Fondo Capitale di Rischio Liguria 2026: 10 Milioni per PMI


Il primo requisito del Fondo capitale di rischio della Regione Liguria non sta nei bilanci: senza un investitore privato che accetti di mettere tra il 40% e il 60% dell’operazione, la richiesta non arriva nemmeno alla valutazione di merito. È la differenza sostanziale rispetto ai bandi liguri a fondo perduto, e va capita prima di preparare qualsiasi documento.

Il fondo è stato costituito con il decreto del Direttore Generale n. 4846 del 26 giugno 2026, ha una dotazione di 10 milioni di euro a valere sul PR FESR Liguria 2021-2027 (Azione 1.3.6) ed è gestito da Ligurcapital S.p.A., la società in house della Regione tramite FI.L.S.E. Le domande si presentano dal 22 settembre 2026, a sportello, in ordine cronologico e fino a esaurimento delle risorse. Il fondo entra nel capitale con equity o quasi equity, mai come contributo a fondo perduto e mai come semplice prestito.

In sintesi, il Fondo capitale di rischio Liguria in 30 secondi

  • Cosa è: uno strumento finanziario del PR FESR Liguria 2021-2027 che investe in equity e quasi equity nelle imprese liguri, sempre insieme a un co-investitore privato.
  • Per chi: micro, piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali, non quotate, con una sede operativa in Liguria (anche da aprire prima della prima erogazione).
  • Quanto: investimento del fondo da 100.000 euro in su, con tetto in equivalente sovvenzione lordo di 300.000 euro (Linea B, de minimis) o 500.000 euro (Linea A, GBER art. 22), elevabile a 750.000 nelle aree ex art. 107.3.c e raddoppiabile per le piccole imprese innovative.
  • Quando: istanze a Ligurcapital dal 22 settembre 2026, sportello a esaurimento, chiusura fissata con successivo provvedimento regionale.
  • Come: modulistica su ligurcapital.it, manifestazione di interesse del co-investitore, istruttoria entro 90 giorni e delibera di un Comitato di investimento di tre esperti indipendenti di venture capital.

10 mln €Dotazione del fondo

100.000 €Investimento minimo del fondo

40-60%Quota obbligatoria del privato

Voce Dato
Provvedimento Decreto del Direttore Generale Regione Liguria n. 4846 del 26 giugno 2026
Programma PR FESR Liguria 2021-2027, Azione 1.3.6, strumento finanziario ex art. 58 Reg. (UE) 2021/1060
Soggetto gestore Ligurcapital S.p.A. (in house della Regione tramite FI.L.S.E.)
Dotazione 10.000.000 euro comprensivi degli oneri di gestione, di cui 4.500.000 da rientri del POR FESR 2014-2020
Forma dell’intervento Equity e quasi equity (mai fondo perduto, mai prestito ordinario)
Investimento del fondo Da 100.000 euro, con massimali in ESL differenziati per linea
Co-investitore privato Obbligatorio, quota tra il 40% e il 60% dell’investimento complessivo
Durata dell’intervento Massimo 5 anni, con eventuale grace period fino a 3 anni per la dismissione
Apertura sportello 22 settembre 2026, procedura valutativa a sportello in ordine cronologico
Istruttoria Termine massimo 90 giorni dalla presentazione della domanda
Regimi di aiuto Linea A: art. 22 Reg. (UE) 651/2014. Linea B: Reg. (UE) 2023/2831 de minimis

Come funziona davvero il co-investimento con Ligurcapital

Il Fondo capitale di rischio Liguria interviene solo insieme ad almeno un co-investitore privato, terzo e indipendente rispetto all’impresa. Indipendente significa che non deve essere già socio, non deve detenere strumenti di quasi equity emessi dall’impresa e non deve essere parte correlata alla data della decisione di investimento. Il co-investitore lo trova l’impresa, non Ligurcapital, e deve arrivare con una manifestazione di interesse vincolante, ancorché subordinata all’ingresso del fondo.

La quota del privato deve stare tra il 40% e il 60% dell’investimento complessivo, alle medesime condizioni, termini e modalità dell’investimento pubblico. Tradotto in numeri: se il fondo delibera l’importo minimo di 100.000 euro, il round complessivo si colloca tra 166.667 e 250.000 euro, perché anche la quota pubblica deve restare nella stessa forbice del 40-60%. Chi si presenta con un investitore disposto a versare 20.000 euro non rispetta la proporzione e resta fuori.

