INPS
Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia
L’INPS estende la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche quando la visita è effettuata in ambulatorio, e non più solo in caso di visita domiciliare. Lo comunica la circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A partire dalla pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale del giorno precedente alla redazione del certificato è riconosciuta anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari:
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il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato; -
il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale.
La modifica mira a garantire una tutela effettiva ed equa per i lavoratori in malattia, uniformando il trattamento su tutto il territorio nazionale, anche quando il medico curante non è nella condizione di visitare il paziente a domicilio o riceverlo in studio entro il giorno successivo alla chiamata.
Carte ADI: completate le ricariche di agosto
L’INPS con comunicato del 31 agosto 2026, informa che le ricariche delle Carte ADI di agosto 2026 si sono concluse lunedì 31 agosto per tutti i percettori. Alcune posizioni, sottoposte a verifiche interistituzionali e antifrode, hanno richiesto tempi di elaborazione più lunghi. A luglio 2026 è stata erogata la dodicesima e ultima mensilità ai beneficiari interessati dal rinnovo annuale.
Dal 1° agosto 2026 è possibile presentare una nuova domanda di rinnovo secondo le modalità indicate dall’INPS.
MINISTERO DEL LAVORO
Riders: i chiarimenti sull’obbligo di tenuta del LUL
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 31 agosto 2026, ha reso noto i chiarimenti sugli adempimenti a carico dei committenti che si avvalgono di rider operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA, in particolare in merito alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL), alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026.
Tra i principali chiarimenti, il Ministero precisa che la proroga di 90 giorni prevista dalla legge di conversione riguarda esclusivamente il prospetto LUL relativo al mese di luglio 2026, consentendone l’aggiornamento e la stampa entro il termine prorogato. Per le mensilità successive restano invece ferme le ordinarie scadenze previste per la tenuta del Libro Unico.
L’Interpello chiarisce inoltre che il numero delle consegne deve essere registrato nel mese in cui l’attività viene effettivamente svolta, mentre i compensi vanno indicati nel mese della loro effettiva erogazione, secondo il principio di cassa. Per collegare le somme corrisposte al periodo di riferimento, è possibile utilizzare il campo “note” del LUL.
Particolare attenzione viene riservata anche ai periodi nei quali il rider, pur mantenendo attivo il rapporto di lavoro autonomo, non effettua alcuna consegna e non matura compensi. Anche in questi casi il committente è tenuto a elaborare il prospetto LUL, riportando valori pari a zero, così da garantire continuità documentale per tutta la durata del rapporto.
Infine, per gli ordini multipli destinati allo stesso acquirente e allo stesso luogo, il conteggio delle consegne deve seguire il sistema tariffario applicato: se ogni ordine è remunerato separatamente, le consegne saranno registrate singolarmente; se invece viene riconosciuto un compenso unico per l’intera consegna, l’operazione potrà essere contabilizzata come un’unica consegna.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Sì al credito d’imposta Zes Unica all’investimento effettuato tramite leasing nel 2026 prima della comunicazione preventiva richiesta. L’investimento è considerato realizzato dopo l’entrata in vigore dell’agevolazione, prorogata senza soluzione di continuità dal 2024, e risulta, quindi, rispettato il principio di incentivazione previsto dal Regolamento Ue.
Risposta n. 166 del 1° settembre 2026 – aule immersive ed escursioni: trattamento IVA
Le visite guidate nei percorsi naturalistici, i laboratori didattici e l’esperienza nell’aula immersiva museale non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento, di conseguenza, non richiedono l’utilizzo della biglietteria automatizzata Siae e l’applicazione della relativa disciplina fiscale. L’esperienza nell’aula museale, inoltre, è esente da Iva perché assimilabile a una visita al museo.
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA
l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’esonero dalla responsabilità tributaria del cessionario d’azienda non viene meno qualora, dopo la cessione, la transazione fiscale conclusa dal cedente nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti venga risolta per inadempimento.
l’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di favorire la buona riuscita delle operazioni di risanamento aziendale, incentivando l’intervento di investitori e soggetti terzi interessati all’acquisto di aziende in crisi. Se il cessionario corresse il rischio di vedersi attribuire ex post passività tributarie derivanti dall’inadempimento del cedente, il valore delle operazioni di acquisizione risulterebbe inevitabilmente compromesso.
Dunque, la disapplicazione del regime di responsabilità solidale opera in modo definitivo anche nelle cessioni effettuate nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e l’esonero permane anche quando la successiva transazione fiscale venga risolta per inadempimento del cedente.
Resta tuttavia ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 4, del Dlgs n. 472/1997: l’esonero non trova infatti applicazione qualora la cessione sia stata realizzata in frode dei crediti tributari o nell’ambito di operazioni fraudolente finalizzate a sottrarre beni alla garanzia erariale.
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