L’OIC ha pubblicato la bozza del principio unico per piccole e micro-imprese: applicazione facoltativa e nuove semplificazioni su ammortamenti, crediti, debiti, impairment, ricavi e fiscalità differita. Consultazione fino al 28 febbraio 2027. Una vera guida su ciò che potrebbe concretamente cambiare nella redazione dei bilanci delle imprese minori.
L’OIC ha pubblicato in consultazione un principio contabile unico e facoltativo per le società che redigono il bilancio abbreviato e per le micro-imprese, introducendo semplificazioni su immobilizzazioni, ammortamenti, crediti, debiti, impairment, ricavi e fiscalità differita.
Il sistema di rendicontazione contabile delle imprese di minori dimensioni ha sempre sofferto di un eccesso di stratificazione normativa. Se da un lato il legislatore civilistico ha progressivamente introdotto regimi differenziati per agevolare le realtà minori — culminati nelle definizioni di bilancio abbreviato ex art. 2435-bis c.c. e di micro-bilancio ex art. 2435-ter c.c. —, dall’altro lato la disciplina contabile di dettaglio è rimasta a lungo frammentata.
Per ricostruire la corretta applicazione di una voce di bilancio, i professionisti e i redattori delle informative finanziarie sono stati costretti a consultare molteplici e complessi principi contabili nazionali, estrapolando di volta in volta le singole deroghe o semplificazioni previste per il perimetro delle micro e piccole imprese.
Per superare tale rigidità e ridurre gli oneri amministrativi a carico del tessuto produttivo di minori dimensioni, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il 7 agosto 2026 la bozza del nuovo principio contabile dedicato alle micro e piccole imprese, attualmente sottoposta a consultazione pubblica fino al 28 febbraio 2027. Il documento non è pertanto ancora definitivo e potrà essere modificato, anche significativamente, prima della sua approvazione.
La bozza è destinata alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e alle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. Restano esclusi gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria richiamati dall’art. 2435-ter, comma 5, c.c..
Nuovo principio OIC per piccole e micro-imprese: a chi si applica
Il nuovo principio contabile si pone l’obiettivo di raccogliere in un testo organico e autonomo le disposizioni contabili destinate alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e a quelle che avvalgono della facoltà di redigere il bilancio per le micro-imprese. La ratio dell’operazione è guidata da una logica di selezione funzionale: il testo disciplina in modo analitico esclusivamente le operazioni aziendali considerate ricorrenti e frequenti nella gestione operativa di queste entità.
Per le fattispecie ordinarie, il documento recepisce e riproduce in gran parte i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa già contenuti nei singoli principi OIC di riferimento, integrando al contempo le semplificazioni codificate nel Codice Civile. L’innovazione risiede non solo nella riorganizzazione sistematica, ma anche nell’esplicitazione formale di orientamenti e prassi applicative che in precedenza erano ricavabili soltanto in via presuntiva o indiretta dalla lettura congiunta dei testi contabili generali.
Operazioni frequenti e operazioni rare: come funziona il nuovo sistema
Diversamente, per le operazioni di rara frequenza nelle piccole realtà — dettagliate nell’Allegato A del documento —, il principio non detta regole specifiche, ma rinvia direttamente ai principi contabili nazionali ordinari. Qualora una micro o piccola impresa si trovi a gestire una fattispecie complessa o infrequente, continuerà ad applicare la disciplina generale prevista dal relativo OIC di settore.
Le principali semplificazioni previste dalla bozza OIC
L’elemento di maggiore novità del testo è rappresentato dall’introduzione di specifiche semplificazioni inedite, sintetizzate nell’Allegato B del documento. L’OIC chiarisce che tali agevolazioni mirano a ridurre l’impatto burocratico e contabile senza tuttavia alterare la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Tenuto conto della limitata complessità operativa delle imprese interessate, i trattamenti semplificati consentono di giungere a risultati sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti dall’applicazione delle regole ordinarie, rimanendo pienamente aderenti ai principi generali del Codice Civile e ai postulati di bilancio stabiliti dall’OIC 11.
Le semplificazioni
Le semplificazioni non riguardano soltanto la struttura del documento, ma anche criteri di rilevazione e valutazione.
