Il D.Lgs. 148/2026 interviene su numerosi aspetti della riforma fiscale, ma per i professionisti tecnici le novità più rilevanti riguardano soprattutto il trattamento dei crediti d’imposta acquistati o ricevuti come corrispettivo, la soppressione dal 2026 della riduzione dei termini di accertamento per i forfettari e alcune modifiche puntuali in materia di trust, successioni e pubblicità immobiliare. Il decreto non introduce invece una riforma generale della fiscalità immobiliare.
In breve: cosa cambia con il D.Lgs. 148/2026 per i professionisti tecnici
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30, contiene disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Il provvedimento interessa un numero molto ampio di materie fiscali. Per ingegneri, architetti, geometri e, più in generale, per i professionisti tecnici, le disposizioni di maggiore interesse sono però soprattutto quelle riguardanti:
- il trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta;
- la disciplina dei crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale;
- la possibilità, per gli esercenti arti e professioni, di applicare le nuove regole anche a determinati crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- l’eliminazione, dal periodo d’imposta 2026, della riduzione di un anno dei termini di accertamento prevista per i contribuenti forfettari interessati dalla precedente disposizione;
- alcuni interventi specifici in materia di trust, successioni, imposte ipotecarie e catastali e pubblicità immobiliare.
Non si tratta, invece, di una riforma generale della tassazione degli immobili né di una modifica generalizzata delle aliquote delle imposte di successione, ipotecarie o catastali.
Scarica il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148
Crediti d’imposta acquistati dai professionisti: cosa prevede il nuovo articolo 54 del TUIR
Una delle disposizioni più rilevanti per il lavoro autonomo è contenuta nell’articolo 3 del D.Lgs. 148/2026, dedicato al trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
Il decreto inserisce nell’articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies.
La nuova disciplina stabilisce che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, costituiscono reddito.
La norma comprende espressamente anche i crediti relativi agli incentivi per gli interventi indicati dall’articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020.
Questo riferimento è importante per il settore delle costruzioni perché l’articolo 121 ha disciplinato il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito relativo a una pluralità di interventi agevolati.
È quindi preferibile non restringere la nuova disposizione al solo Superbonus: il testo del D.Lgs. 148/2026 richiama precisamente gli incentivi per gli interventi di cui all’art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020.
Compensazione dei crediti: come viene determinato il differenziale
Il legislatore disciplina espressamente anche il caso nel quale il credito acquistato venga utilizzato in compensazione.
In questo caso, il differenziale deve essere determinato facendo riferimento alla parte del costo o del valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.
La disposizione introduce quindi una regola specifica per il trattamento fiscale dei crediti utilizzati progressivamente in compensazione.
Per un professionista tecnico che abbia acquistato crediti d’imposta, questo rappresenta uno degli aspetti centrali della nuova disciplina.
Sui differenziali positivi si applica un’imposta sostitutiva del 26%
Il nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 54 del TUIR stabilisce che i differenziali positivi disciplinati dal comma precedente sono soggetti a una imposta sostitutiva con la stessa aliquota prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. 461/1997.
L’aliquota richiamata dalla disposizione è pari al 26%, come stabilito dall’articolo 1, comma 23, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
L’imposta sostitutiva deve essere versata direttamente secondo i termini e le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.
Credito d’imposta ricevuto come compenso professionale: la regola è diversa
Il decreto introduce una distinzione che assume particolare interesse per i liberi professionisti.
La disciplina dell’imposta sostitutiva prevista per i differenziali positivi non si applica ai crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.
In questo caso, la norma dispone che il corrispettivo concorra alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.
È quindi necessario distinguere le due fattispecie contemplate dalla norma:
- credito d’imposta acquistato, per il quale opera la disciplina dei differenziali positivi e dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 3;
- credito d’imposta che costituisce il corrispettivo di una prestazione professionale, per il quale la stessa disposizione prevede espressamente un differente trattamento.
