1. La tematica
Cn la Legge di Bilancio 2026 il legislatore:
- ha introdotto il nuovo Iper-ammortamento, destinato a sostituire i precedenti strumenti Transizione 4.0 e 5.0,
- ha confermato e rafforzato il credito d’imposta ZES Unica, prorogandone l’operatività fino al 2028,
- ha rimesso fondi nella Legge Sabatini.
L’attenzione degli operatori si è concentrata soprattutto sulla presenza contemporanea delle due misure “nuove” e sulla possibilità di utilizzarle nell’ambito del medesimo investimento. In realtà, il vero elemento di novità non è rappresentato dalla semplice coesistenza di due strumenti agevolativi, quanto piuttosto dalla possibilità di costruire una pianificazione integrata.
La ZES interviene principalmente attraverso un credito d’imposta destinato a ridurre il costo effettivo dell’investimento.
L’Iper-ammortamento agisce invece sul piano fiscale, aumentando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e producendo un risparmio tributario distribuito negli esercizi di ammortamento.
La Sabatini prevede un contributo a fondo perduto fino a circa il 10% della spesa per i beni 4.0 e, come operazione finanziaria, copre il 100% della spesa. Il legislatore ha introdotto un sistema di cumulabilità fondato su un principio estremamente preciso per quanto riguarda l’Iper-ammortamento: si applica sulla differenza rispetto a quanto ottenuto. Per quanto riguarda gli altri due aiuti, gli stessi sono cumulabili se l’incentivo globale non porta al superamento della quota massima ottenibile in funzione del regime di aiuto.
2. Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento
La Zona Economica Speciale Unica rappresenta oggi uno dei principali strumenti di politica industriale destinati allo sviluppo del Mezzogiorno.
Con l’istituzione della ZES Unica, il legislatore ha superato il precedente sistema delle Zone Economiche Speciali regionali, accorpando in un unico regime agevolativo i territori del Sud Italia e perseguendo l’obiettivo di rendere maggiormente attrattivi gli investimenti produttivi nelle aree caratterizzate da un minore livello di sviluppo economico.
Dal 2026, il perimetro dell’intervento risulta ulteriormente ampliato, comprendendo anche le aree assistite delle Marche e dell’Umbria.
La misura si fonda su un principio semplice: favorire la realizzazione di nuovi investimenti attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta parametrato al costo dei beni agevolabili.
Rientrano normalmente nel beneficio macchinari, impianti, attrezzature, immobili strumentali e, nei limiti previsti dalla disciplina, anche determinati beni immateriali direttamente funzionali al progetto produttivo.
L’intensità dell’aiuto varia in funzione della dimensione dell’impresa e dell’area geografica interessata.
Nelle regioni caratterizzate dalla maggiore intensità di aiuto il credito può teoricamente raggiungere il 60% dell’investimento ammissibile per le piccole imprese, fermo restando il successivo meccanismo di riparto qualora il volume complessivo delle richieste ecceda le risorse disponibili. Proprio sul possibile riparto si inserisce la Sabatini visto che questa, da una parte, può coprire il 10% del progetto con un contributo a fondo perduto, mentre dall’altra può consentire all’impresa di ottenere il 100% di liquidità.
Sotto il profilo operativo, la disciplina prevede un procedimento articolato in due momenti per la ZES. L’impresa presenta inizialmente una comunicazione preventiva contenente gli investimenti programmati e, successivamente, una comunicazione integrativa attestante la concreta realizzazione del progetto.
Solo al termine di tale percorso amministrativo viene determinato il credito d’imposta effettivamente spettante. In parallelo si inserisce la Legge Sabatini che può essere richiesta in qualsiasi momento, ma prima di effettuare l’ordine del bene. Quindi, strategicamente, l’impresa copre tutto il progetto con il finanziamento previsto da questa legge prima di ordinare il bene da agevolare, chiede un 10% di incentivo in meno su Zes (rispetto al massimo ottenibile che può arrivare al 60%, ad esempio per una PMI in Campania) e, sullo stesso investimento ottiene il 100% della copertura finanziaria con il finanziamento bancario e il 10% a fondo perduto previsto dalla Sabatini.
