Cartelle esattoriali 2026: fino a 84 o 120 rate, ecco chi può richiederle


La nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 e dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, è ora a regime, e può essere utile fare il punto su tutte le regole

Le novità riguardano soprattutto l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e interessano, in particolare, il numero massimo di rate concedibili e i criteri utilizzati per verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del contribuente.

Per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, i debiti fino a 120.000 euro possono essere rateizzati fino a 84 rate mensili con semplice richiesta, mentre con documentazione della situazione di difficoltà il piano può arrivare fino a 120 rate. Vediamo le regole attuali.

1) Cartelle a rate: fino a 84 rate senza documentare la difficoltà

Per debiti di importo fino a 120.000 euro, le richieste di rateizzazione presentate nel 2025 e nel 2026 possono essere accolte fino a un massimo di 84 rate mensili senza necessità di allegare documentazione a supporto della situazione economica.

È sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Il limite precedente era di 72 rate, mentre resta fermo l’importo minimo della singola rata, pari a 50 euro.

Chi ha necessità di ottenere una dilazione più lunga può invece chiedere fino a 120 rate mensili, ma in questo caso deve documentare la propria situazione di difficoltà.

La documentazione è necessaria anche per le richieste relative a debiti superiori a 120.000 euro.

I criteri di valutazione sono quelli fissati dal decreto del 27 dicembre 2024.

In particolare:

  • per persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato rileva l’ISEE;
  • per le imprese vengono utilizzati l’indice di liquidità e l’indice Alfa;
  • per i condomìni si utilizza l’indice Beta.

Tali parametri servono sia a verificare la presenza della temporanea difficoltà economico-finanziaria sia a determinare il numero massimo di rate concedibili. 

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2) Cosa succede dopo la domanda di rateizzazione

La richiesta di rateizzazione non produce effetti soltanto sulla durata del pagamento.

Dalla presentazione dell’istanza, infatti, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Le procedure già avviate continuano invece secondo le regole proprie del singolo procedimento.

Con il pagamento della prima rata, l’eventuale fermo amministrativo già iscritto viene sospeso, mentre la cancellazione definitiva avviene al completamento del piano.

Sempre con il pagamento della prima rata possono inoltre estinguersi le procedure esecutive già in corso, a condizione che non si siano già verificati determinati eventi, come l’incanto con esito positivo, l’istanza di assegnazione o altri atti che rendano il procedimento ormai avanzato.

Il rispetto del piano può avere effetti anche sulla regolarità contributiva: in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, il contribuente può ottenere il DURC regolare.

La rateizzazione può assumere rilievo anche in ambito penale tributario. Quando la violazione che ha dato origine alla cartella costituisce anche reato tributario, il pagamento rateale può consentire, nei casi previsti, di accedere alle circostanze attenuanti dell’articolo 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000.

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3) Decadenza dopo otto rate non pagate

Resta centrale anche la disciplina della decadenza.

Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, il contribuente perde il beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

In caso di decadenza:

  • l’importo residuo diventa immediatamente esigibile;
  • per gli stessi debiti non può essere concessa una nuova rateizzazione.

È quindi importante rispettare il calendario dei pagamenti anche quando le rate omesse non sono consecutive.

4) Come presentare la domanda

L’istanza può essere trasmessa online attraverso il servizio “Rateizza adesso” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

In alternativa, la domanda può essere presentata tramite PEC oppure presso gli sportelli territoriali.

A seguito della richiesta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione verifica la presenza dei requisiti e può adottare un provvedimento di:

  • accoglimento;
  • accoglimento parziale;
  • diniego motivato.

Rateizzazione e prescrizione

La richiesta di dilazione produce effetti anche sotto il profilo della prescrizione.

Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 27504/2024, la domanda di rateizzazione costituisce un riconoscimento del debito ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile e determina quindi l’interruzione della prescrizione.

Il contribuente che presenta l’istanza non può dunque successivamente eccepire una prescrizione già maturata prima della domanda, ferma restando la possibilità che decorra un nuovo termine prescrizionale.

La rateizzazione non equivale tuttavia a un’accettazione definitiva della pretesa tributaria: quando ne ricorrono i presupposti, restano possibili le contestazioni sul merito del debito nelle sedi previste dall’ordinamento.

5) Rateizzazione cartelle 2026: cosa ricordare

Per le richieste presentate nel 2026, il quadro può essere così sintetizzato:

  • fino a 120.000 euro, massimo 84 rate con semplice richiesta e senza documentazione;
  • fino a 120 rate se la situazione di difficoltà economico-finanziaria viene documentata;
  • documentazione necessaria anche per debiti superiori a 120.000 euro;
  • decadenza dal piano con otto rate non pagate, anche non consecutive;
  • sospensione di determinati effetti della riscossione già dalla presentazione della domanda e, in alcuni casi, dal pagamento della prima rata.

La rateizzazione resta quindi uno degli strumenti principali per consentire al contribuente di regolarizzare gradualmente la propria posizione debitoria, evitando il pagamento in un’unica soluzione e riducendo, nei limiti previsti dalla legge, il rischio di nuove azioni cautelari ed esecutive.


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