Per ottenere il DURF, il requisito del 10% non
si misura guardando soltanto ai versamenti effettuati direttamente
dall’impresa e transitati nel suo conto fiscale. Nel calcolo
possono entrare anche le ritenute sugli interessi attivi versate
dal sostituto d’imposta e, a determinate condizioni, persino le
imposte pagate all’estero.
È questo il principio contenuto nella Risposta
del 16 settembre 2026, n. 174, con cui
l’Agenzia delle Entrate torna sull’art. 17-bis,
comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997, precisando quali somme
possono concorrere alla soglia minima richiesta per il
DURF.
Regolarià fiscale e DURF: quali versamenti contano per il
requisito del 10%
L’istanza è stata presentata da una società che opera nel
settore dell’edilizia industriale e
tecnico-specialistica, con attività nei comparti della
produzione di energia elettrica, della petrolchimica e della
produzione di vetro, cemento e materiali metallici.
Secondo l’Istante, le proprie prestazioni non sarebbero
riconducibili agli appalti cosiddetti “labour intensive”, perché
non comporterebbero né un utilizzo prevalente di manodopera presso
le sedi del committente né l’impiego strutturale di beni
strumentali appartenenti a quest’ultimo o comunque a esso
riconducibili.
Nonostante ciò, alcuni committenti richiedono comunque il DURF
come presidio di compliance contrattuale,
indipendentemente dalla verifica dei presupposti sostanziali che
rendono applicabile la disciplina contenuta nell’art. 17-bis del
D.Lgs. n. 241/1997.
Da qui il problema posto al Fisco: capire se, nella
determinazione del requisito del 10%, possano
essere considerate anche le ritenute d’acconto subite sugli
interessi attivi e il credito per imposte pagate
all’estero.
DURF e requisito del 10%: come si calcolano i versamenti
rilevanti
L’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del
D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019, disciplina
specifici adempimenti in materia di ritenute
fiscali nell’ambito di determinati contratti di appalto,
subappalto, affidamento e altri rapporti negoziali.
Il comma 5 consente tuttavia alle imprese appaltatrici,
affidatarie e subappaltatrici di non applicare tali adempimenti
quando consegnano al committente una certificazione rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate che attesti la presenza dei requisiti
previsti dalla stessa disposizione.
Tra questi, la lett. a) richiede che l’impresa sia in attività
da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e
abbia eseguito, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le
dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio,
versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non
inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle
medesime dichiarazioni.
Il problema interpretativo nasce proprio da quest’ultima
formulazione e, in particolare, dal significato da attribuire ai
“versamenti registrati nel conto fiscale”.
La circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 aveva precisato che,
nel numeratore, devono essere considerati i complessivi versamenti
effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi
assicurativi INAIL, al lordo dei crediti utilizzati in
compensazione, mentre al denominatore devono essere assunti i
ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni
presentate nello stesso triennio.
La prassi successiva ha però progressivamente superato una
lettura esclusivamente formale del requisito.
Con la risoluzione n. 53/E/2020, infatti, le Entrate avevano già
ammesso alcune fattispecie nelle quali il pagamento dell’imposta
non viene materialmente effettuato dall’impresa interessata al
DURF, come accade, ad esempio, con l’IVA relativa alle operazioni
soggette a reverse charge o split
payment oppure nell’ambito del consolidato fiscale, della
trasparenza fiscale e della liquidazione IVA di gruppo.
In queste ipotesi il debito tributario, o
comunque la manifestazione di capacità contributiva, resta
riferibile a un determinato soggetto, mentre il pagamento viene
effettuato materialmente da un altro.
Ritenute sugli interessi attivi: quando entrano nel calcolo
Partendo da questa impostazione il Fisco ha risposto ai due
quesiti posti dall’istante.
In relazione alle ritenute applicate dagli istituti di credito
sugli interessi attivi maturati sulle disponibilità bancarie e sui
depositi della società, l’Agenzia ha sottolineato che il versamento
all’Erario viene eseguito dalla banca, nella veste di
sostituto d’imposta, e non direttamente
dall’impresa che percepisce gli interessi. Ciò non impedisce,
comunque, di considerare tali somme nel calcolo della soglia del
10%.
Il prelievo effettuato a titolo di acconto e versato dal
sostituto rappresenta infatti un’imposta economicamente
imputabile alla società, mentre il soggetto terzo
interviene soltanto nell’assolvimento materiale del relativo debito
tributario.
Quindi ai fini del DURF non è indispensabile che il contribuente
al quale il prelievo è riferibile coincida sempre con il soggetto
che effettua materialmente il versamento. Quello che conta è che
l’imposta sia collegata a una manifestazione di capacità
contributiva riconducibile all’impresa interessata.
Imposte pagate all’estero: il limite del credito riconosciuto
Più articolata è la questione relativa alle imposte
pagate all’estero, perché in questo caso viene meno non
soltanto la coincidenza tra il soggetto cui è riferibile il
prelievo e quello che materialmente lo versa, ma anche il transito
stesso delle somme nel conto fiscale italiano.
Quando le somme vengono versate a un’autorità fiscale straniera,
una lettura strettamente letterale dell’art. 17-bis potrebbe
portare a escluderle dal calcolo del requisito del 10%.
L’Agenzia invece ha riconosciuto che anche le imposte pagate
all’estero possono essere considerate tra i versamenti rilevanti,
fino a concorrenza del relativo credito d’imposta
riconosciuto ai sensi dell’art. 165 TUIR. A rilevare è
esclusivamente l’importo che trova riconoscimento nel sistema
tributario nazionale attraverso il credito d’imposta utilizzabile a
scomputo dell’IRES.
Sebbene tali imposte non compaiano nel conto fiscale italiano,
né direttamente né indirettamente attraverso un sostituto
d’imposta, una società consolidante, un socio o un ente
controllante, esse possono concorrere alla soglia perché
rappresentano comunque un elemento indicativo della
complessiva affidabilità fiscale dell’impresa.
L’Agenzia aggiunge inoltre che l’utilizzo del credito
per imposte pagate all’estero, a scomputo dell’IRES dovuta
in Italia, rappresenta nella sostanza una modalità di
versamento dell’imposta.
DURF non
corretto: come chiedere il riesame
C’è poi un ultimo aspetto operativo che interessa direttamente
le imprese.
L’Agenzia ha infatti ricordato che, qualora il contribuente
ritenga non corretto il DURF rilasciato dall’ufficio, può
rivolgersi allo stesso ufficio che lo ha emesso, segnalando i dati
che ritiene non siano stati considerati e chiedendone il
riesame attraverso il medesimo modello utilizzato
per la richiesta di rilascio.
Il chiarimento non modifica quindi i presupposti per il rilascio
del DURF, ma spiega come deve essere letto il requisito del
10%: nelle fattispecie individuate dall’Agenzia, il dato
formale del versamento nel conto fiscale può essere affiancato
dalla sostanziale riconducibilità del prelievo alla
posizione tributaria dell’impresa.
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