Non bisogna tuttavia dimenticare che, accanto alla proroga del credito d’imposta ZES Unica, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un nuovo Iper-ammortamento destinato a raccogliere l’eredità delle precedenti misure Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
L’incentivo non consiste nell’erogazione di un contributo né nel riconoscimento di un credito immediatamente compensabile, ma nella possibilità di dedurre fiscalmente un importo superiore rispetto al costo effettivamente sostenuto.
Sotto il profilo procedurale la disciplina appare significativamente più strutturata rispetto al passato: il legislatore ha infatti attribuito al GSE un ruolo centrale nella gestione dell’intero procedimento, introducendo un sistema articolato di comunicazioni preventive, di conferma, di completamento e di monitoraggio annuale.
Se la descrizione delle singole agevolazioni non presenta particolari difficoltà interpretative, ben diverso è il tema della loro possibile integrazione.
È infatti sulla disciplina della cumulabilità che si concentra il principale interesse operativo della riforma.
La Legge di Bilancio affronta il tema con un’impostazione che potremmo definire di “apertura controllata”.
Il legislatore, infatti, non vieta la contemporanea applicazione del nuovo Iperammortamento e di altre agevolazioni pubbliche.
Al contrario, la norma riconosce espressamente la possibilità di cumulare il beneficio fiscale con incentivi finanziati sia da risorse nazionali sia da risorse europee.
Questa affermazione rappresenta un elemento di particolare rilievo. Essa conferma che il legislatore considera fisiologica la presenza di più strumenti agevolativi riferiti al medesimo progetto di investimento.
Ciò che viene vietato non è quindi il cumulo delle misure. Viene vietata la duplicazione del beneficio sulla medesima quota di costo. È una distinzione che può apparire soltanto terminologica ma che, in realtà, modifica completamente il modo di progettare gli investimenti.
Il punto centrale della disciplina non è stabilire se due incentivi possano convivere.
Occorre invece individuare su quale porzione del costo ciascun incentivo opera.
La norma afferma infatti che il nuovo Iperammortamento non può riguardare le medesime quote di costo già agevolate attraverso altri strumenti.
Il legislatore introduce quindi una vera e propria segmentazione dell’investimento. L’intero programma industriale continua ad essere unitario sotto il profilo economico. Dal punto di vista agevolativo, invece, esso viene idealmente suddiviso in porzioni, ciascuna delle quali potrà essere sostenuta dallo strumento più appropriato. Questa impostazione risponde a una logica perfettamente coerente con la disciplina europea degli aiuti di Stato. L’obiettivo non è limitare il sostegno pubblico, bensì evitare che una medesima spesa venga finanziata due volte.
Accanto a questo principio, la norma introduce un secondo limite di carattere generale.
Il valore complessivo delle agevolazioni non può in nessun caso superare il costo effettivamente sostenuto dall’impresa.
Si tratta di un principio già noto nell’ordinamento europeo, ma che assume oggi una particolare rilevanza anche nella progettazione dei nuovi investimenti Industria 4.0.
Ne deriva una conseguenza operativa estremamente importante: la progettazione dell’investimento non può più limitarsi ad individuare le spese ammissibili, ma occorre predisporre una vera mappa delle agevolazioni, nella quale ogni singola componente di costo venga associata allo strumento che la finanzia.
È proprio questa attività di pianificazione che consente di massimizzare il beneficio complessivo senza violare il principio del divieto di doppio finanziamento.
A ben vedere, il legislatore non ha introdotto un limite, bensì ha introdotto un metodo.
Non chiede alle imprese di rinunciare agli incentivi, ma chiede loro di progettare gli investimenti con maggiore consapevolezza, distinguendo le diverse componenti economiche dell’operazione e attribuendo a ciascuna il corretto trattamento agevolativo.
3. Il caso operativo
Una PMI realizza un nuovo investimento produttivo in Sicilia per un importo complessivo pari a 3.100.000 euro, costituito interamente da beni materiali ricompresi nell’Allegato IV della Legge di Bilancio 2026 e pienamente rispondenti ai requisiti previsti dalla disciplina Industria 4.0.