Ammortamento avviamento
Tra quelle evidenziate dall’Allegato B figurano, ad esempio, l’ammortamento dell’avviamento ordinariamente in dieci anni quando non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, la possibilità di utilizzare le aliquote fiscali come ragionevole approssimazione della vita utile dei cespiti e l’applicazione del solo metodo a quote costanti, salvo casi significativi.
Crediti e debiti
Per crediti e debiti la bozza elimina, nell’ambito del principio semplificato, i paragrafi relativi al costo ammortizzato e all’attualizzazione. In particolare, per i debiti la valutazione successiva avviene al valore nominale.
Perdite di valore
Per le perdite durevoli di valore viene mantenuto il solo approccio semplificato già previsto dall’OIC 9 per le imprese minori: ai fini applicativi si presume, in via generale, che la piccola impresa possa essere considerata come un’unica unità generatrice di flussi di cassa.
Fiscalità differita
La bozza introduce inoltre la possibilità di non rilevare la fiscalità differita quando questa risulti irrilevante. La valutazione può essere effettuata anche considerando le variazioni in aumento e in diminuzione risultanti dalla dichiarazione dei redditi; se, invece, la sola fiscalità corrente non rappresenta adeguatamente la situazione fiscale dell’impresa, resta necessaria l’applicazione integrale dell’OIC 25.
Tabella con le principali novità
| Tema | Semplificazione prevista dalla bozza |
|---|---|
| Avviamento | Ammortamento ordinariamente in 10 anni se la vita utile non è stimabile |
| Immobilizzazioni materiali | Possibile utilizzo delle aliquote fiscali come approssimazione della vita utile |
| Terreno/fabbricato | Possibile utilizzo dei criteri forfetari fiscali per lo scorporo |
| Impairment | Solo approccio semplificato OIC 9 |
| Crediti | Eliminazione di costo ammortizzato e attualizzazione |
| Debiti | Valore nominale, senza costo ammortizzato |
| Ratei e risconti | In via ordinaria, criterio del tempo fisico |
| Ricavi | Ulteriori semplificazioni rispetto all’OIC 34 |
| Fiscalità differita | Possibile omissione se irrilevante |
Il principio è facoltativo e può essere applicato solo in parte
Un aspetto fondamentale per l’operatività riguarda il carattere facoltativo e modulare del nuovo principio. L’applicazione è facoltativa: l’impresa può adottare integralmente il nuovo principio oppure utilizzare soltanto alcune delle semplificazioni previste, applicando per le altre fattispecie i corrispondenti principi contabili ordinari. Le scelte devono essere mantenute costanti nel tempo.
Quale informativa fornire in Nota integrativa
Nella Nota integrativa la società deve indicare se applica i principi contabili ordinari oppure il nuovo principio. In caso di applicazione non integrale, deve inoltre specificare, facendo riferimento all’Allegato B, le semplificazioni delle quali non si è avvalsa. Per le micro-imprese restano ferme le specifiche semplificazioni dell’art. 2435-ter c.c. La Nota integrativa può essere omessa alle condizioni previste dalla legge, riportando in calce allo Stato patrimoniale le informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1, nn. 9 e 16.”
Consultazione aperta fino al 28 febbraio 2027
Il testo è attualmente sottoposto a una fase di consultazione pubblica aperta fino al 28 febbraio 2027. La scelta di garantire una finestra temporale così estesa testimonia la centralità dell’intervento e la volontà dell’OIC di raccogliere il contributo tecnico di esperti, associazioni di categoria e ordini professionali. Durante questo intervallo, la bozza potrà subire integrazioni o modifiche anche sostanziali.
Prima applicazione OIC: il metodo prospettico
La bozza prevede una prima applicazione prospettica: le nuove regole si applicano alle operazioni e agli eventi successivi alla data di prima applicazione, senza rideterminare i valori contabili degli esercizi precedenti e senza riesporre i dati comparativi.
