Con l’ordinanza n. 24845/2026, pubblicata il 29 agosto 2026, le Sezioni Unite della Cassazione intervengono sul riparto di giurisdizione nelle procedure di pignoramento presso terzi aventi ad oggetto crediti di natura tributaria. Il principio affermato è di particolare rilievo pratico: quando il creditore procedente contesta la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato, la controversia appartiene al giudice ordinario, nonostante la natura fiscale del credito.
La decisione segna un passaggio significativo rispetto all’orientamento espresso dalle stesse Sezioni Unite nel 2014, alla luce della successiva trasformazione dell’accertamento dell’obbligo del terzo prevista dagli artt. 548 e 549 c.p.c. Per approfondimenti sui pignoramenti, abbiamo preparato il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
1. Il caso: l’Agenzia nega il credito, il creditore contesta
La vicenda nasce da un pignoramento presso terzi notificato all’Agenzia delle Entrate in relazione alla posizione di una società in liquidazione. L’Amministrazione finanziaria rendeva dichiarazione negativa, successivamente contestata dal creditore procedente.
Il Tribunale di Paola, nell’ambito della procedura esecutiva, riteneva invece esistente un credito della società verso l’Agenzia per 5.000 euro. Nel successivo giudizio l’Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, ma l’eccezione veniva respinta.
L’Agenzia ricorreva quindi in Cassazione, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 3773/2014. Per approfondimenti sui pignoramenti, abbiamo preparato il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
2. Il precedente del 2014 non basta più
La questione nasceva da un orientamento apparentemente consolidato. Con le pronunce nn. 3773 e 9570 del 2014, le Sezioni Unite avevano infatti riconosciuto la giurisdizione tributaria quando l’accertamento dell’obbligo del terzo riguardava un credito d’imposta.
La dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate veniva considerata espressione del potere impositivo e la controversia, incidendo sull’esistenza stessa del credito tributario, era attribuita al giudice tributario.
Secondo la Cassazione del 2026, tuttavia, quel principio poggiava su una disciplina processuale profondamente diversa da quella attuale.
3. La riforma dell’art. 549 c.p.c. cambia la giurisdizione
Il passaggio decisivo riguarda gli effetti delle riforme succedutesi dal 2012 al 2015.
Nel sistema previgente, il giudizio sull’obbligo del terzo poteva sfociare in un accertamento destinato a fare stato anche sul rapporto sostanziale tra debitore esecutato e terzo pignorato. Oggi, invece, l’accertamento previsto dall’art. 549 c.p.c. costituisce un subprocedimento interno all’esecuzione, diretto esclusivamente a stabilire se il credito possa essere assoggettato all’espropriazione.
La relativa decisione non forma quindi giudicato sull’“an” o sul “quantum” del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Anche l’eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi mantiene effetti circoscritti alla procedura esecutiva per quanto riguarda quel rapporto.
4. Credito tributario, ma competenza del giudice ordinario
È questa diversa efficacia dell’accertamento a giustificare la soluzione delle Sezioni Unite.
Il creditore procedente può contestare davanti al giudice ordinario la dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate e ottenere l’accertamento necessario ai fini dell’esecuzione.
Resta però separato il rapporto tributario vero e proprio. La dichiarazione negativa dell’Amministrazione conserva infatti natura di atto espressivo del potere impositivo e può essere impugnata dal debitore-contribuente davanti al giudice tributario nei termini previsti dalla legge.
La Cassazione costruisce così un doppio binario: giudice ordinario per gli effetti esecutivi tra creditore e terzo; giudice tributario per il rapporto fiscale tra contribuente e Amministrazione.
5. Il principio pratico per le esecuzioni presso terzi
Le Sezioni Unite rigettano quindi il primo motivo dell’Agenzia e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo alla Terza Sezione civile l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
La portata pratica della decisione è rilevante: la natura tributaria del credito pignorato non è più sufficiente, nel vigente sistema dell’art. 549 c.p.c., a spostare davanti al giudice tributario la contestazione sulla dichiarazione resa dall’Amministrazione quale terzo pignorato.
La pronuncia offre così agli operatori un criterio netto per individuare il giudice competente, mantenendo distinta la verifica funzionale all’esecuzione dall’accertamento definitivo del rapporto tributario.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link







