cosa sono e come operano


  • Gli enti filantropici sono associazioni riconosciute o fondazioni che erogano denaro, beni o servizi a categorie svantaggiate o ad attività di interesse generale, secondo l’articolo 37 del Codice del Terzo Settore.
  • Per assumere questa qualifica serve l’iscrizione nella sezione dedicata del RUNTS e l’indicazione “ente filantropico” nella denominazione sociale.
  • Chi dona a un ente filantropico iscritto ottiene una detrazione IRPEF del 30% (fino a 30.000 euro) oppure una deduzione dal reddito, in base all’articolo 83 del Codice del Terzo Settore.

Ti è mai capitato di versare un contributo alla Lega del Filo d’Oro o a una fondazione bancaria del territorio e di leggere la dicitura “ente filantropico“?. Dietro l’espressione c’è una categoria giuridica precisa, introdotta dalla riforma del Terzo Settore nel 2017, con regole rigide su forma, denominazione e vantaggi fiscali. Vediamo cosa dice la norma, quali enti vi rientrano davvero e come funzionano le detrazioni per chi dona.

Cosa sono gli enti filantropici secondo la legge

La definizione normativa si trova nell’articolo 37 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione, con lo scopo di erogare denaro, beni o servizi – anche sotto forma di investimento – a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La norma richiede tre condizioni che devono coesistere:

  1. la forma giuridica deve essere associazione riconosciuta o fondazione: un’associazione non riconosciuta non può mai assumere questa qualifica;
  2. la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “ente filantropico”, che non può essere usata da soggetti diversi (art. 37, comma 2, CTS);
  3. l’ente deve essere iscritto nella sezione dedicata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell’articolo 46 CTS.

Il vincolo della personalità giuridica non è casuale. Un’attività che consiste nell’erogare risorse a terzi richiede un patrimonio verificabile e stabile, e per questo il legislatore riserva la qualifica ai soli enti che possiedono già un patrimonio minimo riconosciuto: 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni, secondo l’articolo 22, comma 4, del Codice.

Restano fuori dalla categoria le fondazioni di origine bancaria (come le fondazioni Cariplo o Compagnia di San Paolo), disciplinate dal D.Lgs. 153/1999: perseguono finalità analoghe, ma appartengono a un regime giuridico autonomo e non possono iscriversi al RUNTS come enti filantropici.

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Cosa fanno gli enti filantropici

L’attività tipica prevista dall’articolo 37 CTS si divide in due filoni. Da un lato l’attività erogativa: distribuzione di denaro, beni o servizi a favore di categorie di persone svantaggiate (persone con disabilità, minori in difficoltà, anziani non autosufficienti), oppure a sostegno delle attività di interesse generale elencate dall’articolo 5 del Codice, che spaziano dalla sanità all’istruzione, dalla tutela ambientale alla ricerca scientifica. Dall’altro lato, le operazioni di investimento con finalità sociale: forme di sostegno strutturale che vanno oltre l’erogazione a fondo perduto.

L’articolo 38 CTS individua le fonti economiche principali di questi enti:

  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni in denaro o in natura, comprese opere d’arte e partecipazioni societarie;
  • lasciti testamentari;
  • rendite derivanti dalla gestione del patrimonio;
  • raccolta fondi, purché occasionale e non prevalente rispetto alle altre entrate.

L’atto costitutivo deve indicare i principi con cui l’ente gestisce il patrimonio, raccoglie le risorse e decide le modalità di erogazione. Non è un dettaglio formale: la trasparenza su questi criteri è ciò che distingue un ente filantropico da una semplice fondazione di diritto comune.

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Esempi di enti filantropici

Nella pratica, gli enti filantropici assumono forme diverse a seconda di chi li promuove. Le fondazioni d’impresa nascono da aziende che vogliono strutturare la propria responsabilità sociale: è il caso della Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico, che ha assunto questa denominazione il 27 aprile 2023 dopo l’iscrizione al RUNTS, sostituendo la precedente qualifica di ONLUS.

Le fondazioni operative di grande dimensione che assistono categorie specifiche di persone svantaggiate rientrano nella stessa categoria: la Fondazione Lega del Filo d’Oro E.T.S. – Ente Filantropico, attiva dal 1964 nell’assistenza a persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, ha completato il passaggio a ente filantropico il 7 settembre 2023.

Un’altra tipologia diffusa sono le fondazioni di comunità, radicate su un territorio specifico e nate soprattutto grazie all’impulso di alcune fondazioni bancarie a partire dalla fine degli anni Novanta: agiscono da intermediari tra donatori privati, enti non profit locali e istituzioni.

