Clausola di salvaguardia e budget sanità privata: la Plenaria 6/2026


La clausola di salvaguardia inserita negli accordi contrattuali tra Aziende sanitarie ed erogatori privati accreditati — con cui la struttura convenzionata accetta incondizionatamente il budget assegnato e rinuncia al contenzioso avverso i relativi provvedimenti — è stata a lungo oggetto di un contrasto giurisprudenziale tra l’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, che ne affermava la validità attraverso lo schema dell’acquiescenza, e quello del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ne affermava la nullità per indeterminatezza dell’oggetto e contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.

Il contrasto è stato risolto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 30 luglio 2026, n. 6 (testo in calce), che ha confermato la validità della clausola limitatamente ai provvedimenti noti o conoscibili al momento della sottoscrizione, dichiarandola nulla per mancanza dell’oggetto ex artt. 1418 e 1325 c.c. quanto alle sopravvenienze. Il contributo ricostruisce i termini del contrasto, illustra il percorso argomentativo della Plenaria, ne individua i margini di incertezza applicativa residui e dà conto del piano ulteriore, contabile e civilistico, su cui la disputa si riflette: la giurisprudenza della Corte dei conti in materia di note di credito da ricevere e il c.d. contenzioso extrabudget dinanzi al giudice ordinario.


1. Inquadramento sistematico: gli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies e la funzione di programmazione della spesa sanitaria

Il rapporto tra il Servizio Sanitario Regionale e le strutture private che erogano prestazioni in regime di accreditamento istituzionale, come consaputo, si svolge seguendo il paradigma delle cc.dd. “tre A”: Autorizzazione, Accreditamento, Accordo.

Ne consegue che a struttura privata, che ambisce ad erogare prestazioni in ausilio del sistema sanitario nazionale (e, quindi, regionale nel caso che ci occupa, del SSR Sicilia) deve necessariamente passare per queste tre fasi.

Nell’ambito della prima, il primo passo obbligatorio è quello di conseguire il provvedimento di autorizzazione, rilasciato dall’ ASP territorialmente competente, necessario per gestire e tenere in esercizio una struttura sanitaria, avendo cura di rispettare i requisiti – strutturali e di personale- previsti dalle norme vigenti.

Con il secondo passo, quello dell’Accreditamento, necessario per poter prestare la propria attività in ausilio dei pubblici poteri, la Regione riconosce alla struttura autorizzata lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN/SSR.

L’iter, come detto, non si esaurisce nell’atto di accreditamento, ma richiede un successivo momento negoziale: la stipula di accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

È attraverso questi accordi — la cui adozione le Regioni disciplinano mediante schemi contrattuali standardizzati, approvati, nel caso di specie e che ci occupa, in Sicilia, con decreto assessoriale e relativi allegati che assegna su base annuale le risorse — che si determina in concreto il volume delle prestazioni erogabili da ciascuna struttura, il correlato tetto di spesa (c.d. budget) secondo le tariffe applicabili determinate a livello nazionale. Ai sensi del comma 2-quinquies del medesimo articolo, la mancata sottoscrizione comporta l’impossibilità di erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale, e dunque nonostante il possesso dell’accreditamento istituzionale.

Già da diverse annualità, all’ interno della disciplina convenzionale si colloca la c.d. clausola di salvaguardia cioè una clausola-tipo con cui la struttura privata, sottoscrivendo il contratto, accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa e delle tariffe per l’anno di riferimento, rinunciando alle azioni già intraprese e ai contenziosi instaurabili contro tali provvedimenti.

Numerose erano state le azioni poste in essere dal contraente privato, per censurare la legittimità di tale preclusione.

Pertanto, fino alla pronuncia che dà origine al presente contributo, la clausola era stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale netto tra l’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, che ne affermava la validità, e quello del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), che ne affermava, all’opposto, la nullità. Il contrasto — segnalato dalla Presidente della Sez. III del Consiglio di Stato con nota del 24 marzo 2026 — è stato risolto dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 30 luglio 2026, n. 6 (testo in calce), sul ricorso proposto da una società accreditata contro l’Assessorato della salute della Regione Siciliana. Il presente articolo ricostruisce i termini del contrasto e ne illustra la soluzione, nonché i margini di incertezza applicativa che permangono.

