nel file fatture.
Il valore di riferimento è 1,39415 euro al litro.
Fatture estere: come indicare la partita IVA
Anche le fatture estere possono entrare nella domanda di rimborso gasolio, ma vanno compilate seguendo le regole indicate nelle FAQ.
Per i fornitori esteri, nella colonna A la partita IVA deve essere indicata senza il codice Paese.
Il codice del Paese deve invece essere riportato nella colonna E.
Gli zeri iniziali della partita IVA devono essere mantenuti. Gli eventuali caratteri speciali devono essere sostituiti con il segno +.
Fatture estere con caratteri speciali
Quando il riferimento di una fattura estera contiene numeri, lettere e caratteri speciali, il riferimento va indicato secondo le istruzioni delle FAQ.
I caratteri speciali devono essere sostituiti con il segno +, mentre il codice Paese deve essere riportato separatamente nella colonna E.
Fatture estere con due partite IVA
Se nella stessa fattura compaiono sia la partita IVA della holding sia quella dell’azienda presso la quale è stato acquistato il carburante, nella colonna A deve essere riportata la partita IVA dell’azienda presso cui è avvenuto effettivamente l’acquisto.
Nella colonna E deve essere indicato il codice Paese riferito alla stessa partita IVA.
Quale Paese indicare nelle fatture netting
Per le fatture estere va indicato nella colonna E il codice del Paese risultante dalla partita IVA del soggetto che ha emesso la fattura.
Per le fatture netting conta invece il Paese nel quale ha sede il soggetto che ha emesso la fattura e gestisce i servizi collegati alla carta, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il rifornimento.
Fattura emessa da un soggetto italiano
Se la fattura è emessa da un’impresa italiana con partita IVA italiana, nella colonna E deve essere indicato il codice:
IT.
Fornitore estero identificato in Italia
Per i rifornimenti effettuati in Italia tramite carte netting, se la fattura viene emessa dalla sede italiana di un fornitore estero e riporta una partita IVA italiana, nella colonna E deve essere indicato IT.
Se invece la fattura è emessa con partita IVA estera, deve essere indicato il codice del Paese estero del soggetto che l’ha emessa.
Fatture svizzere
Se il soggetto presso il quale è stato effettuato effettivamente il rifornimento dispone di una partita IVA attribuita dalla Svizzera, la fattura non deve essere inserita.
Se invece il fornitore effettivo dispone di una partita IVA attribuita da uno Stato membro dell’Unione europea, la fattura può essere inserita.
Pregresse irregolarità sulle accise
Le imprese i cui titolari o rappresentanti stanno regolarmente pagando una rateizzazione relativa a un precedente verbale per irregolarità sulle accise possono accedere al beneficio.
Le FAQ rispondono espressamente in senso affermativo.
Come correggere una domanda già inviata
Se la domanda di rimborso gasolio contiene errori, può essere cancellata e ripresentata durante il periodo di apertura della piattaforma.
L’operazione si effettua entrando nella sezione “Gestione richiesta”. Dopo la cancellazione si può trasmettere una nuova domanda.
La correzione deve avvenire entro il termine previsto per la presentazione delle istanze.
Istanza presa in carico o già accolta
Una domanda “presa in carico” o “accolta” non può essere modificata direttamente.
Se manca una fattura o è necessario correggere il file, bisogna eliminare l’istanza e presentarne una nuova. L’operazione è possibile soltanto durante il periodo di apertura della piattaforma.
Dopo la chiusura non sarà più possibile intervenire. Si potrà soltanto consultare il dettaglio della domanda e verificarne lo stato.
L’ordine cronologico delle domande conta
La concessione del credito d’imposta gasolio seguirà l’ordine di invio delle istanze.
Le FAQ spiegano che il beneficio sarà riconosciuto attraverso più decreti direttoriali, dopo le verifiche previste e le registrazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Se un’impresa cancella una domanda e ne presenta una nuova, quest’ultima assumerà una nuova posizione cronologica.
Questo non significa perdere automaticamente il beneficio. Le imprese con istanza accolta saranno inserite tra i beneficiari. L’importo potrà essere riparametrato se necessario per rispettare il plafond disponibile.
Quando si può utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta gasolio non viene pagato con un bonifico.
Il beneficio potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 quando l’importo concesso sarà visibile nel cassetto fiscale dell’impresa, nella sezione “crediti agevolativi”.
Rimborso gasolio e rimborso accise non sono la stessa misura
Il rimborso gasolio oggetto della procedura di settembre è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta ed è distinto dall’ordinario rimborso delle accise sul gasolio.
A chiarirlo sono le stesse FAQ MIT-ADM. Il documento chiede se il credito riconosciuto per la maggiore spesa sostenuta possa essere cumulato con il rimborso delle accise sullo stesso gasolio.
La risposta è sì.
Il cumulo è consentito, ma il totale degli aiuti non può superare la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli ammessi.
Dove vengono pubblicati gli avvisi del MIT
Gli avvisi relativi all’apertura e alla chiusura della procedura vengono pubblicati nell’area Trasporti del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le FAQ indicano in particolare le sezioni dedicate all’autotrasporto merci e passeggeri.
Rimborso gasolio 2026: checklist prima della domanda
Prima dell’invio conviene controllare:
- rifornimenti effettuati dal 1° marzo al 31 agosto 2026;
- domanda da presentare dal 1° al 15 settembre 2026;
- esclusione degli acquisti sotto 1,39415 euro al litro;
- accesso alla piattaforma con le credenziali previste;
- file esclusivamente in formato XLSX;
- mantenimento del nome originale del file;
- importi indicati al netto dell’IVA;
- corretto utilizzo dell’IdSdI;
- corretta compilazione delle colonne A, B, C, D ed E;
- corretta distinzione tra CARB e NOCARB;
- verifica delle fatture netting;
- eventuali note di credito già sottratte;
- esclusione del carburante non agevolabile;
- verifica delle targhe jolly;
- controllo dei mezzi in leasing e a noleggio;
- corretta gestione di rimorchi e semirimorchi;
- verifica delle fatture estere e del relativo codice Paese;
- controllo della data effettiva dei rifornimenti;
- eventuale correzione della domanda prima della chiusura della piattaforma.
Rimborso gasolio: meglio controllare tutto prima dell’invio
Le 50 FAQ MIT-ADM mostrano che gran parte dell’attenzione deve concentrarsi sulla corretta compilazione del file fatture.
Un IdSdI sbagliato, una classificazione CARB o NOCARB non corretta, una targa non ammissibile o un errore nella gestione delle fatture estere può rendere necessario cancellare e ripresentare la domanda di rimborso gasolio.
Lo stesso vale per i rifornimenti fuori periodo o per gli importi inseriti senza rispettare le indicazioni previste.
Con una finestra aperta dal 1° al 15 settembre 2026 e un fondo complessivo da 386,2 milioni di euro, conviene quindi preparare in anticipo fatture, targhe e file da allegare.
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