In generale le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea e perfezionamento sono detraibili al 19%. Nel caso degli atenei statali la detrazione si applica sull’intero importo delle spese, mentre per quelli non statali è detraibile un importo definito dal Ministero dell’Università e della Ricerca (ne parleremo più avanti in questo articolo).
Criterio imprescindibile per poter accedere alla detrazione è che i pagamenti siano stati eseguiti in modo tracciabile (ad esempio, con bonifico bancario o postale, carte di credito o debito, bollettini postali e Mav, PagoPa, per citare alcuni strumenti di pagamento).
Può usufruire della detrazione chi ha sostenuto spese legate alla frequenza di corsi di laurea in università statali e non statali, ma anche corsi di perfezionamento e di specializzazione universitaria, tenuti atenei o istituti universitari pubblici o privati, sia italiani che stranieri. Non detraibili, invece, sono le spese di iscrizione a istituti musicali privati.
Questo l’elenco dei corsi e delle istituzioni la cui frequenza permette di usufruire di detrazioni:
- I corsi di istruzione universitaria
- I corsi universitari di specializzazione (per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il ministero dell’Università e della Ricerca)
- I corsi di perfezionamento tenuti nelle università
- I master universitari (i master erogati da un consorzio al quale partecipa un ateneo statale con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di un’università privata)
- I corsi di dottorato di ricerca
- Gli istituti tecnici superiori (Its), le cui spese di iscrizione sono infatti equiparate alle spese universitarie
- I nuovi corsi istituiti dal dpr 212 del 2005 presso i conservatori e gli istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono invece equiparati ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado
- I corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (Afam): conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche.
I contribuenti che hanno sostenuto nel 2025 spese legate all’università possono richiedere la detrazione del 19% sull’imposta lorda anche se queste sono riferite a più anni. Le spese che si possono detrarre sono:
- le tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso)
- le spese sostenute per la cosiddetta «ricognizione»: un diritto fisso che deve corrispondere ogni anno accademico chi non ha rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti
- le soprattasse per gli esami e la laurea
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea
- la frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione degli insegnanti
- la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei cfu/cfa per l’accesso al ruolo di docente
Altri costi, invece, non sono detraibili. In particolare:
- Le spese per l’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari e per il vitto e l’alloggio necessari per frequentare l’ateneo
- I contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento di un titolo di laurea conseguito all’estero
- Le somme versate a un’associazione riconosciuta dal ministero dell’Università e della Ricerca per il supporto tecnico-logistico «connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado»
Per le università statali la detrazione del 19% viene applicata sull’intera spesa sostenuta. Diverso il caso degli atenei non statali: in questo caso, come detto, è ammesso alla detrazione un importo che non deve superare quello stabilito ogni anno da un decreto del Mur. Queste soglie ministeriali vengono stabilite tenendo conto dell’area disciplinare del corso e degli importi medi di tasse e contributi dovuti alle università statali nelle aree geografiche del Nord, Centro e Sud Italia più isole.
Gli importi massimi per il 2026, relativi a tasse e contributi di iscrizione per la frequenza si corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico degli atenei non statali, sono stati stabiliti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 2025 n° 1126 (nel quale sono indicate le aree disciplinari a cui appartengono i singoli corsi di laurea). Sono divisi in base alla zona in cui ha sede l’università: si va dal tetto di 4.100 euro per l’area disciplinare sanitaria al Nord ai 2.550 euro per la frequenza di un corso di laurea in ambito umanistico-sociale nell’area Sud e Isole.
Importi massimi sono stati stabiliti anche per i corsi post-laurea (dottorati, master universitari di primo e secondo livello, corsi di specializzazione): 4.100 euro al Nord, 3.100 euro al Centro, 3.050 euro nella zona Sud e Isole.
Nei casi in cui il corso di studio frequentato sia tenuto in una regione diversa da quella in cui si trova la sede legale dell’università, per la detrazione si deve fare riferimento all’area geografica dove viene erogato il corso.
E se si sono frequentati corsi universitari all’estero? In questo caso per la detrazione di deve prendere come riferimento l’importo massimo stabilito per la frequenza a corsi (della propria area disciplinare) della zona geografica in cui si ha il domicilio fiscale.
Un caso particolare è quello che riguarda le spese per la frequenza di corsi di laurea in teologia nelle Università Pontificie e di laurea magistrale in istituti superiori di Scienze religiose. In questo caso l’area disciplinare è quella umanistico-sociale, mentre la zona geografica da considerare è quella del corso di studi, anche se viene svolto nello Stato di Città del Vaticano.
Infine, sono ammesse alla detrazione anche le spese per la frequenza di corsi di laurea in università telematiche. Valgono le regole stabilite per gli atenei non statali: l’area geografica a cui fare riferimento è quella della regione in cui ha sede legale l’università.
Per le spese sostenute per la frequenza di università statali, non statali e per corsi di specializzazione in psicoterapia i documenti da conservare, per richiedere la detrazione, sono:
- Ricevute o quietanze di pagamento con gli importi sostenuti per queste spese nel 2025
- Annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione, per attestare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili
- Nel caso manchi questa documentazione, occorre uno dei segunti documenti: la ricevuta del versamento bancario o postale, la ricevuta della carta di debito o credito, l’estratto conto, la copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
Nel caso delle spese per corsi di specializzazione in psicoterapia va inoltre conservata l’attestazione della Scuola, da cui risulti l’accreditamento presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.
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