Nelle ultime settimane ci sono stati due interventi dell’Agenzia delle Entrate che meritano attenzione da parte di aziende, lavoratori, lavoratrici e operatori del welfare aziendale.
Con le Risposte n. 159 del 10 agosto 2026 e n. 163 del 14 agosto 2026, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta su due aspetti rilevanti che interessano le pratiche di welfare aziendale: il rimborso delle spese di istruzione sostenute per i figli e il trattamento fiscale delle spese per il ricovero e l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti presso strutture RSA.
I due chiarimenti si inseriscono in un quadro normativo che, proprio ad agosto 2026, è tornato a modificare la definizione di “familiare” rilevante ai fini del welfare aziendale. Il filo conduttore è quindi abbastanza evidente: rendere più chiaro il perimetro delle prestazioni che possono beneficiare dell’esenzione fiscale e, soprattutto, evitare che alcuni requisiti formali finiscano per limitare eccessivamente l’utilizzo del welfare per finalità familiari e di cura.
Vediamo di cosa si tratta.
Il welfare aziendale e il concetto di “familiari”
La normativa vigente prevede che alcune prestazioni di welfare siano infatti rivolte in maniera specifica ai familiari dei dipendenti. In particolare si fa riferimento ai rimborsi per le spese legate all’istruzione dei figli, a quelli per la cura o l’assistenza di un familiare anziano o disabile, al rimborso degli abbonamenti per il trasporto pubblico e ad alcune formule assicurative.
Negli ultimi anni alcuni interventi sono andati a modificare il concetto di “familiari” e quindi la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure di welfare aziendale. Come raccontato nel dettaglio qui, nel 2025 si era verificata una restrizione del concetto nell’ambito del più ampio riordino della disciplina del sistema di detrazioni fiscali per i familiari a carico. In sostanza una modifica dell’articolo 12 del TUIR aveva avuto effetti – non considerati inizialmente dal Legislatore – anche in materia di welfare aziendale (per approfondire).
Successivamente si è cercato di correggere questa situazione, come riportato qui, ripristinando una platea più ampia ma introducendo per alcuni dei familiari il requisito della convivenza (per approfondire). Anche in questo caso rimaneva tuttavia una criticità evidente.
Pensiamo, per esempio, a un lavoratore che sostiene le spese di assistenza di un genitore anziano che vive in un’altra abitazione o che è ricoverato presso una struttura. Il requisito della convivenza rischiava di limitare in maniera significativa l’utilizzo di strumenti di welfare aziendale destinati proprio a sostenere i carichi di cura delle famiglie.
È proprio su questo punto che è intervenuto nuovamente il Legislatore.
Attraverso il cosiddetto Decreto Correttivo Omnibus 2026 (D.lgs 148/2026 del 7 agosto 2026) si è chiarito che il requisito della convivenza non deve essere richiesto quando la norma fiscale fa genericamente riferimento ai “familiari” indicati nell’articolo 12 del TUIR, comma 4-ter. È stato inoltre stabilito che tale modifica ha effetto retroattivo dal periodo d’imposta 2025.
In altre parole, oltre che il coniuge e i figli, ad oggi la normativa stabilisce che i familiari ricompresi nell’ambito delle misure di welfare aziendale sono: i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Tutti senza il vincolo della convivenza.
Le conferme in tema di rimborsi per l’assistenza
A confermare la portata della modifica è arrivata, pochi giorni dopo, la Risposta n. 163/2026 dell’Agenzia delle Entrate.
Il caso esaminato riguarda un lavoratore che, attraverso il piano di welfare aziendale, intendeva ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale. Il dubbio nasceva proprio dal requisito della convivenza: la madre, essendo ospitata stabilmente presso la RSA, non conviveva con il figlio.
L’Agenzia ha quindi confermato che, proprio a seguito dell’intervento sopra descritto sul concetto di “familiari”, il rimborso in oggetto può beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per il welfare aziendale. La precisazione è particolarmente significativa perché rende concreto l’effetto della modifica normativa: il fatto che il familiare non conviva con il lavoratore non impedisce, di per sé, l’utilizzo del welfare aziendale per sostenere le spese di assistenza.
Le precisazioni sulle spese di istruzione dei figli
Il secondo intervento riguarda invece il rimborso delle spese di educazione e istruzione per i figli dei dipendenti.
Nello specifico, con la Risposta n. 159/2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un caso in cui tali spese non sono state pagate direttamente dal dipendente ma dal coniuge, utilizzando un conto corrente intestato esclusivamente a quest’ultimo. La domanda era semplice: il fatto che il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge impedisce al lavoratore di ottenere il rimborso attraverso il proprio credito welfare? Secondo l’Agenzia, no.
Le somme rimborsate dal datore di lavoro per servizi di educazione e istruzione destinati ai figli del dipendente non concorrono, perciò, alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche quando il pagamento della spesa è stato effettuato dal coniuge del dipendente. Questo vale anche per le rette d’iscrizione, la frequenza di ludoteche e centri estivi o invernali, la mensa, le gite, le borse di studio, il trasporto scolastico e i centri estivi.
Si deve però sottolineare che la documentazione della spesa è fondamentale in questo specifico caso. Il datore di lavoro deve poter verificare che il rimborso riguardi effettivamente una prestazione rientrante tra quelle agevolabili. Di conseguenza, dalla documentazione devono risultare il soggetto che ha usufruito del servizio e la tipologia della prestazione ricevuta.
Due chiarimenti per sancire il cambio di rotta
Le due Risposte dell’Agenzia delle Entrate intervengono su situazioni differenti, ma sembrano muoversi nella stessa direzione.
Nel primo caso, quello delle spese RSA, viene chiarito che la mancata convivenza del familiare non impedisce il rimborso attraverso il welfare, alla luce della modifica intervenuta sull’articolo 12 del TUIR. Nel secondo caso, quello delle spese di istruzione, viene invece specificato che non è determinante chi abbia materialmente effettuato il pagamento, purché la spesa sia documentata e riferita a un familiare e a una prestazione rientranti nell’ambito previsto dalla legge.
Si tratta di interventi interessanti in quanto mettono in luce come il welfare aziendale debba essere visto come uno strumento attraverso cui le imprese possono sostenere alcuni bisogni sociali dei propri collaboratori.
Questo è particolarmente evidente nel campo della cura: sostenere le spese per l’istruzione dei figli o quelle per l’assistenza di un genitore anziano significa intervenire su alcuni dei principali carichi economici che gravano sulle famiglie.
Per questo il requisito della convivenza introdotto nella fase precedente aveva suscitato perplessità: rischiava infatti di escludere proprio alcune delle situazioni in cui il sostegno economico può essere più necessario.
Il correttivo del Decreto Omnibus e la successiva presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate sanciscono ora un cambio di rotta che amplia le possibilità di utilizzo del welfare per le esigenze familiari.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