Le altre condizioni strutturali dell’operazione, tutte fissate nelle modalità attuative allegate al decreto 4846/2026, contano quanto i requisiti soggettivi:

  • fondo e co-investitori insieme non possono acquisire la maggioranza dei diritti di voto ordinari, considerando anche l’eventuale conversione in equity del quasi equity;
  • l’operazione deve incrementare i mezzi finanziari dell’impresa, quindi passa da strumenti di nuova emissione: l’acquisto di quote già esistenti da un socio uscente è ammesso solo entro il 25% di ciascun investimento;
  • sono esclusi i buy out e le operazioni che si risolvono nel rifinanziamento di passività esistenti;
  • l’intervento dura al massimo 5 anni, con un grace period non superiore a 3 anni se serve tempo per dismettere la partecipazione;
  • se il co-investitore si sfila, la richiesta diventa inammissibile salvo subentro formalmente comunicato di un nuovo investitore entro 60 giorni.

Consiglio operativo. La ricerca del co-investitore è il vero collo di bottiglia e va avviata prima di scrivere il business plan, non dopo. Chi arriva allo sportello del 22 settembre con la manifestazione di interesse già firmata parte con settimane di vantaggio su chi deve ancora cercarla, e in una procedura cronologica quelle settimane sono la differenza tra risorse disponibili e risorse esaurite.

Linea A e Linea B: due regimi, due platee, una sola scelta possibile

Il fondo è articolato in due linee, e ciascuna impresa può accedere a una sola delle due. La scelta non è una formalità amministrativa: cambia l’anzianità ammessa, il tetto dell’aiuto e l’impatto sul plafond degli aiuti già ricevuti.

Elemento Linea A (art. 22 GBER) Linea B (de minimis)
Base giuridica Art. 22 Reg. (UE) 651/2014 Reg. (UE) 2023/2831
Dimensione ammessa Micro e piccole imprese Micro, piccole e medie imprese
Anzianità Iscritte al Registro imprese da non più di 5 anni, senza utili già distribuiti Nessun mercato servito, oppure meno di 10 anni dall’iscrizione o 7 dalla prima vendita commerciale, oppure investimento iniziale superiore al 50% del fatturato medio degli ultimi 5 anni
Investimento minimo del fondo 100.000 euro 100.000 euro
Tetto in ESL 500.000 euro, 750.000 nelle aree ex art. 107.3.c, raddoppiati per le piccole imprese innovative (art. 2 punto 80 GBER) 300.000 euro
Effetto sul plafond de minimis Nessuno Consuma il plafond dell’impresa unica sul triennio mobile
Rischio normativo Il GBER scade il 31 dicembre 2026: le modalità attuative prevedono l’armonizzazione della Linea A con le regole successive Regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2030

Il milione di euro che circola nelle schede di sintesi è il caso limite della Linea A: si raggiunge solo raddoppiando il massimale per una piccola impresa innovativa ai sensi dell’art. 2 punto 80 del Regolamento (UE) 651/2014, e diventa un milione e mezzo se l’impresa è stabilita in un’area ammessa alla deroga dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato. Per la generalità delle PMI liguri che passeranno dalla Linea B il tetto vero è 300.000 euro in equivalente sovvenzione lordo. Se stai valutando in quale regime rientri, la nostra guida al confronto tra GBER e de minimis spiega quando conviene l’uno e quando l’altro.

Sulla Linea A pesa una scadenza che nessuna scheda di catalogo segnala: il Regolamento generale di esenzione scade a fine 2026 e il decreto lo scrive apertamente, prevedendo che le modalità attuative vengano modificate per armonizzarsi con le disposizioni successive. Chi punta alla Linea A deve mettere in conto una possibile revisione delle condizioni in corsa, un tema che abbiamo trattato in modo esteso parlando di cosa cambia per i bandi dal 2027 con la scadenza del GBER.

Chi può accedere e chi resta fuori

Requisiti soggettivi

Il Fondo capitale di rischio Liguria è riservato alle imprese costituite in forma di società di capitali e non quotate, classificate come micro, piccola o media impresa secondo l’allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014. La verifica dimensionale si fa applicando i criteri di collegamento e associazione: chi fa parte di un gruppo consolida i dati delle collegate e conta pro quota quelli delle associate, e una dichiarazione dimensionale sbagliata è una causa di revoca, non un errore formale.

