Credito di imposta straordinario a favore delle imprese di autotrasporto: pubblicate le FAQ e le linee guida definitive. Dal 1° al 15 settembre i termini per l’invio delle istanze


Con decreto direttoriale n.301 del 28 agosto 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state emanate le definitive linee guida ufficiali per poter procedere all’invio delle istanze da parte delle imprese di trasporto merci per conto di terzi volte all’ottenimento del credito di imposta straordinario calcolato sui maggiori costi di gasolio sostenuti dalle stesse imprese nel periodo marzo-agosto 2026 rispetto al valore medio del gasolio di febbraio 2026, così come indicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari della misura sopramenzionata sono le imprese aventi sede legale o con stabile organizzazione in Italia, aventi veicoli appartenenti alle classi ecologiche ambientali Euro V ed Euro VI, superiori alle 7,5 tonnellate e che svolgono attività di autotrasporto merci per conto di terzi.

Ricordiamo che per l’ottenimento del credito di imposta in questione sono stati stanziati, così come indicato nel Decreto-Legge n.153 del 26 agosto 2026, 386,20 milioni di euro e che lo stesso decreto estende la possibilità di recupero anche al mese di agosto 2026 (originariamente prevista al mese di luglio 2026).

Il credito d’imposta è calcolato secondo la seguente formula:

0,70 [(totale colonna D del file fatture di cui all’articolo 4 comma 5) – (totale litri acquistati nei 6 mesi) *1,70087/1,22]

Tale conteggio si basa sul fatto che ogni impresa potrà ottenere fino ad un massimo del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto rispetto al prezzo medio del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La maggiore spesa è determinata in base alla differenza tra la spesa sostenuta per l’acquisto dei litri di gasolio dichiarati dall’impresa, per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro nella disponibilità della medesima impresa, e quella che avrebbero sostenuto per l’acquisto del medesimo quantitativo di gasolio al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

LA PIATTAFORMA DELL’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Le imprese interessate al ristoro potranno presentare domanda esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accessibile al seguente link dal 1° fino al prossimo 15 settembre 2026: https://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it/

Sottolineiamo che il titolare della ditta individuale o il rappresentante legale della società accederà alla piattaforma tramite SPID/CIE e, superate le fasi di registrazione, procederà con l’inserimento di un’unica istanza. Non è possibile delegare altri soggetti per le fasi di autenticazione ed autorizzazione all’accesso alla piattaforma (primo accesso in piattaforma). Il soggetto autenticato e registrato potrà indicare una o più persone fisiche delegate per i successivi accessi alla piattaforma

La piattaforma informatica  è articolata in due aree distinte:

  • area “Gestione richiesta”
  • area “Incaricati”.

Durante il periodo stabilito per l’inserimento dell’istanza nella piattaforma (1°-15 settembre 2026), accedendo all’area “Gestione richiesta”, sarà possibile:

  • inserire una istanza;
  • eliminare l’istanza precedentemente inserita a seguito di non accoglimento, visualizzabile nell’area “Gestione richiesta/Dettaglio istanza”, o per inserirne una nuova qualora si voglia modificare il contenuto di quella già inserita che pertanto che si va ad eliminare. I dati richiesti per l’inserimento dell’istanza sono tutti obbligatori.

L’inserimento dei dati dell’istanza avverrà in quattro fasi nell’area “Gestione richiesta“ della piattaforma:

  1. Inserimento targhe dei veicoli ammessi a ristoro. Il richiedente seleziona, tra quelle proposte dalla piattaforma come risultanti nella disponibilità dell’impresa alla data del 31 luglio 2026, le targhe dei veicoli per i quali ha acquistato il gasolio oggetto di ristoro. È altresì possibile inserire una o più targhe di veicoli, quando queste non siano presenti nella piattaforma;
  2. Dichiarazione circa la veridicità dei dati inseriti in piattaforma.
  3. Inserimento litri di gasolio acquistati. Il richiedente indica, separatamente per ciascun mese da marzo ad agosto 2026, i litri di gasolio acquistati per la trazione dei veicoli rientranti nel beneficio;
  4. Caricamento del file_fatture.xlsx

