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Il concorso RIPAM Coesione 2026 assume 882 specialisti tecnici per Regioni ed enti locali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con prove su rischio idrogeologico e sismico, valutazione ambientale e pianificazione. Tra i titoli ammessi mancano però la LM-74, la 86/S e la laurea in Scienze geologiche del vecchio ordinamento, nonostante l’art. 41 del D.P.R. 328/2001 attribuisca al geologo pericolosità geologiche, indagini e modello geologico. Su INGENIO, Francesco Russo ricostruisce istanza e diniego e propone un geologo stabile in ogni Comune, anche in forma associata.
L’Italia ha bisogno dei geologi
Dal concorso RIPAM alla necessità di una competenza geologica stabile in ogni Comune
Un concorso per 882 specialisti tecnici destinati soprattutto agli enti territoriali del Mezzogiorno ha escluso dai titoli di accesso la laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche. La risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha corretto il bando, ma ha reso evidente una questione più profonda: il sistema pubblico continua a parlare di rischio, ambiente e gestione del territorio senza riconoscere stabilmente il tecnico formato per leggerne la genesi e l’evoluzione.
Concorso RIPAM 2026: 882 tecnici, ma la LM-74 resta esclusa
Il 24 agosto 2026 la Commissione RIPAM ha pubblicato un concorso su base territoriale per l’assunzione a tempo indeterminato di 882 specialisti tecnici.
Le unità sono destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre che a città metropolitane, province, unioni di comuni e comuni delle medesime regioni.
Il profilo non è marginale. Il bando richiede personale capace di sostenere la progettazione tecnica, l’esecuzione di opere e interventi pubblici, la pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica e la gestione del territorio.
Tra le materie della prova scritta compaiono espressamente il rischio idrogeologico e sismico, la valutazione ambientale, i lavori pubblici e la pianificazione urbanistica. Eppure, tra i titoli ammessi figurano numerose lauree di architettura, ingegneria, pianificazione e scienze ambientali, mentre non compaiono la LM-74, la 86/S e il diploma di laurea del vecchio ordinamento in Scienze geologiche.
Titoli ammessi e competenze richieste: dove nasce la contraddizione
È questa la contraddizione da cui bisogna partire.
Non si pretende di attribuire al geologo la progettazione strutturale, edilizia, impiantistica o architettonica riservata ad altre professioni. Si chiede qualcosa di più semplice: riconoscere che le funzioni multidisciplinari di programmazione, istruttoria, controllo ambientale e gestione del territorio comprendono attività che coincidono direttamente con la formazione e con le competenze professionali del geologo.
Esclusione dei geologi dal RIPAM: il chiarimento della Presidenza del Consiglio
Il 30 agosto 2026 ho presentato un’istanza di chiarimento e di riesame in autotutela, chiedendo se l’esclusione fosse una scelta consapevole o un’omissione materiale e sollecitando l’inserimento della LM-74, della 86/S e della laurea del vecchio ordinamento. L’istanza è stata acquisita dal Dipartimento per le politiche di coesione con protocollo DPCOE-0016447-A-31/08/2026.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha risposto formalmente. Ha precisato che i titoli di studio erano stati individuati discrezionalmente dalla Commissione RIPAM, d’intesa con il Dipartimento, tenendo conto dei fabbisogni di personale manifestati dagli enti territoriali e delle attività indicate nell’Allegato 2. Ha quindi comunicato che non era prevista alcuna rettifica del bando.
Non è una vittoria e non deve essere presentata come tale. Il diniego conferma l’esclusione e rende il quadro ancora più preoccupante. Il risultato dell’iniziativa consiste nell’avere trasformato il silenzio in un documento ufficiale: ora sappiamo chi ha assunto la decisione, secondo quale procedimento e sulla base di quali presupposti. Una risposta negativa può essere criticata, sottoposta a riesame e utilizzata per proporre una correzione del sistema; il silenzio, invece, lascia la categoria senza interlocutore e senza motivazioni sulle quali intervenire.
Dai fabbisogni degli enti locali al nodo delle competenze geologiche
La risposta permette anche una deduzione politica che va dichiarata come tale: se la selezione dei titoli è stata costruita sui fabbisogni comunicati dagli enti, l’assenza delle lauree geologiche segnala che quei fabbisogni non hanno rappresentato adeguatamente la necessità di competenze geologiche.
Il problema, quindi, non nasce soltanto nella redazione finale del bando. Nasce prima, nei Comuni e negli altri enti, quando si decide quali professionalità servano per governare il territorio.
Una laurea in geologia è una professione riconosciuta dallo Stato
Competenze del geologo: cosa prevede il D.P.R. 328/2001
La laurea in Scienze geologiche non è un titolo generico da ricondurre, per approssimazione, alle discipline ambientali. È un percorso scientifico specifico.