Requisito territoriale

Serve almeno una sede operativa in Liguria. Se non è ancora aperta al momento della domanda, l’apertura va prevista nel business plan e deve avvenire prima della prima erogazione. Il decreto va oltre la sede: la maggior parte dell’attività operativa deve svolgersi in Liguria, le ricadute economiche, fiscali e occupazionali devono essere prevalentemente regionali e la maggioranza dei nuovi dipendenti previsti dal business plan deve essere assunta e impiegata nelle unità operative liguri. Sono impegni che finiscono nei patti parasociali e vengono monitorati.

Esclusioni

Attenzione. Restano fuori le imprese che operano o intendono operare nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella pesca e acquacoltura, nel settore immobiliare e nei settori esclusi dall’art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058, le imprese in liquidazione giudiziale o in altra procedura concorsuale (salvo il concordato in continuità già omologato), le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18 del GBER e quelle destinatarie di revoche regionali con somme non ancora restituite. Si aggiungono le esclusioni dell’art. 9 del Codice degli incentivi: antimafia, sanzioni interdittive, condanne dei legali rappresentanti, irregolarità contributiva, decadenza per delocalizzazione e mancanza della polizza catastrofale prevista dall’art. 1, comma 101 della legge 213/2023.

La polizza contro gli eventi catastrofali è l’esclusione che sorprende più spesso, perché deve esistere sia alla domanda sia al momento dell’erogazione. Sull’irregolarità contributiva vale lo stesso discorso che facciamo per tutti i bandi: un DURC irregolare al momento sbagliato blocca la pratica anche quando il progetto è ottimo.

Quanto mette il fondo e quanto devi portare: tre scenari

Il conto che serve fare prima di tutto è quello sulla dimensione del round, perché la proporzione 40-60% lega la quota pubblica a quella privata in entrambe le direzioni. Ecco tre configurazioni tipiche costruite sui limiti del decreto 4846/2026.

Scenario Investimento del fondo Quota del co-investitore Round complessivo
Ticket minimo, fondo al 60% 100.000 euro 66.667 euro (40%) 166.667 euro
Ticket minimo, fondo al 40% 100.000 euro 150.000 euro (60%) 250.000 euro
Linea B al massimale, fondo al 50% 300.000 euro 300.000 euro (50%) 600.000 euro

Il terzo scenario è quello che merita più attenzione da parte di chi tiene la contabilità: un’operazione da 300.000 euro sulla Linea B azzera il plafond de minimis dell’impresa unica se l’equivalente sovvenzione lordo coincide con l’importo investito. Il massimale del Regolamento (UE) 2023/2831 si calcola su un triennio mobile, cioè guardando indietro di tre anni da ogni nuova concessione, quindi un’operazione di quella dimensione chiude di fatto l’accesso ad altri aiuti in de minimis fino a quando quel periodo non scorre: voucher camerali, garanzie agevolate e bandi regionali che usano lo stesso regime vanno programmati prima, non dopo. Il calcolo del plafond va fatto prima, non dopo la delibera: come si legge la posizione aggiornata lo spieghiamo nella guida al calcolo del plafond de minimis.

Qui c’è un elemento che il decreto non determina e che è corretto dichiarare invece di stimare: le modalità attuative fissano il tetto in ESL ma non pubblicano il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo per un investimento in equity effettuato pari passu con un privato. È una richiesta da mettere per iscritto a Ligurcapital insieme alla manifestazione di interesse, perché da quel numero dipende quanto plafond resta all’impresa per gli anni successivi. L’importo che finisce nel Registro Nazionale Aiuti è l’ESL, non il capitale versato, e la visura aiuti con il controllo Deggendorf è il documento su cui la verifica si chiude.

Come si tassa e come si contabilizza l’ingresso del fondo

È la parte che i portali di bandi saltano quasi sempre, ed è quella che il commercialista deve sistemare per prima. L’ingresso del Fondo capitale di rischio Liguria non è un contributo: è un apporto di capitale, quindi non transita dal conto economico e non genera materia imponibile.