2. La tesi legittimista: l’acquiescenza secondo l’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato

L’orientamento largamente maggioritario della Sez. III del Consiglio di Stato ha da tempo riconosciuto piena legittimità alla clausola di salvaguardia (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, nn. 4715 e 3917 del 2023; n. 6279 del 2021; n. 5529 del 2020; n. 2075 del 2019; n. 5039 e n. 4936 del 2018; n. 3617 del 2017; nonché n. 8408 del 2022), sulla base di quattro argomenti ricorrenti.

Secondo il primo argomento, quello della “scelta imprenditoriale” chi intende operare nella sanità pubblica accreditata deve accettare le restrizioni finanziarie funzionali a garantire i livelli essenziali del diritto alla salute; in alternativa, resta libero di operare in regime di libera concorrenza, assumendosi il relativo rischio d’impresa.

Per il secondo argomento, detto “della programmazione”, in assenza della clausola, permarrebbero incertezze sui tetti di spesa tali da impedire un’efficace programmazione finanziaria regionale.

La terza argomentazione, anche presentata come “della non preclusione assoluta” poggia sul presupposto che la clausola non commina sanzioni per chi non sottoscrive e non preclude in assoluto la tutela giurisdizionale, limitandosi a richiamare in sede contrattuale provvedimenti che già determinano il contenuto del contratto.

Infine, secondo “l’argomento dell’acquiescenza”,la sottoscrizione integra gli estremi dell’istituto processuale dell’acquiescenza (Cons. Stato n. 4076/2023), compatibile con gli artt. 24 e 113 Cost. quando derivi da una scelta libera e consapevole (Cons. Stato nn. 9908/2025, 5458/2024, 9455/2022, 321/2018).

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3. La tesi minoritaria: la nullità della clausola secondo la CGA Sicilia

A questo orientamento si è contrapposta la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA, 1° agosto 2025, n. 650; ord. caut. 22 dicembre 2025, nn. 390 e 392; ord. caut. 19 febbraio 2026, nn. 39 e 41), che ha ravvisato l’invalidità della clausola su un fondamento prevalentemente civilistico, articolato su tre norme del codice civile.

Infatti, con essa verrebbe, in primo luogo, violato l’art. 1462, comma 1, c.c. in quantola clausola, così come formulata, contravverrebbe il divieto di impedire alla parte di opporre eccezioni di nullità, annullabilità o rescissione, poiché il profilo economico del rapporto è determinato da atti amministrativi che divengono parte integrante dell’oggetto contrattuale, e l’annullamento della clausola, travolgerebbe di sé, per il tramite dell’art. 1419 c.c., l’intero contratto.

Ancora,l’oggetto della rinuncia sarebbe indeterminato e indeterminabile, riguardando un diritto futuro ed eventuale, in netta contrapposizione con l’art. 1346 c.c..

Quindi, per concludere, la clausola imporrebbe una limitazione della tutela giurisdizionale e contrasterebbe con norme imperative di rango costituzionale, con conseguente configurabilità anche di una ipotesi di eccesso di potere, non potendo le esigenze di sostenibilità della spesa sanitaria essere perseguite tramite la compressione del diritto di adire il giudice, con effettiva lesione dell’art. 1419 c.c., avendo, in ciò, specifico riguardo alle tutele Costituzionali di cui agli in artt. 24 e 113 Cost.

4. Il deferimento all’Adunanza Plenaria e la questione pregiudiziale sugli interventi

Rilevato il contrasto tra i due orientamenti, il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto del 26 marzo 2026, ha fissato l’udienza pubblica avanti l’Adunanza Plenaria per il 17 giugno 2026, ai sensi dell’art. 99 c.p.a. Nel giudizio sono intervenute, ad adiuvandum della struttura appellante, due associazioni di categoria le quali hanno sostenuto- fra le altre doglianze- che la clausola violerebbe il diritto di difesa degli associati anche alla luce dell’art. 6 CEDU.

L’Adunanza Plenaria ha dichiarato inammissibili tali interventi, in continuità con i propri precedenti (Ad. Plen. nn. 18/2021, 15/2024, 4/2024) in quanto l’interesse della categoria a ottenere l’enunciazione di un principio favorevole non integra la legittimazione ex art. 28 c.p.a., che richiede- per contro-la dimostrazione di un effetto diretto sulla sfera giuridica dell’interventore

Si afferma, sempre sul punto, che tale legittimazione non può derivare dalla disciplina dell’art. 99 c.p.a., poiché il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria non produce un giudicato erga omnes e la sezione chiamata in futuro a decidere casi analoghi può, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, non condividerlo. La questione ha un rilievo che va oltre il caso di specie, chiarendo i limiti della partecipazione delle associazioni di categoria nei giudizi “pilota” davanti alla Plenaria — un tema che meriterebbe un approfondimento a parte, e che questo contributo non sviluppa oltre per restare nel proprio oggetto.