Lo Stato disciplina l’accesso alla professione, l’esame di abilitazione e l’iscrizione all’Albo; con l’articolo 41 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, riconosce al geologo attività che comprendono la programmazione e progettazione degli interventi geologici, l’individuazione delle pericolosità geologiche e ambientali, la prevenzione e mitigazione dei rischi, le indagini geognostiche e geofisiche, l’esplorazione del sottosuolo, la costruzione del modello geologico, la pianificazione territoriale, la valutazione ambientale e la gestione delle risorse idriche e delle georisorse.
Il riconoscimento normativo non deriva da una rivendicazione corporativa, ma dalla specificità della formazione.
Il geologo è il tecnico che ricostruisce la genesi di un territorio e ne interpreta l’evoluzione. Legge i rapporti tra rocce, terreni, acqua, morfologia e strutture tettoniche; riconosce i processi in atto e valuta come essi possano interagire con insediamenti, infrastrutture e opere. Prima di progettare sul territorio, occorre comprendere il territorio.
A questa funzione conoscitiva si aggiunge quella operativa.
Il geologo può progettare e coordinare indagini, elaborare modelli geologici e geotecnici, monitorare versanti, falde, subsidenze, cavità, deformazioni e interazioni tra terreno e strutture. Può concorrere al controllo delle infrastrutture attraverso reti strumentali e letture integrate dei dati. Nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, può inoltre assumere responsabilità tecniche nel settore dei laboratori autorizzati per le prove geotecniche su terre e rocce e per le prove in situ, attività che il Servizio Tecnico Centrale disciplina nell’ambito dell’articolo 59 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Dai presidi territoriali a una competenza stabile nei Comuni
Da anni si parla di presidi territoriali, convenzioni e strutture di supporto da attivare dopo una frana, un’alluvione, un terremoto o una crisi vulcanica.
Sono strumenti utili, ma hanno un limite evidente: arrivano spesso quando il fenomeno si è già manifestato, dipendono dalla durata dei finanziamenti e raramente costruiscono una memoria tecnica stabile all’interno dell’ente. Un presidio senza continuità, personale e responsabilità amministrativa rischia di restare una formula suggestiva.
La proposta da discutere è più impegnativa: ogni Comune deve disporre stabilmente della competenza di un geologo, con pari dignità rispetto alle altre figure tecniche.
Nei Comuni maggiori ciò dovrebbe avvenire mediante l’inserimento nell’organico. Nei Comuni più piccoli la funzione potrebbe essere esercitata obbligatoriamente in forma associata, attraverso unioni di comuni, aree vaste o strutture territoriali condivise. Ciò che conta è che il geologo non sia chiamato soltanto a firmare una relazione quando serve un’autorizzazione, ma partecipi alla programmazione, alla
manutenzione e alle decisioni.
Una presenza stabile consentirebbe di aggiornare i quadri conoscitivi, seguire i piani di protezione civile, verificare le criticità idrogeologiche, collaborare alla pianificazione urbanistica, controllare l’evoluzione dei dissesti, programmare le indagini, interpretare i dati di monitoraggio e affiancare gli uffici nelle scelte sulle opere pubbliche. Sarebbe anche il punto di raccordo tra Comune, Regione, Autorità di bacino, Protezione Civile, università e strutture di ricerca.
Il costo dell’emergenza e il valore della prevenzione
Un Paese civile non può destinare ingenti risorse alla ricostruzione dopo gli eventi e riservare alla conoscenza preventiva soltanto interventi intermittenti. L’emergenza è indispensabile quando occorre salvare vite e ripristinare servizi, ma non può diventare il modello ordinario di governo del territorio. Le procedure accelerate, proprio perché comprimono tempi e controlli, possono produrre inefficienze, sprechi e zone d’ombra nelle quali, nei casi peggiori, trovano spazio anche comportamenti illeciti.
Investire nella presenza dei geologi negli enti locali non rappresenta un costo aggiuntivo fine a se stesso. Significa ridurre errori di localizzazione, individuare prima i segnali di instabilità, progettare indagini adeguate, programmare manutenzioni e utilizzare meglio le risorse.
La prevenzione non elimina tutti gli eventi naturali, ma riduce l’esposizione, la vulnerabilità e il prezzo economico e umano dell’improvvisazione.
“Salus populi suprema lex esto”, scriveva Cicerone: la sicurezza del popolo sia la legge suprema. Applicata al governo del territorio, questa massima impone di mettere la conoscenza prima dell’emergenza e la responsabilità prima della propaganda.
Bandi pubblici e geologi: dal caso RIPAM agli altri segnali di criticità
Maxi Avviso ASMEL 2026: il problema dei titoli di accesso
Il caso RIPAM non è isolato. Nel Maxi Avviso ASMEL 2026 per gli elenchi di idonei degli enti locali, il profilo di Funzionario tecnico indicava la laurea triennale L-34 in Scienze geologiche, ma non richiamava espressamente la LM-74, la 86/S e la laurea del vecchio ordinamento.
Anche in quel caso è stato necessario presentare un’istanza formale di chiarimento e rettifica, cui è seguito un riscontro.
