controlli ISA su mandato e provvigioni


Le segnalazioni di anomalia nel modello EG61U, la compilazione del Quadro C e l’interazione con le banche dati delle Certificazioni Uniche

Prima di procedere con la definitiva trasmissione del modello Redditi 2026 anno di imposta 2025 e, ancor più, prima di esprimere adesione al CPB 2026/2027, è fondamentale verificare la corretta compilazione degli ISA.

Il modello ISA è, da sempre, caratterizzato da una moltitudine di informazioni da fornire, alcune delle quali (quadro C) sono tese ad individuare correttamente l’attività esercitata dal contribuente, e le sue specifiche caratteristiche.

In taluni casi, come quello qui in esame, una incorretta compilazione del quadro C è talmente rilevante da dar luogo a specifiche segnalazioni di anomalia da parte dell’amministrazione finanziaria.

A tal proposito è utile consultare l’ultimo provvedimento in ordine temporale (Allegato 1 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2026), relativo all’anno di imposta 2024, ma di assoluta utilità anche per l’anno di imposta 2025, per quanto riguarda la verifica di eventuali errori compiuti nella compilazione degli ISA.

L’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il comparto dell’intermediazione commerciale è da sempre caratterizzata dall’essere strettamente ancorata alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale instaurato dall’intermediario con le case mandanti.

Basti pensare alla differenza sostanziale sussistente nella posizione dell’agente di commercio, caratterizzato dalla stabilità dell’incarico di promuovere contratti per un determinato mandante, e procacciatore d’affari, caratterizzato invece dalla mancanza di stabilità e continuità del rapporto.

Quanto sopra incide profondamente sulla redditività attesa, e coerentemente il già citato provvedimento AdE ha individuato una specifica anomalia volta a colpire le imprese che hanno applicato l’indice EG61U omettendo l’indicazione degli elementi specifici dell’attività nel Quadro C.

Modello EG61U: anomalie nella compilazione del quadro C

L’amministrazione finanziaria considera anomale le posizioni dei contribuenti che hanno compilato il modello ISA EG61U, relativo agli intermediari del commercio e dei servizi, con grave carenza informativa per quanto riguarda i dati extracontabili.

Nello specifico, l’anomalia scatta allorquando risultano contestualmente non compilati i campi da C01 (“Agente di commercio”) a C11 (“Procacciatore d’affari”) e risulta parimenti non compilato il rigo C12, relativo alla tipologia di agente o rappresentante con la distinzione obbligatoria tra monomandatario (codice 1) e plurimandatario (codice 2).

Più semplicemente, per funzionare correttamente il modello ISA dell’intermediario di commercio deve conoscere esattamente la tipologia di rapporto instaurato con il mandante (agente, commissionario, procacciatore ecc.).



Nell’ambito del rapporto di agenzia (agente o rappresentante), poi, è essenziale che sia correttamente compilato il campo C12.

Occorre infatti considerare che la condizione di agente monomandatario presuppone un vincolo contrattuale esclusivo con un’unica impresa preponente, determinando curve di redditività e strutture di costo differenti rispetto all’agente plurimandatario, il quale distribuisce il proprio rischio economico su una pluralità di committenti.

La mancata indicazione della tipologia di mandato preclude quindi la corretta valutazione degli indicatori elementari di normalità economica.

L’incrocio tra provvigioni e CU

La correttezza del modello ISA discende ovviamente, e in misura decisiva, dai dati contabili inseriti nel quadro F del modello.

Con specifico riferimento alle provvigioni, non è inusuale che scattino delle richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di squadratura evidente con le informazioni rinvenienti dalla banca dati delle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta preponenti.

Va da sé che tale squadratura può essere un giustificato campanello d’allarme solo per l’intermediario di commercio in regime di contabilità semplificata per cassa effettiva.

Solo in tale caso, infatti, i criteri di indicazione dei ricavi (incasso effettivo) coincidono con i criteri che devono essere utilizzati dal sostituto di imposta nella predisposizione della CU (effettivo pagamento).

Nel caso di contribuente in contabilità ordinaria, invece, i due dati possono legittimamente non corrispondere, posto che le provvigioni devono essere indicate per competenza (alla data di maturazione, e non di incasso), così come può non esserci corrispondenza, giustificata, per i contribuenti in contabilità semplificata per cassa “virtuale” (art. 18 comma 5 DPR 600/73) per i quali ad essere rilevante, sotto il profilo dell’imputazione del componente positivo di reddito, è la data di annotazione della fattura sul registro Iva vendite.

Anche quando la squadratura è giustificata in ragione dei diversi criteri di imputazione, vi è tuttavia un’informazione che è bene monitorare: la causale indicata nella CU.

Infatti, la certificazione delle somme erogate a titolo di provvigioni avviene con indicazioni di causali diverse che seguono la natura del rapporto (agenzia mono o pluri mandataria, mediazione, procacciamento d’affari ecc.), ovvero proprio l’informazione la cui indicazione è richiesta nel quadro C.

Tabella di sintesi

Modello ISA Righi Quadro C Oggetto di Controllo Possibile errore
EG61U Da C01 a C11 Mancata o errata indicazione dell’attività svolta (agente, procacciatore ecc.)
EG61U Rigo C12 Per gli agenti: mancata indicazione della qualifica di monomandatario o plurimandatario
Quadro Contabile F Ricavi Disallineamento con flussi dei sostituti d’imposta (salvo diverso criterio di imputazione)


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