L’argomento sarà oggetto di approfondimento nel corso della rassegna normativa settimanale di Master Telefisco, il percorso continuativo di approfondimento specialistico del Sole 24 Ore.
Con il Dlgs 7 agosto 2026, 148 (cosiddetto “correttivo Omnibus”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed in vigore dal 12 agosto 2026, il Legislatore ha ridisegnato i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva a credito.
L’intervento, contenuto nell’articolo 12 del decreto, incide su due disposizioni cardine del Dpr 633/72: l’articolo 19, comma 1 (termine ultimo per esercitare la detrazione) e l’articolo 25, comma 1 (termine per l’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti). Modifiche di analogo tenore sono state apportate agli articoli 56 e 88 del nuovo Testo Unico Iva (Dlgs 10/2026), destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2027.
Le novità introdotte dal correttivo operano lungo due direttrici. Da un lato, viene ampliato l’orizzonte temporale entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione e procedere alla registrazione delle fatture ricevute, consentendo ai soggetti passivi di disporre di un termine più ampio per effettuare i necessari controlli di conformità senza incorrere nella decadenza dal diritto per il decorso dei termini.
Dall’altro lato, l’eliminazione dall’articolo 25 delle parole “in riferimento al medesimo anno” assume particolare rilievo per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”. Qualora, infatti, una fattura relativa a un’operazione effettuata in un determinato anno (ad esempio, il 2026) sia ricevuta nell’anno successivo (2027), ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, il contribuente potrà imputare la detrazione al 2026. A tal fine, il documento dovrà essere annotato in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti, destinata alle fatture ricevute nel 2027 per le quali il diritto alla detrazione è sorto nell’anno precedente.
Nella sostanza, il correttivo ripristina il termine biennale vigente prima delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017.
La stretta operata nel 2017 (volta ad avvicinare il momento della detrazione a quello dell’annotazione, per agevolare i controlli e recuperare gettito) ha infatti perso la propria ragion d’essere alla luce dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, che di per sé impedisce di detrarre prima di aver ricevuto il documento..
Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento
Il quadro di riferimento, dopo l’intervento del correttivo, si compone dei seguenti tasselli.
Articolo 19, comma 1, secondo periodo, Dpr 633/72 (nuovo testo): “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo“.
Articolo 25, comma 1, Dpr 633/72 (nuovo testo): l’annotazione delle fatture e delle bollette doganali va operata “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura“.
Rispetto alla versione previgente, oltre allo slittamento al secondo anno successivo, viene soppresso l’inciso “con riferimento al medesimo anno“: è proprio questa soppressione a rendere possibile la retro-imputazione delle fatture ricevute nell’anno successivo.
Gli altri riferimenti rilevanti sono: l’articolo 12 del Dlgs 148/2026 (norma modificativa); gli articoli 56 e 88 del Dlgs 10/2026 (Testo Unico Iva in vigore dal 1° gennaio 2027), che recepiscono a regime le medesime regole; l’articolo 6 del Dpr 633/72 (momento di effettuazione dell’operazione, che individua il presupposto sostanziale); l’articolo 1 del Dpr 100/98 in tema di liquidazioni periodiche, rimasto immutato; la legge 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), che ha indicato la direzione dell’intervento.
Sul versante giurisprudenziale, la Relazione illustrativa richiama la pronuncia del Tribunale dell’Unione europea relativa alla causa T-689/24 (sentenza dell’11 febbraio 2026), secondo cui il soggetto passivo può esercitare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto è sorto anche qualora la fattura, non ricevuta in quel periodo, sia pervenuta prima della presentazione della dichiarazione stessa. Va segnalato, per completezza e prudenza, che la pronuncia risulta oggetto di procedimento di revisione dinanzi alla competente Sezione, sicché la questione non può dirsi del tutto consolidata.
Il caso operativo
La società Beta Srl, soggetto passivo IVA con liquidazioni mensili, presenta le seguenti tre situazioni.