Campi Flegrei e multidisciplinarietà: quando la geologia deve entrare nel processo
Un secondo episodio ha riguardato la proposta dell’Ordine degli Architetti di Napoli sui Campi Flegrei.
Accanto al fascicolo degli edifici venivano prospettati studi sui fluidi sotterranei, sulle falde, sulle pressioni del sistema geotermico e perfino l’ipotesi di pozzi di depressurizzazione. Ho ritenuto necessario intervenire pubblicamente per ricordare che la multidisciplinarietà non consiste nel formulare prima un’ipotesi geologica e nell’aggiungere poi i geologi in fondo all’elenco dei soggetti da coinvolgere.
Le competenze devono concorrere fin dall’inizio alla definizione del problema.
Bandi, concorsi e dibattito pubblico mostrano così la stessa debolezza: la geologia viene invocata quando il rischio è già evidente, ma il geologo viene dimenticato quando si definiscono gli organici, i requisiti di accesso, le priorità amministrative e le strategie.
Professione geologo: perché serve un presidio sui bandi e sui fabbisogni della PA
È qui che anche la rappresentanza nazionale della categoria deve interrogarsi. Una professione può compiere passi avanti sul piano scientifico, universitario e normativo e ritrovarsi arretrata nel momento decisivo, se chi la rappresenta non presidia i luoghi nei quali si formano i bandi e si definiscono i fabbisogni. Un comunicato stampa pubblicato dopo un’esclusione può documentare il dissenso, ma non sostituisce l’interlocuzione preventiva, il confronto con le amministrazioni e la capacità di ottenere risultati verificabili.
Un Osservatorio permanente su concorsi, avvisi e requisiti di accesso
La tutela non si misura dal numero delle dichiarazioni, ma dalla tempestività delle azioni. Occorre un Osservatorio nazionale permanente, collegato agli Ordini regionali, che controlli bandi, concorsi, avvisi, proposte legislative e iniziative pubbliche; raccolga le segnalazioni degli iscritti; intervenga entro tempi definiti; conservi le risposte ricevute; costruisca una banca dati delle esclusioni e delle buone pratiche; renda pubblici gli esiti. Non un altro luogo di rappresentanza formale, ma una struttura operativa con responsabilità, scadenze e risultati misurabili.
Questa proposta non nasce dalla volontà di sostituirsi agli Ordini o al Consiglio Nazionale. Nasce quando l’inerzia lascia scoperto uno spazio che qualcuno deve presidiare nell’interesse della categoria. Le iniziative individuali possono accendere un segnale e ottenere una risposta; spetta poi alle istituzioni trasformare quel segnale in una politica stabile. Ridurre tutto a personalismo significa evitare la domanda principale: perché quelle iniziative sono diventate necessarie?
Geologi negli enti locali: una competenza da integrare prima dell’emergenza
L’Italia è un Paese fragile e geologicamente complesso. Frane, alluvioni, terremoti, erosione costiera, subsidenza, cavità, crisi idriche e fenomeni vulcanici non sono eccezioni estranee alla vita amministrativa: sono parte delle condizioni nelle quali progettiamo città, infrastrutture e sviluppo.
Non è razionale riconoscere per legge le competenze del geologo e poi escluderle proprio dagli uffici che devono governare tali problemi.
La presenza stabile del geologo nei Comuni, singolarmente o in forma associata, è una scelta di pari dignità professionale, ma soprattutto di interesse pubblico. Significa passare dalla cultura del soccorso alla cultura della conoscenza, dalla spesa successiva al danno alla programmazione, dalla risposta episodica alla responsabilità quotidiana.
Cicerone definiva la storia maestra di vita.
La storia dei disastri italiani ci ha già impartito lezioni sufficienti. Continuare a dimenticarle non è fatalità: è una scelta.
Per invertire la rotta non servono altri slogan e non bastano i comunicati stampa. Servono azione, presenza, competenza e dedizione. Il territorio ha bisogno del geologo prima dell’emergenza, non soltanto dopo.
Riferimenti documentali e normativi
• Commissione RIPAM, Concorso pubblico Coesione 2026 per 882 Specialisti tecnici, pubblicato il 24 agosto 2026.
• Francesco Russo, Istanza urgente di chiarimento e riesame dei titoli di studio ammessi, 30 agosto 2026.
• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, riscontro prot. DPCOE-0016447-A-31/08/2026.
• D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, articolo 41, attività professionali del geologo.
• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 59, e Circolare STC 8 settembre 2010, n. 7618, laboratori per prove su terre e rocce.
• ASMEL, Maxi Avviso 2026 per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi di idonei degli enti locali.
• Il Desk, Bradisismo ai Campi Flegrei, la proposta degli architetti, 26 agosto 2026; replica di Francesco Russo, 3 settembre 2026.
Nota sulla redazione : Il presente articolo è stato elaborato dall’autore con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei contenuti e la revisione formale del testo. I dati, le valutazioni e le conclusioni sono stati verificati e restano sotto la piena responsabilità dell’autore
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