4. La soluzione
L’impresa, inizialmente, presenta la comunicazione preventiva prevista dalla disciplina ZES Unica e, sulla base della propria dimensione aziendale e della localizzazione dell’investimento, beneficia dell’intensità massima teorica di aiuto pari al 60%.
Il credito d’imposta teoricamente spettante ammonta pertanto a 1.860.000 euro.
L’investimento, tuttavia, non può considerarsi integralmente “esaurito” sotto il profilo agevolativo. Nel contempo, l’impresa presenta diverse Sabatini legate a gruppi di investimenti che partono in parallelo. In sede di consuntivo, chiederà sulla Zes una quota inferiore rispetto al 60% spettante decurtandola della parte di incentivo già richiesto a fondo perduto.
L’impresa ha ancora a suo carico una quota residua di 1.240.000 euro.
È proprio su questa componente che interviene il nuovo Iperammortamento.
La disciplina della cumulabilità impedisce infatti che il beneficio fiscale venga calcolato sulla parte di investimento già coperta da altri incentivi, ma consente l’applicazione della maggiorazione sulla quota residua effettivamente sostenuta dall’impresa.
Nel caso considerato, l’intero importo residuo di 1.240.000 euro rientra nel primo scaglione agevolabile previsto dalla disciplina dell’Iperammortamento.
L’investimento beneficia pertanto della maggiorazione del 180%, generando una maggiorazione fiscale pari a 2.232.000 euro.
L’effetto finale consiste nella realizzazione di una strategia perfettamente coerente con il principio europeo del divieto di doppio finanziamento, senza rinunciare ai vantaggi derivanti dall’utilizzo coordinato delle tre misure.
5. Gli errori da evitare
L’esperienza applicativa consente già di individuare alcune criticità ricorrenti.
La prima consiste nel ritenere che il divieto di doppio finanziamento impedisca qualsiasi forma di cumulabilità. Come si è visto, la disciplina segue una logica differente. Ciò che viene vietato è esclusivamente la sovrapposizione delle agevolazioni sulla medesima quota di costo.
Un secondo errore consiste nel calcolare l’Iperammortamento sull’intero investimento dopo aver già beneficiato del credito ZES.
Una simile impostazione contrasterebbe direttamente con il principio espresso dalla Legge di Bilancio e determinerebbe un’indebita duplicazione del beneficio.
Particolare attenzione merita inoltre il coordinamento tra funzione amministrativa e funzione fiscale dell’impresa.
La documentazione predisposta ai fini della ZES dovrebbe infatti risultare coerente con quella utilizzata per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall’Iperammortamento.
Anche eventuali contributi in conto impianti o altre sovvenzioni pubbliche dovranno essere attentamente considerati nella determinazione della base di calcolo del beneficio fiscale.
Infine, uno degli errori più frequenti consiste nel progettare l’investimento senza una preventiva analisi della struttura delle spese.
Una classificazione effettuata soltanto nella fase conclusiva del progetto rende infatti molto più complesso costruire una corretta strategia di integrazione tra le diverse misure.
6. La check list di verifica
7. Conclusioni
L’introduzione del nuovo Iperammortamento e la contestuale proroga del credito d’imposta ZES Unica confermano una tendenza ormai evidente nelle politiche industriali nazionali.
L’obiettivo del legislatore non è più quello di offrire un unico incentivo di elevata intensità, ma di mettere a disposizione strumenti differenti, ciascuno destinato ad intervenire su uno specifico profilo dell’investimento.
La possibilità di utilizzare congiuntamente ZES insieme ad altri incentivi e all’Iperammortamento costituisce una delle più interessanti applicazioni di questa impostazione.
Il presupposto non è la sovrapposizione dei benefici, ma la loro integrazione.
La vera sfida per imprese e professionisti non consiste quindi nell’individuare l’incentivo più conveniente.
Consiste nella capacità di progettare investimenti nei quali pianificazione industriale, sostenibilità finanziaria, ottimizzazione fiscale e corretta gestione documentale divengano parti di un unico processo.
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