Sul piano numerico si tratta ancora di una categoria in crescita, ma di dimensioni contenute. Secondo il rapporto della Fondazione Terzjus presentato a marzo 2026, gli enti filantropici iscritti al RUNTS sono circa 420, a fronte di oltre 140.000 enti del Terzo settore complessivamente registrati: un numero raddoppiato nel biennio 2024-2025, segno che la qualifica sta iniziando a diffondersi tra le organizzazioni non profit che svolgono prevalentemente attività erogativa.

Trasparenza e bilancio sociale degli enti filantropici

Trattandosi di enti che gestiscono risorse raccolte da terzi, gli obblighi di rendicontazione sono più stringenti rispetto ad altre categorie di ETS. Il bilancio sociale, previsto dall’articolo 14 CTS per gli enti con entrate superiori a un milione di euro l’anno, deve includere per gli enti filantropici anche l’elenco e l’importo delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio e l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, come stabilisce l’articolo 39 CTS. Essendo dotati per legge di personalità giuridica, gli enti filantropici non possono inoltre avvalersi del rendiconto per cassa semplificato riservato agli enti di minori dimensioni.

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Che differenza c’è tra ente filantropico, ONLUS e fondazione?

La confusione con la ONLUS è frequente, ma si tratta di piani giuridici diversi. La qualifica di ONLUS, introdotta dal D.Lgs. 460/1997, è una categoria fiscale in via di superamento con l’attuazione della riforma del Terzo Settore. L’ente filantropico è invece una categoria giuridica autonoma, disciplinata dagli articoli 37-39 del Codice del Terzo Settore. Molte ONLUS che svolgevano principalmente attività erogativa hanno scelto di trasformarsi in enti filantropici, come dimostra il caso di Fondazione Intesa Sanpaolo.

Anche il rapporto con la “fondazione” in senso generico va chiarito: la fondazione è una forma giuridica prevista dal Codice civile, mentre l’ente filantropico è una qualifica che una fondazione (o un’associazione riconosciuta) può assumere se rispetta i requisiti dell’articolo 37 CTS. Non tutte le fondazioni sono enti filantropici, e viceversa un ente filantropico è sempre una fondazione o un’associazione riconosciuta.

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Quali sono le detrazioni fiscali per chi dona a un ente filantropico

Il regime fiscale delle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore, enti filantropici compresi, è disciplinato dall’articolo 83 del Codice del Terzo Settore, applicabile dal 1° gennaio 2018.

Per le persone fisiche, la legge prevede due alternative, tra loro non cumulabili per la stessa erogazione:

  1. una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% delle somme donate in denaro o in natura, per un importo massimo di 30.000 euro l’anno;
  2. una deduzione dal reddito complessivo netto fino al 10% del reddito dichiarato, con possibilità di riportare l’eventuale eccedenza nei quattro periodi d’imposta successivi.

La percentuale di detrazione sale al 35% quando l’erogazione in denaro è destinata a un’organizzazione di volontariato, sempre nel limite dei 30.000 euro annui. Per gli enti e le società l’unica via è la deduzione, riconosciuta nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, con lo stesso meccanismo di riporto dell’eccedenza sui quattro esercizi successivi.

Due condizioni sono indispensabili per beneficiare dell’agevolazione:

  • il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili – bonifico bancario, carta di credito o debito, assegno – perché le donazioni in contanti non danno diritto ad alcun beneficio fiscale;
  • occorre conservare la ricevuta rilasciata dall’ente e riportare i dati della donazione nel quadro E del modello 730 o nel corrispondente quadro del modello Redditi Persone Fisiche.

Le agevolazioni previste dall’articolo 83 CTS non sono cumulabili con altre norme di favore riferite alla stessa erogazione: chi sceglie la detrazione o la deduzione ai sensi del Codice del Terzo Settore non può applicare, per la medesima donazione, benefici fiscali alternativi previsti da altre disposizioni.

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Enti filantropici – Domande frequenti

Quali sono gli enti filantropici più conosciuti in Italia?

Tra gli esempi reali iscritti al RUNTS ci sono la Fondazione Lega del Filo d’Oro E.T.S. e la Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico, oltre a diverse fondazioni di comunità territoriali.

Che differenza c’è tra ente filantropico e ONLUS?

La ONLUS è una qualifica fiscale in via di superamento; l’ente filantropico è una categoria giuridica autonoma introdotta dalla riforma del 2017, con regole proprie su forma e denominazione.

Le fondazioni bancarie sono enti filantropici?

No. Sono disciplinate dal D.Lgs. 153/1999 e restano fuori dal RUNTS, pur perseguendo finalità sociali simili.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), art. 5 – attività di interesse generale;
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 22 – patrimonio minimo per la personalità giuridica;
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 37 – definizione di ente filantropico;
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 38 – risorse economiche e atto costitutivo;
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 39 – bilancio sociale degli enti filantropici;
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 46 – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 83 – detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali;
  • D.Lgs. 22 giugno 1997, n. 153 – disciplina delle fondazioni di origine bancaria.
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