prosegue l’attuazione della riforma con un decreto sul federalismo fiscale – ANCE


Nel corso del mese di agosto, il processo di attuazione della legge delega 111/2023 ha visto l’adozione di una serie di decreti che hanno segnato un ulteriore passo in avanti nel percorso di riforma del sistema tributario avviato nel 2023, che oggi conta complessivamente 29 provvedimenti attuativi.

In questo contesto va segnalata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 11 agosto, del decreto legislativo 147/2026 in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale, in vigore dal 12 agosto scorso.

Il provvedimento, che dopo una lunga gestazione è entrato in vigore nonostante la mancata intesa formale in Conferenza Unificata da parte delle Regioni, introduce alcune disposizioni in tema di federalismo fiscale, volte a rendere più efficace il rapporto tra contribuenti e amministrazioni territoriali, puntando sulla prevenzione delle irregolarità e sulla possibilità di regolarizzare spontaneamente le posizioni tributarie prima dell’avvio dei controlli.

In particolare, vengono introdotte misure riguardanti, in generale, i tributi regionali e quelli di competenza degli enti locali e alcune disposizioni relative, in via specifica, ad alcune imposte locali, tra cui IMU e TARI.

 

Disposizioni generali per i tributi di regioni ed enti locali (art.3, art.12)

Per i tributi locali in generale, l’art.3 del decreto interviene sul tema dell’adempimento spontaneo, consentendo alle Regioni e agli Enti locali, prima di avviare l’attività di accertamento in relazione ai propri tributi (ad es. IMU, TARI), di inviare ai contribuenti:

  • comunicazioni contenenti gli elementi e le informazioni acquisiti direttamente o provenienti da terzi e rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligazione tributaria, per consentire loro di procedere all’eventuale regolarizzazione attraverso il ravvedimento;
  • avvisi bonari per favorire la regolarizzazione di versamenti tardivi, parziali o omessi, applicando una sanzione ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 fino al 31 dicembre 2026 e dell’art. 14 del decreto legislativo 173/2024.

I contribuenti avranno 60 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire, anche in via telematica, chiarimenti sui dati contestati e trasmettere ricevute di pagamento o altri documenti utili.

Inoltre, l’art.12, co.3, prevede la possibilità, anche per i tributi regionali e locali, di avvalersi del ravvedimento operoso (ex art.13 del D.lgs. 472/1997) anche qualora il contribuente sia destinatario di questionari, inviti a comparire e, più in generale, di documenti propedeutici alla notifica dell’atto impositivo vero e proprio o degli avvisi bonari (la cui introduzione è ora consentita ai sensi del citato art.3 dello stesso D.lgs 147/2026).

In tema di sanzioni, l’art.12, co.1-2, prevede poi l’estensione ai tributi regionali e locali della disciplina generale delle sanzioni amministrative stabilita dl D.lgs. 472/1997 (dal 1° gennaio 2027, dal D.lgs. 173/2024), con applicazione della sanzione pari al 25% in caso di omesso o parziale versamento del tributo o di quella fissa, da 100 a 500 euro, in caso di documenti di versamento incompleti.

 

Novità in tema di IMU (artt.12, 26 e 32)

Il decreto 147/2026, in un’ottica di semplificazione e compliance, interviene anche in tema di IMU.

All’art.12 del testo, viene introdotta una significativa riduzione delle sanzioni connesse agli obblighi dichiarativi che, a partire dal 1° gennaio 2027, diventano pari:

  • ­ al 100% del tributo non versato con un minimo di 50 euro (e non con un importo che va dal 100 al 200%) in caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU;
  • ­ al 40% del tributo non versato con un minimo di 50 euro (e non con un importo che va dal 50% al 100%), in caso di infedele dichiarazione.

Con la stessa ratio, l’art.26 prevede un nuovo modello dichiarativo IMU “unitario”, da trasmettere al Comune esclusivamente in modalità telematica per tutti i soggetti passivi tenuti all’invio, tra cui rientrano anche le imprese edili beneficiarie dell’esenzione per gli immobili merce delle imprese edili, invenduti e non locati.

Viene, quindi, eliminata la possibilità di inviare la dichiarazione IMU in forma cartacea. Le modalità di invio del nuovo modello dichiarativo saranno definite con decreto del MEF, che disciplinerà anche i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Non cambia il termine di invio, che resta confermato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. In assenza di modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati che possono influire sull’ammontare dell’imposta, la dichiarazione ha effetto per gli anni successivi.

Sempre in linea con l’esigenza di semplificazione e di maggiore certezza nei rapporti tra contribuente ed enti impositori, viene introdotta una nuova disciplina in materia di assoggettamento ad IMU dei fabbricati con rendita catastale rettificata dall’Agenzia delle entrate e oggetto di impugnazione (art.32).

In tal caso, viene previsto che il Comune può accertare l’eventuale maggiore imposta municipale propria derivante dalla differenza tra la rendita proposta e quella definitivamente accertata, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali.

In modo analogo, in caso di esito positivo per il contribuente della controversia sulla rendita catastale, questi entro lo stesso termine deve richiede al Comune il rimborso dell’IMU versata e non dovuta (che il Comune deve eseguire entro 180 gg da presentazione dell’istanza).

 

Novità in tema di TARI (art.28)

Il testo del D.Lgs. 147/2026 supera definitivamente la criticità che si era venuta a creare in sede di prima stesura del provvedimento, che prevedeva l’applicazione del 40% della componente fissa della TARI sui magazzini di materie prime e semilavorati, collegati a siti industriali che producono rifiuti speciali smaltiti in via autonoma.

Tale misura, anche grazie all’azione dell’ANCE, è stata stralciata dal provvedimento e definitivamente accantonata dal D.lgs. 147/2026.

Sul punto, viene, quindi, confermato il regime di esenzione dalla TARI per i siti industriali e i magazzini ad essi collegati che producono rifiuti speciali smaltiti in via autonoma.

Per ciò che concerne invece i rifiuti urbani prodotti dalle imprese, il D.lgs. 147/2026 prevede la riduzione della quota variabile della TARI qualora gli stessi siano riciclati o recuperati autonomamente e ciò risulti da idonea documentazione da trasmettere al Comune.

In sostanza, se l’impresa certifica la quantità di rifiuti urbani recuperati o riciclati, può usufruire di una corrispondente esclusione dalla tariffa variabile della TARI, proporzionale all’ammontare dei rifiuti riciclati rispetto al totale dei rifiuti prodotti.

Quindi in caso di avvio al recupero, o riciclo, del totale dei rifiuti urbani prodotti, l’impresa può usufruire della completa esclusione dalla quota variabile dell’imposta (cfr. art.28).

 

***

Con decorrenza dal 2027 viene, infine, rivisto il sistema di compartecipazione delle Regioni, delle Province e delle Città metropolitane al gettito IRPEF, con la corrispondente soppressione dei trasferimenti statali in favore delle Regioni, nonché l’eliminazione del gettito ad oggi attribuito a Province e Città metropolitane (derivante dall’imposta sulle assicurazioni RCA dei veicoli – cfr. artt.33 e 36). Queste misure vengono previste a saldi invariati di finanza pubblica.

 

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