- In data 1° settembre 2026 acquista beni strumentali; la fattura elettronica viene ricevuta il 5 settembre 2026. Ci si chiede entro quale termine, al più tardi, la detrazione possa essere legittimamente esercitata.
- In data 20 dicembre 2026 effettua un ulteriore acquisto; la relativa fattura elettronica, tuttavia, viene recapitata dal SdI soltanto il 9 gennaio 2027. Si tratta di una tipica fattura “a cavallo d’anno”. Beta chiede se e come possa detrarre l’imposta già con riferimento al 2026 e, in particolare, se possa farlo in sede di liquidazione periodica di dicembre 2026.
- Nel corso di una revisione contabile emerge una fattura del 2024, ricevuta nello stesso 2024, la cui IVA non è mai stata detratta. Beta domanda se, alla luce delle nuove regole, il diritto sia ancora recuperabile.
La soluzione
Prima situazione (acquisto 2026, fattura 2026).
Il diritto alla detrazione sorge nel 2026, anno in cui l’imposta diviene esigibile e in cui ricorrono sia le condizioni sostanziali sia quelle formali (possesso della fattura e annotazione).
Con le nuove regole, il termine ultimo per esercitare la detrazione non è più la dichiarazione Iva relativa al 2026, bensì quella relativa al secondo anno successivo, ossia la dichiarazione Iva relativa al 2028 (modello Iva 2029).
Coerentemente, l’annotazione nel registro degli acquisti può avvenire fino al 30 aprile 2029, termine di presentazione di quest’ultimo modello.
Resta fermo, naturalmente, il rispetto delle “condizioni esistenti al momento della nascita del diritto”: se il diritto alla detrazione è esercitato in un periodo successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, ai fini delle eventuali limitazioni alla detrazione, valgono le condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso diritto alla detrazione.
Seconda situazione (fattura “a cavallo d’anno”).
L’operazione è effettuata nel 2026, anno in cui si realizza il presupposto sostanziale per l’esercizio della detrazione, mentre la fattura è ricevuta nel 2027, e dunque il relativo requisito formale si perfeziona nell’anno successivo, ma comunque prima del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Prima della modifica normativa, il diritto alla detrazione con imputazione al 2026 presupponeva che la fattura fosse ricevuta entro il medesimo anno e annotata nell’apposito sezionale entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2026.
L’eliminazione del riferimento al “medesimo anno” consente, invece, a Beta di imputare la detrazione all’anno in cui il diritto è sorto, purché la fattura sia ricevuta entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione.
Beta potrà, pertanto, esercitare la detrazione già nella dichiarazione Iva relativa al 2026 (modello Iva 2027, da presentare entro il 30 aprile 2027), previa annotazione del documento in un’apposita sezione del registro degli acquisti, destinata alle fatture ricevute nel 2027 per le quali il diritto alla detrazione è sorto nel 2026.
Resta, peraltro, fermo che la possibilità di retro-imputare la detrazione al 2026 non esaurisce le modalità di esercizio del diritto, che, essendo sorto in tale anno, potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
In alternativa alla retro-imputazione al 2026 mediante annotazione nell’apposito sezionale ed esercizio della detrazione nella dichiarazione relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027, il contribuente potrà infatti:
- far confluire la fattura nel periodo in cui viene registrata, esercitando la detrazione nella relativa liquidazione periodica, anche qualora la registrazione intervenga nel 2027 o nel 2028.
- esercitare il diritto alla detrazione, entro il termine ultimo previsto dall’articolo 19, nella dichiarazione relativa al 2028 (modello Iva 2029), da presentare entro il 30 aprile 2029, previa annotazione del documento nell’apposito sezionale.
A tale conclusione deve, tuttavia, affiancarsi una precisazione con riguardo alle liquidazioni periodiche. L’articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, che disciplina le liquidazioni e i versamenti periodici Iva, non è stato infatti interessato dal correttivo e continua a prevedere quanto segue: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente“.
Attenendosi al dato letterale della disposizione, dovrebbe quindi ritenersi ancora preclusa la possibilità di computare nell’ultima liquidazione periodica dell’anno le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente ma ricevute nell’anno successivo.
