Scissione con scorporo e DURF: per l’Agenzia la beneficiaria neocostituita non eredita l’anzianità dell’attività della scissa. Una conclusione che solleva dubbi sulla neutralità fiscale e sulla continuità delle posizioni soggettive.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella scissione con scorporo la società beneficiaria di nuova costituzione non può computare l’anzianità dell’attività svolta dalla società scissa ai fini del requisito triennale necessario per ottenere il DURF.
La conclusione, contenuta nella risposta a interpello n. 50/2026, solleva però dubbi alla luce della neutralità fiscale della scissione e delle regole sulla continuità delle posizioni soggettive previste dall’art. 173 TUIR.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza d’interpello n° 50/2026 risponde ad un quesito in un modo che si reputa non coerente con la ratio e con gli scopi di riorganizzazione che vengono perseguiti con la scissione e con la fondamentale prerogativa della neutralità dell’operazione.
La società beneficiaria costituita mediante scissione con scorporo può ereditare l’anzianità dell’attività svolta dalla società scissa e utilizzarla per ottenere il DURF? L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 50/2026, ha dato risposta negativa. La soluzione appare tuttavia discutibile alla luce della disciplina della scissione con scorporo, del principio di neutralità fiscale e delle regole sul trasferimento delle posizioni soggettive previste dall’art. 173 TUIR.
La portata disciplinare dell’art 173, comma 4, Tuir e l’articolata opzione legislativa in esso prevista in ordine al riparto delle posizioni soggettive, porta a privilegiate una soluzione esegetica esattamente opposta a quella prospettata nella risposta dall’Estensore erariale.
Scissione con scorporo e DURF: il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate
L’oggetto del quesito di cui all’istanza dell’interpello n. 50/2026 ha riguardato se una società (la beneficiaria) costituita mediante un’operazione di scissione con scorporo potesse avvalersi della normativa relativa alle semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti ed imprese appaltatrici in materia di ritenute operate ai dipendenti, come previste dall’articolo 17bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il requisito dei tre anni di attività
In proposito l’Istante precisava che la società beneficiaria è una società formalmente di nuova costituzione, per cui essa non potrebbe richiedere il rilascio del DURF all’Agenzia delle Entrate, non disponendo del requisito del triennio di attività pregressa. Di fatto però, al di là della dinamica strutturale della scissione, l’attività si sarebbe dovuto ritenerla esercitata dalla beneficiaria da 28 anni, essendo stata riallocata in essa l’intera struttura produttiva.
Lo svantaggio per la beneficiaria di nuova costituzione
L’impossibilità di richiedere il DURF avrebbe determinato lo svantaggio di non poter usufruire dell’istituto della compensazione per il versamento delle ritenute di natura erariale effettuate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, compensazione invece ammessa ante l’operazione di scissione con scorporo.
La risposta n. 50/2026 dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nella risposta in esame dapprima ricorda come l’art. 17 bis del D.lgs 241/1997 preveda che in deroga alla disposizione dell’art 17, comma 1, i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 ad un’impresa tramite rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera nelle sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr 600/73.
Perché l’Agenzia nega la continuità dell’anzianità
Tali obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente la sussistenza di vincolanti requisiti tra cui è previsto l’esercizio dell’attività da almeno tre anni.
Le modifiche all’art. 173, comma 4, TUIR
Con riguardo allo specifico oggetto dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come l’art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, abbia apportato modifiche al comma 4 dell’art 173 Tuir, prevedendo che tra le posizioni soggettive della società scissa oggetto del riparto su base proporzionale debbano rimanere escluse le eccedenze d’imposta utilizzabili in compensazione anche ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241/1997 e i crediti d’imposta chiesti a rimborso di natura diversa da quella agevolativa.
Con tali modifiche per l’Agenzia delle Entrate il legislatore è intervenuto in maniera puntuale per regolamentare talune posizioni giuridiche nell’ambito dell’operazione di scissione con scorporo, tra cui non compare quella oggetto del presente interpello. L’Agenzia non ritiene inoltre possibile una interpretazione estensiva del principio di continuità e neutralità che consenta di ricomprendere il periodo di svolgimento dell’attività economica intesa nel suo complesso.
Perché la soluzione dell’Agenzia non convince
La risposta all’istanza dell’interpello in commento appare poco condivisibile, in quanto essa sembra travisare la ratio delle precisazioni legislative apportate in ordine alla scissione con scorporo.
Scissione con scorporo e neutralità fiscale
L’articolo 16 del d.lgs. 192 del 2024 ha inserito nell’articolo 173 TUIR, tra gli altri il comma 15 ter (ulteriormente modificato dal decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192) a mente del quale:
“Alla scissione di cui all’articolo 2506, comma 1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo con esclusione dei commi 3,7,9 e 10 come di seguito integrate:
- la società scissa assume quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’art. 2506 quater del codice civile;
- le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, assumono in capo alla società beneficiaria il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’art 2506 quater cod. civ.;
- le attività e passività ogge
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