  • IRES e IRAP: il conferimento a fronte di quote di nuova emissione è un’operazione sul patrimonio netto. Non è ricavo e non è sopravvenienza attiva, coerentemente con l’art. 88, comma 4 del TUIR, che esclude dalle sopravvenienze i versamenti effettuati a fronte della partecipazione. L’eventuale sovrapprezzo alimenta una riserva di capitale.
  • Ritenuta del 4%: non si applica. La ritenuta dell’art. 28, comma 2 del DPR 600/1973 riguarda i contributi corrisposti alle imprese, non i conferimenti in capitale di rischio. Un errore ricorrente è aspettarsela e rilevarla a credito.
  • Nessun beneficio ACE: l’aiuto alla crescita economica, che avrebbe premiato l’incremento di capitale proprio, è stato abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 216/2023 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Chi imposta il piano finanziario su una deduzione ACE lavora su una norma che non esiste più.
  • Quasi equity: quando l’intervento è strutturato come debito subordinato o mezzanino, gli interessi passivi seguono le regole ordinarie di deducibilità dell’art. 96 del TUIR, con i limiti legati al ROL. Cambia la fiscalità, non cambia la natura dell’aiuto ai fini del cumulo.

Il trattamento è quindi opposto a quello di un contributo pubblico classico, dove la scelta tra conto impianti e conto esercizio decide competenza e tassazione: se ti muovi tra i due mondi, la differenza è spiegata nel nostro pezzo su come si rileva un contributo in bilancio.

Come si presenta la domanda a Ligurcapital

  1. Trova il co-investitore e fatti rilasciare la manifestazione di interesse. Ligurcapital assume la decisione solo dopo aver verificato una manifestazione vincolante o una delibera positiva del privato, anche se condizionata all’intervento del fondo.
  2. Scarica la modulistica dal sito del gestore. Avviso, moduli e criteri di punteggio vengono pubblicati da Ligurcapital S.p.A., che è anche il soggetto che riceve e istruisce le istanze. La procedura informatica sarà resa disponibile inizialmente in modalità off-line.
  3. Prepara il business plan e i documenti societari. Servono il piano industriale con proiezioni economico finanziarie, la documentazione societaria e camerale, i dati per la verifica dimensionale e la posizione sugli aiuti già ricevuti. Se il piano è debole non c’è modo di recuperarlo in istruttoria: qui i nostri consigli su come si costruisce un business plan per i bandi valgono a maggior ragione, perché il valutatore è un professionista di venture capital.
  4. Presenta l’istanza dal 22 settembre 2026. Lo sportello resta aperto fino alla data di chiusura che la Regione fisserà con apposito provvedimento, tenendo conto della chiusura del PR FESR 2021-2027.
  5. Segui l’istruttoria. Ligurcapital valuta in ordine cronologico di presentazione e deve concludere entro 90 giorni con comunicazione di esito positivo o negativo. Le richieste di integrazione sospendono i termini, e omissioni su documentazione essenziale non sono sanabili.

A parità di data di presentazione l’ordine si decide con i criteri premiali, che valgono un punto ciascuno.

Criterio premiale Punteggio
Coerenza con le priorità della Smart Specialisation Strategy regionale 1
Sostenibilità ambientale, ad esempio una certificazione ambientale 1
Società benefit ai sensi della legge 208/2015, art. 1 commi 376-384 1
Rating di legalità (DM Economia e Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014) 1
Componente giovanile: titolare under 35 o soci under 35 al 51% del capitale 1
Componente femminile: titolare donna o soci donne al 51% del capitale 1

I due criteri che bocciano la domanda

La valutazione di merito è qualitativa e produce un punteggio, ma due criteri funzionano da sbarramento: la domanda è ammissibile solo se ottengono esito positivo la sostenibilità finanziaria e la potenzialità di exit. Gli altri criteri (qualità progettuale, qualità del business model e dell’analisi di mercato, capacità di generare rilancio produttivo, valutazione creditizia del proponente) concorrono al punteggio minimo che sarà fissato nell’Avviso di Ligurcapital.

La potenzialità di exit è il criterio che spiazza le imprese familiari. Il fondo deve poter uscire dal capitale entro cinque anni, quindi il piano deve dire come uscirà: riacquisto da parte dei soci, ingresso di un investitore industriale, cessione della partecipazione, con un ordine di grandezza del valore atteso. Un business plan che ignora la exit è formalmente completo e sostanzialmente respinto. Le decisioni, del resto, non le prende un ufficio regionale: le assume un Comitato di investimento di tre esperti di venture capital indipendenti sia dalla Regione sia da Ligurcapital, selezionati con procedura pubblica e remunerati prevalentemente in base ai risultati finanziari dello strumento.