Resta, pertanto, fermo il divieto di far confluire nella liquidazione di dicembre una fattura relativa a un’operazione effettuata nello stesso mese, ma ricevuta entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Ne consegue che, nell’esempio considerato, la fattura ricevuta il 9 gennaio 2027 non può essere computata nella liquidazione periodica di dicembre 2026. L’Iva può essere recuperata con imputazione al 2026 soltanto in sede di dichiarazione annuale, e non già nell’ambito della liquidazione periodica relativa a dicembre.
Terza situazione (fattura 2024).
Il decreto non detta una disciplina transitoria. Da un lato, l’assenza di indicazioni sul periodo transitorio, unita alla ratio (l’obbligo di fatturazione elettronica era già previsto nel 2024 e nel 2025), può indurre a ritenere applicabili le nuove regole anche alle annualità anteriori il cui termine previgente non sia ancora scaduto; secondo questa lettura, l’Iva su un acquisto 2024 documentato da fattura ricevuta nello stesso anno potrebbe essere detratta entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Dall’altro, la mancanza di una norma di raccordo lascia aperti dubbi non trascurabili sulla reale portata retroattiva.
In attesa di chiarimenti ufficiali, l’approccio operativamente più prudente è documentare accuratamente la posizione, valutare caso per caso il rapporto costi/benefici e, soprattutto ove il recupero sia di importo significativo, ponderare l’opportunità di attendere indicazioni ufficiali.
Gli errori da evitare
- Confondere il termine di detrazione con quello di registrazione. I due termini, pur essendo stati sostanzialmente allineati, restano infatti concettualmente e normativamente distinti: l’articolo 19 individua il termine per l’esercizio della detrazione assumendo come riferimento l’anno in cui il relativo diritto è sorto (secondo anno successivo), mentre l’articolo 25 individua il termine per la registrazione avendo riguardo all’anno di ricezione della fattura (secondo anno successivo). Nella generalità dei casi coincidono, ma nelle fatture “a cavallo d’anno” i due riferimenti temporali divergono.
- Trascurare le “condizioni esistenti al momento della nascita del diritto” alla detrazione. L’ampliamento del termine non consente di “spostare” la misura della detraibilità.
- Tentare la detrazione della fattura “a cavallo d’anno” in liquidazione periodica. Per il vincolo dell’articolo 1 Dpr 100/98, il recupero con imputazione all’anno precedente continua ad essere possibile solo in dichiarazione.
- Omettere l’apposita sezione del registro acquisti. La retro-imputazione presuppone l’annotazione in una sezione dedicata; la sua mancata predisposizione espone a contestazioni sul piano formale.
- Dare per scontata la retroattività alle annualità 2024 e 2025. L’assenza di disciplina transitoria rende la tesi possibilista non priva di rischi: va valutata con cautela e non applicata acriticamente.
- Ignorare il doppio binario normativo. Fino al 31 dicembre 2026 valgono gli articoli 19 e 25 del Dpr 633/72; dal 1° gennaio 2027 subentrano gli articoli 56 e 88 del TU Iva (Dlgs 10/2026): occorre aggiornare procedure e software con riferimento corretto.
Conclusioni
Il correttivo Omnibus restituisce ai contribuenti un margine temporale più ampio per esercitare la detrazione, riducendo il rischio di perdere il diritto per il solo decorso di un termine troppo stringente.
L’intervento va letto in chiave sistematica: da un lato riallinea la disciplina interna ai principi unionali e alla legge delega, dall’altro prende atto che, con la fatturazione elettronica obbligatoria, le esigenze di controllo che avevano ispirato la stretta del 2017 possono considerarsi soddisfatte a monte.
Restano due nodi aperti che meritano attenzione: la portata (retroattiva o meno) delle nuove regole rispetto alle annualità anteriori al 2026, in assenza di disciplina transitoria, e il coordinamento tra la retro-imputazione e il perdurante vincolo dell’art. 1 DPR n. 100/98 per le fatture di fine/inizio anno.
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