Per ingegneri, architetti e geometri questo passaggio è particolarmente significativo perché consente di distinguere sul piano fiscale situazioni che possono apparire simili sotto il profilo della disponibilità del credito, ma che il legislatore tratta diversamente.
Da quando si applicano le nuove regole sui crediti d’imposta
L’articolo 3 disciplina espressamente anche la decorrenza.
Le nuove disposizioni si applicano ai crediti d’imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 12 agosto 2026.
Il legislatore introduce però anche una possibilità specifica per gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del TUIR.
Questi soggetti possono applicare le nuove disposizioni ai crediti d’imposta acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, la norma consente di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR 322/1998.
Il decreto precisa però espressamente che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Si tratta di una disposizione che merita particolare attenzione da parte dei professionisti che abbiano acquistato crediti d’imposta nei periodi interessati.
Regime forfettario: dal periodo d’imposta 2026 viene meno la riduzione di un anno dell’accertamento
Un’altra modifica direttamente rilevante per molti professionisti è contenuta nell’articolo 21 del D.Lgs. 148/2026.
La norma interviene sull’articolo 1, comma 74, della legge 190/2014 e, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026, sopprime la previsione che riconosceva una riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento ai contribuenti interessati dalla disposizione.
La formulazione precedente stabiliva infatti che, per i contribuenti con fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del DPR 600/1973 fosse ridotto di un anno.
La precedente disciplina è confermata anche dalla documentazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che aveva chiarito come la riduzione fosse subordinata alla circostanza che il fatturato del periodo d’imposta fosse costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
Con il D.Lgs. 148/2026 questa previsione viene soppressa a partire dal periodo d’imposta 2026.
Cosa cambia concretamente per il professionista forfettario
La modifica non introduce un nuovo regime di accertamento specifico per ingegneri, architetti o geometri.
Il suo effetto normativo è più circoscritto: viene eliminata la riduzione di un anno prevista dal comma 74 della legge 190/2014.
È quindi questo l’elemento da evidenziare nell’informazione rivolta ai professionisti, evitando di attribuire al decreto ulteriori modifiche ai termini di accertamento che il testo non contiene.
Il riferimento corretto è l’articolo 21, non l’articolo 22
La modifica relativa ai contribuenti forfettari è contenuta nell’articolo 21 del D.Lgs. 148/2026.
L’articolo 22 ha invece un oggetto differente e disciplina il termine per l’accertamento dei componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. Tale disposizione si applicherà ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Le due disposizioni devono quindi essere mantenute nettamente distinte.
Successioni e immobili: cosa cambia davvero con il correttivo fiscale
Il D.Lgs. 148/2026 contiene anche alcune modifiche in materia di successioni, donazioni e imposte ipotecarie e catastali.
Su questo punto occorre però particolare cautela.
Il decreto non introduce una modifica generale delle aliquote o delle franchigie dell’imposta sulle successioni e donazioni, né una nuova disciplina generalizzata della tassazione degli immobili.
Gli interventi di maggiore interesse sono specifici e riguardano soprattutto trust e altri vincoli di destinazione, la decorrenza degli interessi nell’ambito della rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione e alcune procedure connesse alla pubblicità immobiliare.
Trust e vincoli di destinazione: l’opzione viene estesa alle imposte ipotecaria e catastale
L’articolo 13 del D.Lgs. 148/2026 modifica l’articolo 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 346/1990.
Per comprendere correttamente la portata della modifica è essenziale considerare l’ambito della disposizione interessata.
L’articolo 4-bis del Testo unico delle successioni e donazioni è infatti espressamente dedicato a “Trust e altri vincoli di destinazione”. La norma stabilisce che trust e altri vincoli di destinazione rilevano ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni quando determinano arricchimenti gratuiti dei beneficiari.
Il comma 3 consente al disponente del trust o di altro vincolo di destinazione, oppure al trustee nel caso di trust testamentario, di optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento di beni e diritti oppure dell’apertura della successione.
