pronte le regole del Fisco


Con il provvedimento del 28 agosto l’Agenzia delle Entrate avvia i controlli automatici incrociando fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE. Sanzioni al 120%, 60 giorni per il dialogo ed escluse le compensazioni

Fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti eseguiti nell’anno saranno la base per la liquidazione automatica in caso di dichiarazione IVA omessa.

Questo uno dei dettagli contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto che, in linea con l’imminente stop al periodo della tregua estiva, fissa un nuovo tassello per le attività di controllo effettuate dagli Uffici.

Nel solco di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026, la digitalizzazione del Fisco compie un nuovo passo verso l’automazione dei processi di controllo e di contrasto all’evasione fiscale.

Dichiarazione IVA omessa, parte la liquidazione automatizzata: cosa cambia dal 2026

Il provvedimento di fine estate dell’Agenzia delle Entrate contiene le disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 111, della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025).

La norma attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di effettuare la liquidazione automatizzata dell’imposta sul valore aggiunto anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, attingendo direttamente al patrimonio informativo presente nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria.

Il provvedimento parte dal definire i casi in cui potrà essere applicata la nuova procedura di calcolo dell’IVA, che si attiverà sia in presenza di un’effettiva mancata trasmissione del modello IVA annuale, sia nei casi di omissione sostanziale.

Secondo quanto chiarito dal punto 2.3 del provvedimento, si considera omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, necessari per la determinazione del volume d’affari e per la liquidazione dell’imposta dovuta.

Senza dichiarazione IVA, l’imposta è calcolata con fatture, corrispettivi e dati già trasmessi al Fisco

Per ricostruire la posizione fiscale del contribuente che non ha inviato la dichiarazione annuale, l’Agenzia delle Entrate potrà incrociare i dati già in proprio possesso relativi al periodo d’imposta oggetto di controllo:

  • fatture elettroniche emesse e ricevute: limitatamente ai “dati fattura” veicolati tramite il Sistema di Interscambio (SdI);
  • corrispettivi telematici: memorizzati e trasmessi quotidianamente dai registratori telematici;
  • comunicazioni LIPE: le Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010) eventualmente presentate;
  • versamenti IVA effettuati: i modelli F24 eseguiti per l’anno d’imposta di riferimento.

La determinazione delle somme dovute a titolo di imposta verrà effettuata in base all’imposta a debito emersa dai flussi informativi di cui sopra.

Dal debito saranno scomputati l’imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate, nonché i versamenti IVA effettuati relativi al periodo d’imposta.

Il calcolo non terrà conto invece del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello oggetto di controllo. Qualsiasi eccedenza detraibile pregressa non potrà quindi essere scomputata in sede di liquidazione automatizzata.

Sull’imposta dovuta così rideterminata si applicherà la sanzione del 120 per cento dell’imposta per omessa dichiarazione, in aggiunta agli interessi del 4 per cento per ritardata iscrizione a ruolo.

Comunicazione tramite PEC e nel Cassetto Fiscale

Una volta elaborate le risultanze, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente l’esito della liquidazione per avviare la procedura di dialogo in caso di necessità di fornire chiarimenti specifici oppure per il versamento delle somme dovute.

La comunicazione delle risultanze della liquidazione avviene tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente. In assenza di recapito, sarà inviata una raccomandata A/R.

La comunicazione si considera ricevuta dal contribuente nel giorno in cui risulta recapitata tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento e, la stessa, sarà resa disponibile in formato elettronico all’interno del Cassetto Fiscale del contribuente.

Una finestra di 60 giorni per dialogare con il Fisco. Poi debito IVA iscritto a ruolo

La ricezione della comunicazione apre una finestra di dialogo di 60 giorni.

Entro tale termine, il contribuente o l’intermediario delegato possono:

  • fornire chiarimenti ed evidenziare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’automatismo dell’Agenzia;
  • richiedere la rideterminazione dell’imposta dovuta.

Qualora il contribuente riconosca la correttezza della liquidazione o la definisca a seguito dei chiarimenti resi, sarà possibile pagare entro 60 giorni beneficiando della riduzione a un terzo della sanzione e della riduzione degli interessi al 3,5 per cento annuo.

In caso contrario, le somme saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo, con la chiamata in campo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Pagamento senza compensazione

Un ulteriore aspetto da evidenziare riguarda le modalità di pagamento.

Sarà in ogni caso preclusa la compensazione, anche a seguito dell’iscrizione a ruolo.

Su questo punto si ricorda che ordinariamente, l’articolo 31 del D.L. 78/2010 vieta la possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale (nel modello F24) i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Nel contesto del nuovo articolo 54-bis.1 d.P.R. 633/1972, il legislatore e l’Agenzia specificano che anche a seguito della cartella di pagamento, il contribuente non potrà estinguere o ridurre il debito relativo alla liquidazione automatizzata dell’IVA utilizzando eventuali crediti d’imposta di cui dispone. Il pagamento della somma a ruolo dovrà avvenire unicamente mediante versamento diretto.

Nessuna possibilità inoltre di rateizzazione. Entro i 60 giorni a disposizione il contribuente dovrà quindi scegliere se saldare il debito in un’unica soluzione, con la riduzione al 40 per cento della sanzione, o subire il ruolo sanzionato al 120 per cento con il rischio di azioni esecutive.

Agenzia delle Entrate – provvedimento del 28 agosto 2026

Liquidazione IVA automatizzata in caso di dichiarazione omessa o incompleta: le regole dell’Agenzia delle Entrate


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.