L’iniziativa dell’Organismo Italiano di Contabilità segna un importante passo in avanti verso il coordinamento e la razionalizzazione del diritto contabile per le imprese minori. La creazione di un unico corpus normativo promette di ridurre sensibilmente i costi di conformità e il margine di incertezza interpretativa che ha caratterizzato la prassi degli ultimi anni. La reale efficacia della riforma dipenderà dall’esito della consultazione e dalla capacità delle piccole imprese e dei loro consulenti di cogliere la flessibilità dello strumento, bilanciando l’esigenza di semplificazione con il rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza del bilancio d’esercizio.
In conclusione
La bozza del nuovo principio OIC non si limita a raccogliere in un unico documento le regole già previste per i bilanci abbreviati e delle micro-imprese, ma introduce vere e proprie semplificazioni operative che possono incidere significativamente sul lavoro di predisposizione del bilancio.
Tra le più rilevanti figurano la possibilità di utilizzare le aliquote fiscali quale ragionevole approssimazione della vita utile delle immobilizzazioni materiali, l’ammortamento ordinario dell’avviamento in dieci anni quando la vita utile non sia attendibilmente stimabile, l’eliminazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per crediti e debiti e un approccio semplificato alle perdite durevoli di valore.
Particolare attenzione merita anche la fiscalità differita: la bozza consente di non rilevarla quando, sulla base del principio di rilevanza, la fiscalità corrente rappresenti adeguatamente la situazione dell’impresa; in caso contrario torna necessaria l’applicazione integrale dell’OIC 25.
Il professionista deve però ricordare che si tratta ancora di una bozza in consultazione, modificabile prima dell’approvazione definitiva. La fase di consultazione terminerà il 28 febbraio 2027.
Danilo Sciuto
Venerdì 4 settembre 2026
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📌 BOX OPERATIVO OIC
Le principali semplificazioni da conoscere
La bozza OIC consente, tra l’altro:
- ammortamento dell’avviamento ordinariamente in 10 anni quando la vita utile non sia stimabile;
- utilizzo delle aliquote fiscali quale possibile approssimazione della vita utile dei cespiti;
- impairment con approccio semplificato;
- eliminazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per crediti e debiti;
- valore nominale per la valutazione successiva dei debiti;
- semplificazioni per ratei e risconti;
- semplificazioni nella rilevazione dei ricavi;
- possibile mancata rilevazione della fiscalità differita se irrilevante.
🔎 FOCUS TECNICO OIC
Il nuovo principio non è “tutto o niente”
La bozza prevede un’applicazione facoltativa e flessibile: la società può adottare integralmente il principio oppure utilizzare soltanto alcune delle semplificazioni dell’Allegato B.
Le opzioni devono però essere applicate in modo costante nel tempo e l’informativa di bilancio deve evidenziare il criterio adottato.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE
Il nuovo principio OIC punta a ridurre la distanza tra disciplina civilistica semplificata e principi contabili.
La vera novità non è soltanto avere un documento unico, ma poter applicare criteri contabili più semplici in aree che oggi possono generare costi significativi per le imprese minori.
Prima dell’adozione definitiva sarà però necessario verificare il testo conclusivo, perché la bozza resta modificabile fino al completamento della consultazione del 28 febbraio 2027.
❓FAQ OIC
Il nuovo principio OIC è già definitivo?
No. È una bozza pubblicata in consultazione il 7 agosto 2026; la consultazione termina il 28 febbraio 2027.
Chi potrà applicarlo?
Le società che redigono il bilancio abbreviato ex art. 2435-bis c.c. e le micro-imprese ex art. 2435-ter c.c., con le esclusioni espressamente previste dalla bozza.
L’applicazione sarà obbligatoria?
No. La bozza prevede espressamente l’applicazione facoltativa.
È possibile utilizzare solo alcune semplificazioni?
Sì. La società può applicare alcune semplificazioni e mantenere per le altre fattispecie i trattamenti ordinari, nel rispetto della costanza delle scelte.
Crediti e debiti continueranno ad applicare il costo ammortizzato?
Nella bozza semplificata sono eliminati i relativi paragrafi; per i debiti è prevista la valutazione al valore nominale.
La fiscalità differita dovrà sempre essere rilevata?
No. La bozza consente di non rilevarla se irrilevante; se però la sola fiscalità corrente non rappresenta adeguatamente la situazione fiscale, deve essere applicato integralmente l’OIC 25.
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