5. La decisione: la clausola è valida, ma non senza limiti

L’Adunanza Plenaria ha confermato l’orientamento maggioritario, ma con un percorso argomentativo che non si limita a scegliere tra le due tesi, bensì le ricompone in un principio più articolato di quanto entrambi gli orientamenti di partenza lasciassero presagire.

5.1. Il fondamento pubblicistico dell’accordo

Il Collegio muove dalla funzione di programmazione sanitaria, già ricostruita dall’Ad. Plen. n. 3/2012, e dal vincolo di equilibrio di bilancio ex artt. 81 e 97 Cost.

L’accordo ex art. 8-quinquies, pur denominato “contratto” dal legislatore di settore, è ricondotto al paradigma dell’art. 11 l. 241/1990: espressione di potere autoritativo esercitato in forma consensuale, il cui contenuto economico è eterointegrato (artt. 1339 e 1374 c.c.) dagli atti amministrativi di determinazione dei tetti di spesa. Il rapporto di accreditamento viene qualificato come concessione (Cons. Stato nn. 9908 e 8827 del 2025; Cass. civ., Sez. Un., n. 24074/2025; Corte Cost. nn. 195/2021 e 36/2021), il che spiega perché le clausole “imposte” dall’accordo-tipo debbano essere coerenti con lo scopo del potere esercitato a monte.

5.2. Il superamento della tesi civilistica della CGA

Su questa base, la Plenaria supera l’argomento fondato sull’art. 1462 c.c.: poiché l’art. 11, comma 2, l. 241/1990 rende applicabili le norme civilistiche sui contratti, solo “in quanto compatibili” con la funzione pubblicistica dell’accordo, e poiché l’art. 1462 c.c. disciplina l’indefettibilità della tutela della parte di un contratto viziato — non il caso di un contenuto eterodeterminato da provvedimenti amministrativi — la norma codicistica non è pertinente alla fattispecie. Analogamente, viene respinta la tesi della nullità dell’intero contratto ex art. 1419 c.c. per il tramite dell’annullamento della clausola: l’eventuale annullamento dei provvedimenti a monte non giova a chi non li abbia impugnati, secondo la logica per cui un atto generale annullato non travolge automaticamente gli atti attuativi né i contratti conclusi inter alios.

5.3. La conferma della qualificazione come acquiescenza — con un limite decisivo

La Plenaria conferma che la sottoscrizione integra acquiescenza, compatibile con gli artt. 24 e 113 Cost. quando risulti da una condotta univoca, una volizione libera, e non da mera tolleranza contingente (criteri già fissati da Ad. Plen. n. 1/2016). È qui che la decisione introduce il correttivo più significativo, che riprende — sostanzialmente recependola — l’obiezione di fondo della CGA: l’oggetto della rinuncia deve essere determinato o determinabile. Per i provvedimenti già pubblicati, noti o conoscibili al momento della sottoscrizione, la rinuncia è validamente acquisita. Per gli atti successivi alla sottoscrizione — le sopravvenienze — la clausola è nulla per mancanza dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., non potendosi ammettere una rinuncia preventiva a diritti non ancora sorti e dal contenuto non determinabile (Cass. civ. nn. 23087/2015, 4822/2005, e già nn. 3064/2013, 12561/2006, 9747/2005 sul principio per cui si può rinunciare solo a diritti già maturati).

5.4. La posizione di chi non sottoscrive

La Plenaria precisa inoltre che la mancata sottoscrizione non fa venire meno l’interesse a impugnare gli atti di determinazione e riparto della spesa — ad esempio in caso di errore di calcolo — potendo l’accordo essere concluso anche successivamente e regolare ex post le prestazioni già rese (Cass. civ. n. 16221/2025). L’eventuale giudicato favorevole ottenuto da chi ha agito in giudizio, tuttavia, non si riflette sui rapporti di chi ha sottoscritto e accettato: gli atti generali di riparto sono qualificati come atti plurimi ad effetti scindibili, formalmente unici ma sostanzialmente divisibili.

5.5. L’irrilevanza del Piano di rientro

Infine, la Plenaria chiarisce che la validità della clausola non dipende dall’assoggettamento o meno della Regione a un Piano di rientro: la clausola è connaturale al sistema dell’art. 8-quinquies in quanto tale, e non a un regime emergenziale specifico.

