Aumenta il fondo per bonus gasolio, domande da 1° settembre 2026


Il prezzo del gasolio continua a superare i provvedimenti presi dal Governo per contenerlo, l’ultimo dei quali è il Decreto Legge 153/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2026, che rifinanzia di ulteriori 22,1 milioni di euro il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto merci e persone per le maggiori spese di gasolio sostenute tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026, portando così la dotazione complessiva a 386,2 milioni. È l’ultimo di una sequenza di rifinanziamenti che ha accompagnato la misura sin dalla sua introduzione con il Decreto Legge 33/2026: la dotazione iniziale di 100 milioni per il trimestre marzo-maggio è salita progressivamente a 300, poi a 322 e infine, con il Decreto Legge 139/2026 del 5 agosto che ha esteso il beneficio ai consumi di agosto, a 364,1 milioni.

Resta invariato l’impianto del provvedimento: dal 1° al 15 settembre 2026 le imprese di autotrasporto merci e persone conto terzi potranno presentare sulla piattaforma dedicata la domanda per ottenere il contributo, che può raggiungere il 70% della differenza tra la spesa ammissibile e il prezzo medio di riferimento di febbraio, rilevato dal ministero dell’Ambiente in 1,39415 euro al litro al netto dell’Iva, moltiplicata per i litri dichiarati. Se la somma dei ristori teoricamente spettanti superasse i 386,2 milioni disponibili, gli importi saranno rimodulati in proporzione tra i beneficiari.

Il ministero Trasporti e l’Agenzia delle Dogane hanno pubblicato, in forma di Faq, una raccolta di 50 domande e risposte, buona parte delle quali riguarda la predisposizione del file delle fatture da allegare alla domanda. Il file deve essere in formato xlsx, non xls, e va conservato con lo stesso nome con cui viene scaricato dalla piattaforma. Gli importi vanno indicati sempre al netto dell’Iva: nella colonna C va riportato l’importo complessivo della fattura, nella colonna D soltanto la quota riferita al gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli ammessi. Nel caso di una fattura di netting che comprenda anche benzina, metano, AdBlue o pedaggi, la colonna C riporta tutte le spese mentre la D resta limitata al solo gasolio ammissibile.

Una delle distinzioni più delicate riguarda la dicitura CARB o NOCARB. Va usata CARB quando la fattura riporta almeno una targa dei veicoli ammessi al ristoro, NOCARB quando la targa non compare, anche nel caso in cui sia indicata soltanto in un file separato allegato alla fattura di netting. Le targhe cosiddette jolly non danno diritto al beneficio: se una fattura contiene sia targhe ammesse sia targhe jolly, la tipologia resta CARB, ma il gasolio riferibile alle targhe non ammissibili va escluso dal conteggio. Il contributo non esclude il gasolio prelevato dalla cisterna aziendale, purché la fattura sia indicata come NOCARB, con l’intero importo al netto dell’Iva in colonna C e la sola quota utilizzata per i veicoli ammessi in colonna D. Resta invece fuori dal beneficio il gasolio impiegato per alimentare i gruppi frigoriferi, non essendo destinato alla trazione.

Per le fatture differite non bisogna considerare la data di emissione ma quella effettiva del rifornimento: per esempio, una fattura emessa a settembre è ammissibile se si riferisce ad acquisti di agosto, mentre una fattura emessa a marzo ma relativa a rifornimenti di febbraio resta esclusa. Vanno comunque escluse dal file tutte le fatture relative ad acquisti effettuati a un prezzo inferiore al valore medio di febbraio.

Per gli acquisti effettuati all’estero, il file richiede la partita Iva del fornitore in colonna A, senza il codice del Paese, che va inserito in colonna E; gli zeri iniziali della partita Iva non vanno rimossi e gli eventuali caratteri speciali devono essere sostituiti con il segno più. Per le fatture emesse da un soggetto italiano si indica invece il codice IT. Nel caso della Svizzera, la fattura non è ammissibile se il fornitore effettivo del carburante ha una partita Iva svizzera, mentre lo è se il fornitore ha una partita Iva di un Paese dell’Unione Europea.

La registrazione dell’impresa sulla piattaforma creata per presentare le domande avviene tramite Spid o Cie del titolare o del legale rappresentante, che può poi incaricare una persona fisica (anche appartenente a un’associazione di categoria, purché ne venga indicato il codice fiscale) a inserire i dati e trasmettere la richiesta. Non è ammessa la delega generica a una società terza. Possono presentare domanda le imprese iscritte al Ren e, alle condizioni previste, le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, mentre sono escluse le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio.

Una domanda già inviata può essere cancellata e sostituita con una nuova entro il 15 settembre, sia nel caso in cui l’impresa si accorga di aver dimenticato una fattura, sia dopo che la domanda è già stata presa in carico o accolta. Ma dopo la chiusura della piattaforma non sarà più possibile intervenire. La sostituzione di una domanda non comporta l’esclusione dal beneficio: se la richiesta risulta accolta, l’impresa resta tra i beneficiari, con l’importo eventualmente riparametrato. La concessione del credito segue l’ordine cronologico delle domande accolte.

Il credito d’imposta non è erogato direttamente, ma accreditato nel cassetto fiscale dell’impresa, nella sezione dedicata ai crediti agevolativi, e da lì è utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Il beneficio si può cumulare con il rimborso delle accise sullo stesso gasolio, a condizione che il cumulo degli aiuti non superi la spesa effettivamente sostenuta per il carburante utilizzato dai veicoli ammessi.

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