Il Decreto Omnibus corregge le modifiche al TUIR e ripristina la fruibilità dei fringe benefit e dei servizi di welfare per la platea degli altri familiari, evitando penalizzazioni per lavoratori e datori di lavoro
Familiari a carico, il Decreto Omnibus aggiusta il tiro sui requisiti per l’accesso ai bonus aziendali.
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 148/2026 cancella l’obbligo di convivenza per i parenti rientranti nel perimetro degli altri familiari e, ai fini dei fringe benefit e del welfare aziendale, decade il requisito della residenza comune.
Si semplifica la mappa dei benefici fiscali collegati alla cerchia familiare, ossia fratelli, suoceri, generi e nuore.
Le novità correggono una svista penalizzante introdotta nel lungo e complesso lavoro di attuazione della riforma fiscale, risolvendo un nodo interpretativo che aveva creato non poche incertezze tra datori di lavoro e dipendenti.
Familiari a carico, bonus e welfare aziendale senza convivenza: il correttivo nel Decreto Omnibus
Il Decreto Omnibus interviene sull’articolo 12 del TUIR e, in parallelo sull’articolo 12, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (decreto legislativo n. 117/2026) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027.
La norma stabilisce che, ogni volta che una disposizione fiscale richiama i soggetti definiti dall’articolo 12 del TUIR o dalla norma equivalente trasposta nel nuovo Testo Unico, le agevolazioni spettano a prescindere dal fatto che per essi sia effettivamente riconosciuta la detrazione IRPEF per carichi di famiglia.
Vale la pena ricordare che la platea dei familiari rilevanti ai fini fiscali comprende:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli (compresi adottivi, affidati o nati fuori dal matrimonio);
- genitori e ascendenti prossimi;
- altri familiari ex art. 433 c.c. (generi, nuore, suoceri, suocere, fratelli e sorelle).
La novità risiede nell’eliminazione del vincolo di convivenza (o della percezione di assegni alimentari non giudiziali) per gli “altri familiari” dell’articolo 433 del Codice Civile.
Ai fini delle agevolazioni fiscali rientranti nel perimetro dei fringe benefit e del welfare aziendale, rimborsi o prestazioni a favore di fratelli, sorelle, suoceri, generi o nuore non saranno più subordinati alla convivenza degli stessi con il contribuente.
Il perimetro torna così ad allinearsi alla formulazione storica delle norme sul lavoro.
Il requisito della convivenza (o dell’assegno alimentare) resta invece obbligatorio nei casi in cui sia richiesto che il parente sia formalmente fiscalmente a carico (entro i limiti di reddito di 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli under 24).
Il “corto circuito” normativo: dalla Manovra 2025 al D.Lgs. 192/2025
Per comprendere l’importanza dell’intervento contenuto nel Decreto Omnibus, è necessario ripercorrere la complessa stratificazione normativa che tra il 2024 e il 2025 ha interessato la disciplina del welfare aziendale e le detrazioni per carichi di famiglia.
Il punto di origine del nodo applicativo risiede nella Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1, comma 11), che ha ristretto la platea dei soggetti per i quali spettano le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, tagliando le agevolazioni per i figli a carico di età pari o superiore a 30 anni (salvo disabilità) e limitando fortemente le detrazioni per gli “altri familiari” di cui all’art. 433 del codice civile.
La successiva interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E/2025 aveva paventato un effetto domino sanzionatorio sul welfare aziendale: la perdita della detrazione IRPEF in senso stretto rischiava infatti di trascinare con sé l’esclusione dai benefici dell’articolo 51 del TUIR, che disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente di somme e prestazioni erogate a favore dei familiari.
Per porre rimedio, il D.Lgs. n. 192/2025 aveva novellato il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, chiarendo che le disposizioni fiscali di favore continuavano ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione IRPEF.
Tuttavia, nel riscrivere il testo, il Legislatore vi aveva inserito il requisito della convivenza col contribuente (o della percezione di assegni alimentari) per le persone indicate nell’art. 433 c.c. (come fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore).
Un vincolo che ha generato un’evidente distorsione: l’articolo 51 del TUIR, per l’erogazione dei fringe benefit e del welfare, non ha mai preteso il requisito della convivenza, determinando così il rischio di conguagli a sfavore dei dipendenti ai quali erano stati erogati benefit per familiari non conviventi.
Familiari a carico, cosa cambia con il Decreto Omnibus
L’articolo 1 contenuto nel Decreto Omnibus elimina quindi la “stasi interpretativa”. In tabella il quadro delle novità.
| Tipologia di Familiari | Disciplina Precedente (D.Lgs. 192/2025) | Nuova Disciplina (Decreto Omnibus) |
|---|---|---|
| Coniuge non separato e Figli | Accesso alle agevolazioni senza vincolo di detrazione | Accesso alle agevolazioni senza vincolo di detrazione |
| Altri familiari (art. 433 c.c.) (Suoceri, generi, nuore, fratelli/sorelle) | Benefici legati al requisito della convivenza obbligatoria | Eliminato il requisito della convivenza per la generalità dei benefici (es. welfare) |
| Familiari fiscalmente a carico (Limiti di reddito art. 12 c. 2) | Requisito convivenza mantenuto | Convivenza richiesta solo se la specifica norma fiscale richiede lo stato di a carico |
Con la nuova formulazione, la platea dei beneficiari dei piani di welfare viene riallineata alla natura originaria dell’art. 51 del TUIR. Gli “altri familiari” daranno diritto al regime d’esenzione sui benefit percepiti a prescindere dal fatto che condividano la medesima residenza con il lavoratore dipendente.
Novità con efficacia retroattiva e senza costi per lo Stato
La disposizione stabilisce l’applicazione retroattiva delle novità: le modifiche trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2025).
Questa scelta tecnica risulta decisiva per le operazioni di conguaglio fiscale eseguite dai sostituti d’imposta.
I datori di lavoro che nel corso del 2025 avevano erogato prestazioni di welfare a favore di familiari non conviventi non dovranno operare trattenute correttive ex post sugli stipendi dei dipendenti.
La Relazione Tecnica al Decreto Omnibus evidenzia inoltre come la misura non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infatti, le previsioni di gettito legate alla Manovra 2025 avevano stimato esclusivamente i recuperi derivanti dai tagli delle detrazioni IRPEF in senso stretto, senza attribuire maggiori entrate alla potenziale decadenza dei benefici sul welfare aziendale.
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