Cosa succede dopo la delibera di investimento

Dalla decisione favorevole si passa alla contrattualistica, ed è la fase in cui l’imprenditore capisce che ha cambiato compagine sociale. Ligurcapital stipula patti parasociali e accordi di investimento che regolano le condizioni economiche di ingresso, i vincoli ai mutamenti della compagine, i vincoli sulle decisioni assembleari rilevanti, le modalità di disinvestimento e l’obbligo di mantenere in Liguria le unità locali interessate.

Sulla gestione operativa, però, il decreto è meno invasivo di quanto molti temono: il management conserva la piena responsabilità della gestione nell’ambito del business plan concordato, mentre Ligurcapital privilegia la presenza negli organi di controllo (Collegio Sindacale) piuttosto che nel Consiglio di Amministrazione, chiede un sistema di reporting periodico e mette a disposizione competenze su temi strategici e di corporate finance. Chi teme di perdere il controllo dell’azienda dovrebbe guardare i patti parasociali, non la governance formale.

Gli altri obblighi che restano a carico dell’impresa beneficiaria:

  • erogazione subordinata alla disponibilità della sede ligure, all’acquisizione del DURC, alla verifica dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 sopra soglia e all’assenza di ordini di recupero pendenti per aiuti illegali;
  • obblighi di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno FESR, previsti dall’art. 50 e dall’allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060;
  • conservazione della documentazione e disponibilità a ispezioni e sopralluoghi di organi regionali, statali e comunitari in qualsiasi momento;
  • pubblicazione dell’operazione nell’elenco dei finanziamenti sul sito della Regione Liguria;
  • in caso di indebita percezione per requisiti insussistenti imputabili al beneficiario, revoca e, ricorrendone i presupposti, sanzione dell’art. 316-ter del Codice penale.

Gli errori che vediamo più spesso su questo tipo di strumento

  1. Trattarlo come un bando a fondo perduto. Non c’è una spesa da rendicontare né una percentuale di copertura: c’è un investitore che entra nel capitale e che dovrà uscirne. La logica documentale è quella di un round, non di una domanda di contributo.
  2. Cercare il co-investitore dopo aver preparato la domanda. Senza manifestazione di interesse la pratica non arriva in Comitato, e la proporzione 40-60% non è negoziabile.
  3. Scegliere la linea sbagliata. Passare dalla Linea B quando si avrebbero i requisiti della Linea A brucia 300.000 euro di plafond de minimis che sarebbero serviti per altri incentivi, e si può accedere a una sola linea.
  4. Presentare un business plan senza strategia di uscita. È il criterio su cui la valutazione si ferma, insieme alla sostenibilità finanziaria.
  5. Dimenticare che l’aiuto va dichiarato. L’ESL dell’operazione entra nel Registro Nazionale Aiuti e va considerato in ogni successiva domanda in de minimis.
  6. Ignorare i vincoli territoriali sul personale. La maggioranza dei nuovi dipendenti previsti dal piano deve lavorare in Liguria, ed è un impegno che finisce nei patti e nel monitoraggio.

A chi conviene e a chi non conviene

Conviene alle società di capitali liguri che hanno già un investitore privato interessato, un piano di crescita che regge una due diligence e soci disposti a diluirsi in cambio di patrimonio. Conviene in modo particolare alle piccole imprese innovative con meno di cinque anni, che sulla Linea A possono arrivare a massimali doppi rispetto alla generalità delle PMI.

Non conviene, e in molti casi non è nemmeno accessibile, a chi cerca liquidità per ripianare debiti (il rifinanziamento delle passività è escluso), a chi non vuole nessun soggetto esterno nel capitale, alle ditte individuali e alle società di persone (serve la forma di società di capitali) e a chi ha bisogno di risorse entro poche settimane: tra manifestazione di interesse, istruttoria fino a 90 giorni e contrattualistica, i tempi si misurano in mesi.

Alternative se questo strumento non fa per te

Domande frequenti sul Fondo capitale di rischio Liguria

Il Fondo capitale di rischio Liguria è un contributo a fondo perduto?

No. Il fondo investe in equity e quasi equity, cioè entra nel capitale dell’impresa o sottoscrive strumenti ibridi, con l’obiettivo di uscire entro cinque anni. Non esiste una quota non rimborsabile né una percentuale di spesa coperta.

Posso presentare domanda senza aver trovato un investitore privato?