FILE FATTURE

Il file_fatture, disponibile nella home page della piattaforma al seguente indirizzo: https://www.mit.gov.it/documentazione/piattaforma-credito-dimposta-favore-imprese-di-autotrasporto-ristoro-maggiore-spesa , viene caricato come “Allegato”, opportunamente compilato, relativamente agli acquisti di gasolio avvenuti nei mesi da marzo ad agosto 2026, riportando i seguenti dati:

colonna A – riferimenti fattura: indicare, a seconda del caso: – l’identificativo SDI della fattura; – il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting; – nel caso di acquisti effettuati negli altri Stati membri dell’Unione europea, il numero della fattura seguito dal segno “–“ e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio.

colonna B – tipo fattura: – indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l’identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i. – indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno alcun identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.

colonna C – importo netto: indicare il totale della fattura, al netto dell’IVA.

colonna D – importo carburante rimborsabile netto: indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell’IVA, all’acquisto di gasolio per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma.

colonna E – nazione di emissione: indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.

Inviata l’istanza, la piattaforma restituisce all’utente il relativo codice identificativo.

CONTROLLI

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettuerà verifiche a campione relativamente alla condizione di “impresa in difficoltà” e di compatibilità con la normativa vigente in materia di antimafia.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì alla verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, avvalendosi del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Una volta eseguite le verifiche, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o più decreti (c.d. decreti di concessione), il credito d’imposta riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria e contestualmente trasmette i relativi dati all’Agenzia delle entrate.

A seguito dei decreti di concessione lo stesso dicastero provvede a registrare, sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, gli aiuti concessi.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d’imposta sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito di imposta concesso non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Chiaramente l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non dovrà eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Infine, con l’obiettivo di preparare al meglio la domanda di contributo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato tramite il proprio sito istituzionale una pagina dedicata in cui è possibile consultare un modello di 50 FAQ (domande e risposte preconfezionate), scaricare il comunicato con le informazioni riportate in questa news, il file fatture ed il link di accesso alla piattaforma informatica dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

ACCORTEZZE PER PREPARARE LA DOMANDA E CAMBIAMENTI INTERVENUTI RISPETTO AL SEMINARIO DI ASSOTIR DEL 4 AGOSTO 2026

  1. Il periodo da caricare è marzo-agosto 2026;
  2. il file deve essere NECESSARIAMENTE in formato XLSX. Non XLS;
  3. è specificamente previsto che il gasolio utilizzato per alimentari gruppi frigoriferi non è oggetto di rimborso;
  4. Per le fatture estere bisogna indicare nella colonna A la partita IVA del fornitore, senza il codice del Paese, che va invece nella colonna E. Gli eventuali caratteri speciali devono essere sostituiti con il segno “+”. Gli zeri iniziali della partita IVA non possono essere eliminati.
  5. Nel caso di una carta netting, il Paese da indicare è quello del soggetto che emette la fattura, non necessariamente quello nel quale è stato effettuato il rifornimento.
  6. Attenzione alla Svizzera: se il fornitore effettivo del carburante ha una partita IVA svizzera, quella fattura non va inserita; se invece il fornitore effettivo ha una partita IVA di un Paese UE, la fattura è inseribile;
  7. Un’istanza già inviata può essere eliminata e sostituita con una nuova durante il periodo di apertura della piattaforma (1-15 settembre). Se, per esempio, ci si accorge di aver dimenticato una fattura, bisogna cancellare la precedente istanza dalla sezione “Gestione richiesta” e presentarne una nuova con il file aggiornato.Una volta che l’istanza è stata presa in carico o accolta, non può essere semplicemente modificata. Anche in quel caso, l’unica strada è cancellarla e reinviarla durante la finestra di apertura. Dopo la chiusura della piattaforma non sarà più possibile intervenire.
  8. la concessione del credito seguirà l’ordine cronologico delle istanze accolte.


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