6. Il principio di diritto

L’Adunanza Plenaria ha- quindi- enunciato il seguente principio di diritto:

“La clausola di salvaguardia inserita in un accordo annuale stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 tra una struttura sanitaria privata accreditata e una Azienda Sanitaria Locale è valida e produce l’effetto preclusivo dell’impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei ‘tetti di spesa’ e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione e non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo ad una annualità precedente.”

Sul piano pratico, la Plenaria suggerisce essa stessa alle Amministrazioni di riformulare le clausole future in termini più circoscritti, riferendoli esplicitamente ai soli provvedimenti antecedenti o concomitanti alla sottoscrizione — un invito che ha un evidente valore preventivo e cautelativo rispetto al contenzioso.

Sul piano processuale, il terzo motivo di appello (relativo all’illegittimità della clausola) è stato respinto, mentre la causa è stata restituita alla Sezione per l’esame degli altri motivi; i procedimenti pendenti innanzi alla CGA fondati sull’orientamento oggi superato dovranno essere decisi in applicazione del principio così enunciato.

7. Il doppio binario del contenzioso: il piano contabile presidiato dalla Corte dei conti e il piano civilistico dell’esecuzione del rapporto

La vicenda ricostruita nei paragrafi precedenti si colloca interamente sul piano della giurisdizione amministrativa: la validità della clausola come atto che preclude, in tutto o in parte, l’impugnazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa. Ma la clausola di salvaguardia produce effetti anche su altri due piani, distinti quanto a giurisdizione ma tra loro connessi sul piano fattuale, che meritano di essere richiamati per completezza, perché aiutano a collocare la decisione della Plenaria nel contesto più ampio in cui il rapporto tra ASL e struttura privata accreditata effettivamente si svolge.

7.1. Il riscontro contabile: la Corte dei conti e le “note di credito da ricevere”

Quando un’Azienda sanitaria ritiene non dovuta, in tutto o in parte, una prestazione fatturata da una struttura privata accreditata — perché eccedente il budget assegnato, non congrua o non appropriata — non ne sospende semplicemente il pagamento, ma rileva in bilancio una posta rettificativa denominata “nota di credito da ricevere” (NCR), in attesa che il fornitore riconosca la contestazione emettendo l’effettiva nota di credito. Si tratta della traduzione contabile, nel bilancio dell’ente pubblico, della medesima area di contenzioso — le prestazioni eccedenti il tetto di spesa — su cui incide la clausola di salvaguardia sul piano amministrativo.

La Corte dei conti, nell’esercizio delle funzioni di controllo sui bilanci degli enti del SSN (art. 1, commi 3 e 7, d.l. n. 174/2012), ha più volte censurato la prassi di mantenere queste poste iscritte in bilancio per periodi ultrannuali senza una loro definizione, in violazione dei principi di prudenza, competenza e veridicità (Corte conti, Sez. reg. contr. Lazio, delib. n. 31/2022/PRSP, relativa all’ASL di Latina, che ha accertato uno squilibrio contabile di oltre 17,6 milioni di euro derivante da NCR prive di giustificazione). Nella più recente delib. n. 31/2025/PRSS, relativa all’ASL Roma 1, la stessa Sezione ha tuttavia riconosciuto che la persistenza pluriennale di alcune NCR può trovare giustificazione quando collegata a un fenomeno che la Corte definisce “contenzioso extrabudget”: casi in cui la struttura privata, anziché limitarsi a contestare in via amministrativa i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, mantiene il credito iscritto nel proprio bilancio e lo aziona direttamente davanti al giudice ordinario per ottenerne il riconoscimento.

7.2. Il riscontro civilistico: la Corte d’Appello di Napoli e la fase esecutiva del rapporto

Quanto al secondo fronte contenzioso — quello civile, relativo non alla legittimità dei provvedimenti amministrativi di programmazione ma alla debenza dei singoli corrispettivi per prestazioni già rese — è quello su cui interviene la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza 11 luglio 2025, n. 3715. Il giudice ordinario chiarisce che la clausola di salvaguardia, contenuta nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, non preclude le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, volte a ottenere la remunerazione delle prestazioni rese in applicazione dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa — specialmente quando l’esaurimento del budget si sia verificato in data anteriore a quella comunicata dall’ASL nel corso del monitoraggio periodico.