No. Il fondo interviene esclusivamente insieme ad almeno un co-investitore privato, terzo e indipendente, che deve coprire tra il 40% e il 60% dell’investimento complessivo alle stesse condizioni. Se il co-investitore viene meno, la richiesta decade salvo subentro di un altro investitore entro 60 giorni.

Qual è l’importo minimo che il fondo può investire?

100.000 euro per entrambe le linee. Considerando il vincolo sulla quota privata, il round complessivo minimo si colloca tra 166.667 e 250.000 euro.

Il fondo diventa socio di maggioranza?

No. Il decreto vieta che fondo e co-investitori acquisiscano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto ordinari, considerando anche la conversione in equity degli strumenti di quasi equity.

L’investimento consuma il plafond de minimis?

Sulla Linea B sì: l’operazione rientra nel Regolamento (UE) 2023/2831 con un tetto di 300.000 euro in equivalente sovvenzione lordo, che coincide con il massimale dell’impresa unica calcolato sui tre anni precedenti ogni nuova concessione. La Linea A opera invece in esenzione ai sensi dell’art. 22 del GBER e non incide sul plafond de minimis.

Il capitale ricevuto è tassato?

L’apporto in conto capitale a fronte di quote di nuova emissione non è un ricavo né una sopravvenienza attiva ai fini IRES e IRAP, e non subisce la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, comma 2 del DPR 600/1973 per i contributi alle imprese. Se l’intervento è strutturato come quasi equity con natura di debito, gli interessi passivi seguono le regole di deducibilità dell’art. 96 del TUIR.

Le società di persone e le ditte individuali possono accedere?

No. Il requisito è la costituzione in forma di società di capitali, non quotata. Una ditta individuale che volesse accedere dovrebbe prima trasformarsi, con tempi incompatibili con l’apertura dello sportello.

Quanto dura l’istruttoria?

Il termine massimo è di 90 giorni dalla presentazione della domanda, sospesi in caso di richiesta di integrazioni. L’esame segue l’ordine cronologico di arrivo, con i criteri premiali usati per ordinare le domande presentate nella stessa data.

Cosa succede alla scadenza dei cinque anni?

Il fondo esce dalla partecipazione secondo la strategia di uscita definita nel contratto di investimento con i co-investitori, con un eventuale grace period fino a tre anni se la dismissione richiede più tempo. Le modalità di disinvestimento devono preservare la continuità aziendale dell’impresa partecipata.

Posso usare le risorse per comprare le quote di un socio che esce?

Solo in parte. L’operazione deve incrementare i mezzi finanziari dell’impresa attraverso strumenti di nuova emissione, e l’acquisto di quote esistenti da un socio precedente è ammesso entro il limite del 25% di ciascun investimento. Le operazioni di buy out sono escluse.

Ci sono settori esclusi?

Sì: produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, settore immobiliare e i settori esclusi dall’art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058. Sono escluse anche le imprese in difficoltà, quelle in procedura concorsuale (salvo concordato in continuità omologato) e quelle con revoche regionali non restituite.

Dove trovo il testo ufficiale?

Il provvedimento è il decreto del Direttore Generale n. 4846 del 26 giugno 2026, pubblicato sul portale dei decreti digitali della Regione Liguria, con le modalità attuative in allegato. Avviso e modulistica operativa sono invece pubblicati da Ligurcapital.

Cosa fare adesso

  1. Verifica la forma giuridica e la dimensione d’impresa, poi stabilisci se rientri nella Linea A o nella Linea B: da qui dipende tutto il resto.
  2. Controlla la posizione aiuti sul Registro Nazionale Aiuti e calcola quanto plafond de minimis ti resta prima di scegliere la linea.
  3. Apri il dialogo con i potenziali co-investitori e chiedi la manifestazione di interesse in forma scritta.
  4. Costruisci il business plan intorno ai due criteri di sbarramento: sostenibilità finanziaria e strategia di uscita.
  5. Monitora la pubblicazione dell’Avviso e della modulistica di Ligurcapital, che fissa punteggio minimo e documenti richiesti.

Vuoi capire se la tua impresa rientra nella Linea A o nella Linea B, e con quale struttura del round? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per una valutazione dedicata.

Fonte ufficiale: Regione Liguria – PR FESR Liguria 2021-2027. Azione 1.3.6. Fondo capitale di rischio. Modalità attuative dello strumento finanziario di capitale di rischio – Regione Liguria – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Contenuto rielaborato a partire da fonte rilasciata in licenza CC-BY 3.0 IT.


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