Il correttivo del 2026 estende espressamente questa opzione anche alle imposte ipotecaria e catastale.
La modifica deve quindi essere presentata entro questo preciso perimetro.
Non si tratta di una nuova disciplina generale delle imposte ipotecarie e catastali e neppure di una nuova forma di rateazione applicabile indistintamente alle successioni immobiliari.
Successioni: cambia la decorrenza degli interessi nella rettifica e liquidazione della maggiore imposta
L’articolo 14 del D.Lgs. 148/2026 interviene sull’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 346/1990, relativo alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta.
La norma sostituisce il precedente riferimento alla decorrenza degli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale con il riferimento al giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 37, comma 1, primo periodo.
La modifica riguarda quindi il momento dal quale decorrono gli interessi nell’ambito della rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
Non modifica le aliquote o le franchigie dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Imposte ipotecarie e catastali: l’articolo 15 è una correzione di coordinamento normativo
Anche l’articolo 15 interviene sulle imposte ipotecarie e catastali, ma con una modifica estremamente circoscritta.
Il decreto corregge infatti il rinvio contenuto nell’articolo 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 347/1990, sostituendo le parole “comma 1-bis” con “comma 1”.
È quindi opportuno qualificare questa disposizione per ciò che effettivamente è: un intervento di coordinamento del riferimento normativo, non una nuova agevolazione fiscale o una modifica delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale.
Pubblicità immobiliare: nuovi controlli sulle autoliquidazioni
Per il settore immobiliare merita attenzione anche l’articolo 20 del D.Lgs. 148/2026, che disciplina le procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare.
Per le formalità di pubblicità immobiliare richieste dai soggetti individuati dalla norma, l’ufficio controlla:
- la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e delle tasse effettuata dal contribuente;
- la regolarità dei relativi versamenti.
Se dal controllo risultano dovuti maggiori tributi, l’ufficio notifica un apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento.
L’avviso contiene l’invito a versare, entro 60 giorni, l’integrazione dei tributi, la sanzione amministrativa prevista dalla normativa e gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi avrebbero dovuto essere pagati.
Se il pagamento viene effettuato entro il termine indicato, la sanzione amministrativa dovuta è ridotta a un terzo.
Anche in questo caso la portata della disposizione deve essere mantenuta nel suo esatto perimetro: si tratta di una procedura di controllo dell’autoliquidazione connessa alle formalità di pubblicità immobiliare, non di una modifica generale della tassazione delle compravendite immobiliari.
Correttivo fiscale 2026: le novità da ricordare per ingegneri, architetti e geometri
Per il professionista tecnico, il D.Lgs. 148/2026 assume rilievo soprattutto sotto il profilo del reddito di lavoro autonomo.
L’articolo 3 introduce infatti una disciplina espressa per i differenziali positivi generati dalla cessione o dalla compensazione dei crediti d’imposta e richiama direttamente anche i crediti relativi agli incentivi per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020.
Particolarmente importante è anche la distinzione tra crediti acquistati e crediti che costituiscono il corrispettivo della prestazione professionale, per i quali il decreto prevede un trattamento differente.
Per chi opera in regime forfettario, invece, la novità è netta: dal periodo d’imposta 2026 viene meno la riduzione di un anno dei termini di accertamento prevista dalla precedente disciplina.
Più circoscritte sono le disposizioni connesse agli immobili: l’articolo 13 interessa specificamente trust e altri vincoli di destinazione, l’articolo 14 modifica la decorrenza degli interessi nell’ambito della rettifica della successione, mentre l’articolo 20 interviene sulle procedure di controllo delle autoliquidazioni ai fini della pubblicità immobiliare.
Il decreto va quindi letto evitando generalizzazioni: non introduce una nuova fiscalità immobiliare nel suo complesso, ma apporta correzioni puntuali a una pluralità di discipline.