Questo orientamento del giudice ordinario risulta pienamente coerente con la soluzione poi accolta dall’Adunanza Plenaria: la clausola opera sul piano dell’impugnazione dei provvedimenti di programmazione (tetti di spesa, tariffe), non su quello del pagamento di crediti già maturati per prestazioni già erogate secondo le regole del rapporto in corso di esecuzione. Del resto, è la stessa Plenaria a evidenziare come i diritti patrimoniali oggetto della clausola siano disponibili e quindi rinunciabili solo nei limiti in cui siano determinati o determinabili al momento della sottoscrizione (§ 5.3): la pretesa al pagamento di prestazioni già rese, per definizione certa nell’ an e liquidabile nel quantum, si colloca strutturalmente al di fuori del perimetro della rinuncia.

Il quadro complessivo che ne risulta è quindi quello di un fenomeno a doppio — se non triplo — binario contenzioso: la giurisdizione amministrativa, presidiata oggi dal principio di diritto della Plenaria, relativa alla legittimità dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe; la giurisdizione ordinaria, sulla debenza dei singoli corrispettivi in fase esecutiva, cui la clausola di salvaguardia resta strutturalmente estranea; e il controllo di legittimità contabile della Corte dei conti, che osserva e sanziona sul piano del bilancio pubblico gli effetti di questa duplice conflittualità, segnalando come l’incertezza sulla definizione dei rapporti con gli erogatori privati si traduca in una rappresentazione contabile inattendibile degli enti del SSN.

I tre piani restano distinti quanto a giurisdizione e criteri di giudizio, ma condividono la medesima origine fattuale — il superamento, effettivo o presunto, del budget assegnato — e la lettura sistematica della clausola di salvaguardia offerta dalla Plenaria ne rappresenta oggi il punto di riferimento comune, sia per il giudice amministrativo sia, indirettamente, per l’interprete che si muova sugli altri due piani.

8. Conclusioni

La sentenza n. 6/2026 chiude — almeno sul piano dei principi — il contrasto ricostruito in questo articolo, ma lo fa non scegliendo integralmente l’una o l’altra tesi, bensì attraverso una soluzione di sintesi che finisce per accogliere, nella sostanza, l’obiezione più solida della tesi minoritaria: l’inammissibilità di una rinuncia preventiva e indeterminata a diritti futuri. La differenza tra i due orientamenti di partenza, letta a posteriori, appare meno radicale di quanto il contrasto formale potesse lasciare intendere — ciò che davvero divideva le due Corti non era tanto la validità in assoluto della clausola, quanto la sua estensione temporale: la Plenaria, distinguendo nettamente tra acquiescenza (validamente riferita ad atti già noti) e rinuncia preventiva (nulla se riferita a sopravvenienze), ha finito per tracciare esattamente il confine che la giurisprudenza minoritaria aveva individuato come terreno di illegittimità, pur muovendo da premesse dogmatiche diverse — l’indisponibilità del diritto di difesa ex artt. 24113 Cost. per il CGA, la mancanza dell’oggetto ex artt. 14181325 c.c. per la Plenaria.

Restano, tuttavia, margini di incertezza applicativa non trascurabili, che segneranno verosimilmente la prossima fase del contenzioso: cosa debba intendersi per atto “conoscibile” al momento della sottoscrizione, con quale grado di diligenza esigibile dalla struttura privata; come si concilino le precisazioni della sentenza — che escludono dalla rinuncia anche i giudizi pendenti su annualità precedenti non ancora definite al momento della nuova sottoscrizione — con la prassi degli accordi-tipo attualmente in uso in numerose Regioni, che andranno verosimilmente riformulati per allinearsi al principio enunciato. Su questi profili applicativi, più che sulla validità della clausola in sé, si concentrerà prevedibilmente il prossimo ciclo di contenzioso.

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Giurisprudenza citata

Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2026, n. 6, in Reg. prov. coll. n. 00006/2026, Reg. ric. A.P. n. 00004/2026 (Oftastudio c. Assessorato della salute della Regione siciliana).

Cons. Stato, Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3 (programmazione sanitaria).

Cons. Stato, Ad. Plen., 3 giugno 2016, n. 1 (presupposti dell’acquiescenza).

Cons. Stato, Ad. Plen., n. 18/2021; n. 4/2024; n. 15/2024 (legittimazione all’intervento ad adiuvandum).

Cons. Stato, Sez. III, 10 maggio 2023, n. 4715.

Cons. Stato, Sez. III, 2023, n. 3917.

