Via libera al credito d’imposta Zes Unica per l’investimento effettuato in leasing nel 2026, anche se il contratto è stato stipulato e il bene è stato consegnato prima della presentazione della comunicazione preventiva.
L’investimento risulta infatti avviato dopo l’entrata in vigore dell’agevolazione, prorogata senza soluzione di continuità a partire dal 2024. Risulta pertanto rispettato il principio di incentivazione previsto dalla normativa europea.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 169 del 3 settembre 2026.
L’interpello è stato presentato da una società attiva nel settore dell’edilizia privata e pubblica, dotata di una struttura produttiva situata in un comune compreso nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
Nel febbraio 2026 la società ha acquisito in leasing un bene strumentale nuovo, destinato alla propria struttura produttiva e potenzialmente idoneo a beneficiare dell’agevolazione.
Il dubbio nasce dal fatto che sia la stipula del contratto sia la consegna del bene siano avvenute prima della presentazione della comunicazione preventiva richiesta per accedere al credito d’imposta.
La società ha quindi chiesto se tale circostanza fosse compatibile con il principio di incentivazione previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che esclude dall’agevolazione i progetti avviati prima dell’entrata in vigore del relativo regime di aiuto.
Comunicazione preventiva e comunicazione integrativa
La legge di bilancio 2026 ha esteso il credito d’imposta Zes Unica, disciplinato dall’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023, agli investimenti effettuati nel triennio 2026-2028.
Con il provvedimento del 30 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di accesso al beneficio. Per gli investimenti relativi al 2026 sono previste:
- una comunicazione preventiva, da presentare dal 31 marzo al 30 maggio 2026, nella quale indicare le spese agevolabili sostenute dal 1° gennaio e quelle programmate fino alla fine dell’anno;
- una comunicazione integrativa, da trasmettere dal 3 al 17 gennaio 2027, per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati.
Il provvedimento stabilisce inoltre che possono accedere al credito esclusivamente gli investimenti conformi al principio di incentivazione previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Nel caso dei beni acquisiti tramite leasing occorre distinguere due momenti.
La stipula del contratto rappresenta il primo impegno giuridicamente vincolante e individua, ai fini della normativa europea, l’avvio del progetto di investimento.
La consegna del bene al locatario determina invece il momento in cui l’investimento si considera effettuato ai fini fiscali.
Nel caso esaminato, entrambi gli eventi si sono verificati nel febbraio 2026, prima della trasmissione della comunicazione preventiva. La società ha pertanto chiesto se l’investimento potesse comunque beneficiare del credito d’imposta.
Più nel dettaglio, la contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate di chiarire:
- se siano ammissibili le spese agevolabili sostenute a partire dal 1° gennaio 2026;
- se il principio di incentivazione impedisca il riconoscimento del credito quando il contratto di leasing è stato sottoscritto prima della comunicazione preventiva;
- se debba essere considerata la data di stipula del contratto oppure quella di consegna del bene;
- se sia possibile presentare regolarmente la comunicazione preventiva e quella integrativa per accedere al credito d’imposta.
Il parere dell’Agenzia è favorevole: la società può beneficiare del credito d’imposta per l’investimento effettuato nel 2026, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina.
Nella risposta, l’Agenzia ricostruisce innanzitutto il quadro normativo applicabile.
Il credito d’imposta Zes Unica è stato introdotto dall’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 e successivamente prorogato dalle leggi di bilancio 2025 e 2026. Il decreto interministeriale del 17 maggio 2024 ha definito le modalità di accesso e di fruizione del beneficio.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, noto anche come Gber, che disciplina gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. In particolare, l’articolo 6 del regolamento stabilisce il cosiddetto principio di incentivazione.
Secondo il chiarimento dell’Agenzia, nel caso delle agevolazioni fiscali l’effetto di incentivazione non deve essere verificato rispetto alla data di presentazione della comunicazione preventiva. Occorre invece accertare che il progetto non sia stato avviato prima dell’entrata in vigore del regime agevolativo.
A questo proposito assume rilievo la definizione di “avvio dei lavori” contenuta nell’articolo 2 del regolamento Gber. Tale momento coincide, tra l’altro, con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni o con qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
Investimento agevolabile anche se precedente alla comunicazione
Nel caso esaminato, la stipula del contratto di leasing rappresenta il primo impegno giuridicamente vincolante assunto dalla società e, quindi, il momento di avvio del progetto.
L’Agenzia osserva, tuttavia, che il credito d’imposta Zes Unica è stato prorogato senza soluzione di continuità e che la disciplina applicabile agli investimenti realizzati nel triennio 2026-2028 era già in vigore nel febbraio 2026, quando il contratto è stato sottoscritto.
Il progetto risulta quindi avviato successivamente all’entrata in vigore dell’agevolazione e rispetta il principio di incentivazione richiesto dalla normativa europea.
La stipula del contratto e la consegna del bene prima dell’invio della comunicazione preventiva non impediscono, pertanto, l’accesso al beneficio.
La società potrà beneficiare del credito d’imposta Zes Unica per l’investimento effettuato nel 2026, purché presenti le comunicazioni richieste nei termini previsti e risultino soddisfatte tutte le ulteriori condizioni stabilite dalla disciplina agevolativa.
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