Anche dopo la riforma dell’art. 802 cod. nav., in forza della quale il gestore aeroportuale non può vietare la partenza degli aeromobili, potendo soltanto segnalare all’ENAC il mancato “pagamento di tasse, diritti e tariffe”, sono assoggettabili ad azione revocatoria fallimentare – sussistendone i relativi presupposti di legge – i pagamenti di diritti e tariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, non avendo a tal fine alcuna rilevanza l’impossibilità per quest’ultimo di scegliere i vettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi e di negare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento; ciò in quanto i presupposti dell’azione revocatoria guardano al momento in cui il pagamento è effettuato e non all’origine del credito e alla data della controprestazione, sicché non sussiste alcuna disparità di trattamento che giustifichi un’esenzione dalla revocatoria del monopolista, anche qualora gli sia inibito il potere di autotutela ai sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c.
Non è applicabile l’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 89 d.P.R. n. 602 del 1973 ai diritti aeroportuali, la cui natura non tributaria è stata stabilita dall’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito dalla l. n. 222 del 2007, norma di interpretazione autentica dichiarata costituzionalmente illegittima solo per altre voci, quali i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti (Corte cost. n. 167 del 2018) e l’addizionale comunale sui diritti di imbarco (Corte cost. n. 80 del 2024, che ha invece incidentalmente confermato la natura di “corrispettivi di diritto privato” dei diritti aeroportuali). Risulta perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39-bis, così come dell’art. 67, comma 3, l. fall., rientrando l’individuazione delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria nella discrezionalità del legislatore.
Cass. Civ., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 12638
Il perimetro oggettivo dell’azione revocatoria e la posizione del gestore monopolista
Torniamo oggi a parlare di un tema che avevamo approfondito sulla nostra Rivista nelle scorse settimane, vale a dire quello della revocatoria dei pagamenti nei termini di uso.
In questo articolo approfondiamo il tema della sottoposizione ad azione revocatoria fallimentare dei pagamenti di diritti e tariffe effettuati da un vettore aereo al gestore aeroportuale: è legittima ogniqualvolta ne sussistano i presupposti di legge? A nulla rileva l’impossibilità per il gestore di selezionare i vettori ammessi a usufruire dei propri servizi o l’inibizione del potere di vietare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento.
I presupposti dell’azione revocatoria devono essere, infatti, valutati esclusivamente al momento in cui il pagamento viene eseguito, rimanendo del tutto indifferenti l’origine del credito e la data della controprestazione. Di conseguenza, non si configura alcuna disparità di trattamento che giustifichi un’esenzione implicita a favore del monopolista legale, anche laddove vi sia una limitazione dei tradizionali poteri di autotutela contrattuale. La revocatoria persegue una funzione redistributiva e riequilibratrice della par condicio creditorum, e non una finalità sanzionatoria verso il creditore.
La nozione di “termini d’uso” e l’irrilevanza dei ritardi sistematici
Ai fini dell’esenzione dall’azione revocatoria, la nozione di pagamenti eseguiti nei “termini d’uso” non può coincidere con la mera ripetizione o tolleranza di pagamenti tardivi. Per configurare un termine d’uso rilevante, è necessaria la prova rigorosa del consolidamento di una vera e propria nuova prassi nell’esecuzione del rapporto commerciale, stabilmente condivisa dalle parti e concretamente idonea a ridefinire le tempistiche dell’adempimento, trasformando il ritardo in tempestività.
Al contrario, la presenza di sollecitazioni ripetute e dal tono perentorio da parte del creditore smentisce la configurabilità di una prassi tollerata e condivisa. In questo contesto, l’abitudine del debitore a ritardare e la tolleranza del creditore possono semmai rilevare esclusivamente come elementi indiziari per l’accertamento dell’elemento soggettivo.
La prova della scientia decoctionis: effettività e indici presuntivi
Il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al creditore (scientia decoctionis) deve tradursi in una conoscenza effettiva e concreta, e non nel mero inadempimento di un dovere di diligenza o di informazione. Tale prova può essere legittimamente raggiunta attraverso l’apprezzamento complessivo di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Tra i principali indici presuntivi idonei a fondare il convincimento del giudice rientrano:
- la presenza di insistenti e allarmati solleciti di pagamento inviati dal creditore;
- la manifesta situazione di squilibrio economico risultante dai bilanci d’esercizio del debitore (ove si tratti di società di capitali);
- eventuali provvedimenti restrittivi o di sospensione delle licenze di esercizio dell’attività subiti dal debitore nel periodo sospetto.
La natura giuridica dei diritti aeroportuali e l’inapplicabilità delle esenzioni tributarie
I diritti aeroportuali in senso stretto non hanno natura tributaria, bensì rivestono la qualificazione giuridica di corrispettivi di diritto privato. Tale natura è blindata sul piano normativo dall’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007 (norma di interpretazione autentica), la cui legittimità costituzionale resta salda con riferimento a queste specifiche voci, a differenza di quanto statuito dalla Consulta per altre componenti distinte, quali le addizionali comunali sui diritti di imbarco o i corrispettivi per i servizi antincendio.
Poiché l’individuazione delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria rientra nella piena discrezionalità del legislatore, l’esenzione prevista per i pagamenti di imposte e tasse (ex art. 89 d.P.R. n. 602 del 1973) non è estensibile ai diritti aeroportuali. L’ambito di applicazione di tale esonero rimane rigidamente circoscritto alle sole somme aventi reale e propria natura tributaria.
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