Cons. Stato, Sez. III, 2022, n. 9455 (Regione Puglia).

Cons. Stato, Sez. III, 2022, n. 8408.

Cons. Stato, Sez. III, 2021, n. 6279.

Cons. Stato, Sez. III, 2020, n. 5529.

Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 2075.

Cons. Stato, Sez. III, 2018, nn. 5039 e 4936.

Cons. Stato, Sez. III, 2017, n. 3617.

Cons. Stato, 2023, n. 4076 (natura dell’acquiescenza).

Cons. Stato, nn. 9908 e 8827 del 2025 (accreditamento come concessione).

Cons. Stato, n. 5458/2024; n. 321/2018 (presupposti dell’acquiescenza).

Cons. Stato, nn. 4643/2020, 2386/2020, 9691/2022 (divieto di venire contra factum proprium).

Cons. Stato, n. 8318/2019.

Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, Sez. giurisdizionale, 1° agosto 2025, n. 650.

Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, ord. caut. 22 dicembre 2025, nn. 390 e 392.

Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, ord. caut. 19 febbraio 2026, nn. 39 e 41.

Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, parere sospensivo 16 febbraio 2026, ric. straordinario Polisportiva Palermo c. D.A. n. 845/2025.

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 giugno 2022, n. 2002; Sez. I, 2024, n. 627.

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 11 luglio 2025, n. 1600 (sentenza di primo grado riformata da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 6/2026).

TAR Campania, Napoli, 27 aprile 2021, n. 2752.

Cass. civ., Sez. Un., 2025, n. 24074 (natura concessoria dell’accreditamento).

Cass. civ., n. 16221/2025; n. 3064/2013; n. 12561/2006; n. 9747/2005; n. 23087/2015; n. 4822/2005 (rinuncia a diritti futuri e indeterminati).

Corte cost., nn. 195/2021 e 36/2021 (natura dell’accreditamento sanitario).

Corte cost., n. 71/2026 (rinuncia come contropartita transattiva — fattispecie distinta, richiamata a contrario dalla Plenaria).

Corte d’Appello di Napoli, sentenza 11 luglio 2025, n. 3715 (la clausola di salvaguardia non preclude le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto, volte alla remunerazione di prestazioni già rese).

Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 31/2022/PRSP (ASL Latina — uso improprio delle note di credito da ricevere; squilibrio contabile accertato di circa € 17,6 mln).

Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 31/2025/PRSS (ASL Roma 1 — nozione di “contenzioso extrabudget” e relativa incidenza sulla permanenza delle note di credito da ricevere).

Corte dei conti, Sez. delle autonomie, deliberazione n. 12/sezaut/2025/INPR (linee guida per la relazione del collegio sindacale degli enti del SSN sul bilancio di esercizio 2024, con questionario dedicato ai debiti verso fornitori privati accreditati e alle note di credito).

Riferimenti normativi

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quinquies, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 1.

L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1, comma 2-bis, e 11.

Cod. proc. amm., artt. 28 (intervento), 29 (acquiescenza), 99 (deferimento all’Adunanza Plenaria).

Cod. civ., artt. 1325, 1339, 1341, 1342, 1346, 1374, 1411, 1418, 1419, 1462.

Cost., artt. 24, 32, 81, 97, 113, 117, terzo comma.

Art. 168 TFUE.

D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. l. 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, commi 3 e 7 (controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti del SSN).

D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 19, 25, 26, 28 (armonizzazione dei sistemi contabili e bilancio degli enti del SSN).

Dottrina

V. Sotte, La legittimità della clausola di salvaguardia nei contratti tra aziende sanitarie e strutture accreditate, in Ius et Salus, 2020, n. 3.

G. Pieruccini, Accreditamento e accordi contrattuali, quando le clausole oltrepassano il limite di liceità, in Stefanelli & Stefanelli, Approfondimenti, 16 ottobre 2025.

G. Verlato, Accreditamento sanitario: il privato accreditato può impugnare la determina del budget una volta sottoscritto il contratto con l’Amministrazione sanitaria?, in Stefanelli & Stefanelli, Approfondimenti, 15 giugno 2023.

S. Cincimino e V. Cordaro, Le “note di credito da ricevere” nella giurisprudenza della Corte dei conti: criticità contabili e impatto sugli equilibri di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale, in Diritto & Conti, 8 novembre 2025.

C. Chirico, Sulla legittimità delle clausole di salvaguardia, in Italiappalti, marzo 2026.



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