Tabella: cosa cambia e chi è interessato
| Tema | Norma | Novità | Soggetti/ambito interessato |
|---|---|---|---|
| Crediti d’imposta | Art. 3 | I differenziali positivi da cessione o compensazione costituiscono reddito; prevista imposta sostitutiva | Esercenti arti e professioni nelle fattispecie previste |
| Crediti ex art. 121 D.L. 34/2020 | Art. 3 | Espressamente ricompresi tra i crediti contemplati dalla nuova disciplina | Professionisti che abbiano acquistato i crediti interessati |
| Credito come compenso professionale | Art. 3 | Esclusione dall’imposta sostitutiva sui differenziali; concorso al reddito secondo la regola prevista dalla norma | Esercenti arti e professioni |
| Decorrenza crediti acquistati | Art. 3 | Regola generale dal 12 agosto 2026; possibilità prevista dalla norma anche per crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 | Esercenti arti e professioni interessati |
| Regime forfettario | Art. 21 | Soppressione della riduzione di un anno del termine di accertamento | Dal periodo d’imposta 2026 |
| Trust e vincoli di destinazione | Art. 13 | Estensione dell’opzione anche alle imposte ipotecaria e catastale | Trust e altri vincoli di destinazione |
| Successioni | Art. 14 | Modifica della decorrenza degli interessi nella rettifica e liquidazione della maggiore imposta | Successioni interessate dalla fattispecie |
| Imposte ipotecarie e catastali | Art. 15 | Correzione di un rinvio normativo | Coordinamento normativo |
| Pubblicità immobiliare | Art. 20 | Controllo delle autoliquidazioni e disciplina dell’avviso per maggiori tributi | Formalità immobiliari ricadenti nella disposizione |
FAQ sul D.Lgs. 148/2026 per i professionisti tecnici
Il correttivo fiscale 2026 riguarda anche ingegneri, architetti e geometri?
Sì, quando il professionista rientra nelle fattispecie disciplinate. Il D.Lgs. 148/2026 non introduce norme riservate specificamente alle professioni tecniche, ma l’articolo 3 interviene direttamente sul reddito di lavoro autonomo e riguarda quindi anche ingegneri, architetti e geometri che si trovino nelle condizioni previste dalla norma.
Cosa cambia per i crediti d’imposta acquistati da un professionista?
I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione dei crediti d’imposta contemplati dalla norma costituiscono reddito e sono assoggettati all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 3. Tra i crediti espressamente richiamati figurano quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020.
L’imposta sostitutiva sui differenziali è del 26%?
Sì. L’articolo 3 richiama l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, fissata al 26% dall’articolo 1, comma 23, della legge 207/2024.
Un credito ricevuto come compenso per una prestazione professionale segue la stessa disciplina?
No. Il decreto stabilisce espressamente che la disciplina dell’imposta sostitutiva sui differenziali non si applica ai crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale. In questo caso il corrispettivo concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.
Cosa cambia per i professionisti in regime forfettario dal 2026?
Dal periodo d’imposta 2026 l’articolo 21 del D.Lgs. 148/2026 elimina la disposizione che prevedeva la riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento collegata al fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
Il correttivo modifica in generale le tasse sugli immobili?
No. Le disposizioni individuate hanno un ambito più circoscritto. L’articolo 13 riguarda trust e altri vincoli di destinazione, l’articolo 14 interviene sulla decorrenza degli interessi nella rettifica della successione e l’articolo 20 disciplina procedure di controllo sulle autoliquidazioni relative a determinate formalità di pubblicità immobiliare.
L’articolo 13 introduce una nuova rateazione delle imposte ipotecarie e catastali?
No. Il testo normativo interviene sull’opzione disciplinata dall’articolo 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 346/1990 per trust e altri vincoli di destinazione, estendendola anche alle imposte ipotecaria e catastale. La disposizione non introduce una generale disciplina di rateazione delle imposte immobiliari.
Fonti normative e istituzionali
Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 – Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30. Entrata in vigore: 12 agosto 2026.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 23 – Aliquota del 26% dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 461/1997.
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